Incarto n.
11.2006.58

Lugano,

19 giugno 2006/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

 

segretaria:

Verda, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa DI.2006.13 (diffida ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 24 gennaio 2006 da

 

 

 AO 1 (2003), 

(rappresentato dalla curatrice    )

 

 

contro

 

 

 AP 1 ,

 

giudicando ora sulla domanda di revisione – subordinatamente di correzione – del 2 giugno 2006 presentata da AP 1 contro la sentenza emessa il 19 maggio 2006 da questa Camera (inc. 11.2006.45);

esaminati gli atti

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta la domanda di revisione, subordinatamente di correzione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che con sentenza del 7 aprile 2006 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha ordinato alla __________ di trattenere la somma di fr. 650.– mensili (oltre a eventuali assegni familiari) dalle indennità di disoccupazione spettanti a AP 1, riversando l'importo a __________ __________ a titolo di contributo alimentare per il figlio AO 1 (nato il 22 febbraio 2003);

 

                                         che un appello del 24 aprile 2006 presentato da AP 1 contro tale sentenza è stato respinto nella misura in cui era ricevibile da questa Camera con sentenza del 19 maggio 2006 (inc. 11.2006.45);

 

                                         che nei confronti della sentenza appena citata AP 1 ha introdotto una domanda di revisione – subordinatamente di correzione – del 2 giugno 2006 (Revisionsbegehren/Wiedererwä­gung, sowie Richtigstellung), in tedesco, postulando una mediazione tra lui e __________ circa l'incasso dei contributi alimentari (richiesta n. 1), una diversa modalità di erogazione dei contributi medesimi da parte sua (richiesta n. 2) e l'intervento di questa Camera a tutela del suo diritto di visita (richiesta n. 3);

 

                                         che il memoriale non è stato intimato alla curatrice di AO 1;

 

e considerando

 

in diritto:                        che il giudice rinvia alla parte un atto non redatto in lingua italiana, assegnandole un termine per rimediare al difetto (art. 142 cpv. 3 CPC);

 

                                         che nella fattispecie si può prescindere da tale esigenza, l'atto in esame dimostrandosi già di primo acchito – come si vedrà – improponibile per altri motivi;

 

                                         che una sentenza di appello può formare oggetto di revisione nei casi previsti dall'art. 340 CPC, di restituzione in intero nei casi previsti dall'art. 346 CPC o di semplice correzione nel caso dell'art. 339 CPC;

 

                                         che nel suo esposto l'interessato non accenna neppure implicitamente a nessuno dei titoli di revisione, di restituzione in intero o di correzione enunciati dalla legge (per tacere del fatto che una restituzione in intero contro la sentenza andrebbe chiesta al Pretore: art. 349 cpv. 1 CPC);

 

                                         che, di conseguenza, il memoriale in questione risulta manifestamente inammissibile;

                                         che nelle circostanze descritte ci si potrebbe domandare se l'atto non debba considerarsi alla stregua di un possibile ricorso di diritto pubblico (art. 84 cpv. 1 lett. a OG) e non vada trasmesso pertanto al Tribunale federale;

 

                                         che nel memoriale tuttavia l'interessato non lamenta né un'applicazione arbitraria dell'art. 291 CC, né una disattenzione manifesta della giustizia o dell'equità, né una contraddizione palese con la situazione effettiva e in violazione di un diritto certo (DTF 110 II 15 consid. 4);

 

                                         che inviare un simile scritto al Tribunale federale (ciò che del resto nemmeno l'interessato chiede) sarebbe infruttuoso e si tradurrebbe in un vuoto esercizio di giurisdizione;

 

                                         che, per quanto riguarda la tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno, esse seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui il memoriale non è stato notificato;

 

                                         che, viste le particolarità del caso, si soprassiede nondimeno al prelievo di oneri, non senza avvertire l'interessato che non potrà più contare su analoga provvidenza ove dovesse introdurre a questa Camera altri memoriali informi;

 

in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC,

 

 

pronuncia:              1.   La domanda è irricevibile.

 

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

–   ;

–    .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                            La segretaria