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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretario: |
Annovazzi, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa OA.2004.179 (responsabilità del capo di famiglia) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 20 ottobre 2004 da
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AP 1
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contro |
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AO 1 (patrocinati dall' PA 2); |
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 14 giugno 2006 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 29 maggio 2006 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 svolge a titolo accessorio l'attività di apicoltore sulla particella n. 422 RFD di __________ (1404 m², di cui 1346
di bosco), situata in località __________, che appartiene a terzi. Il 18 marzo 2003 tutte le strutture dell'attività apiaria, tra le quali 39 arnie popolate, sono andate distrutte in un incendio, il cui autore è risultato essere __________ (nato il 29 dicembre 1993). Dall'inchiesta di polizia è emerso che il pomeriggio di quel giorno il ragazzo aveva raggiunto con un amico il bosco sovrastante il paese e con un accendino, sottratto il giorno precedente dalla borsetta della madre, aveva dato fuoco a una corda da lui introdotta nella cavità di un albero rinsecchito. Il tronco si era incendiato e le fiamme, anche a causa della siccità di quel periodo, si erano estese al bosco in cui si trovava l'apiario di AP 1. Con decreto del 30 settembre 2003 il Magistrato dei minorenni ha dichiarato __________ autore colpevole di incendio colposo, infliggendogli un ammonimento.
B. Rivelatesi infruttuose le trattative avviate con l'assicurazione contro la responsabilità civile di AO 2 e AO 1 genitori del minorenne, il 20 ottobre 2004 AP 1 ha convenuto questi ultimi davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, chiedendo che fossero solidalmente condannati a risarcirgli fr. 57 000.– con interessi per i danni subìti, più fr. 1508.– per le spese legali preprocessuali sostenute. Nella lora risposta del
30 novembre 2004 AO 1 e AO 2 hanno proposto di respingere la petizione. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a presentare conclusioni scritte nella quali hanno ribadito le loro domande. Statuendo con sentenza del 29 maggio 2006, il Pretore ha respinto la petizione e ha posto la tassa di giustizia di fr. 2000.– con le spese a carico dell'attore, tenuto a rifondere ai convenuti fr. 4500.– per ripetibili.
C. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 14 giugno 2006 per ottenere che la petizione sia accolta e il giudizio impugnato riformato di conseguenza. Nelle loro osservazioni del 7 luglio 2006 AO 1 e AO 2 concludono per la reiezione dell'appello.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore non ha ravvisato nella fattispecie alcuna responsabilità dei convenuti né la prevedibilità dell'atto dannoso. Egli ha rilevato che i genitori avevano giustamente proibito al figlio l'uso di accendini o fiammiferi e che, vista l'età del minorenne, nemmeno dovevano istruire quest'ultimo circa l'uso di tali strumenti. Per di più, i convenuti avevano collocato zolfanelli e accendisigari in un luogo non accessibile al figlio. È vero – ha soggiunto il primo giudice – che nella borsetta della madre il minorenne ha trovato un accendino destinato a riscaldare la serratura dell'automobile in caso di gelo e che con tale accendino egli ha poi provocato l'incendio. Ma la dimenticanza della genitrice, che aveva chiesto al figlio prenderle certe medicine dalla borsetta senza ricordarsi di avervi lasciato l'accendino, non bastava per raffigurare negligenza. Non sussistevano dunque gli estremi per scorgere un difetto di sorveglianza da parte dei genitori. Anzi, per il resto quel 18 marzo 2003 il ragazzo risultava essere stato sufficientemente seguito.
2. Secondo l'art. 333 cpv. 1 CC il capo di famiglia è responsabile del danno cagionato da un membro minorenne o interdetto, infermo o debole di mente, in quanto non possa dimostrare avere egli adoperato nella vigilanza la diligenza ordinaria e quale era richiesta dalle circostanze. I presupposti per l'applicazione della norma sono già stati riassunti dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 2 e 3). Basti ricordare che la responsabilità del capo di famiglia è di tipo causale attenuato, ovvero suscettibile di prova liberatoria. Diversamente dalla responsabilità del padrone
d'azienda (art. 55 CO) e da quella del detentore di animali (art. 58 CO), che ammettono una prova liberatoria solo a condizioni restrittive, la responsabilità del capo di famiglia consente – segnatamente per quel che riguarda figli minorenni – una prova liberatoria a condizioni non troppo rigorose. Si pretende unicamente che nella vigilanza del minorenne il capo di famiglia abbia adoperato “la diligenza ordinaria (…) richiesta dalle circostanze” (DTF 133 III 557 consid. 4 con riferimenti).
3. L'appellante critica anzitutto il comportamento contraddittorio dei convenuti, i quali in un primo tempo sembravano ammettere la loro responsabilità, alla stessa stregua della loro compagnia d'assicurazione. Egli sottolinea che costoro hanno pagato parte delle spese per lo spegnimento dell'incendio e che ancora nella risposta di causa riconoscevano una loro responsabilità, per lo meno nella misura del 30%, salvo proporre ora di respingere
l'azione.
Dagli atti si evince che in sede di trattative la Mobiliare Svizzera, assicurazione contro la responsabilità civile dei convenuti, aveva proposto all'attore una tacitazione di fr. 28 500.– (doc. O). La disponibilità di un soggetto a raggiungere una transazione non pregiudica tuttavia – per principio – i relativi mezzi di azione o difesa in caso di azione giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 4C.457/1993 del 6 giugno 1994, consid. 3; Merz in: Berner Kommentar, edizione 1966, n. 454 ad art. 2 CC), tanto più che nella fattispecie la compagnia assicuratrice aveva chiaramente specificato come, in caso di rifiuto, l'offerta “era da ritenersi nulla e come mai avvenuta” (doc. M). Non si può dire quindi che con il loro comportamento i convenuti abbiano destato un'aspettativa degna di protezione, inducendo l'attore a compiere atti pregiudizievoli (DTF 133 I 154 consid. 3.3 con riferimenti). Contrariamente a quanto l'appellante sostiene, poi, nel memoriale di risposta essi hanno proposto di respingere la petizione in quanto fondata sull'art. 333 CC (pag. 4 a metà). Hanno riconosciuto una certa responsabilità per atto illecito da parte del figlio (sino al 30% del danno), ma poiché quest'ultimo non era stato convenuto in giudizio non hanno approfondito la questione (pag. 5 in alto). Quanto al pagamento di parte dei costi di spegnimento del rogo (doc. 6), essi hanno agito in rappresentanza del figlio, ritenuto responsabile appunto per il 30% del danno, e non a titolo personale (tant'è che nel doc. 5 evocano l'art. 43 CO, non l'art. 333 CC).
4. L'appellante ribadisce che i convenuti non hanno recato alcuna prova liberatoria della loro responsabilità. Rileva che costoro, al corrente del particolare interesse manifestato dal figlio durante il precedente carnevale per l'uso di petardi e mortaretti, non hanno mai istruito il ragazzo sull'impiego di un accendino, limitandosi a proibirne l'uso. Soggiunge che la madre sapeva di tenere un accendino nella borsetta e non poteva ignorare che, chiedendo a N__________ di prenderle un farmaco ivi riposto, il ragazzo potesse impadronirsene. Avrebbe dovuto controllare subito, dunque, il contenuto della borsetta. Non avendolo fatto, essa ha agito con imperdonabile leggerezza.
a) Il dovere di sorveglianza del capo di famiglia non si esaurisce nella vigilanza effettiva del minorenne, ma anche nell'adozione di tutte le misure appropriate per impedire che quest'ultimo cagioni un danno prevedibile. Trattandosi di oggetti pericolosi, il capo di famiglia deve ammonire il minorenne circa la loro pericolosità e istruirlo adeguatamente sulle modalità
d'uso, eventualmente vietarne l'impiego (DTF 133 III 558 consid. 4 con riferimenti). Se non assolve adeguatamente tali doveri, egli incorre nella propria responsabilità (Werro, La responsabilité civile, Berna 2005, pag. 110 n. 426).
b) In concreto N__________, che al momento dei fatti aveva nove anni, denotava in quel periodo notevole interesse per accendini e fiammiferi poiché alcuni suoi coetanei ne avevano fatto uso per incendiare petardi durante il carnevale (interrogatorio formale di AO 2, del 29 settembre 2005). Il capo di famiglia doveva pertanto stare all'erta. È quanto i convenuti risultano avere fatto, proibendo al figlio l'uso di accendisigari e zolfanelli con l'argomento che si trattava di oggetti pericolosi e che durava un periodo di siccità (interrogatorio formale di AO 2, del 29 settembre 2005, e di AO 1, del 28 novembre 2005). Tale comportamento era senz'altro consono alla diligenza che si imponeva nelle concrete circostanze (v. anche BJM 1973 pag. 291; SJ 97/1975 pag. 103). Avessero istruito il ragazzo sull'impiego accorto di accendini e fiammiferi, i genitori avrebbero corso il rischio che il figlio si sentisse autorizzato a usarne. Per evitare sorprese, infine, essi hanno tenuto fuori della portata del figlio i fiammiferi destinati ad accendere il caminetto (interrogatorio formale di AO 1, del 28 novembre 2005).
c) Diverso sarebbe stato il caso in cui il figlio fosse un giovane indisciplinato, sconsiderato, temerario o pervaso da spirito distruttore (Rep. 1984 pag. 137). In concreto però Ni__________ è stato definito un ragazzo con una condotta nella norma (deposizione di __________, del 29 settembre 2005: verbali, pag. 3), un figlio normale con la giusta vivacità (deposizione di __________, del 29 settembre 2005: verbali, pag. 4). Né il minorenne aveva manifestato nel passato – per avventura – preoccupanti tendenze o aveva lasciato trasparire segni premonitori (deposizioni di __________ e __________, del 17 giugno 2005: verbali, pag. 3 seg.). Nulla induceva perciò ad attuare una vigilanza speciale, tanto meno ove si consideri che la famiglia già lo sorvegliava e controllava “forse quasi in misura eccessiva” (deposizione di __________, del 17 giugno 2005: verbali, pag. 4). Non si può dire perciò che il capo di famiglia dovesse avvertire il pericolo e prevedere l'evento dannoso (v. DTF 100 II 304 consid. 3c).
d) L'appellante sostiene – come detto – che, dopo avere chiesto al figlio di prelevare talune medicine dalla borsetta, la madre avrebbe dovuto controllare subito se l'accendino fosse ancora al suo posto. Per evitare l'accaduto egli ribadisce che sarebbe bastato un semplice controllo, il quale “si imponeva proprio per il crescente interesse manifestato in quel periodo per fiammiferi e accendini da N__________”. Il Pretore ha spiegato tuttavia perché ad AO 1 non potesse ascriversi una negligenza ”di qualche conto”: perché essa non poteva prevedere di dover invitare il figlio un giorno a prelevare oggetti dalla sua borsetta con la conseguenza che in quel frangente il ragazzo trovasse l'accendino, perché la madre non fuma e conservava l'accendino nella borsetta solo per l'eventualità in cui avesse dovuto sgelare una serratura dell'automobile e perché l'accendino non era stato riposto in un luogo abituale di cui il ragazzo era a conoscenza (sentenza impugnata, consid. 5.2). Il Pretore ha ravvisato una sufficiente prova liberatoria, in altri termini, nel concorso di sfortunate circostanze, con le quali l'appellante non si confronta. Egli ripete che AO 1 ha commesso una dimenticanza inammissibile e afferma che le considerazioni del primo giudice “lasciano allibiti”, ma non spiega perché.
Che AO 1 non fumi, che l'accendino si trovasse nella borsetta solo per sgelare la serratura dell'automobile in caso di necessità, che a marzo inoltrato il gelo si verifichi ormai raramente, che quindi l'accendino nella borsetta non fosse più di immediata memoria per la convenuta, che costei non prevedesse di dover chiedere al figlio di prelevare farmaci (per il figlio minore) dalla borsetta, che N__________ ignorasse l'esistenza dell'accendino tra gli effetti personali della madre sono tutti accertamenti non contestati dall'appellante. Così come l'appellante non contesta che i genitori avessero esplicitamente vietato al figlio qualsiasi uso di accendisigari o zolfanelli, né pretende che N__________ fosse un ragazzo disubbidiente o con indole da sorveglianza speciale. Perché dunque in simili condizioni non fosse data una sufficiente prova liberatoria della responsabilità che sui convenuti gravava giusta l'art. 333 CC l'attore non illustra. Non motivato in conformità alle esigenze dell'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, al proposito l'appello si rivela finanche irricevibile (art. 309 cpv. 5 CPC).
5. Gli oneri processuali del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà alle controparti, che hanno presentato osservazioni per il tramite di un avvocato, un'adeguata indennità per ripetibili (art. 11 cpv. 2 lett. a del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, del 19 dicembre 2007).
6. Circa i rimedi giuridici proponibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso (fr. 58 508.–) eccede abbondantemente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1000.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1050.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2500.– per ripetibili.
3. Intimazione a:
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–;. |
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
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terzi implicati |
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Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.