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Incarto n. |
Lugano,
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretaria: |
Chietti Soldati, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa DI.2005.226 (modifica di sentenza di divorzio: contributo alimentare per il figlio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 21 novembre 2005 da
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AO 1 per sé e in rappresentanza del figlio AO 2 (1995) (PA 3)
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contro |
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AP 1 PA 1); |
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 4 settembre 2006 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 7 agosto 2006 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata da AO 1 e AO 2 con le osservazioni all'appello;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 21 maggio 2001 il Pretore del Distretto di Vallemaggia ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto l'8 settembre 1989 da AP 1 (1962) e AO 1 (1963), omologando una convenzione in cui i coniugi pattuivano l'affidamento dei figli C__________ (18 settembre 1990) e AO 2 (10 settembre 1995) alla madre, mentre AP 1 si impegnava a versare per ciascun figlio un contributo mensile di fr. 700.– fino al 6° compleanno, di fr. 800.– fino al 12° compleanno e di fr. 850.– fino alla maggiore età (assegni familiari compresi), oltre a un contributo per la moglie di fr. 1300.– mensili fino al 31 dicembre 2001 e di fr. 400.– mensili in seguito, fino al 10 settembre 2010 (15° compleanno di AO 2). Dalla convenzione risulta che a quel tempo AP 1 guadagnava fr. 4843.15 netti mensili, che la moglie era senza reddito, che la famiglia aveva un fabbisogno di fr. 4145.45 mensili e che i coniugi non disponevano di risparmi comuni.
B. Il 20 agosto 2004 il figlio C__________ è deceduto in un infortunio stradale sull'alpe di __________, e AP 1 ha cessato il versamento del contributo alimentare per lui. Con istanza del 21 novembre 2005 AO 1 ha convenuto il marito, “per sé e per il figlio minorenne AO 2”, chiedendo al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna un aumento del contributo alimentare per AO 2 da fr. 800.– a fr. 1650.– mensili, assegno familiare compreso. Alla discussione del 16 dicembre 2005 il convenuto ha proposto di respingere l'istanza. L'istruttoria è cominciata nel marzo del 2006 ed è terminata nel maggio successivo. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel loro memoriale del 23 giugno 2006 gli istanti hanno modificato la richiesta di giudizio, postulando un aumento del contributo alimentare per AO 2 a fr. 1410.– mensili (indicizzati) retroattivamente dal 1° dicembre 2004 fino al 12° compleanno e a fr. 1705.– in seguito, assegni familiari non compresi. Nel suo allegato conclusivo del 3 luglio 2006 AP 1 ha proposto una volta ancora di respingere l'istanza.
C. Con sentenza del 7 agosto 2006 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza e ha modificato la sentenza di divorzio, aumentando il contributo alimentare per AO 2 a fr. 1365.– mensili dal 1° dicembre 2004 al 30 settembre 2007, a fr. 1400.– mensili dal 1° ottobre 2007 al 30 settembre 2010 e a fr. 1690.– mensili dal 1° ottobre 2010 al 30 settembre 2013, assegni familiari compresi. Le somme sono state ancorate all'indice nazionale dei prezzi al consumo. La tassa di giustizia di fr. 600.– e le spese di fr. 270.– sono state poste per un terzo a carico degli istanti e per il resto a carico di AP 1, con obbligo di rifondere agli istanti un'indennità di fr. 1600.– per ripetibili ridotte. Gli istanti sono stati ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
D. Contro la sentenza appena citata è insorto AP 1 con un appello del 4 settembre 2006 volto a ottenere la reiezione dell'istanza, l'addebito degli oneri processuali a AO 1 e AO 2 (con obbligo di rifondergli fr. 2400.– per ripetibili) e la conseguente riforma del giudizio impugnato. Nelle loro osservazioni del 19 ottobre 2006 AO 1 e AO 2 propongono di respingere l'appello in ordine, subordinatamente nel merito, postulando il beneficio dell'assistenza giudiziaria anche davanti a questa Camera.
Considerando
in diritto: I. In ordine
1. Nelle osservazioni del 19 ottobre 2006 AO 1 e AO 2 propongono di dichiarare l'appello irricevibile per tardività, rilevando che le sentenze emanate dai Pretori con la procedura speciale degli art. 425 segg. CPC – cui soggiacciono le azioni di mantenimento e quelle di modifica del contributo alimentare (art. 279 e 286 CC) – sono appellabili entro dieci giorni (art. 428 cpv. 2 CPC) non sospesi dalle ferie (art. 428bis CPC). Siccome in concreto la sentenza del Pretore è stata notificata a AP 1 l'8 agosto 2006 (appello, pag. 2 in basso), il plico consegnato alla posta il 4 settembre 2006 (art. 131 cpv. 4 CPC) sarebbe intempestivo.
a) In caso di divorzio il giudice attribuisce l'autorità parentale a uno dei genitori e disciplina, secondo le disposizioni che reggono gli effetti della filiazione, il diritto alle relazioni personali e il contributo di mantenimento dell'altro genitore, contributo che può essere stabilito anche oltre la maggiore età dei figli (art. 133 cpv. 1 CC). Se dopo il divorzio “fatti nuovi importanti lo esigono per il bene del figlio”, a istanza di un genitore, del figlio o dell'autorità tutoria il giudice modifica l'attribuzione dell'autorità parentale (art. 134 cpv. 1 CC). Quanto al contributo di mantenimento e al diritto alle relazioni personali, le condizioni per una loro modifica sono regolate dalle disposizioni sugli effetti della filiazione (art. 134 cpv. 2 CC). E in materia di contributi alimentari l'art. 286 cpv. 2 CC dispone che, ove le circostanze “siano notevolmente mutate”, a istanza di un genitore o del figlio il giudice modifica o toglie il contributo.
b) Nella fattispecie la contesa verte sulla modifica del contributo alimentare per AO 2 fissato il 21 maggio 2001 nella sentenza di divorzio, quando il Pretore di Distretto di Vallemaggia ha omologato la convenzione sugli effetti del divorzio firmata dai genitori il 24 novembre 2000. Ciò posto, il problema è di sapere se tale azione sia governata dal rito ordinario, come le cause volte alla modifica di una sentenza di divorzio in genere (art. 419 cpv. 3 CPC), o se – trattandosi unicamente di modificare il contributo per un figlio – essa soggiaccia alla “procedura semplice e rapida” che l'art. 280 cpv. 1 CC prevede “per le controversie inerenti all'obbligo di mantenimento” in materia di filiazione, procedura disciplinata nel Cantone Ticino dagli art. 425 segg. CPC.
c) Sotto il vecchio diritto del divorzio questa Camera si era sempre tenuta al principio per cui una lite volta alla modifica del contributo alimentare stabilito per un figlio nella sentenza di divorzio dei genitori andava trattata con la procedura ordinaria. Nell'ultima sentenza pubblicata in tale materia la Camera non aveva mancato di rilevare – per vero – che Hegnauer sembrava sostenere la tesi contraria, ma in mancanza di altri riscontri non si era scostata dalla propria giurisprudenza (sentenza inc. 11.1996.52 del 27 marzo 1997, pubblicata in: Rep. 1997 pag. 118 consid. 4 con riferimenti; principio ancora ribadito nella sentenza inc. 11.1996.98 dell'11 settembre 1997, consid. 2). Entrato in vigore il nuovo diritto del divorzio, la Camera ha notato che l'opinione di Hegnauer era ripresa anche da Wullschleger e, apparentemente, da altri autori. In una sentenza del 4 settembre 2003 essa si è risolta così a mutare indirizzo e ad assoggettare le azioni tendenti a far modificare il dispositivo di una sentenza di divorzio sul contributo alimentare per il figlio alla “procedura semplice e rapida” degli art. 425 segg. CPC (RtiD II-2004 pag. 603 consid. 2 con riferimenti).
d) In una recente sentenza (non pubblicata) il Tribunale federale ha deciso nondimeno in altro modo. Nell'ambito di un caso inerente appunto alla modifica litigiosa di un contributo alimentare stabilito per un figlio nella sentenza di divorzio dei genitori, la Cour de justice del Canton Ginevra aveva ritenuto tardivo un appello presentato dal figlio contro il giudizio di primo grado. Alla causa essa aveva reputato applicabile, in effetti, la procedura per le actions alimentaires (art. 366 segg. della legge ginevrina di procedura civile: E 3 05), corrispondente a quella prevista dagli art. 425 segg. CPC ticinese, che – a Ginevra come nel Ticino – non conosce ferie giudiziarie. Adito dall'appellante, il Tribunale federale ha ritenuto invece che l'art. 134 cpv. 2 CC, secondo cui le condizioni per la modifica del contributo di mantenimento o del diritto alle relazioni personali del figlio sono regolate dalle disposizioni sugli effetti della filiazione, si riferisce solo al merito, mentre la procedura continua a essere quella ordinaria che governa le
azioni volte alla modifica di una sentenza di divorzio (sentenza 5P.108/2006 del 22 giugno 2006, consid. 2.3 in fine).
e) Nelle circostanze descritte la prassi adottata da questa Camera il 4 settembre del 2003 non può più trovare conferma. Occorre tornare alla giurisprudenza anteriore e al principio per cui la modifica litigiosa di un contributo alimentare stabilito in favore di un figlio nella sentenza di divorzio dei genitori va trattata con il rito ordinario dell'art. 419 cpv. 3 CPC. La soluzione non manca invero di conforto legislativo, l'art. 134 cpv. 3 seconda frase CC prescrivendo che qualora i genitori divorziati non siano d'accordo sulla modifica di un contributo alimentare per il figlio, “decide il giudice competente per la modifica della sentenza di divorzio”. Ciò sembra sottintendere l'applicabilità della procedura ordinaria. D'altro lato però tale soluzione comporta una disparità processuale tra figli di genitori divorziati e figli di genitori non sposati. Trattandosi di sindacare la modifica litigiosa del contributo alimentare per un figlio di genitori non sposati, in effetti, “il giudice” dell'art. 286 cpv. 2 CC è sempre quello del mantenimento, non essendovi alcun giudice del divorzio. E la procedura è quella “semplice e rapida” – oltre che meno costosa – degli art. 425 segg. CPC (tant'è che l'art. 425 cpv. 1 evoca esplicitamente l'art. 286 CC). Quale giustificazione sorregga simile disparità non è dato a divedere.
f) Non incombe a questa Camera, che deve osservare la giurisprudenza del Tribunale federale, approfondire la questione. Ai fini del presente giudizio basti rilevare che la causa davanti al Pretore sarebbe stata da trattare con la procedura ordinaria e che il termine d'impugnazione era pertanto di 20 giorni (art. 423b cpv. 1 seconda frase CPC), i quali sono cominciati a decorrere solo dopo le ferie (art. 132 e 133 cpv. 1 lett. b CPC), sicché l'appello del convenuto è tempestivo. Certo,
dinanzi al Pretore si è seguita una procedura irrita, ma le parti non hanno subìto alcun pregiudizio: il giudice adito era
senz'altro competente a decidere e il principio del contraddittorio è stato ossequiato (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.1994.9 del 13 aprile 1995, consid. 2b, citata anche da Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, 2ª edizione, n. 1 ad art. 425; nello stesso senso: sentenza inc. 11.1995.164 del 21 marzo 1995, consid. 1b). Del resto la procedura degli art. 425 segg. è “semplice e rapida”, ma non meramente sommaria e non comporta alcuna restrizione nelle offerte di prova (come l'art. 366 CPC), né limita il potere cognitivo del giudice alla verosimiglianza. È una procedura di merito (Breitschmid in: Basler Kommentar, 3ª edizione, n. 1 in fine ad art. 280), in esito alla quale il giudice statuisce con piena cognizione. Nella fattispecie non si ravvisano quindi ipotesi di annullabilità né, tanto meno, di nullità.
II. Nel merito
2. L'azione intesa alla modifica della sentenza di divorzio è stata intentata da AO 1, che ha convenuto il marito “per sé e per il figlio minorenne AO 2”. La legittimazione essendo un presupposto di merito che dev'essere verificato d'ufficio in ogni stadio di causa (DTF 126 III 63 consid. 1a con rinvii), il problema è di sapere chi fosse realmente abilitato a chiedere la modifica del contributo alimentare stabilito in favore di un figlio nella sentenza del Pretore del Distretto di Vallemaggia. Che durante una causa di divorzio il genitore provvisto di autorità parentale possa chiedere in proprio nome e in vece del figlio minorenne contributi alimentari in favore di quest'ultimo è fuori dubbio (DTF 129 III 58 consid. 3.1.3 con richiami). Più delicato è sapere chi possa promuovere, dopo lo scioglimento del matrimonio, un'azione volta alla modifica del contributo alimentare stabilito in favore del figlio minorenne nella sentenza di divorzio.
a) Nell'ultima sentenza pubblicata (del 27 marzo 1997) in cui aveva ancora ritenuto applicabile la procedura ordinaria alle cause vertenti sulla modifica di contributi alimentari stabiliti per un figlio nella sentenza di divorzio dei genitori (sopra, consid. 1c), questa Camera si era dipartita dal principio per cui parti in causa rimanessero gli ex coniugi, fatta salva la possibilità per il figlio di intervenire nella lite in difesa dei propri interessi (Rep. 1997 pag. 118 consid. 4 con riferimenti). Nella sentenza del 4 settembre 2003 con cui ha assoggettato le azioni in rassegna alla procedura speciale degli art. 425 segg. CPC la Camera si è ispirata invece all'art. 286 cpv. 2 CC e ha ritenuto che, trattandosi di modificare una sentenza di divorzio sul contributo alimentare per figli minorenni, parti in causa fossero il genitore obbligato e il figlio. Il genitore cui era stata attribuita l'autorità parentale sul figlio poteva sì agire ed essere convenuto, ma solo in luogo e vece del figlio, come sostituto processuale di lui (RtiD II-2004 pag. 603 consid. 2 con riferimenti).
b) Nella nota sentenza del 22 giugno 2006 il Tribunale federale ha precisato – come detto – che la procedura applicabile alla modifica di un contributo alimentare stabilito per un figlio nella sentenza di divorzio dei genitori continua a essere quella ordinaria, mentre le condizioni per la modifica del contributo di mantenimento sono regolate dalle disposizioni sugli effetti della filiazione, ovvero dall'art. 286 cpv. 2 CC (sopra, consid. 1d). Tale sentenza non influisce però sulla legittimazione, che – come si è appena ricordato – è un presupposto di merito, non di forma. Di conseguenza, pur applicandosi all'azione di modifica il rito ordinario, parti in causa non sono (più) gli ex coniugi, bensì il genitore cui incombe il versamento del contributo alimentare e il figlio. Il genitore munito di autorità parentale può – si ripete – agire ed essere convenuto, ma solo in luogo e vece del figlio, come sostituto processuale di lui. Al proposito la giurisprudenza della Camera pubblicata in RtiD II-2004 pag. 603 consid. 2 merita dunque conferma.
c) È vero che, secondo Wullschleger, parti in causa continuerebbero a essere, anche in caso di litigio su contributi per figli minorenni, gli ex coniugi (in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 14 ad art. 286 CC). Tale indirizzo contraddice senza spiegazioni però quanto lo stesso autore sosteneva nella precedente edizione dell'opera (Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 14 ad art. 286 CC). Identica involuzione denota Freiburghaus, che in un commentario recente (Handkommentar zum Schweizer Privatrecht [CHK], Zurigo 2007, n. 3 ad art. 134 CC) non sembra riconoscere più al figlio qualità di parte (contraddicendo l'opinione espressa in: Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 52 ad art. 134 CC). Altri autori ribadiscono invece che parti all'azione volta alla modifica del contributo alimentare per il figlio sono il genitore cui incombe il versamento del contributo alimentare e il figlio (Wirz in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 8 agli art. 134 e 315a/b CC; Breitschmid in:
Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 5 ad art. 134). Dall'orientamento che questa Camera ha espresso nella sentenza del 4 settembre 2003 non è dunque il caso di scostarsi. Ciò significa che in concreto l'azione di modifica era proponibile nella misura in cui AO 1 dichiarava di agire “per il figlio minorenne AO 2”, non nella misura in cui dichiarava di agire “per sé”.
3. Giusta l'art. 286 cpv. 2 CC, applicabile – si è visto – in virtù dell'art. 134 cpv. 2 CC, il contributo di mantenimento che un genitore non affidatario è tenuto a corrispondere al figlio può essere modificato “se le circostanze siano notevolmente mutate”, ovvero se fatti nuovi e rilevanti impongano una regolamentazione diversa e se il cambiamento di situazione è duraturo (DTF 120 II 178 consid. 3a). In concreto nemmeno l'appellante contesta che – come ha rilevato il Pretore (sentenza impugnata, consid. 2 in principio) – la morte del figlio C__________ e la conseguente estinzione del contributo alimentare per lui raffiguri un notevole cambiamento di circostanze (nel senso dell'art. 286 cpv. 2 CC) per rapporto al giorno del divorzio. Litigiosa è la questione di sapere se ciò imponga, per quanto riguarda l'altro figlio, una regolamentazione dei contributi alimentari diversa da quella originaria, l'appellante asserendo che il contributo di mantenimento erogato a AO 2 (fr. 800.– mensili fino al 12° compleanno e fr. 850.– mensili fino alla maggiore età, assegni familiari compresi) è sufficiente per coprire il fabbisogno in denaro di lui e ch'egli nemmeno sarebbe in grado di stanziare contributi più elevati.
a) Nella sentenza impugnata il Pretore ha stimato anzitutto il fabbisogno in denaro di AO 2, sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (tabella dell'edizione 2005), in fr. 1365.– mensili fino al 12° compleanno e in fr. 1690.– dopo di allora. Ciò premesso, egli ha accertato che con la sua attività sporadica di ausiliaria al servizio di esercizi pubblici AO 1 non è riuscita a coprire il proprio fabbisogno minimo di fr. 1940.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, locazione fr. 610.– già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro del figlio, premio della cassa malati fr. 80.–) né durante il 2004 né sull'arco il 2005 né tanto meno nel corso del 2006, dopo avere esaurito il diritto a indennità di disoccupazione. Anzi, essa fa capo a prestazioni assistenziali per sé e riscuote assegni integrativi per il figlio.
Quanto al convenuto, il primo giudice ne ha valutato il fabbisogno minimo in fr. 3100.– mensili negli anni 2004 e 2005, rispettivamente in fr. 2900.– mensili dal 1° febbraio 2006, e ne ha calcolato il reddito da attività lucrativa in fr. 5410.– mensili nel 2004, in fr. 5290.– mensili nel 2005 e in fr. 4700.– mensili dal 1° febbraio 2006. Nelle circostanze descritte egli ha concluso che dal 1° dicembre 2004 AP 1 era senz'altro in grado di finanziare l'intero fabbisogno in denaro di AO 2 fino al 12° compleanno (fr. 1365.– mensili) e di versare il contributo alimentare di fr. 400.– mensili all'ex moglie, conservando l'equivalente del proprio fabbisogno minimo. Dopo il 12° compleanno del figlio (10 settembre 2007) AP 1 non risultava invece avere la possibilità di versare fr. 1690.– mensili e, simultaneamente, fr. 400.– mensili per l'ex moglie. Il contributo per AO 2 va limitato così a fr. 1400.– mensili fino al 15° compleanno (10 settembre 2010), dopo di che decadrà il contributo per l'ex moglie e AP 1 potrà corrispondere l'intera somma di fr. 1690.– mensili per il figlio.
Relativamente alla decorrenza della modifica, il Pretore non ha trascurato che gli istanti avevano postulato la retroattività del cambiamento dal 1° dicembre 2004 solo nel memoriale conclusivo. Egli ha rilevato nondimeno che il convenuto medesimo aveva rinunciato al dibattimento finale. Ad ogni modo – egli ha soggiunto – AP 1 non aveva chiesto di
esprimersi in giudizio nemmeno dopo essersi visto notificare all'inizio di luglio del 2006 il memoriale conclusivo delle controparti. Non poteva lamentare quindi, in buona fede, una violazione del suo diritto d'essere sentito.
b) L'appellante contesta in primo luogo il fabbisogno in denaro di AO 2, asserendo che le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo non possono applicarsi a minorenni chi vivono in “un paesello più o meno fuori dal mondo” come __________, che lo stipendio suo è del 30% inferiore “ai parametri di base delle tabelle di Zurigo”, e che di conseguenza il fabbisogno in denaro del figlio non eccede fr. 800.– mensili. L'argomentazione non è seria. Il Pretore ha puntualmente indicato qual è la giurisprudenza diffusa e circostanziata di questa Camera relativa al calcolo del fabbisogno in denaro di figli minorenni (RtiD I-2006 pag. 674 n. 38c). Con tali criteri il convenuto non tenta nemmeno di confrontarsi. Anzi, neppure vi allude. Privo di adeguata motivazione, al riguardo il memoriale non adempie i requisiti formali dell'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC e va dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 5 CPC).
c) In secondo luogo l'appellante assevera che AO 1 potrebbe benissimo lavorare a metà tempo e guadagnare almeno fr. 1500.– netti mensili. Il fatto è che il Pretore non ha ragionato altrimenti. Accertando che l'ex moglie ha un fabbisogno minimo di fr. 1940.– mensili e ha diritto di percepire dal convenuto un contributo alimentare di fr. 400.– mensili, in sostanza il primo giudice ha ritenuto che AO 1, pur senza essere in grado di contribuire al fabbisogno di AO 2, debba per lo meno sopperire da sé allo scoperto del proprio fabbisogno personale (fr. 1540.– mensili). In proposito l'appello cade dunque nel vuoto.
d) A parere dell'appellante l'ex moglie ha visto, per “triste paradosso”, migliorare notevolmente le proprie condizioni economiche dopo la morte di C__________, poiché al mancato introito del contributo alimentare per il figlio (fr. 850.– mensili, assegni familiari compresi) si contrappone un risparmio sul fabbisogno in denaro del ragazzo di fr. 1850.– mensili (stimati secondo le note raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo). L'assunto non è destituito di rilievo oggettivo, per lo meno nella misura in cui AO 1 non deve più sovvenire all'ammanco nel fabbisogno in denaro del figlio, ma ciò non significa ancora che l'azione andasse respinta. Come in ogni procedura intesa alla modifica di una sentenza di divorzio, il solo fatto che le condizioni economiche dell'attore (il quale procede, dandosi il caso, come sostituto processuale del figlio minorenne a lui affidato) siano migliorate non esime dal verificare anche la situazione economica del convenuto, la quale potrebbe essere migliorata anche in misura maggiore. Determinante è, in definitiva, un raffronto tra le condizioni in cui si trovavano tutt'e due le parti al momento del divorzio (rispettivamente al momento in cui il contributo litigioso è stato modificato l'ultima volta) e la situazione nuova. Il giudizio, poi, non è solo una questione di diritto, ma anche di equità (cfr. RtiD I-2006 pag. 666 consid. 4). Sul tema si tornerà oltre (consid. 4).
e) Sostiene l'appellante che il suo reddito da attività dipendente era, fino al 1° febbraio 2006 (quando si è messo in proprio), di fr. 4917.60 mensili. Invano si cercherebbe di sapere tuttavia perché i calcoli del Pretore relativi allo stipendio da lui percepito fino al 1° febbraio 2006 siano erronei o anche solo criticabili. La tesi del convenuto si esaurisce in un asserto apodittico, senza il benché minimo cenno ai documenti menzionati dal primo giudice (sentenza impugnata, consid. 5). Privo di una volta ancora di adeguata motivazione, su tal punto il memoriale disattende ulteriormente i requisiti formali dell'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC e va dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 5 CPC). Circa il reddito di soli fr. 4500.– mensili conseguito da AP 1 dopo il giugno del 2007 come dipendente della ditta __________ (appello, pag. 8 in basso), a supporre che tale circostanza nuova possa essere considerata la prima volta in appello, ciò si riconduce a una scelta unilaterale del convenuto, che ha preferito rinunciare all'attività di autotrasportatore in proprio (già meno rimunerativa rispetto a quella esercitata originariamente per la ditta __________). Non configura dunque un mutamento di rilievo sotto il profilo dell'art. 286 cpv. 2 CC (Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione 1997, n. 73 in fine ad art. 286 CC; Breitschmid, op. cit., n. 13 ad art. 286 CC).
f) Per quel che è del proprio fabbisogno minimo, l'appellante censura l'importo di fr. 3095.50 mensili calcolato del Pretore fino al 1° febbraio 2006 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, indennità per pasti fuori casa fr. 242.–, locazione fr. 1150.–, premio della cassa malati fr. 303.50, spese di trasferta fr. 200.–, imposte fr. 100.–), che sostiene ammontare a fr. 3852.50 mensili perché le spese di trasferta sarebbero di fr. 957.– mensili. Egli fa valere di abitare sin dal 2003 a __________, sicché per raggiungere __________ quando lavorava per la ditta __________ egli doveva percorrere 1100 km mensili, con un costo d'automobile di fr. 715.– (fr. –.65/km), cui si aggiungono fr. 242.– per pasti fuori casa. Da quest'ultima aggiunta va subito sgombrato il campo, poiché è già stata riconosciuta dal Pretore nel fabbisogno minimo di fr. 3095.50 mensili e non può essere computata in doppio. Quanto al costo d'automobile di fr. 715.– mensili, una volta di più l'appellante sorvola sulla motivazione del Pretore, il quale ha spiegato che la sede della ditta presso cui gli autisti dovevano ritrovarsi era a __________ (non a __________), che il datore di lavoro versava già agli autisti un'indennità fissa di fr. 250.– mensili e che il convenuto non poteva pretendere di vedersi riconoscere l'ammortamento del veicolo, sicché in mancanza di dati più precisi non si giustificava di inserire nel fabbisogno minimo di lui più di fr. 200.– mensili (sentenza impugnata, consid. 4, pag. 7 in basso). L'appellante insiste per vedersi riconoscere l'indennità di fr. 715.– mensili calcolata sulla base di 1100 km a fr. –.65/km, ma non illustra perché l'opinione del Pretore non possa essere condivisa. Ne segue, una volta di più, l'irricevibilità dell'appello (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
g) Infine l'appellante insorge contro l'effetto retroattivo che il Pretore ha riconosciuto all'istanza di modifica (dal 1° dicembre 2004), introdotta solo il 21 novembre 2005, pretendendo che ciò costituisce un mutamento inammissibile dell'azione, ch'egli non aveva altre possibilità di esprimersi sul memoriale conclusivo degli avversari e che tutelare l'operato del Pretore significherebbe permettere a una parte di rimediare liberamente a dimenticanze ed errori. La doglianza è destinata all'insuccesso. A prescindere dal fatto che un'azione non si ritiene mutata per la sola circostanza che una parte estenda le sue domande principali o accessorie (art. 75 lett. b CPC, esplicitamente riservato anche dall'art. 281 cpv. 2 CPC), il convenuto medesimo ha rinunciato al dibattimento finale e – come ha rilevato il Pretore – non ha reagito nemmeno dopo essersi visto notificare il memoriale conclusivo in cui gli istanti postulavano la retroattività della modifica. Non può dolersi ora, pertanto, di un'inosservanza del suo diritto di esprimersi (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.1995.130 del 14 marzo 1995, consid. 2 massimato in: Rep. 1995 pag. 227 n. 55).
h) L'appellante chiosa le sue richieste con l'appunto che, comunque decida questa Camera, egli non ha i mezzi materiali per stanziare al figlio i contributi alimentari fissati dal Pretore. L'affermazione potrà anche essere vera, ma non ha rilievo giuridico nella prospettiva dell'art. 286 cpv. 2 CC. Competerà se mai a AP 1 vegliare a che in sede di esecuzione forzata sia salvaguardato il suo minimo esistenziale calcolato secondo le direttive della tabella agli effetti dell'art. 93 LEF (FU 2/2001 pag. 74 segg.).
4. Come si è anticipato (consid. 3d), ai fini del giudizio su un'azione intesa alla modifica di una sentenza di divorzio decisivo è il raffronto tra le condizioni in cui si trovavano le parti al momento in cui è stato sciolto il matrimonio (rispettivamente al momento in cui il contributo litigioso è stato modificato l'ultima volta) e la nuova situazione. Il paragone non deve esaurirsi in termini aritmetici, ma deve implicare un sindacato di equità. La sentenza impugnata, seppure redatta con scrupolo, non opera alcun confronto. Al contrario: il Pretore ha stabilito il contributo alimentare per AO 2 come se avesse dovuto fissare la cifra ex novo, per la prima volta, quasi che la sentenza di divorzio non esistesse. L'appellante, da parte sua, tratta il tema del raffronto quando adduce che, per “triste paradosso”, l'ex moglie versa in condizioni economiche ben migliori oggi di quando doveva provvedere anche a C__________, per il quale egli erogava fr. 850.– mensili, ma che aveva un fabbisogno in denaro di fr. 1850.– mensili. La questione, liquidata come “sconfortante” dagli interessati nelle osservazioni all'appello (pag. 3, ad 6), merita più attenta disamina.
a) Dalla convenzione sugli effetti del divorzio firmata dai coniugi il 24 novembre 2000 (e omologata dal Pretore del Distretto di Vallemaggia con sentenza del 21 maggio 2001) risulta che a quel tempo AP 1 guadagnava fr. 4843.15 netti mensili, che la moglie era senza reddito e che i coniugi, privi di risparmi comuni, avevano un fabbisogno di fr. 4145.45 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per coppia fr. 1370.–, minimo esistenziale del diritto esecutivo per C__________ fr. 300.–, minimo esistenziale del diritto esecutivo per AO 2 fr. 220.–, locazione e spese accessorie fr. 880.–, premi di cassa malati fr. 715.80, assicurazioni fr. 87.20, imposte stimate fr. 140.–, rimborso di un mutuo presso la banca __________ fr. 432.45). Su tali basi AP 1 si era impegnato a pagare un contributo alimentare per la moglie di fr. 1300.– mensili fino al
31 dicembre 2001 e di fr. 400.– mensili indicizzati finché AO 2 avesse compiuto 15 anni, più un contributo indicizzato di fr. 700.– mensili per ogni figlio fino al 6° compleanno (AO 2), di fr. 800.– mensili dal 6° al 12° compleanno (C__________) e di fr. 850.– mensili in seguito, fino alla maggiore età (assegni familiari compresi).
b) Ne segue che, secondo le previsioni dell'accordo, AP 1 sarebbe rimasto, anche nel periodo per lui economicamente più difficile (contributo di fr. 400.– mensili all'ex moglie e di fr. 850.– mensili per ogni figlio), con fr. 2743.15 mensili per finanziare il proprio fabbisogno personale (reddito di fr. 4843.15, meno fr. 400.– per l'ex moglie e fr. 1700.– per i due figli). AP 1, da parte sua, avrebbe dovuto provvedere quanto prima a sé medesima almeno con un lavoro a metà tempo, poiché dopo il contributo di fr. 1300.– mensili pattuito fino al 31 dicembre 2001 essa avrebbe ricevuto solo fr. 400.– mensili, e per di più solo fino al 15° compleanno di AO 2. In pesante disavanzo erano poi, sin dall'inizio, a carico di entrambi i figli. I contributi scalari di fr. 700.– mensili fino al 6° compleanno, di fr. 800.– mensili dal 6° al 12° compleanno e di fr. 850.– mensili fino alla maggiore età (assegni familiari compresi) erano insufficienti per coprire il fabbisogno medio in denaro dei ragazzi già secondo la tabella correlata nel 2000 alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (con posta per cura e educazione al 50%, la madre lavorando a metà tempo). Basti pensare che il fabbisogno di un figlio (su due) era già allora di fr. 1310.– mensili fino al 6° compleanno, di fr. 1360.– mensili fino al 12° compleanno e di fr. 1580.– mensili fino alla maggiore età. AO 1 si sarebbe trovata pertanto, fin dall'omologazione dell'accordo, con un ammanco nel fabbisogno dei figli valutabile attorno ai fr. 1220.– mensili.
c) Rispetto a quelle previsioni, dopo la morte di C__________ (agosto del 2004) la situazione economica di AO 1 è effettivamente migliorata, nel senso che a lei è rimasto da colmare solo l'ammanco nel fabbisogno in denaro di AO 2, fabbisogno che per un figlio unico poteva essere stimato a quel tempo intorno a fr. 1570.– mensili (tabella 2003 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, applicabile anche nel 2004, con spese di alloggio della madre accertate in fr. 930.– mensili e metà della posta prevista per cura e
educazione), ovvero fr. 770.– mensili. Ma nettamente migliorata è anche, dopo la morte di C__________, la situazione economica del convenuto. Secondo la convenzione, a quel momento egli sarebbe rimasto invero con fr. 2793.15 mensili (fr. 4843.15, meno fr. 400.– per l'ex moglie, fr. 800.– per AO 2 e fr. 850.– per C__________). In realtà non solo egli ha dovuto pagare dopo l'agosto del 2004 il contributo per un solo figlio, ma ha anche guadagnato di più (fr. 5413.25 mensili: sentenza impugnata, consid. 5). Gli rimanevano perciò, una volta pagati i contributi per l'ex moglie e il figlio AO 2 (fr. 1200.– mensili complessivi), fr. 4213.25 mensili.
d) Nel 2005 la situazione delle parti è rimasta sostanzialmente stazionaria, salvo che con un guadagno di fr. 5291.30 mensili il convenuto ha visto ridursi di qualche poco la sua disponibilità (fr. 4091.30 mensili). Analoga tendenza si è registrata nel 2006 e nel 2007, con l'ex moglie sempre costretta a colmare il fabbisogno di AO 2, mentre il 1° febbraio 2006 AP 1 è messo in proprio, vedendo il proprio reddito contrarsi a fr. 4700.– mensili (sentenza impugnata, consid. 6), onde una disponibilità, una volta pagati i contributi per l'ex moglie e il figlio, di fr. 3500.– mensili. Il 10 settembre 2007 AO 2 ha compiuto 12 anni e il contributo alimentare per lui è passato a fr. 850.– mensili. Da quel momento però è aumentato del 50% lo scoperto nel fabbisogno del ragazzo, la madre ritrovandosi con un ammanco di fr. 1020.– mensili (fabbisogno in denaro del ragazzo valutabile in fr. 1870.– mensili, tenuto conto dei parametri noti, sulla base della tabella 2007 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo: RDT 61/2006 pag. 324). La disponibilità di AP 1 invece è scesa di soli fr. 50.– mensili, a fr. 3450.– mensili (contributo alimentare per il figlio passato da fr. 800.– a fr. 850.– mensili). Secondo la convenzione, in ogni modo, dopo il 12° compleanno di AO 2 egli sarebbe rimasto con fr. 2743.15 mensili (fr. 4843.15, meno fr. 400.– per l'ex moglie, fr. 850.– per AO 2 e fr. 850.– per C__________).
e) Se ne desume, in sintesi, che dopo la morte di C__________ la situazione di AO 1 è sì migliorata, ma solo in termini di ammanco, ossia per rapporto al disavanzo cui essa doveva far fronte come madre affidataria. La situazione di AP 1 invece è migliorata concretamente, poiché dopo la morte del figlio egli ha beneficiato di margini disponibili sempre maggiori rispetto a quelli che la convenzione gli avrebbe lasciato se non si fosse verificato l'infortunio. Ciò non è equo. Non si giustificava in effetti che dopo la morte di C__________ il convenuto vedesse aumentare il proprio margine disponibile quando rimaneva un figlio minorenne con il fabbisogno in denaro largamente scoperto. D'altro lato non si giustifica nemmeno che AP 1 sia posto – come fa il Pretore, trascurando la sentenza di divorzio – in condizioni peggiori rispetto a quelle in cui egli sarebbe venuto a trovarsi se il figlio non fosse perito nell'incidente.
Tutto ponderato, a un apprezzamento di equità appare giusto pertanto che dopo la morte di C__________ il convenuto devolva a AO 2, nella misura necessaria a coprire il di lui fabbisogno in denaro, il contributo di mantenimento che sarebbe spettato al primogenito, ma non oltre. Un'azione di modifica non è destinata in effetti a “correggere” una sentenza di divorzio passata in giudicato (DTF 117 II 369 consid. 4b). Il che impone una seconda riserva, sempre di carattere equitativo. Il Pretore ha accertato in effetti che dal 2004 AP 1 ha un fabbisogno minimo di fr. 3095.50 mensili (sentenza impugnata, consid. 4 in fine). In tali circostanze il margine disponibile minimo previsto nella convenzione omologata dal Pretore del Distretto di Vallemaggia (fr. 2743.15 mensili: sopra, consid. b) risulta inadeguato, né sarebbe equo ridurre il convenuto in condizioni di indigenza. Si giustifica così che, equitativamente, la maggiorazione del contributo alimentare per AO 2 rispetti tale limite.
f) In definitiva, nel dicembre del 2004 mancavano al fabbisogno in denaro di AO 2 fr. 770.– mensili (sopra, consid. c). La disponibilità del convenuto rivelandosi sufficiente (fr. 4213.25 mensili rispetto al fabbisogno minimo di fr. 3095.50), nulla impediva di portare il contributo di mantenimento da fr. 800.– a fr. 1570.– mensili. Dal 1° gennaio 2005 al 31 gennaio 2006 l'ammanco di AO 2 è aumentato a fr. 785.– mensili, poiché il fabbisogno in denaro di lui è passato a fr. 1585.– mensili (tabella 2005 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, sempre con spese di alloggio della madre accertate in fr. 930.– mensili e metà della posta prevista per cura e educazione). La disponibilità del convenuto rivelandosi ancora sufficiente (fr. 4091.30 mensili rispetto al fabbisogno minimo di fr. 3095.50), il contributo alimentare andava portato da fr. 800.– a fr. 1585.– mensili.
Dal 1° febbraio 2006 al 10 settembre del 2007 l'ammanco nel fabbisogno di AO 2 è rimasto invariato, ma la disponibilità del convenuto è diminuita a fr. 3500.– mensili (sopra, consid. d). Il contributo alimentare per AO 2 poteva dunque essere aumentato a fr. 1205.– mensili (arrotondati), ma non oltre (fabbisogno minimo del convenuto fr. 3095.50 mensili). Dall'11 settembre 2007 in poi (12° compleanno di AO 2) nulla muta, nel senso che la disponibilità del genitore è di fr. 3450.– con il contributo alimentare passato da fr. 800.– a fr. 850.– mensili, il che permette una volta ancora di portare il contributo di mantenimento fino a concorrenza di fr. 1205.– mensili.
Tutto ciò vale fino al momento in cui C__________ avrebbe compiuto 18 anni, il 18 settembre 2008. A quel momento il “notevole mutamento” che giustifica la modifica della sentenza di divorzio sarà venuto meno, poiché, quand'anche la disgrazia non fosse accaduta, alla maggiore età di C__________ il convenuto avrebbe cessato il versamento del contributo alimentare per lui. Né la convenzione prevedeva che, al momento in cui fosse stato liberato del contributo alimentare per C__________ (o per l'ex moglie), AP 1 avrebbe dovuto pagare un contributo maggiorato per AO 2. Nella misura in cui ha disposto ciò, il Pretore ha “corretto” la sentenza di divorzio. Prova ne sia che, salvo per quanto riguarda C__________, rispetto al giorno della sentenza la situazione del debitore e quella dell'ex moglie sono sostanzialmente invariate, come pure quella del figlio AO 2, il quale nell'istanza di modifica non ha addotto altri elementi suscettibili di giustificare un aumento del contributo alimentare per sé (se non, appunto, quello legato alla morte prematura del fratello). Certo, ci si può domandare se nel 2001 il giudice del divorzio non dovesse esigere dai coniugi contributi per i figli più alti, obbligando le parti a indicare nella convenzione in che misura tali importi sarebbero rimasti scoperti per garantire il fabbisogno minimo al debitore (RtiD I-2006 pag. 676 consid. 3c in fine con rimandi). La sentenza di divorzio non può tuttavia essere rettificata ora. L'interrogativo non assume dunque portata pratica.
g) Riassumendo, in modifica della sentenza di divorzio il contributo alimentare per AO 2 va portato a fr. 1570.– nel dicembre del 2004, a fr. 1585.– mensili dal 1° gennaio 2005 al 31 gennaio 2006 e a fr. 1205.– mensili dal 1° febbraio 2006 al 18 settembre 2008. Dopo di allora nulla giustifica invece di intervenire sulla sentenza di divorzio. È vero che dal 1° dicembre al 31 gennaio 2006 il contributo litigioso risulta più alto di quello stabilito nella sentenza ora impugnata, ma poco importa, il principio inquisitorio illimitato preposto al diritto di filiazione facendo sì che il giudice di ogni grado non sia vincolato né alle allegazioni delle parti, né alle prove offerte, né alle richieste di giudizio, e chiarisca la fattispecie di propria iniziativa (DTF 128 III 413 in alto, 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 294; Rep. 1995 pag. 146). Quanto agli assegni familiari, la convenzione omologata con la sentenza di divorzio li prevedeva compresi nel contributo (clausola n. 5) e al proposito non si scorge ragione per modificarla. Identiche considerazioni valgono per la clausola di adeguamento del contributo al rincaro prevista nella convenzione sugli effetti del divorzio (n. 5 in fine), che non è dato di capire perché andrebbe modificata.
III. Sulle spese e le ripetibili
5. Gli oneri processuali e le ripetibili del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Nella sentenza impugnata il Pretore aveva fissato contributi alimentari di fr. 1365.– mensili dal 1° dicembre 2004 al 30 settembre 2007,
di fr. 1400.– mensili dal 1° ottobre 2007 al 30 settembre 2010 e
di fr. 1690.– mensili dal 1° ottobre 2010 al 30 settembre 2013, per un valore complessivo di fr. 157 650.–. L'appellante chiedeva di respingere l'azione di modifica, confermando in pratica la sentenza di divorzio, la quale dal dicembre 2004 prevedeva contributi alimentari per AO 2 di fr. 800.– mensili fino al settembre 2007 e di fr. 850.– mensili dall'ottobre del 2007 al settembre del 2013, per complessivi fr. 88 400.–. Litigiosi in appello erano dunque fr. 69 250.–.
In esito all'attuale giudizio i contributi in questione vanno fissati in fr. 1570.– nel dicembre del 2004, in fr. 1585.– mensili dal gennaio del 2005 al gennaio del 2006 e in fr. 1205.– mensili dal febbraio del 2006 al settembre del 2008, per un valore di complessivi fr. 111 735.–. In ultima analisi l'appellante ottiene dunque causa vinta per fr. 45 915.– su fr. 69 250.–, ovvero per due terzi. La tassa di giustizia e le spese vanno addebitate così in tale proporzione agli istanti in solido (art. 10 cpv. 1 LTG, art. 148 cpv. 4 CPC), con obbligo di rifondere all'appellante una congrua indennità per ripetibili ridotte.
6. Gli oneri processuali e le ripetibili di prima seguono analoga sorte, con la distinzione che davanti al Pretore gli istanti chiedevano contributi alimentari di fr. 1593.– mensili dal dicembre del 2004 al settembre del 2007 e di fr. 1888.– mensili dall'ottobre del 2007 al settembre del 2013, per un valore di complessivi fr. 190 098.–. Litigiosi davanti al primo giudice erano perciò fr. 101 698.– (come ha accertato anche il Pretore: sentenza impugnata, consid. 8). Ne segue che, ottenendo fr. 23 335.– su fr. 101 698.–, gli istanti escono vittoriosi per un quarto. Devono assumere di conseguenza tre quarti della tassa di giustizia e delle spese, rifondendo al convenuto un'indennità che l'interessato medesimo quantifica in fr. 2400.– (appello, pag. 2). Dato un indennizzo pieno per ripetibili di fr. 6100.– (sentenza impugnata, consid. 8), non contestati, al proposito la richiesta del convenuto appare finanche moderata.
7. La richiesta di assistenza giudiziaria formulata dagli istanti in appello merita accoglimento nella misura in cui è presentata da AO 1 in sostituzione processuale del figlio, non in quanto l'attrice ha agito per sé. La resistenza del figlio all'appello del convenuto era in effetti parzialmente legittima (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag) e la grave ristrettezza in cui versa il minorenne (art. 3 cpv. 1 Lag) non dev'essere evocata oltre (sopra, consid. 4b e 4d).
IV. Sui mezzi d'impugnazione a livello federale
8. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera abbondantemente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), come si è illustrato al consid. 5.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
1. L'azione è parzialmente accolta, nel senso che i dispositivi n. 2 e 3 della sentenza di divorzio emessa fra le parti il 21 maggio 2001 dal Pretore del Distretto di Vallemaggia (inc. DI.2000.28) sono modificati come segue:
AP 1 è tenuto a versare a AO 1, in favore del figlio AO 2 (1995), i contributi alimentari in appresso:
fr. 1570.– nel dicembre del 2004,
fr. 1585.– mensili dal gennaio del 2005 al gennaio del 2006 e
fr. 1205.– mensili dal febbraio del 2006 al settembre del 2008.
Per il resto la sentenza di divorzio rimane invariata.
2. La tassa di giustizia di fr. 600.– e le spese di fr. 270.– sono poste per un quarto a carico di AP 1 e per il resto a carico degli attori in solido, che rifonderanno a AP 1 fr. 2400.– complessivi per ripetibili ridotte.
II. Gli oneri di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 370.–
b) spese fr. 50.–
fr. 420.–
sono posti per un terzo a carico dell'appellante e per il resto a carico delle controparti in solido, che rifonderanno all'appellante fr. 2000.– complessivi per ripetibili ridotte.
III. AO 1 è ammessa in sostituzione processuale del figlio AO 2 al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. PA 3.
IV. Intimazione:
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–; –. |
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.