Incarto n.
11.2006.85

Lugano,

29 settembre 2006/rgc

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani e Lardelli

 

segretaria:

Verda, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa DI.2005.40 (esecuzione civile) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con opposizione del 14 marzo 2005 da

 

 

AO 1  

(patrocinata dall'  PA 1 Viganello)

 

 

al precetto esecutivo civile intimatole il 7 marzo 2005 da

 

 

 e  AP 1  

(patrocinati dall'  PA 2 );

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 28 agosto 2006 presentato da AP 1 e AP 2 contro la sentenza emanata quello stesso giorno dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AP 1 e AP 2, comproprietari un mezzo ciascuno della particella n. 224 RFD di __________ (23 m²), e AO 1, proprietaria dell'attigua particella n. 225 (929 m²), hanno firmato il 30 luglio 2004 l'atto seguente:

                                                                                                         __________, 30 luglio 2004

                                                                                                         Lodevole

                                                                                                         Ufficio dei Registri

                                                                                                         __________

 

                                         Richiesta di costituzione di servitù

 

                                         Egregi signori,

                                         Chiediamo l'iscrizione a registro fondiario della seguente servitù:

                                         Fondo dominate:     particella 224 nel comune di __________

                                         Fondo serviente:      particella 225 nel comune di __________

                                      Tenore:                   superficie limitatamente alla parte colorata in verde nella planimetria allegata di ca. 6 m² per la posa e l'uso di un tavolo.

                                         Fondo dominate:     particella 225 nel comune di __________

                                         Fondo serviente:      particella 224 nel comune di __________

                                      Tenore:                   apertura laterale di una finestra delle dimensioni di

                                                                    cm 67 x 60.

                                         In fede

                                         AO 1

                                         AP 2

                                         AP 1

                                     

                                  B.   Il 7 marzo 2005 AP 1 e AP 2 hanno intimato a AO 1 un precetto esecutivo civile, ordinandole di iscrivere entro dieci giorni “la servitù prediale di cui alla convenzione di costituzione di servitù prediale sottoscritta dalla precettata in data 30 luglio 2004”, sotto comminatoria dell'esecuzione effettiva. Come titolo giuridico essi hanno indicato: “convenzione di costituzione di servitù prediale di data 30 luglio 2004”. AO 1 ha introdotto opposizione al precetto il 14 marzo 2005 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, sostenendo di non avere inteso costituire alcuna servitù, ma solo concedere “una autorizzazione ad usare saltuariamente e senza corrispettivo l'appezza­mento di terreno”.

 

                                  C.   Al contraddittorio del 14 aprile 2005 le parti hanno convenuto di sospendere la procedura in vista di trattative. L'udienza è poi ripresa il 22 febbraio 2006 e in tale occasione le parti hanno illustrato al Pretore una bozza di accordo (munita di planimetria), sulla quale si sono riservate di riflettere entro il 31 marzo 2006. Nessuna intesa essendo stata raggiunta, l'udien­za è stata aggiornata al 16 maggio 2006 e in quella circostanza le parti sono tornate ai loro punti di vista iniziali, chiedendo al Pretore di decidere. Statuendo con sentenza del 28 agosto 2006, il Pretore ha confermato l'opposizione e ha addebitato la tassa di giustizia di fr. 200.– con le spese di fr. 40.– a AP 1 e AP 2 in solido, tenuti a rifondere a AO 1, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 400.– complessivi per ripetibili.

 

                                  D.   Contro il giudizio appena citato AP 1 e AP 2 sono insorti con un appello del 28 agosto 2006 per ottenere che l'opposizione di AO 1 al precetto esecutivo sia respinta e la sentenza del Pretore riformata di conseguenza. L'appello non è stato intimato per osservazioni.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   La decisione con cui un Pretore statuisce sull'opposizione a un precetto esecutivo civile è emanata mediante la procedura contenziosa di ca­mera di consiglio (art. 493 CPC). Esperito nel termine di 10 giorni dalla notifica della decisione impugnata, l'appello in esame è pertanto ammissibile senza riguardo al valore litigioso (art. 308 cpv. 1 CPC; Rep. 1979 pag. 352 consid. 1).

 

                                   2.   Il giudice chiamato a statuire sull'opposizione a un precetto esecutivo civile esamina d'ufficio – come il giudice chiamato a decidere un rigetto dell'opposizione a norma degli art. 81 o 82 LEF – che il titolo su cui si fonda il precetto sia esecutivo e che la prestazione contenuta nel titolo sia chiara. Nella fattispecie AP 1 e

                                         AP 2 chiedono che AO 1 faccia iscrivere nel registro fondiario la servitù prediale costituita a carico della sua particella n. 225 (posa e uso di un tavolo su una superficie di 6 m²). La richiesta è chiara. Anzi, consistendo la prestazione litigiosa – come nella fattispecie – in un'iscrizione nel registro fondiario che l'escusso si è obbligato a chiedere, il precettante potrebbe anche invitare il giudice dell'esecuzione ad autorizzarlo a procedere in luogo e vece del renitente (Vogel/Spühler, Grund­riss des Zivilprozess­rechts, 8ª edizione, pag. 440 n. 40).

 

                                   3.   Secondo il Pretore l'obbligo di cui precettanti chiedono l'adempimento nel caso specifico non è contenuto in un valido titolo giuridico. A mente sua, qualora una servitù sia da eser­citare – come in concreto – su una sola porzione del fondo serviente, l'atto di costituzione dev'essere provvisto di una planimetria da cui si evinca quale sia la superficie gravata. Nel fascicolo processuale figurando solo l'atto costitutivo della servitù, a mente del Pretore l'oggetto del diritto reale limitato non è determinabile. Per di più – ha soggiun­to il primo giudice – nel caso specifico tale atto non può reputarsi esecutivo, poiché la firma della proprietaria del fondo serviente (la precettata medesima) non è autenticata, di modo che l'ufficiale del registro fondiario nemmeno accetterebbe l'iscrizione.

 

                                   4.   Dall'argomentazione secondo cui la servitù a carico della particella n. 225 non potrebbe essere iscritta perché la firma di AO 1 sull'atto di costituzione è priva di autentica va subito sgom­brato il campo. I precettanti chiedono in effetti che AO 1 abbia a instare lei medesima per l'iscrizione della servitù, non pretendono di essere autorizzati ad agire in sua vece. Presentandosi personalmente dinanzi all'ufficiale del registro fondiario, AO 1 potrà firmare quindi in presenza dell'ufficiale il formulario di iscrizione previsto dall'art. 13 cpv. 2 RRF, legittimandosi semplicemente con un documento d'identità o una licenza di condurre (Bettina Deillon-Schegg, Grundbuchanmeldung und Prüfungspflicht des Grundbuchverwalters im Eintragungsverfah­ren, Zurigo 1997, pag. 135 nota 677 con numerosi richiami di dottrina; ora anche Schmid in: Basler Kommentar, 2ª edizione, n. 29a ad art. 965 CC). Certo, l'ufficiale verificherà altresì che la firma di AO 1 sull'atto costitutivo del 30 luglio 2004 sia autografa (art. 965 cpv. 3 CC). A tal fine gli basterà confrontare tuttavia la firma con quella apposta in sua presenza e vista dell'interessata sul formulario di iscrizione (Deschenaux, Le registre foncier, in: Traité de droit privé suisse, vol. V, tomo II/2, Friburgo 1983, pag. 383 nota 28 con rinvii di dottrina). Non occorrerebbe pertanto alcuna autentica.

 

                                         Se mai l'ufficiale esigerà che siano autenticate, sull'atto costitutivo del 30 luglio 2004, le firme di AP 1 e AP 2. Un contratto di servitù prediale dev'essere firmato, invero, anche dal proprietario del fondo dominante (Petitpierre in: Basler Kommentar, op. cit., n. 127 ad art. 732 CC). In condizioni simili l'ufficiale del registro procede dunque ad appurare l'identità dei contraenti (Homberger in: Zürcher Kommentar, 2ª edizione, n. 53 ad art. 965 CC). Mancando l'autentica delle firme, non respingerebbe tuttavia l'istanza di iscri­zione per ciò solo. Al contrario: trattandosi unicamente di completare la prova di un diritto di disporre, egli assegnerà all'istante un breve termine per rimediare al difetto (art. 966 cpv. 2 CC). Nemmeno sotto questo profilo la sentenza del Pretore resiste pertanto alla critica.

 

                                   5.   Rimane da esaminare se la sentenza impugnata risulti pertinentemente sorretta dall'altra motivazione addotta, fondata sulla circostanza che in concreto l'atto del 30 luglio 2004 risulta sprovvisto di planimetria. Al proposito gli appellanti sostengono che il Pretore è caduto in una svista, la planimetria essendo stata prodotta all'udienza del 22 febbraio 2006. Ora, al verbale d'udienza del 22 febbraio 2006 è effettivamente acclusa una planimetria. Si tratta però della planimetria relativa alla bozza di accordo illustrata dalle parti al Pretore in quell'occasione. Nulla conforta l'ipotesi che tale planimetria sia la stessa cui si riferisce l'atto costitutivo del 30 luglio 2004 (“parte colorata in verde nella planimetria allegata”). Comunque sia, si volesse anche dare per acquisita siffatta circostanza, l'esito del giudizio non muterebbe. A ragione il Pretore rammenta in effetti che qualora l'eser­ci­zio di una servitù sia limitato a una porzione del fondo serviente, l'atto di costituzione deve descrivere in modo chiaro o mediante un piano di situazione quale sia l'area gravata (Steinauer, Les droits réels, volume II, 3ª edizione, pag. 366 nota 64; Mooser, La description de l'assiette d'une servitude, in: ZBGR/RNRF 72/1991 pag. 259). Anche il piano di situazione dev'essere firmato, il contratto di servitù prediale soggiacendo all'esigenza della forma scritta nel suo intero (art. 732 CC; Liver in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 70 ad art. 731 CC; Mooser, op. cit. pag. 259 in fondo).

 

                                         Nel caso specifico la planimetria prodotta all'udienza del 22 febbraio 2006 reca la sola firma di AP 1 e AP 2. AO 1 non l'ha sottoscritta. E in un'evenienza del genere l'ufficiale del registro fondiario non può assegnare un termine al richiedente per sanare il vizio. Non si tratta invero di completare semplicemente la prova di un diritto di disporre (art. 966 cpv. 2 CC). Nell'ambito di un atto costitutivo di servitù prediale un piano di situazione approvato solo verbalmente è inefficace, com'è inefficace un contratto vincolato alla forma scritta firmato da una sola parte. In tali casi l'ufficiale respin­ge la domanda di iscrizione. In concreto dunque, si ordinasse pure alla precettata di presentarsi davanti all'ufficiale del registro con la “richiesta di costituzione di servitù” del 30 luglio 2004 munita della planimetria unita al verbale d'udienza del 22 febbraio 2006, l'ufficiale rigetterebbe la richiesta di iscrizione. Ne segue che, in ultima analisi, giustamente il Pretore ha confermato l'opposizione al precetto esecutivo. L'appello è destinato così all'insuccesso.

 

                                   6.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili a AO 1, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato costi presumibili.

 

Per questi motivi,

 

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

 

 

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 350.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 400.–

                                         sono posti a carico degli appellanti in solido. Non si attribuiscono ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

–    ;

–    .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria