Incarto n.
11.2007.104

Lugano

20 agosto 2007/rgc

 

 

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

 

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2006.753 (divorzio su richiesta comune con accordo completo) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 30 novembre 2006 da

 

 

  AO 1 ,  

 

 

e

 

 

 AP 1 ,

 

giudicando ora sulla richiesta di assistenza giudiziaria formulata dai coniugi contestualmente all'istanza di divorzio;     

 

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:   1.                Se dev'essere accolto il ricorso del 6 luglio 2007 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 26 giugno 2007, in luogo e vece del Pretore, dal Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con sentenza del 26 giugno 2007 il Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha sciolto in luogo e vece del Pretore il matrimonio contratto il 13 aprile 1984 da AP 1 (1955) e AO 1 (1958), omologando la convenzione sulle conseguenze del divorzio e ponendo la tassa di giustizia di fr. 800.– con le spese a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dai coniugi limitatamente alla dispensa dal pagamento degli oneri processuali, avendo essi rinunciato al patrocinio di legali, è stata respinta.

 

                                  B.   Contro il diniego dell'assistenza giudiziaria AP 1 è insorto a questa Camera con un ricorso del 6 luglio 2007 nel quale chiede il conferimento del beneficio litigioso e la conseguente riforma della sentenza impugnata. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Contro il rifiuto – totale o parziale – dell'assistenza giudiziaria il richiedente può ricorrere entro 15 giorni “all'autorità di seconda istanza” (art. 35 cpv. 4 Lag), ovvero all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esame è pertanto ricevibile.

 

                                   2.   In concreto il Segretario assessore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria, rilevando che il 31 maggio 2007 il marito

                                         aveva sul suo conto privato presso l'__________ di __________ un saldo attivo di fr. 7689.65, il che non rendeva verosimile alcuna indigenza. Tanto più – egli ha soggiunto – che postulata era solo la dispensa dal pagamento degli oneri processuali, le parti non essendosi avvalsi di patrocinatori, e che tali oneri apparivano senz'altro commisurati alla capacità finanziaria del richiedente. Il ricorrente obietta che in realtà la somma mensile rimanente a sua disposizione sul conto bancario “dopo aver onorato tutte le fatture” è di fr. 2922.25. Inoltre egli prospetta imminenti spese straordinarie (fr. 600.– per la manutenzione dell'automobile, fr. 867.70 per il conguaglio delle spese accessorie in materia di locazione). Infine egli annuncia di voler trascorrere quattro giorni di vacanza a __________ con la figlia __________, soggiorno che comporterà un esborso di circa fr. 700.–. Osserva quindi che, a conti fatti, ben poca liquidità gli rimane per vivere in modo dignitoso.

                                     

                                   3.   Il presupposto dell'indigenza è dato, ai fini dell'assistenza giudiziaria (art. 3 cpv. 1 Lag), quando il richiedente non sia in grado di provvedere con mezzi propri (reddito e sostanza) alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo personale e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1 con riferimenti; RtiD I-2004, pag. 33 consid. 2.2). Ciò non si valuta solo in considerazione del minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo conto di tutte le circostanze del caso, come la complessità della causa, la possibile urgenza e l'entità degli anticipi giudiziari, oltre agli impegni finanziari del richiedente (DTF 124 I 1; Rep. 1997 pag. 215).

 

                                         Nella fattispecie si cercherebbe invano di capire perché mai, con un residuo di circa fr. 2900.– disponibile ogni mese sul suo conto corrente “dopo aver onorato tutte le fatture”, il ricorrente si troverebbe in una situazione di grave ristrettezza. Certo, egli adombra spese straordinarie (manutenzione dell'automobile, conguaglio delle spese accessorie in materia di locazione, vacanza con la figlia), ma non ne rende verosimile l'ammontare né l'imminenza, limitandosi a semplici asserzioni. A parte ciò, si ammettesse pure che egli sarà chiamato a spendere ben presto fr. 600.– per la manutenzione dell'automobile, fr. 870.– per il conguaglio delle spese accessorie e fr. 700.– per le vacanze a __________, mal si comprenderebbe come mai il noto residuo mensile non gli permetterebbe di pagare anche fr. 400.– per la quota relativa alla tassa di giustizia stabilita dal Segretario assessore. Quanto alle spese processuali, neppure se ne conosce l'importo, di modo che il ricorrente non può presumersi nell'impossibilità di farvi fronte. Tutto ciò senza considerare che, se ne manifestasse la necessità, l'interessato potrà ancora chiedere al Segretario assessore una ragionevole rateazione del dovuto. Nelle circostanze descritte il ricorrente non può, in definitiva, reputarsi “indigente” nel senso dell'art. 3 cpv. 1 Lag. La decisione del Segretario assessore merita dunque conferma.

 

                                   4.   La procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è di regola gratuita e nel caso in esame non v'è ragione di scostarsi da tale precetto (art. 4 cpv. 2 Lag).

 

                                   5.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione incidentale come quella in tema di assistenza giudiziaria segue la via dell'azione principale. Una causa riguardante

                                         unicamente effetti patrimoniali del divorzio ha natura pecuniaria, onde l'importanza del valore litigioso ai fini di un ricorso in materia civile al Tribunale federale (art. 74 LTF). Se però tali effetti vanno disciplinati – com'era il caso in concreto davanti al Segretario assessore – nell'ambito della sentenza di divorzio, essi divengono parte integrante della causa di stato e il valore litigioso non ha più rilievo (sentenza del Tribunale federale 5A_108/2007 dell'11 maggio 2007, consid. 1.2 con rinvio a Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivil­sachen, Zurigo 1992, § 58 pag. 80). Ne deriva che la presente sentenza è impugnabile con ricorso in materia civile senza riguardo al valore litigioso.

 

Per questi motivi,

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

 

                                   2.   Non si riscuotono tasse né spese.                     

                                          

                                   3.   Intimazione a , .

 

Comunicazione a:

 – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;

 – , .

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                            Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.