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Incarto n. |
Lugano,
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretario: |
Annovazzi, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa OA.1999.84 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 4 febbraio 1999 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 (patrocinato dall' PA 1 ); |
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 2 luglio 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 19 giugno 2007 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1952) e AO 1 (1957), cittadini serbi, hanno contratto matrimonio a __________ il 16 febbraio 1994. La sposa era già madre di M__________, avuto il 4 novembre 1991 da un precedente matrimonio. Dalle seconde nozze è nata B__________, il 3 gennaio 1995. Il marito era operaio generico, la moglie lavorava in un albergo di __________ come cameriera ai piani. I coniugi vivono separati dall'aprile del 1998, quando AO 1 ha lasciato l'abitazione coniugale insieme con B__________ e M__________, che nel 1997 l'aveva raggiunta dalla Serbia. Un tentativo di conciliazione da lei chiesto il 30 ottobre 1998 (art. 421 vCPC) è decaduto infruttuoso davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, il 27 novembre 1998 (inc. DI.1998.1141). Nell'ottobre del 1999 la Delegazione tutoria di __________ ha nominato a B__________ e M__________ un curatore educativo, incaricato di consigliare e aiutare la madre nell'accudire ai ragazzi, come pure di vigilare sull'esercizio delle visite a B__________ da parte del padre.
B. Nel frattempo, il 4 febbraio 1999, AO 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, postulando – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – l'affidamento di B__________ e un contributo indicizzato per quest'ultima di fr. 560.– mensili fino al 6° compleanno, di fr. 780.– mensili fino al 12° compleanno, di fr. 830.– mensili fino al 16° compleanno e di fr. 1000.– mensili fino alla maggiore età, assegni familiari non compresi. In liquidazione del regime dei beni essa ha chiesto che il marito assumesse determinati debiti coniugali. A titolo provvisionale AO 1 ha postulato l'affidamento della figlia e un contributo alimentare per la medesima di fr. 300.– mensili, assegni familiari non compresi. All'udienza del 10 marzo 1999, indetta per la discussione cautelare, le parti hanno concordato l'affidamento della figlia alla madre e un diritto di visita paterno il sabato ogni 15 giorni dalle ore 9.00 alle 18.00, AP 1 impegnandosi a versare per la minorenne un contributo alimentare di fr. 300.– mensili, assegni familiari non compresi (inc. DI.1999.111).
C. Nella sua risposta del 28 ottobre 1999 AP 1 ha aderito al principio del divorzio, ma ha instato per l'attribuzione dell'autorità parentale congiunta e per l'estensione del suo diritto di visita alla figlia (il primo e il terzo fine settimana di ogni mese, dal sabato alle ore 9.00 fino alla domenica alle 18.30, più due settimane durante le vacanze estive e una alternativamente durante le vacanze di Natale o Pasqua), ha offerto per B__________ un contributo indicizzato di fr. 300.– mensili fino 6° compleanno, di fr. 350.– mensili fino al 12° compleanno, di fr. 400.– fino al 17° compleanno e di fr. 500.– fino alla maggiore età, dichiarando di assumere taluni debiti coniugali. Egli ha sollecitato a sua volta il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Con replica del 29 novembre 1999 la moglie ha ribadito le proprie domande, quantificando in fr. 20 000.– la pretesa in liquidazione del regime matrimoniale.
D. Entrato in vigore il nuovo diritto del divorzio, il Pretore ha ordinato il 18 febbraio 2000 la trattazione della causa nelle forme del divorzio su richiesta comune con accordo parziale. A un'udienza del 7 novembre 2000 i coniugi hanno riaffermato così la loro volontà di divorziare, approvando l'affidamento di B__________ alla madre, che sarebbe divenuta sola titolare dell'autorità parentale. Dopo avere sentito le parti separatamente e poi insieme, il Segretario assessore ha assegnato loro il termine bimestrale di riflessione, scaduto il quale i coniugi hanno reiterato la volontà di divorziare (dichiarazioni dell'8 e del 16 gennaio 2001), confermando l'intenzione di demandare al giudice la decisione sulle conseguenze litigiose del divorzio. Con decreto cautelare del
5 giugno 2002, emesso senza contraddittorio, il Segretario assessore ha poi esteso il diritto di visita paterno a un fine settimana su due, dal sabato alle ore 9.00 fino alla domenica alle ore 18.00 (da ottobre a marzo), rispettivamente alle ore 20.00 (da aprile a settembre), più due settimane durante le vacanze estive e una alternativamente durante le vacanze di Natale e Pasqua.
E. Con ordinanza del 20 settembre 2002 il Segretario assessore ha fissato alle parti un termine di 10 giorni per presentare un memoriale contenente le motivazioni e le conclusioni sui punti contestati del divorzio. Nel proprio allegato del 1° ottobre 2002 AP 1 ha chiesto un diritto di visita che comprendesse almeno un fine settimana su due, dal sabato alle ore 9.00 fino alla domenica alle ore 18.00 (da ottobre a marzo), rispettivamente alle ore 20.00 (da aprile a settembre), più una settimana durante le vacanze scolastiche di Natale, una settimana alternativamente a Pasqua o carnevale e metà delle vacanze scolastiche estive.
Egli si è opposto invece al versamento di contributi alimentari o di somme in liquidazione del regime matrimoniale, postulando la mutua ripartizione dell'avere di previdenza professionale accumulato dai coniugi in costanza di matrimonio.
Nel suo memoriale del 3 ottobre 2002 AO 1 ha proposto che il diritto di visita alla figlia fosse limitato a un fine settimana su due, dal sabato alle ore 9.00 fino alla domenica alle 18.00, rispettivamente alle 20.00 nel periodo estivo, più una settimana alternativamente a Natale e Pasqua e due settimane durante le vacanze estive. Inoltre essa ha postulato un contributo alimentare per la figlia di fr. 700.– fino al 12° compleanno e di fr. 900.– fino alla maggiore età (oltre agli assegni familiari) o fino al successivo termine della formazione scolastica o professionale. In liquidazione del regime matrimoniale essa ha chiesto altresì il versamento di fr. 20 000.–, con riserva di adeguamento in corso di procedura, e l'estinzione di “ogni eventuale debito residuo per tassazioni”, con vicendevole riparto dell'avere di previdenza professionale accumulato dai coniugi in costanza di matrimonio.
F. In esito all'udienza del 13 gennaio 2003 le parti hanno regolato il diritto di vista a B__________, riservati diversi accordi, in un fine settimana su due dal sabato alle ore 9.00 fino alla domenica alle ore 18.00 (da ottobre a marzo), rispettivamente alle ore 20.00 (da aprile a settembre), più tre settimane durante l'estate, una settimana alternativamente durante le vacanze scolastiche di Natale o di Pasqua e una settimana alternativamente durante le vacanze scolastiche di carnevale o di Ognissanti. Una richiesta presentata da AP 1 il 21 febbraio 2003 per ottenere in via provvisionale la soppressione del contributo alimentare per la figlia è stata respinta dal Segretario assessore con decreto cautelare del 6 maggio 2004 (inc. DI.2003.138). L'istruttoria di merito è iniziata il 15 maggio 2003. L'8 giugno 2005 il Segretario assessore ha ordinato un supplemento istruttorio, cui le parti hanno dato seguito il 17 giugno e il 16 agosto 2005, versando ulteriore documentazione agli atti.
G. Nelle sue conclusioni scritte del 7 ottobre 2005 AP 1 ha chiesto un diritto di vista alla figlia da esercitare un fine settimana su due dal venerdì alle ore 18.00 fino alla domenica alle
ore 20.00, più una settimana a Natale, una settimana in alternanza a Pasqua e carnevale, una settimana ogni biennio durante le vacanze scolastiche di Ognissanti, metà delle vacanze scolastiche estive, più il giorno della festa del papà. AO 1 non ha presentato conclusioni scritte. Al dibattimento finale del 13 ottobre 2005 essa si è confermata nel proprio memoriale del 3 ottobre 2002, dichiarando di percepire dal 1° marzo 2004 una mezza rendita AI, onde l'impossibilità di suddividere i propri averi previdenziali. AP 1 ha postulato così un'equa indennità di fr. 700.– a norma dell'art. 124 CC. L'8 marzo 2007 il Segretario assessore ha sentito la figlia. Il dibattimento finale è stato ripetuto il 25 aprile 2007, essendo entrato in carica nel frattempo un nuovo Pretore, che ha assegnato alle parti un termine di 30 giorni per aggiornare i dati relativi a redditi e spese. Le parti hanno ottemperato alla richiesta.
H. Statuendo con sentenza del 19 giugno 2007, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha condannato AP 1 ad assumere in liquidazione del regime dei beni il pagamento di tutte le spese relative all'abitazione coniugale dopo il 16 aprile 1998, ha stabilito che nessun contributo alimentare è dovuto tra coniugi, ha respinto ogni indennità sostitutiva per prestazioni d'uscita della previdenza professionale, ha affidato la figlia alla madre con
l'esercizio esclusivo dell'autorità parentale, ha obbligato AP 1 a versare un contributo indicizzato per la figlia di fr. 400.– mensili (assegni familiari non compresi) fino alla maggiore età e ha posto a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno eventuali spese straordinarie per lei. Il diritto di visita paterno è stato disciplinato in un fine settimana su due, dal sabato alle ore 9.00 fino alla domenica alle ore 18.00 (da ottobre a marzo), rispettivamente fino alle ore 20.00 (da aprile a settembre), più tre settimane consecutive durante l'estate, una settimana durante le vacanze di Natale, una settimana alternativamente durante le vacanze Pasqua e carnevale, oltre al giorno della festa del papà. Il curatore educativo __________ è stato incaricato di continuare la propria opera per aiutare e consigliare la madre, così come per vigilare sull'esercizio del diritto di visita. La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese sono state poste a carico dei coniugi in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
I. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 2 luglio 2007 per ottenere – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – la soppressione del contributo alimentare per la figlia, l'annullamento del dispositivo inerente alle spese straordinarie per la figlia stessa, la regolamentazione del diritto di visita come da lui richiesto nelle conclusioni del 7 ottobre 2005 e la radiazione del nome del curatore, nel frattempo mutato, dal dispositivo che ne prevede la continuazione dell'opera. Nelle sue osservazioni del 4 settembre 2009 AO 1 propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Litigioso rimane anzitutto, in appello, il contributo alimentare per la figlia. A tal fine il Pretore ha stimato il reddito conseguibile da AP 1 in fr. 2500.– netti mensili e ha calcolato il di lui fabbisogno minimo in fr. 2080.65 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione con spese accessorie fr. 870.–, premio della cassa malati fr. 60.65, spese non coperte dalla cassa malati fr. 50.–). Accertato un margine disponibile di fr. 419.35 mensili, il primo giudice ha ritenuto che AP 1 possa versare alla figlia fr. 400.– mensili, AO 1 non avendo alcuna capacità contributiva. Beneficiaria di una mezza rendita di invalidità, essa riceve fr. 360.– mensili (la rendita complementare di fr. 3176.– mensili destinata a lei e ai due figli avendo carattere sussidiario e non potendo essere considerata come reddito) per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 1858.40 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, locazione con spese accessorie fr. 615.– [già dedotta le quota che rientra nel fabbisogno di B__________ e M__________], premio della cassa malati fr. 28.40). Al mantenimento della figlia essa non può quindi partecipare.
a) I criteri per la fissazione di contributi alimentari per figli minorenni sono già stati evocati dal Pretore (sentenza impugnata, consid. E). Al riguardo basti rammentare che l'ammontare dipende concretamente dalla capacità finanziaria dei genitori: per sostanza, reddito del lavoro e, secondo le circostanze, per le entrate conseguibili facendo uso di buona volontà (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4ª edizione, pag. 140 n. 21.15c; Berner Kommentar, edizione 1997, nota 58 ad art. 285 CC). Al debitore del contributo deve rimanere, in ogni modo, l'equivalente del fabbisogno minimo; un eventuale ammanco va a carico del figlio (DTF 128 III 414 a metà, 127 III 70 consid. 2c con richiami di giurisprudenza; Wullschleger in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Basilea 2005, n. 40 ad art. 285 CC).
b) L'appellante critica il reddito imputatogli dal Pretore, rilevando di avere percepito in media tra il maggio del 2006 e l'aprile del 2007, tra indennità di disoccupazione e prestazioni della pubblica assistenza, non più di fr. 1759.78 mensili. Anche il suo guadagno assicurato LADI, egli sottolinea, è di appena fr. 2213.– mensili. Quanto alle spese fisse, il convenuto afferma di sopportare mediamente costi di fr. 500.– mensili per l'esercizio del diritto di visita. Egli ricorda inoltre di essere disoccupato da lunga data, di avere superato i 50 anni d'età, di avere perduto l'ultimo lavoro a causa un infortunio che gli ha menomato la capacità lucrativa per oltre un anno e mezzo, di accusare seri problemi di salute e di avere finanche subìto un ricovero d'urgenza nel 2005 alla Clinica __________ di __________ per depressione. Soggiunge di avere partecipato a piani occupazionali temporanei e di essere regolarmente
iscritto ai ruoli della disoccupazione, ma di non riuscire a trovare lavoro, il mercato prediligendo cittadini svizzeri o europei, giovani, sani e già inseriti professionalmente. Il mero fatto che gli sia stata rifiutata una rendita AI ancora non consentirebbe di computargli un reddito ipotetico, tanto meno di fr. 2500.– mensili. In definitiva, nessun contributo alimentare può essergli posto a carico in favore della figlia.
c) Per principio il reddito di un coniuge con obblighi di mantenimento è quello effettivo. Se tuttavia, dando prova di buona volontà, egli avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico (DTF 128 III 5 consid. 4a con rinvii, 65 consid. 4). Un guadagno potenziale non va però determinato in astratto. Dev'essere alla concreta portata dell'interessato, considerata l'età di lui, la formazione professionale e lo stato di salute, oltre alla situazione sul mercato del lavoro (DTF 130 III 542 consid. 3.2 con rinvii). La fissazione di un reddito virtuale non ha, in effetti, carattere di penalità (DTF 128 III 6 prima frase).
d) Il Pretore ha stimato il reddito conseguibile da AP 1 in fr. 2500.– netti mensili fondandosi sull'indennità assicurativa per infortunio di fr. 2530.– mensili circa da lui riscossa tra il 1° gennaio e il 28 settembre 2003 (decreto cautelare del 6 maggio 2004 nell'inc. DI.2003.138, pag. 2 in basso). L'appellante eccepisce che tale accertamento è obsoleto, che dal 1° maggio 2006 al 30 aprile 2007 egli ha ricevuto in media (tra indennità di disoccupazione e prestazioni della pubblica assistenza) non più di fr. 1759.78 mensili e che il suo guadagno assicurato LADI è di fr. 2213.– mensili. Ora, che il convenuto accusi problemi di salute è possibile ed è vero che dal 22 giugno al 5 agosto 2005 egli ha subìto una degenza clinica per una forte depressione (doc. 47). Nulla dimostra tuttavia che al momento in cui ha statuito il Pretore, il 19 giugno 2007, la sua capacità lucrativa fosse in qualche modo ridotta, sebbene al nuovo dibattimento finale del 25 aprile 2007 gli fosse stata offerta la possibilità di aggiornare i dati istruttori (act. XXI). Sotto questo profilo non v'è ragione pertanto di reputare l'appellante inabile al lavoro, tanto meno ove si consideri che non risulta essergli mai stato riconosciuto alcun grado invalidante.
e) Sostiene l'appellante che all'atto pratico gli è impossibile trovare un'attività rimunerata, nessuno essendo disposto ad assumere manodopera estera di 57 anni, per di più non qualificata, titolare di un semplice permesso B. L'assunto non può essere condiviso. Si dà atto che il convenuto non è un operaio specializzato, ma non si deve dimenticare che prima del dicembre 2000 egli ha lavorato tramite l'__________
__________, succursale di __________ (doc. 2), e dal 4 dicembre 2000 al 30 novembre 2001 è stato alle dipendenze della ditta __________ di __________ come montatore elettricista, per lo meno fino al licenziamento per causa di ristrutturazione (doc. 24). Senza dimenticare che al momento in cui è stata introdotta l'azione di divorzio egli aveva 47 anni. Che dal 2002 egli non sia più riuscito a trovare un'attività regolare non può quindi essere ricondotto semplicemente alla situazione del mercato dell'impiego. Certo, l'assicurazione contro la disoccupazione compie determinate verifiche sulle ricerche d'assunzione, ma un conto infatti è essere alla ricerca di un “lavoro dignitosamente retribuito” (appello, pag. 4, secondo paragrafo in fine) e un altro è dar prova di meritevole impegno, compiendo seri sforzi. L'assicurazione contro la disoccupazione e il diritto di famiglia, del resto, perseguono scopi diversi (RDAT II-1999 pag. 246 n. 67). Quanto al mercato del lavoro, nel Ticino esso è altalenante, ma non proibitivo.
f) Si ricordi altresì che presso la __________ il convenuto non ha mai percepito uno stipendio inferiore a fr. 2637.40 lordi (quello del settembre 2001) e che dal dicembre del 2000 al novembre del 2001 egli ha guadagnato in media fr. 3050.– mensili lordi (doc. 24). Il reddito di fr. 2500.– mensili netti stimato dal Pretore è dunque alla ragionevole portata di lui, ove desse prova di zelo. Non si disconosce che dal 2002 l'appellante non ha più avuto un impiego fisso e che il suo guadagno assicurato LADI è calato da fr. 3158.– mensili nel 2004 (doc. 25 e 35) a fr. 2213.– mensili nel 2006 (doc. 51). Ciò si deve anche al fatto, però, che l'appellante non risulta avere condotto ricerche d'impiego con metodo e costanza. Se poi si considera che lo stipendio minimo di un montatore elettricista senza formazione professionale di almeno 25 anni è di fr. 4200.– mensili lordi più la tredicesima, oltre a varie indennità (decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo svizzero dell'installazione elettrica e dell'installazione delle telecomunicazioni, modifica del 10 maggio 2007: FF 2007 pag. 1046 e 3141), la stima di fr. 2500.– mensili appare senz'altro prudente e giudiziosa.
g) L'appellante sembra contestare anche il suo fabbisogno minimo calcolato dal Pretore (fr. 2080.65 mensili), nel quale parrebbe voler inserire il premio per l'assicurazione dell'automobile (fr. 46.30 mensili: doc. 55) e l'imposta di circolazione (fr. 30.10 mensili: doc. 56). La pretesa è invero apodittica, ma si conviene che non si può computare all'appellante un reddito ipotetico da attività lucrativa e non riconoscergli poi le spese necessarie per raggiungere il presumibile posto di lavoro. E se appena si pensa che il costo di un abbonamento “arcobaleno” per tre zone, che copre l'agglomerato urbano luganese, è di fr. 99.– mensili (www.arcobaleno.ch), la spesa di fr. 76.40 mensili da lui esposta può essere inclusa nel fabbisogno minimo, che assomma così a fr. 2157.05 mensili.
h) Quanto al costo del diritto di visita, le spese abituali, come quelle per una bibita o un biglietto del cinema sono di principio a carico del genitore non affidatario (RtiD I-2006 pag. 673 con rinvii). L'appellante fa valere un esborso di fr. 500.– mensili, “tenuto conto dell'estensione del diritto di visita richiesto” (memoriale conclusivo del 7 ottobre 2005, pag. 4). A parte il fatto però che in concreto il diritto di visita non consta essere più ampio di quello abitualmente riconosciuto dalla prassi ticinese più recente nel caso di figli in età scolastica (RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c), tutto si ignora sulla natura delle asserite spese. La pretesa è lungi dunque dall'apparire verosimile.
i) Ciò posto, dato un reddito ipotetico di fr. 2500.– mensili e un fabbisogno minimo di fr. 2157.05 mensili, il margine disponibile dell'appellante risulta di fr. 340.– mensili arrotondati (rispetto ai fr. 400.– mensili arrotondati calcolati dal Pretore). L'attrice non avendo alcuna disponibilità finanziaria (ciò che l'appellante non contesta), si giustifica così di attribuire alla figlia B__________ – come ha fatto il primo giudice – l'agio mensile di cui il convenuto fruisce. In parziale accoglimento dell'appello, il contributo alimentare per la figlia va stabilito di conseguenza in fr. 340.– mensili.
2. Il Pretore ha deciso nella sentenza impugnata che “eventuali spese straordinarie [per la figlia] sono poste a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno” (dispositivo n. 5.2). L'appellante chiede di annullare tale clausola, definita priva di senso e d'interesse pratico. A ragione. Secondo l'art. 286 cpv. 3 CC il giudice può obbligare i genitori a versare un contributo speciale “allorché lo richiedano bisogni straordinari e imprevisti del figlio”. Tuttavia un simile contributo si giustifica solo in caso di necessità transitorie e imprevedibili del ragazzo al momento in cui è fissato il contributo di mantenimento (altrimenti occorre far modificare il contributo ordinario: sentenza del Tribunale federale 5C.240/2002, consid. 5.1 in: FamPra.ch 2003 pag. 731). In tale ipotesi, poi, il giudice stabilisce una somma precisa a copertura di esigenze documentate e quantificate (sulla nozione: Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 15 ad art. 286), determinando la chiave di riparto secondo le concrete possibilità dei genitori. Nella fattispecie il dispositivo n. 5.2 della sentenza impugnata sembra abilitare invece un genitore ad affrontare, secondo beneplacito, spese per la figlia, esigendo in seguito il rimborso automatico della metà dall'altro genitore. Come ha già rilevato questa Camera, ciò non è ammissibile (sentenza inc. 11.2000.111 del 23 giugno 2004, consid. 9b). Dovessero rivelarsi necessarie spese non previste e temporanee per la figlia, AO 1 potrà sempre adire il giudice perché l'ex marito partecipi ai costi (art. 425 cpv. 1 CPC). In proposito l'appello merita accoglimento.
3. L'appellante rimprovera infine al Pretore di non essersi avveduto che nel suo memoriale conclusivo egli aveva ampliato la richiesta di giudizio inerente al diritto di visita, orientandone la portata alla prassi più recente del Tribunale d'appello (RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c). Egli fa valere che in concreto nulla giustifica relazioni personali meno estese, i rapporti con B__________ essendo ottimi e dispiegando effetti positivi su di lei. Maggiori visite rispondono inoltre al desiderio espresso dalla figlia dodicenne, mentre poco importano le inimicizie tra genitori. Il Pretore si sarebbe attenuto invece – senza giustificazione – alla disciplina fissata in un decreto cautelare risalente al gennaio del 2003. Anche tale censura non manca di buon diritto.
a) Trattandosi di ragazzi in età scolastica, nel Cantone Ticino il diritto di visita abituale comprende almeno un fine settimana su due, una settimana a Natale, una settimana alternativamente a Pasqua o carnevale, una settimana ogni biennio durante le vacanze di Ognissanti e tre settimane durante le ferie estive (RtiD I-2005 pag. 778 n. 58c). Si tratta di un criterio meramente orientativo, che deve poi essere attagliato alla fattispecie per il bene del minorenne, tenendo conto dell'età di quest'ultimo, del suo sviluppo fisico e psichico, dell'opinione di lui, del suo legame con il genitore non affidatario, del carattere di costui, della distanza tra le abitazioni dei genitori, dei desideri espressi dai genitori medesimi, di eventuali conflitti interni e così via (Schwenzer in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 10 e 11 ad art. 273 con numerosi richiami; DTF 123 III 451 consid. 3b con rinvio).
b) Il Pretore ha ricordato che in concreto il diritto di visita è stato oggetto di lunghe discussioni e di rapporti commissionati al Servizio sociale di __________, al Servizio medico-psicologico di __________, alla direzione della “__________” e al curatore educativo, i quali hanno confermato unanimemente una situazione favorevole. Limitato in un primo tempo per le incertezze legate a questioni economiche e logistiche, come pure alla possibile partenza del padre dalla Svizzera, il diritto di visita è stato bene esercitato negli otto anni successivi, tanto da essere intensificato con tangibile profitto per la figlia, la quale nel corso del suo ascolto ne ha auspicato l'estensione (verbale dell'8 marzo 2007). Dato il persistere del conflitto tra genitori, il primo giudice ha ritenuto nondimeno di mantenere la figura del curatore educativo e le modalità di esercizio
adottate fino ad allora (passaggio dalla “__________”). In definitiva egli ha disciplinato gli incontri fra padre e figlia come segue:
– un fine settimana su due, dal sabato alle ore 9.00 fino alla domenica alle ore 18 (da ottobre a marzo), rispettivamente alle ore 20.00 (da aprile a settembre),
– tre settimane consecutive nel periodo delle vacanze estive,
– una settimana durante le vacanze di Natale,
– una settimana alternatamene durante le vacanze di Pasqua e carnevale,
– il giorno della festa del papà.
In realtà nel memoriale conclusivo del 7 ottobre 2005 l'appellante aveva così esteso la sua richiesta, oltre a quanto riconosciuto dal Pretore:
– il fine settimana su due: dal venerdì alle ore 18.00 fino alla domenica alle ore 20.00, più
– una settimana durante le vacanze scolastiche di Ognissanti ogni biennio e
– metà delle vacanze scolastiche estive.
c) Che in concreto il diritto di visita sia esercitato con assiduità e giovi alla figlia è fuori discussione. Che il conflitto tra genitori non sia un motivo per limitarlo se non pregiudica il bene del minorenne – ipotesi estranea alla fattispecie – è altrettanto pacifico (DTF 131 III 213). Che l'attrice non si opponga all'estensione del diritto di visita e che la figlia, anzi, lo auspichi è un dato di fatto. Nelle circostanze descritte mal si comprende perché il Pretore abbia eluso le richieste formulate dal convenuto nel memoriale conclusivo (da lui medesimo parzialmente ricordate nella sentenza: pag. 12 in alto). È vero che la locuzione “metà delle vacanze scolastiche estive” riesce troppo vaga e appare di dubbia esecuzione in caso di litigio. Sta di fatto che per ovviare alla genericità della richiesta sarebbe bastato fissare un numero preciso di settimane (sei, le vacanze scolastiche durando approssimativamente dalla metà di giugno fino ai primi di settembre). Anche al riguardo l'appello si rivela dunque provvisto di fondamento.
4. Infine l'appellante chiede di togliere il nome del curatore educativo dal dispositivo n. 6.4 della sentenza impugnata, __________ essendo stato sostituito nel frattempo da __________. La conclusione è legittima. Anzitutto perché la designazione del curatore educativo incombe all'autorità tutoria (art. 308 cpv. 1 CC), non al Pretore. Inoltre perché sarebbe fuori luogo dover modificare una sentenza di divorzio ogni qual volta fosse necessario sostituire – per un motivo o per l'altro – il curatore educativo. Ne segue, una volta di più, l'accoglimento dell'appello.
5. La tassa di giustizia e le spese del pronunciato odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante esce in larga misura sconfitto sulla soppressione del contributo alimentare per la figlia (di cui consegue una riduzione non superiore al 15%), ma ottiene causa vinta sulla questione (non trascurabile) legata alla disciplina del diritto di visita, sul dispositivo inerente alle spese straordinarie per la minorenne e sulla radiazione del nome del curatore dalla sentenza. Nel complesso si giustifica quindi che sopporti – equitativamente – la metà degli oneri processuali, compensate le ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio non incide in misura apprezzabile, per contro, né sull'ammontare né sul riparto degli oneri processuali (metà ciascuno) e delle ripetibili di primo grado (compensate), il cui dispositivo può rimanere invariato.
La richiesta di assistenza giudiziaria dell'appellante merita accoglimento. Che egli versi in difficoltà economiche (art. 3 cpv. 1 Lag) è senz'altro verosimile, dopo quanto si è visto (consid. 1i). È verosimile altresì che, sprovvisto di cognizioni giuridiche, egli dovesse farsi assistere da un legale per potersi adeguatamente difendere (art. 14 cpv. 2 Lag) ed è presumibile che una persona di condizioni agiate, posta nella medesima situazione, non avrebbe rinunciato ragionevolmente a ricorrere solo per i costi di procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag; sulla nozione: Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II 81 in basso con rinvii). Quanto alla condizione che l'appello avesse probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), essa è manifesta, l'impugnazione essendo destinata a un parziale accoglimento.
6. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), litigioso era tra l'altro, nella fattispecie, la disciplina del diritto di visita alla figlia, controversia manifestamente priva di valore litigioso. Il ricorso in materia civile al Tribunale federale è ammissibile, di conseguenza, sull'intero contenzioso senza riguardo a questioni di valore.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 5.2 della sentenza impugnata è annullato e che i dispositivi n. 5, n. 6 e n. 6.4 sono così riformati:
5. AP 1 è tenuto a versare nelle mani di AO 1, entro il 5 di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 340.– (assegni familiari non compresi) in favore della figlia B__________ fino alla maggiore età di quest'ultima.
6. Il diritto di visita di AP 1 alla figlia B__________ è così regolato:
– un fine settimana su due, dal venerdì alle ore 18.00 fino alla domenica alle ore 20.00,
– una settimana durante le vacanze scolastiche di Natale,
– una settimana ad anni alterni durante le vacanze scolastiche di Pasqua e carnevale,
– una settimana ogni biennio durante le vacanze scolastiche di Ognissanti,
– sei settimane durante le vacanze scolastiche estive e
– il giorno della festa del papà.
6.4 In favore di B__________ è istituita una curatela giusta l'art. 308 cpv. 2 CC intesa ad aiutare e consigliare AO 1 nel suo ruolo educativo e a vigilare l'esercizio del diritto di visita. La persona del curatore è designata dall'autorità tutoria.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese ridotte fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
III. AP 1 è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. PA 1.
IV. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.