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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretario: |
Annovazzi, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa DI.2005.441 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 7 aprile 2005 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 (patrocinato dall' PA 1); |
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 12 agosto 2006 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 9 giugno 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1970) e AO 1 (1976), cittadina portoghese, si sono sposati a __________ il 6 agosto 1999. Dal matrimonio è nata A__________, il 4 novembre 1999. Il marito è titolare di un'azienda agricola e agrituristica a __________. La moglie ha aiutato il marito, durante la vita in comune, nella gestione dell'azienda e lavora oggi al 50% per l'albergo “__________” di __________ come cameriera e ausiliaria delle pulizie. I coniugi si sono separati nell'ottobre del 2004, quando la moglie ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi con la figlia in un appartamento ad __________.
B. Il 7 aprile 2005 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo – già in via cautelare – l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione dell'alloggio coniugale al marito, l'affidamento della figlia (riservato il diritto di visita paterno), un contributo di mantenimento per sé di fr. 1600.– mensili e uno di fr. 1250.– mensili per la figlia, oltre a una provvigione ad litem di fr. 3000.–. Statuendo senza contraddittorio l'8 aprile successivo, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale al marito, ha affidato A__________ alla madre, ha regolato il diritto di visita del padre e ha obbligato quest'ultimo a versare dal 1° aprile 2005 un contributo alimentare per la moglie di fr. 1250.– mensili, oltre a uno di fr. 1200.– mensili per la figlia (più l'assegno familiare).
C. All'udienza del 3 maggio 2005, indetta per la discussione dell'istanza e dell'assetto cautelare, le parti si sono accordate sull'assegnazione dell'alloggio coniugale al marito, sull'affidamento della figlia alla madre e sul diritto di visita paterno. Per il resto AP 1 ha offerto unicamente un contributo alimentare per la figlia di fr. 900.– mensili. Esperita l'istruttoria, alla discussione finale del 17 ottobre 2005 il convenuto, solo presente, ha ribadito la sua proposta.
D. Statuendo con sentenza del 9 giugno 2006, il Pretore ha autorizzato le parti a vivere separate, ha assegnato l'abitazione coniugale al convenuto, ha affidato la figlia alla madre (riservato il diritto di visita paterno), ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 12 500.– mensili e uno per la figlia di fr. 1200.– mensili (oltre l'assegno familiare). Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 600.–, sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante fr. 1700.– per ripetibili.
E. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 22 giugno 2006 nel quale chiede che in riforma del giudizio impugnato il contributo alimentare per la moglie sia soppresso e quello per la figlia ridotto a fr. 900.– mensili. AO 1 non ha presentato osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC). L'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a). La sentenza del Pretore è impugnabile nel termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello è dunque ricevibile.
2. I documenti prodotti con l'appello (imposta di circolazione 2004 e “profilo assicurativo”), così come quello inoltrato il 1° febbraio 2007 (contratto di mantenimento approvato dalla Commissione tutoria regionale 1 riguardante M__________, nato l'8 settembre 2006), sono irricevibili. Nelle protezioni dell'unione coniugale non sono ammissibili nuovi argomenti o nuovi mezzi di prova in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c; cfr. anche DTF 133 III 114), tranne ove si applichi il principio inquisitorio illimitato (in materia di filiazione: DTF 128 III 414 verso l'alto) oppure ove il giudice ritenga opportuno assumere di sua
iniziativa prove necessarie ai fini della decisione (nel diritto di famiglia: art. 419b CPC). Estremi del genere non si ravvisano nella fattispecie, già per la circostanza che i nuovi documenti non gioverebbero al contributo alimentare per la figlia. La sentenza va emanata pertanto sulla base del medesimo materiale processuale vagliato dal Pretore.
3. Litigiosi rimangono, in appello, i contributi alimentari per moglie
e figlia. A tal fine il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 4180.– mensili netti a fronte di un fabbisogno minimo stimato di fr. 1727.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, spese accessorie fr. 100.–, premio della cassa malati fr. 309.–, premi assicurativi fr. 28.–, imposte fr. 190.–). Per quel che è della moglie, il Pretore ne ha stabilito le entrate in fr. 1000.– netti mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2323.50 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, locazione con spese accessorie fr. 580.–, premio della cassa malati fr. 274.–, assicurazione dell'economica domestica fr. 28.–, l'imposta di circolazione fr. 32.–, assicurazione RC dell'automobile fr. 109.50, imposte stimate fr. 50.–). Il fabbisogno in denaro della figlia A__________, infine, è stato stimato in fr. 1400.– mensili. Constatato un ammanco nel bilancio familiare, il primo giudice ha lasciato al convenuto fr. 1727.– mensili, pari al di lui fabbisogno minimo, obbligandolo a stanziare un contributo alimentare per la moglie di fr. 1250.– mensili e uno per la figlia di fr. 1200.– mensili (più l'assegno familiare).
4. L'appellante censura il suo reddito accertato dal Pretore in fr. 4180.– mensili, rilevando che tale guadagno si riferisce al 2003 e non tiene conto né dell'assunzione di un nuovo casaro da parte sua, né dell'evoluzione negativa dei prezzi dei prodotti agricoli. Soggiunge che dalle sue entrate occorre dedurre, oltre agli interessi ipotecari, gli oneri assicurativi e che “in una situazione aleatoria, con oneri indubbiamente superiori e ricavi minori rispetto alle cifre messe lì dall'Ufficio contribuzioni per liquidare il periodo fiscale dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003, in una valutazione prudente in base a criteri di rito, un reddito netto di fr. 2700.– mensili appare adeguato”.
Nella fattispecie il Pretore ha calcolato gli introiti del convenuto in fr. 50 162.– annui dipartendosi dal reddito annuo da attività indipendente accertato dall'autorità fiscale nella tassazione 2003
(fr. 80 000.–) e deducendo fr. 29 838.– per gli oneri ipotecari gravanti le proprietà immobiliari, come aveva deciso l'autorità medesima su reclamo del contribuente. Che dopo la fine della vita in comune l'appellante abbia assunto un casaro a metà tempo, cui versa fr. 1960.– mensili, è verosimile (doc. 11). Nel determinare il guadagno del marito, nondimeno, l'autorità fiscale ha già ridotto il reddito aziendale da fr. 100 000.– a fr. 80 000.– annui per tenere conto del fatto che la moglie non collabora più nell'impresa di lui (nota 5 novembre 2004 del tassatore, nell'incarto fiscale richiamato). Perché ciò non sarebbe sufficiente, l'appellante non spiega. È vero che nel 2003 l'appellante ha dichiarato un utile
aziendale di soli fr. 2304.–. Se non che, come ha appurato l'autorità fiscale, il bilancio e il conto perdite e profitti dell'azienda comprendono detrazioni straordinarie, deduzioni ingiustificate e consumi privati che vanno aggiunti al guadagno (RtiD II-2004 pag. 617 n. 38c). Ancora una volta l'appellante non spiega perché ciò sarebbe erroneo né come andrebbe modificato il calcolo. Quanto agli oneri assicurativi privati, essi non vanno dedotti dal reddito dall'attività indipendente, ma inseriti – ove siano resi verosimili – nel fabbisogno minimo dell'interessato.
Certo, trattandosi di un lavoratore indipendente il reddito determinante è quello medio calcolato sull'arco di più anni, di regola almeno tre (RtiD II-2004 pag. 617 n. 38c). Nella fattispecie però l'appellante non invoca il reddito degli anni precedenti, tant'è che si diparte dai dati dell'ultima notifica fiscale. A un sommario esame come quello che presiede all'emanazione di misure protettrici dell'unione coniugale non sussistono dunque ragioni per scostarsi dall'ultimo accertamento fiscale. Quanto l'appellante pretende, in sostanza, è che l'attuale giudizio si fondi su pronostici, i quali al momento in cui il Pretore ha statuito erano del tutto azzardati. Dandosi mutamenti apprezzabili intervenuti dopo l'emanazione del giudizio impugnato, le misure a protezione dell'unione coniugale possono sempre, in ogni modo, essere adattate dal primo giudice alle nuove circostanze (art. 179 cpv. 1 CC).
5. Per quel che riguarda il reddito della moglie, l'appellante sostiene che l'autorità fiscale ha accertato il guadagno di lei di fr. 20 000.– annui, tant'è che ha ridotto il reddito aziendale da fr. 100 000.– a fr. 80 000.– annui dopo la fine della vita in comune. A suo avviso inoltre la moglie, liberata dagli impegni di lavoro presso l'azienda agricola, può lasciare la figlia alle cure della nonna paterna e aumentare la sua attività lucrativa. Anzi, vivendo con un altro uomo essa può usufruire di tempo libero e limitare le spese. Secondo l'appellante all'istante va quindi imputato, equitativamente, un reddito potenziale di fr. 1300.– netti mensili.
Dal fascicolo processuale risulta che subito dopo la separazione di fatto la moglie ha iniziato un'attività al 50% come cameriera e ausiliaria delle pulizie per l'albergo “__________” a __________ dietro retribuzione di fr. 17.80 orari. Tra il dicembre del 2005 e il febbraio 2006 essa ha guadagnato, in media, fr. 1015.– mensili (doc. J e L). È vero che per il 2003 l'autorità fiscale ha stimato il reddito di lei in fr. 20 000.– annui, ma ciò si riferiva – come detto – alla collaborazione nell'azienda di agriturismo, che è venuta meno. A un sommario esame come quello che governa le misure a protezione dell'unione coniugale l'accertamento del Pretore resiste pertanto alla critica. Che poi i nonni paterni siano disposti a curare la nipotina ancora non significa ch'essi debbano farsene carico a tempo pieno, né che tale soluzione sia nell'interesse della figlia.
6. Sostiene l'appellante che il suo fabbisogno minimo non ammonta a fr. 1727.–, ma almeno a fr. 2000.– mensili, dovendo egli pagare anche l'imposta di circolazione e l'assicurazione RC dell'automobile (fr. 180.– mensili), oltre sopportare i ”costi di cui ai documenti prodotti“.
a) Per quel che concerne i costi dell'autovettura (fr. 180.– mensili), la richiesta è documentata (doc. 2) e di per sé legittima, la necessità di usare un veicolo privato a fini professionali risultando verosimile. D'altro lato però il Pretore ha ammesso nel fabbisogno minimo dell'interessato fr. 190.– per l'onere fiscale. Ora, le imposte non vanno inserite nel fabbisogno minimo di debitori che non siano in grado di far fronte interamente ai loro obblighi di mantenimento (DTF 126 III 356, 127 III 70). Nel risultato, di conseguenza, riconoscendo all'appellante fr. 180.– per l'automobile e togliendo fr. 190.– per le imposte, la situazione rimarrebbe sostanzialmente invariata.
b) Quanto agli altri costi, nulla è dato di sapere, il mero rinvio a documenti del fascicolo processuale non bastando – e da lungi – per motivare un appello (citazioni in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 21 ad art. 309). Nemmeno è possibile capire, del resto, se i costi in questione siano privati o dell'impresa (e non siano già stati considerati, come tali, nella determinazione del reddito aziendale). Carente di motivazione, al riguardo il memoriale si rivela finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
7. L'appellante chiede di fissare il fabbisogno minimo della moglie in fr. 1628.– mensili, riducendo il minimo esistenziale del diritto esecutivo a fr. 1000.– mensili, il costo dell'alloggio a fr. 290.– mensili e il premio dell'assicurazione per l'economia domestica a fr. 14.– mensili a causa della coabitazione con un altro uomo. Ritiene ingiustificato inoltre che si riconoscano alla moglie spese per l'automobile, costei risiedendo vicino al posto di lavoro.
a) Per giurisprudenza invalsa questa Camera non calcola il fabbisogno minimo di un coniuge convivente dimezzando il minimo di fr. 1550.– mensili che la tabella dei minimi di esistenza ai fini del diritto esecutivo riconosce nel caso di “due persone adulte che formano una durevole comunione domestica”, né riducendo a metà le spese di alloggio, ma riconoscendo a quel coniuge il fabbisogno minimo che egli potrebbe esporre se vivesse per conto proprio (RtiD II-2004 pag. 562 consid. 8a e pag. 583 consid. 5a, I-2006 pag. 667). Altri Cantoni seguono una prassi diversa. A parte il fatto però che l'esistenza di un concubinato ancora non giustifica necessariamente un riparto delle spese a metà fra i concubini (ZBJV 3/1997 pag. 170), la giurisprudenza di questa Camera è stata definita “corretta e per nulla arbitraria” dal Tribunale federale (5P.101/2001 del 30 aprile 2001, consid. 4 in principio nota alla patrocinatrice dell'appellante). Non soccorre dunque ragione per discostarsene.
b) Quanto ai costi dell'automobile è vero che l'impiego della moglie come cameriera comporta notoriamente orari irregolari. Nondimeno il luogo di lavoro (__________) dista poche centinaia di metri da __________, sicché l'istante non abbisogna di un veicolo per scopi professionali. Dal fabbisogno minimo della moglie va stralciato d'ufficio inoltre – come da quello del marito – l'onere fiscale di fr. 50.– (sopra, consid. 6a). Il fabbisogno minimo dell'interessata risulta così, in definitiva, in fr. 2132.– mensili.
8. Relativamente al contributo per la figlia, l'appellante non contesta il fabbisogno in denaro fissato dal Pretore in fr. 1400.– mensili, ma reputa che la madre debba partecipare al relativo finanziamento nella misura di almeno fr. 500.– mensili. Egli offre pertanto un contributo alimentare di fr. 900.– mensili.
In realtà, come questa Camera ha già avuto modo di ripetere, il fabbisogno di un figlio non si ripartisce fra i genitori a beneplacito, tanto meno finché questi sono sposati. L'art. 163 cpv. 1 CC non precisa quale criterio si applichi per la fissazione di tali contributi, limitandosi a disporre che “i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia”. Sicuramente conforme al diritto federale è, ad ogni modo, il metodo – sempre adottato da questa Camera – che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a metà (RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a con richiami. A tale principio giova attenersi anche nel caso specifico.
Non si disconosce che un contributo di mantenimento va stabilito anche in relazione alle capacità finanziarie dei genitori, ma ciò non significa che un giusto fabbisogno vada decurtato solo perché i genitori non sono in grado di fornirlo. L'ammontare di un fabbisogno adeguato dev'essere riconosciuto per intero. Nel caso in cui i redditi delle parti non bastino ad assicurarlo, si accerterà in che misura esso rimane scoperto (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 16 nel mezzo; analogo criterio prevede del resto l'art. 129 cpv. 3 CC per quel che è della rendita al coniuge divorziato; I CCA, sentenza inc. 11.2002.60 del 9 settembre 2002, menzionata nel Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 24, pag. 11), ogni genitore avendo il diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 128 III 414 consid. 3.2.1 con rinvii, 127 III 70 consid. 2c con richiami).
9. Nelle circostanze descritte il quadro delle entrate e delle uscite familiari si presenta come segue:
reddito del marito fr. 4180.–
reddito della moglie fr. 1000.
fr. 5180.– mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 1727.–
fabbisogno minimo della moglie fr. 2132.–
fabbisogno in denaro della figlia fr. 1400.–
fr. 5259.– mensili.
Il reddito coniugale non essendo sufficiente a coprire il fabbisogno familiare, i contributi in favore della moglie e della figlia vanno ridotti in proporzione (RtiD II-2004 pag. 616 a metà con riferimenti; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 446 n. 08.27 e 08.29; v. anche DTF 128 III 415 in alto). Ne risulta quanto segue:
disponibilità del marito:
fr. 4180.– (reddito) ./. fr. 1727.– (fabbisogno minimo) = fr. 2450.– arrotondati
ammanco della moglie:
fr. 2132.– ./. fr. 1000.– = fr. 1132.–
somma dovuta a moglie e figlia:
fr. 1132.– + fr. 1400.– = fr. 2532.–
contributo per la moglie:
fr. 1132.– x (2450 : 2532) = fr. 1095.– mensili
contributo per A__________:
fr. 1400.– x (2450 : 2532) = fr. 1355.– mensili.
In ultima analisi l'appello merita accoglimento entro tali limiti, con relativa modifica della sentenza impugnata. Certo, il contributo alimentare per la figlia fissato dal Pretore era inferiore. In virtù del principio inquisitorio illimitato, tuttavia, questa Camera non è vincolata alle richieste di giudizio (DTF 128 III 413 in alto). Per di più, nelle protezioni delle unioni coniugali una reformatio in peius si ravviserebbe solo qualora il totale dei contributi litigiosi – e non solo un singolo contributo – si rivelasse più alto di quello stabilito in prima sede (I CCA, sentenza inc. 11.2006.40 del 5 ottobre 2007, consid. 9). Ciò non si verifica in concreto.
10. Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Non bisogna perdere di vista però che l'appellante ottiene sì una riduzione del contributo per la moglie, ma che nel complesso il suo obbligo alimentare rimane inalterato. Tenuto conto che l'istante ha rinunciato a presentare osservazioni all'appello, ragione per cui non può essere considerata soccombente in seconda sede (Rep. 1987 pag. 135), appare tutto sommato equo porre oneri processuali ridotti a carico dell'appellante, senza attribuire ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio non influisce invece sul riparto degli oneri processuali e delle ripetibili di primo grado, che può rimanere invariato.
11. Relativamente ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile, ove appena si capitalizzi il contributo alimentare per la moglie (fr. 1250.– mensili), che in difetto di scadenze prevedibili va calcolato a vita, e la differenza controversa di quello per la figlia (fr. 300.– mensili).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
6. AP 1 è tenuto a versare a AO 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 1095.– dal 1° aprile 2005.
7. AP 1 è tenuto a versare a AO 1 dal 1° aprile 2005, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare per la figlia Al__________ di fr. 1355.– mensili, oltre l'assegno familiare (che potrà essere riscosso direttamente dalla madre).
II. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia ridotta fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
III. Intimazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
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terzi implicati |
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Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.