Incarto n.
11.2006.78

Lugano

11 gennaio 2008/lw

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Epiney-Colombo

 

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa DI.2005.1583 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 30 novembre 2005 da

 

 

AO 1 ,

(patrocinata dall' PA 1)

 

 

contro

 

 

AP 1

(ora patrocinato dall' PA 2);

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 12 agosto 2006 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 31 luglio 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AP 1 (1939) e AO 1 (1943) si sono sposati a __________ il 4 gennaio 1974. A quel momento la moglie era già madre di C__________ (1968), nato da un precedente matrimonio, che, affetto da grave handicap, è deceduto nel 1995. Dalla nuova unione non sono nati figli. Il marito, al beneficio di una rendita AVS e di una pensione, esercita tuttora l'attività di avvocato e notaio. La moglie, terapista complementare (formata in naturopatia, terapia cranio sacrale, riflessologia del piede e terapia della polarità), ha uno studio proprio a __________. I coniugi vivono separati dal novembre del 2005, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale per trasferirsi in un appartamento a __________

 

                                  B.   Il 30 novembre 2005 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo – già in via cautelare – l'autorizzazione a vivere separata dal 23 novembre 2005 e un contributo

                                         alimentare di fr. 5178.50 mensili. All'udienza del 21 dicembre 2005, indetta per la discussione dell'istanza e dell'assetto cautelare, essa ha ribadito le proprie richieste, sollecitando altresì il beneficio dell'assistenza giudiziaria. AP 1 ha postulato a sua volta l'autorizzazione a vivere separato dal 23 novembre 2005, opponendosi a ogni contributo in favore della moglie; inoltre egli ha chiesto la rifusione della metà dei canoni di locazione pagati dal settembre al dicembre del 2005 e dell'intero canone del gennaio 2006, la consegna di un'automobile usata dalla moglie (o il versamento della metà del suo valore originario) e la restituzione di un tappeto cinese asportato dall'appartamento coniugale. AO 1 ha contestato le pretese del marito.

 

                                  C.   Con decreto cautelare emanato seduta stante nelle more istruttorie, il Pretore ha fissato un contributo provvisionale per la moglie di fr. 3000.– mensili. Esperita l'istruttoria, alla discussione finale del 9 marzo 2006 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni, l'istante aumentando nondimeno la sua richiesta di contributo a fr. 5313.– mensili e il convenuto chiedendo di poter dedurre il leasing dell'automobile in uso alla moglie dall'eventuale contributo.

 

                                  D.   Statuendo il 31 luglio 2006 sull'istanza a tutela dell'unione coniugale, il Pretore ha autorizzato le parti a vivere separate dal dicembre del 2003 (recte: 2005) e ha stabilito un contributo alimentare in favore della moglie di fr. 4000.– mensili dal dicembre del 2005. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 600.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Con decisione del 2 agosto 2006 il Pretore ha poi respinto il beneficio dell'assistenza giudiziaria postulato da AO 1.

 

                                  E.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 12 agosto 2006 nel quale chiede che, previo conferimento dell'effetto sospensivo, il giudizio impugnato sia annullato e il contributo alimentare per la moglie fissato in fr. 1777.60 mensili, compreso il leasing dell'automobile dal 1° dicembre 2005 al 30 aprile 2007. Con decreto del 17 agosto 2006 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 7 settembre 2006 AO 1 propone di respingere l'appello in ordine, subordinatamente nel merito.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC). L'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a). La sentenza del Pretore è impugnabile nel termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC).        L'istante fa valere che il memoriale del marito è intitolato “ricorso in appello contro provvedimento cautelare” ed è quindi tardivo, l'unico decreto cautelare emesso nell'attuale procedura essendo quello del 21 dicembre 2005. In realtà il convenuto sembra essersi dipartito dal presupposto – erroneo – che le misure a protezione dell'unione coniugale siano emanate con la procedura dei decreti cautelari. Ciò non toglie che nelle richieste di giudizio egli indichi espressamente come decisione da riformare quella del 31 luglio 2006, il che non lascia dubbi su quale sia il giudizio appellato (art. 309 cpv. 2 lett. c CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello è pertanto ricevibile.

 

                                   2.   Il 4 ottobre 2006 AP 1 ha trasmesso a questa Camera copia di una sua lettera ad autorità fiscali. Il 2 e il 5 marzo 2007 egli ha prodotto dipoi, come annunciava nell'appello, le sue tassazioni del 2003, 2004 e 2005. Nelle protezioni del­l'unione coniugale tuttavia non sono ammissibili nuovi argomenti o nuovi mezzi di prova in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c), tranne ove si applichi il principio inquisitorio illimitato (in materia di filiazione: DTF 128 III 414 verso l'alto) oppure ove il giudice assuma di propria iniziativa prove necessarie ai fini della decisione (nel diritto di famiglia: art. 419b CPC).
Estremi del genere non si ravvisano nella fattispecie. La sentenza va emanata pertanto sulla base del medesimo materiale processuale vagliato dal Pretore, anche perché i tre documenti nuovi non sono passate al vaglio del contraddittorio. Sulla questione
si tornerà ad ogni modo, abbondanzialmente, in coda al consid. 8.

 

                                   3.   L'appellante dichiara di impugnare, oltre al dispositivo sul contributo alimentare (n. 3), anche quello sull'autorizzazione a vivere separati (n. 2) “poiché manifestamente ultra petita”. Egli medesimo ammette però che la data della separazione indicata nella sentenza (1° dicembre 2003) si riconduce a un errore di scritturazione (appello, pag. 2 verso l'alto), né è mai stato controverso che i coniugi si siano separati il 1° dicembre 2005 (istanza, pag. 2 e 5; verbale del 21 dicembre 2005, pag. 10). Anche nella sentenza impugnata, del resto, il Pretore ha accertato che l'istante ha lasciato l'abitazione coniugale il 1° dicembre 2005 (pag. 2 in alto e pag. 6 in alto). In circostanze siffatte sarebbe stato sufficiente inoltrare una domanda di correzione della sentenza (art. 339 CPC). Su tal punto l'appello non merita ulteriore disamina.

                                     

                                   4.   I criteri che disciplinano l'erogazione di contributi alimentari nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale sono già stati enunciati correttamente nella sentenza impugnata (pag. 2 seg.). A tal fine il Pretore ha considerato il reddito del marito da attività lucrativa indipendente in fr. 3200.– mensili, cui ha aggiunto la rendita AVS di fr. 1834.– mensili e la pensione di fr. 3696.– mensili (compresa la quota parte di tredicesima), per complessivi fr. 8730.– mensili. Quanto al fabbisogno minimo, egli l'ha calcolato in fr. 3670.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione con spese accessorie fr. 1250.–, premio della cassa malati fr. 470.–, assicurazione RC privata e dell'economia domestica fr. 50.–, imposte fr. 800.–).

 

                                         Per quel che è della moglie, il Pretore ne ha constatato il reddito in fr. 700.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3636.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione con spese accessorie fr. 1550.–, premio della cassa malati fr. 447.–, assicurazione RC privata e dell'economia domestica fr. 50.–, assicurazione RC dell'automobile fr. 112.–, leasing dell'automobile fr. 277.–, imposta di circolazione e carburante fr. 100.–). Risultando un'eccedenza di fr. 2124.– mensili, egli ha riconosciuto alla moglie un contributo alimentare di fr. 4000.– mensili dal 1° dicembre 2005, riservata la facoltà per il marito di dedurre dall'ammontare del contributo il leasing della vettura usata dalla beneficiaria, nella misura in cui ne avesse assunto il pagamento.

 

                                   5.   Il Pretore ha ritenuto che non gli incombesse condurre ricerche approfondite nella voluminosa documentazione prodotta per definire il reddito da attività indipendente conseguito da AP 1. E ai bilanci contabili allestiti da quest'ultimo egli ha attribuito unicamente valore indicativo, rilevando che lo storno di un'entrata di fr. 30 000.– risalente al 5 ottobre 2005 appariva ingiustificato. Alla luce dei conteggi d'imposta e dei contributi AVS il primo giudice ha reputato nondimeno che le entrate del convenuto non raggiungessero neppure i livelli asseriti dalla moglie. Nelle circostanze descritte egli si è dipartito così dal reddito di fr. 3200.– mensili indicato dal convenuto medesimo all'udienza del 21 dicembre 2005.

 

                                   6.   L'appellante afferma, in sintesi, che le risultanze oggettive dei documenti prevalgono sulle indicazioni soggettive da lui fornite alla citata udienza, per di più sulla base di una stima errata. Egli rileva di avere prodotto la sua contabilità con i giustificativi degli ultimi quattro anni in modo completo e trasparente, allegando anche fatti economici privati. Addotte le ragioni della menzionata operazione di storno, egli sottolinea che rettifiche alla contabilità di un lavoratore indipendente si giustificano solo in caso di detra­zioni straordinarie, deduzioni ingiustificate o consumi privati non dimostrati. Se non ha competenze contabili – egli soggiunge – il giudice deve far capo a persone del ramo, non procedere a beneplacito. In definitiva egli chiede perciò che il suo reddito sia fissato in fr. 1400.– netti mensili, come risulta dalla sua contabilità per gli anni dal 2002 al 2005.

 

                                         a)   I criteri per la determinazione del reddito di un lavoratore indipendente sono già stati riassunti con pertinenza dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 4 in alto). Nella fattispecie il convenuto ha presentato, in esecuzione di una domanda di edizione presentata dalla mo­glie, la contabilità del suo studio legale e notarile dal 2002 al 2005 (conto perdite e profitti, bilancio, registrazioni contabili: doc. 16) con i giustificativi (doc. 8 a 15). I risultati di tali esercizi attestano una perdita di fr. 2462.11 nel 2005, un utile di fr. 39 163.68 nel 2004, un utile di fr. 6022.90 nel 2003 e un altro utile di fr. 24 440.95 nel 2002 (doc. 16, separazione 2), per un'entrata media netta di fr. 1395.– mensili sull'arco dei quattro anni. Contrariamente a quanto parrebbe sostenere l'appellante, l'esame di tali conteggi non richiede l'intervento di esperti. Anzi, nel quadro di un giudizio di semplice verosimiglianza una perizia sarebbe addirittura fuori luogo (cfr., per i procedimenti cautelari: RtiD I-2005 pag. 757 n. 40c).

 

                                         b)   Secondo il Pretore i dati della contabilità sono “solo indicativi”, poiché un onorario di fr. 30 000.– registrato nel 2004 (ed effettivamente ricevuto il 26 agosto 2004 sul conto alla __________) è stato detratto senza apparente ragione dal conto onorari 2005 il 3 ottobre 2005, riducendo contabilmente l'incasso per onorari di fr. 30 000.–” (sentenza impu­gnata, pag. 4 in mezzo). L'appellante spiega che un acconto di fr. 30 000.– per prestazioni svolte in favore del cliente era già stato incassato e contabilizzato nel 2004 e che nel 2005 egli ha poi registrato la nota d'onorario di fr. 31 021.20 per intero, salvo stornare in seguito l'acconto di fr. 30 000.– già registrato nel 2004. L'argomentazione non è priva di pertinenza.

 

                                                È vero che l'entrata di fr. 30 000.– versata quale anticipo di un cliente (identificato con il conto n. 000380) il 26 agosto 2004 sul conto alla __________ (avviso di accredito del 26 agosto 2004 nel doc. 12, separazione __________) è stata registrata fra gli onorari incassati nel 2004 (doc. 16, separazione 4: conto 2021 “__________”, conto 6000 “onorari” e conto 000380 “scheda cliente”). È vero altresì che il 3 ottobre 2005 il convenuto ha emesso una nota d'onorario di fr. 31 021.55 complessivi (doc. 14, separazione note onorari__________), di cui ha incassato solo il saldo di fr. 1021.55 versato il 13 ottobre 2005 sul conto alla __________ (avviso di accredito del 13 ottobre 2005: doc. 14, sepa­ra­zione __________). Nel conto onorari, tuttavia, l'interessato ha inserito lo stesso 3 ottobre 2005 quale compenso fatturato a tale cliente (n. 000380) non fr. 31 021.55, bensì fr. 25 833.60 (doc. 16, separazione 3: conto 6000 “onorari”), che non trovano riscontro alcuno nelle note d'onorario prodotte (doc. 14, separazione note onorari) o nel conto relativo alla scheda del cliente (doc. 16, separazione 3: conto 000380 “scheda cliente”). Né risultano entrate di tale entità sui conti dell'interessato (estratti conto di ottobre: doc. 14, separazione __________; doc. 14, separazione __________; doc. 14, separazione __________).

 

                                               Anche a un mero esame di verosimiglianza si nota pertanto un effettivo errore di registrazione. E ciò non basta per dubitare dell'intera contabilità prodotta dall'appellante. Ne segue che il conto onorari 2005 andrà maggiorato di fr. 5187.95 (la differenza fra la fattura di fr. 31 021.55 e la registrazione di
fr. 25
 833.60), con relativo miglioramento del risultato d'esercizio.

 

                                         c)  Si rilevi inoltre che tra gli onorari incassati figura un altro acconto di fr. 25 000.– versato il 14 novembre 2005 sul conto corrente postale dallo stesso cliente (doc. 14, separazione CCP: estratto conto novembre) e che la registrazione nel conto finanziario “lavori in corso” agli attivi di bilancio non ha influenza sul conto economico (doc. 16, separazione 3: bilancio il 31 dicembre 2005, oltre al conto 1010 “posta”, conto 1030 “lavori in corso”, conto 6000 “onorari” e conto 000380 “scheda cliente”). Quanto alle altre entrate per onorari nel 2005, a un vaglio sommario esse appaiono conformi alle note d'onorario emesse in quell'anno e agli accrediti registrati sul conto bancario e postale (doc. 16, separazione 3: conto 6000 “onorari”; doc. 14). In definitiva, pertanto, a un esame di verosimiglianza non si ravvisano altre discrepanze nelle registrazioni dei versamenti dei clienti che mettano in dubbio – come reputa il primo giudice – l'intera contabilità prodotta.

 

                                   7.   Nelle osservazioni all'appello la moglie denuncia altre irregolarità nella contabilità del marito.

 

                                         a)  All'appellante la moglie rimprovera anzitutto di avere inserito nella contabilità del suo studio anche pagamenti privati. Se non che, parte di tali esborsi sono stati addebitati sul conto 2110 “privato”, mentre il saldo riportato sul conto 2100 “capitale proprio”, conto finanziario figurante fra i passivi del bilancio, che è senza incidenza sul risultato di esercizio. Analogo trattamento seguono i pagamenti per oneri professionali anticipati con mezzi privati (ad esempio nella contabilità 2005: doc. 16, separazione 3, conti 2100 e 2110). Altre uscite ed entrate sono registrate in conti che neppure sono riportati nel conto economico, sicché non ne hanno influenzato il risultato (ad esempio nella contabilità 2005: doc. 16, separazione 3, conto economico 2005, oltre ai conti 5000 “affitto privato”, 5000.1 “affitto privato __________”, 5001 “mensile __________ __________”, 5002 __________. __________”, 5005 “libri”, 5010 “assicurazione privata”, 5020 “medico-cassa malati”, 5030 “spese auto”, 5040 “____________________ personale”, 5900 “pensione”). Unica eccezione risulta, a un sommario esame, la spesa per l'elettricità dell'abitazione coniugale, computata nelle spese professionali di elettricità (ad esempio nella contabilità 2005: doc. 16, separazione 3, conto economico 2005 e conto 4600 “elettricità” con relative fatture emesse dalle __________ nel doc. 15, sepa­razione A). I costi per l'elettricità vanno pertanto ridotti di circa fr. 450.– annui e il risultato di esercizio migliorato di conseguenza.

 

                                         b)  La moglie si duole inoltre dell'inserimento nella contabilità dello studio degli interessi passivi per i debiti privati contratti con i familiari che il marito ha poi esposto anche nel proprio fabbisogno. Ora, nel conto economico 2005 figurano costi per fr. 4656.70 per “interessi passivi e spese bancarie” che corrispondono tuttavia alla somma dei conti 4220 “interessi passivi banca”, 4222 “interessi passivi IVA” e 4225 “spese bancarie” (doc. 16, separa­zione 3; analogamente nel 2004: doc. 16, separazione 4). I debiti contratti con i fratelli, così come gli interessi, figurano invece tra i passivi del bilancio 2005 e non hanno influenzato il risultato di esercizio (doc. 16, separazione 3, conto 2050 “prestito __________ __________”, conto 2051 “prestito __________” e 2055 “interessi __________ __________”; analogamente nel 2004: doc. 16, separazione 4). Per il resto il Pretore non ha computato oneri a tale titolo nel fabbisogno del marito, né quest'ultimo se ne duole.

 

                                         c)  Per l'istante neppure si giustificano esborsi fino a fr. 10 786.– annui per corsi professionali. Il convenuto ha conteggiato

                                              uscite per “libri e corsi professionali” di fr. 4523.65 nel 2005, di fr. 4587.69 nel 2004, di fr. 7697.35 nel 2003 e di fr. 10 786.99 nel 2002. Per quel che attiene agli anni 2005, 2004 e 2003, a un sommario esame gli importi appaiono giustificati da costi per libri specialistici e corsi professionali (conto 4740 “letteratura e corsi professionali”: doc. 16, separazione 3; doc. 16, separazione 4; doc. 16, separazio­ne 5). Nel 2002 figura invece un esborso di fr. 1488.64 per un master in medical humanities all'Università __________ (doc. 16, separazione 6, conto 4740; doc. 8, separazione “__________”, ordine di pagamento del 24 settembre 2002) che, a un esame di verosimiglianza non appare correlato all'attività forense, l'appellante medesimo ammettendo per altro di avere registrato nella propria contabilità corsi di formazione della moglie (appello, pag. 3). Sono invece verosimilmente giustificati il corso in Droit de la santé all'Università di __________ (fr. 1800.–) e quello di informatica “windows XP + Office 2000 Prof” della ditta __________ (fr. 3123.90: doc. 16, separazione 6 conto 4740; doc. 9, separazioni O e U), così come le altre spese per pubblicazioni specialistiche. I costi per libri e corsi professionali del 2002 vanno pertanto decurtati di fr. 1488.64, con relativo miglioramento del risultato d'esercizio.

 

                                         d)  La moglie censura altresì le spese di rappresentanza esposte dal coniuge, che ammontano a fr. 1745.97 nel 2005, fr. 1219.30 nel 2004, fr. 790.60 nel 2003 e fr. 1588.40 nel 2002 (doc. 16, separazione 2). Nel 2005 figura in realtà un esborso di fr. 699.97 destinato al Comitato del notariato lombardo e ticinese, che è finanche legato con ogni verosimiglianza all'attività professionale (doc. 14, separazione “__________”: avviso di addebito del 21 settembre 2005). Per il resto si tratta di uscite per consumazioni in esercizi pubblici, acquisti di fiori e libri che sono spese di rappresentanza usuali nel ramo professionale (doc. 16, separazione 3 conto 4810 “spese di rappresentanza”, separazione 4 conto 4810, separazione 5 conto 4810, separazione 6 conto 4810) e che non appaiono sicuramente eccessive nel loro ammontare.

 

                                         e)  L'interessata insorge poi contro un ammortamento “computer” di circa fr. 5000.–, facendo valere che oggi un ordinatore può essere acquistato per circa fr. 1200.– in qualsiasi grande magazzino. Nel 2005, invero, il marito ha conteggiato un “ammortamento computer” di fr. 4986.90 (doc. 16, separazione 3: conto economico 2005). Se si considera tuttavia che fin dal 2003 a bilancio il convenuto ha esposto un attivo per “computer” di fr. 5986.90 (doc. 16, separazione 2: bilanci 2003 e 2004) e che le installazioni informatiche vanno notoriamente rinnovate nel lasso di pochi anni, l'ammortamento appare giustificato. Del resto nel 2005 l'appellante ha investito fr. 1129.80 per nuove installazioni informatiche, sicché nel bilancio del 31 dicembre 2005 figurano ancora fr. 2129.80 a tale titolo (doc. 16, separazione 3: bilancio e conto economico 2005; conto finanziario 1100 “computer e software”, conti economici 4300 “computer” e 4400 “ammortamento computer”).

 

                                         f)    Per finire l'istante sostiene che le discrepanze da lei segnalate, a titolo meramente esemplificativo, dimostrano come i conteggi siano inverosimili. Se non che, come si è visto, a parte qualche correzione puntuale la contabilità dello studio legale e notarile del marito non può dirsi certo inattendibile. È possibile che nel ponderoso incarto figurino altre registrazioni non giustificate. Spettava tuttavia all'interessata indicare con un minimo di precisione quali altre poste intendesse contestare, non essendo compito del giudice vagliare di propria

                                               iniziativa la copiosa documentazione agli atti per verificare sistematicamente le registrazioni e i giustificativi di un intero quadriennio (Cocchi/Trez­zini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 5 ad art. 183).

 

                                   8.   In definitiva, tenuto conto delle rettifiche apportate, il risultato dell'esercizio 2005 si chiude con un utile di fr. 3175.84 (alla perdita di fr. 2462.11 si contrappongono maggiori onorari per fr. 5187.95 e una minor spesa per elettricità di fr. 450.–). Il risultato dell'eser­cizio 2004 migliora a fr. 39 613.68 e quello del 2003 a fr. 6472.90 (data la minor spesa per elettricità di fr. 450.–: consid. 10a). Nel 2002 l'utile sale a fr. 26 379.59 (ai fr. 24 440.95 registrati occorre aggiungere fr. 1488.64 per minori spese per corsi professionali  e fr. 450.– per minori spese d’elettricità). Ne deriva che in tale lasso di tempo l'interessato ha registrato entrate per una media di fr. 1575.– mensili. Il suo reddito assomma in definitiva a complessivi fr. 7105.– mensili (fr. 1575.– mensili da attività indipendente, fr. 3696.– dalla pensione e fr. 1834.– dalla rendita AVS). Si aggiunga che il reddito medio imponibile da attività indipendente accertato dall'autorità fiscale nelle tre tassazioni prodotte – inammissibilmente (consid. 2) – in questa sede (fr. 1357.55 men­sili) poco si scosta dal risultato cui giunge la Camera. Quelle risultanze fiscali, in ogni modo, andranno sottoposte al vaglio del contraddittorio nel caso in cui l'appellante intendesse valersene ai fini di ulteriori procedure.

 

                                   9.   L'istante obietta che nel memoriale di risposta il marito aveva ammesso entrate per fr. 3200.– mensili e che solo al dibattimento finale, ovvero tardivamente, ha sostenuto di conseguire un reddito aziendale di fr. 1400.– mensili. Ora, si dà atto che a quell'udienza il convenuto, contestato il reddito di fr. 6000.– preteso dalla moglie nell'istanza, ha valutato i suoi introiti in fr. 3200.– mensili (verbale del 21 dicembre 2005, pag. 7 e 9). Se non che, come si è appena visto, tale reddito è smentito dalle risultanze agli atti (analogamente: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese commentato e massimato, Appendice 2000/2004, n. 9 ad art. 170; I CCA, sentenza inc. 11.2006.103 del 10 dicembre 2007, consid. 4a). Su questo punto l'appello denota tutta la sua inconsistenza.

 

                                         L'interessata sottolinea altresì che nel corso della mediazione familiare il marito aveva dichiarato di guadagnare fr. 6000.– mensili, salvo precisare poi con la duplica che l'importo compren­deva anche le entrate di lei, attorno ai fr. 700.– mensili, onde un reddito riconosciuto di fr. 5300.– mensili. A parere dell'istante quindi, l'appellante modifica le proprie stime in base alle necessità di causa, non essendo plausibile che un professionista come lui possa sopravvalutare in tale misura i propri introiti. Ora, ci si può domandare se documenti redatti ai fini di una procedura di mediazione siano ammissibili, l'art. 139 cpv. 3 CC impedendo l'escussione delle persone che hanno operato in veste di mediatori familiari. Resta il fatto che, ancora una volta, il dato indicato riesce sconfessato dall'istruttoria. All'appellante può dunque essere rimproverata una stima affrettata e superficiale, azzardata sui risultati di un solo anno, ma non un comportamento contrario alla buona fede, come parrebbe asserire la moglie.

 

                                         Per l'istante il marito, avvocato e notaio di notevole esperienza, è senz'altro in grado, di guadagnare in ogni modo almeno fr. 3200.– mensili. A parte il fatto però che essa non spiega come il marito potrebbe concretamente incrementare la sua attività professionale, essa dimentica che nel quadro di misure a protezione dell'unione coniugale il riparto dei ruoli fra coniugi va modificato il meno possibile, nel senso che non ci si deve scostare senza necessità dal modo in cui i coniugi avevano organizzato loro medesimi la vita in comune (con riferimento alla capacità lucrativa di un coniuge: DTF 130 III 541 consid. 3.2). Ove i redditi dei coniugi bastino per finanziare due economie domestiche separate non è il caso dunque di imputare all'uno o all'altro un reddito ipotetico.

 

                                10.   L'appellante chiede di aumentare il proprio fabbisogno minimo, stabilito dal Pretore in fr. 3670.– mensili, di fr. 270.– mensili per tenere conto del leasing dell'automobile usata dalla moglie, che egli paga personalmente. Ove provveda personalmente al pagamento dell'una o dell'altra voce di spesa compresa nel fabbisogno minimo dell'altro coniuge, nondimeno, l'interessato acqui­sisce un diritto al compenso: può dedurre in altri termini dall'ammontare del contributo di mantenimento dovuto quanto ha versato direttamente nell'interesse dell'altro coniuge (RtiD I-2005 pag. 765 consid. 13). La relativa posta non va espunta tuttavia, per ciò soltanto, dal fabbisogno minimo del coniuge in questione. Il canone di leasing deve rimane quindi nel fabbisogno minimo della moglie, non oltre però il saldo delle 36 rate che risulta essere intervenuto nel settembre del 2007 (doc. 16, separazione 1: contratto leasing del 9 settembre 2004). Dall'ottobre del 2007 in poi il fabbisogno minimo della moglie, per il resto incontestato, diminuisce pertanto di fr. 277.– mensili e va ricondotto a fr. 3359.– mensili.  

 

                                11.   Da tutto quanto precede emerge, in sintesi, il seguente quadro del bilancio familiare:

                                        

                                         Dal 1° dicembre 2005 al 30 settembre 2007

                                         reddito del marito (consid. 8)                                       fr. 7105.–

                                         reddito della moglie (non contestato)                            fr.   700.–

                                                                                                                         fr. 7805.–  mensili

                                         fabbisogno minimo del marito (consid. 10)                    fr. 3670.–

                                         fabbisogno minimo della moglie (consid. 10)                 fr. 3636.–

                                                                                                                         fr. 7306.–  mensili

                                         eccedenza                                                                 fr.   499.–  mensili

                                         metà eccedenza                                                         fr.   249.–  mensili.

                                         Il marito può conservare per sé:

                                         fr. 3670.– + fr. 249.–                                                   fr.  3919.–  mensili

                                         e deve versare alla moglie  
fr. 3636.– + fr. 249.– ./. fr. 700.–                                   fr. 3185.–  mensili.

                                        

                                         Dal 1° ottobre 2007 in poi

                                         reddito del marito (consid. 8)                                       fr. 7105.–

                                         reddito della moglie (non contestato)                            fr.   700.–

                                                                                                                         fr. 7805.–  mensili

                                         fabbisogno minimo del marito (consid. 10)                    fr. 3670.–

                                         fabbisogno minimo della moglie (consid. 10)                 fr. 3359.–

                                                                                                                         fr. 7029.–  mensili.

                                         eccedenza                                                                 fr.   776.–  mensili

                                         metà eccedenza                                                         fr.   388.–  mensili.

                                         Il marito può conservare per sé:

                                         fr. 3670.– + fr. 388.–                                                   fr.  4058.–  mensili

                                         e deve versare alla moglie  
fr. 3359.– + fr. 388.– ./. fr. 700.–                                   fr. 3047.–  mensili,

                                         arrotondati a                                                               fr. 3050.–  mensili.

 

                                         Ne discende che l'appello dev'essere accolto entro tali limiti e il giudizio impugnato riformato di conseguenza.

 

                                12.   Gli oneri del sindacato odierno, commisurati all'entità del contenzioso e all'impegno richiesto dalla trattazione del caso, seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Dato l'esito del giudizio, si giustifica che l'appellante sopporti così tre quinti della tassa di giustizia e delle spese, con obbligo di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili ridotte. L'esito del giudizio odierno non incide in maniera apprezzabile invece sul dispositivo relativo alle spese e alle ripetibili di prima sede, che può rimanere invariato.

 

                                13.   Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile, ove appena si capitalizzi la riduzione (litigiosa in appello) del contributo alimentare per la moglie stabilito dal Pretore, che in difetto di scadenze prevedibili dev'essere – nel dubbio – calcolato a vita.

 

 

Per questi motivi

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così riformato:

                                         AP 1 è tenuto a versare a AO 1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:

                                         fr. 3185.– mensili dal 1° dicembre 2005 al 30 settembre 2007 e

                                         fr. 3050.– mensili dal 1° ottobre 2007 in poi.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 450.–   

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 500.–

                                         da anticipare dall'appellante, sono posti per tre quinti a carico di lui e per il resto a carico di AO 1, alla quale l'appellante rifonderà fr. 1200.– per ripetibili ridotte.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

–;

–.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.