Incarto n.
11.2006.60

Lugano

19 giugno 2006/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

 

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa DI.2005.76 (iscrizione provvisoria di ipoteca legale degli artigiani e imprenditori) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 4 maggio 2005 da

 

 

AO 1  

 (patrocinata dall'  PA 1 )

 

 

contro

 

 

 AO 2  

 AO 3  

 AO 4  

 AO 5  

 

 AO 6  

 AO 7  

 AO 8  

 (patrocinati   PA 2 )

 

 AO 9 , e

 AO 10 ;

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello dell'8 giugno 2006 presentato da AP 1 contro la sentenza (¿decreto¿) emessa il 9 maggio 2006 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della giurisdizione di Locarno Città;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                          che con decreto (recte: sentenza) del 2 maggio 2006 il Segretario assessore della giurisdizione di Locarno Città ha ordinato all'ufficiale dei registri del Distretto di Locarno, in luogo e vece del Pretore, di iscrivere in via provvisoria un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori in favore della ditta AO 1 per l'importo di complessivi fr. 89 783.90 su varie proprietà per piani della particella n. 1416 RFD di __________, compresa l'unità n. 14 480 intestata a AO 4 per la somma di fr. 17 530.¿, assegnando alla AO 1 un termine fino al 30 settembre 2006 per promuovere l'azione intesa all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale;

 

                                         che in esito a un'istanza di correzione formulata dall'istante, il Segretario assessore ha rettificato il 9 maggio 2006 la sentenza, precisando che la proprietà per piani n. 14 480 a carico della quale doveva essere iscritta provvisoriamente l'ipoteca legale di fr. 17 530.¿ appartiene in realtà a AP 1;

 

                                         che contro tale decisione AP 1 sono insorti con un appello dell'8 giugno 2006 nel quale lamentano un'inesatta suddivisione del credito ipotecario iscritto sulle varie proprietà per piani;

 

                                         che l'atto non è stato intimato alla controparte;

 

e considerando

 

in diritto:                        che AP 1 hanno acquistato la proprietà per piani n. 14 480 nel luglio del 2005 (quando sul fondo gravava ancora l'iscrizione provvisoria decretata senza contraddittorio dal Segretario assessore nel maggio del 2005), ma non sono subentrati nella lite e non sono quindi parti in causa, sebbene la sentenza passerà in giudicato anche nei loro confronti (art. 110

                                         cpv. 1 CPC);

 

                                         che v'è da domandarsi pertanto se essi possano appellare senza pretendere di intervenire accessoriamente a sostegno dei loro autori in diritto (art. 51 cpv. 2 CPC) né, tanto meno, di voler subentrare in causa a costoro;

 

                                         che, comunque sia, l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale di artigiani e imprenditori (art. 837 CC) è trattata con la procedura di camera di consiglio (art. 4 n. 19 LAC e 361 segg. CPC), sicché i giudizi del Pretore sono appellabili nel termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC);

 

                                         che il termine d'impugnazione comincia a decorrere il giorno dopo la notifica della sentenza al destinatario (art. 120 cpv. 1 e 131 cpv. 1 CPC);

 

                                         che nella fattispecie la sentenza del Segretario assessore, intimata per raccomandata martedì 9 maggio 2006, è stata ritirata dai destinatari il 15 maggio 2006 (¿www.posta.ch/trackandtrace¿, informazioni inerenti al recapito 98.00.660001.00395114 ¿ R Svizzera);

 

                                         che, di conseguenza, il termine per appellare è cominciato a decorrere martedì 16 maggio 2006 ed è scaduto il 25 maggio successivo;

 

                                         che, introdotto l'8 giugno 2006, l'appello si rivela tardivo e sfugge a qualsiasi esame;

 

                                         che, invero, nel loro memoriale gli appellanti scusano il ritardo, sostenendo di essere rimasti assenti quattro settimana da casa;

 

                                         che, si volesse anche interpretare tale giustificazione come

                                         un'istanza di restituzione in intero (art. 137 lett. a CPC), essi non potrebbero essere reintegrati nel termine di ricorso;

 

                                         che gli appellanti non potevano ignorare difatti l'esistenza della lite, l'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale essendo avvenuta ¿ inaudita parte ¿ due mesi prima ch'essi comperassero la proprietà per piani, sicché dovevano aspettarsi di ricevere prima o poi un atto giudiziario;

 

                                         che ad ogni buon conto, per quanto riguarda la suddivisione del credito ipotecario sulle singole proprietà per piani, gli appellanti dimenticano come la pretesa della ditta istante si riferisca anche a opere eseguite sulle parti comuni dell'immobile (istanza, pag. 6);

 

                                         che a tale riguardo, in ogni modo, essi potranno ancora far valere le loro contestazioni nell'ambito della causa volta al­l'iscrizione definitiva dell'ipoteca;

 

                                         che per quanto riguarda gli oneri dell'attuale giudizio, essi seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

 

                                         che in concreto appare equo tuttavia rinunciare a ogni prelievo, gli appellanti essendo sprovvisti di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

 

                                         che non è il caso nemmeno di attribuire ripetibili all'istante, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato spese presumibili;

 

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

 

 

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

                                     

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

  ;

  ;

  o;

  ;

  ;

  ;

  ;

   .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d¿appello

Il presidente                                                           La segretaria