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Incarto n. |
Lugano 2 agosto 2007/rgc
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretario: |
Annovazzi, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa DI.2006.262 (azione di manutenzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza del 31 luglio 2006 da
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AP 1 |
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contro |
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premesso che con azione possessoria del 31 luglio 2006 AP 1, proprietario della particella n. 1764 RFD della __________, sezione di __________, ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, di essere autorizzato ad attraversare liberamente la particella n. 1680 del medesimo Comune, appartenente a AO 2 e AO 1 (formanti la comunione ereditaria fu __________), vietando a queste ultime di ostacolargli il passaggio;
rammentato che le convenute hanno proposto di respingere
l'istanza;
osservato che con sentenza del 26 giugno 2007, emanata in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha respinto l'istanza, ponendo la tassa di giustizia (fr. 400.–) e le spese a carico dell'istante, tenuto a rifondere alle convenute fr. 600.– complessivi per ripetibili;
preso atto che contro tale sentenza AP 1 è insorto con un appello del 9 luglio 2007 nel quale chiede di accogliere la sua azione di manutenzione e di riformare in tal senso il giudizio impugnato;
ricordato che con ordinanza del 13 luglio 2007 il presidente di questa Camera ha invitato il Segretario assessore a determinare il valore litigioso, indicando almeno se il relativo ammontare raggiunga o non raggiunga la soglia dei fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile al Tribunale federale;
accertato che con lettera del 30 luglio 2007 l'istante dichiara ora di ritirare l'appello;
rilevato che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in simili circostanze il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);
richiamato il principio per cui il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375), onde l'obbligo per chi recede dalla lite di sopportare gli oneri processuali e di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili;
considerato nondimeno che nella fattispecie l'appello non ha ancora formato oggetto di intimazione, sicché si giustifica – in via eccezionale – di rinunciare al prelievo di tasse e spese;
ritenuto che non si pone problema di ripetibili proprio perché l'appello non è stato notificato alle controparti e non ha cagionato costi presumibili;
in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
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– ; – . |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
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terzi implicati |
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Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.