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Incarto n. |
Lugano,
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Epiney-Colombo |
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segretario: |
Annovazzi, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa DI.2006.25 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza dell'11 maggio 2006 da
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CO 1 , |
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contro |
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CO 2 (patrocinato dall'avv. RA 1 ), |
giudicando ora sul decreto di edizione del 22 giugno 2007 emanato dal Pretore nei confronti della
AP 1,
(rappresentata dal servizio giuridico, Lugano,
e patrocinata dall'avv. RA 2 );
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello dell'11 luglio 2007 presentato dalla AP 1 contro il decreto emesso il 22 giugno 2007 dal Pretore del Distretto di Leventina;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale introdotta l'11 maggio 2006 nei confronti del marito CO 2 (1970), CO 1 (1971) ha instato all'udienza del 16 aprile 2007 davanti al Pretore del Distretto di Leventina perché fosse ordinato alla AP 1 filiale di Lugano, di produrre gli estratti
“relativi al conto n. e di CO 2 sino ad oggi”, come pure la “documentazione relativa ad altri averi di CO 2, Lugano, di qualsiasi natura o dei quali è avente diritto economico, cifrati compresi, dal 1° gennaio 2003 sino ad oggi”. Il convenuto non si è opposto all'istanza, che il Pretore ha intimato il 15 giugno 2006 alla AP 1 con un termine di 20 giorni per formulare eventuali osservazioni. La AP 1 ha reagito con un memoriale del 20 giugno 2007, proponendo di limitare l'edizione “agli estratti dei conti indicati ed eventuali altri conti, anche cifrati, intestati al signor CO 2 in essere presso AP 1 Lugano dal 1° gennaio 2003 sino ad oggi”. Statuendo il 22 giugno 2007, il Pretore ha accolto l'istanza nel suo intero e ha ordinato alla AP 1 di produrre la documentazioni richiesta dall'istante, senza prelevare tasse né spese.
B. Contro il decreto predetto la AP 1 è insorta con un appello dell'11 luglio 2007 per ottenere che, conferito al ricorso effetto sospensivo, l'istanza di edizione sia respinta e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza. L'appello non è stato notificato alle parti.
Considerando
in diritto: 1. L'impugnazione di un decreto di edizione, come quella di ogni altro decreto, non ha effetto sospensivo, salvo che tale beneficio sia conferito dal primo giudice (art. 96 cpv. 3 CPC; Rep. 1990 pag. 275 nel mezzo). Se questi rifiuta di conferirlo, il rimedio è trattato soltanto “con la prima appellazione sospensiva” (art. 96 cpv. 4 CPC in fine), sempre che l'appellante dichiari allora di mantenerlo (art. 309 cpv. 3 CPC). In concreto il Pretore non ha giudicato sull'effetto sospensivo, di modo che l'appello gli andrebbe ritornato perché rimedi alla mancanza. Dato nondimeno che – come si vedrà in appresso – il rimedio giuridico appare senza possibilità di buon esito, ci si può esimere dal rinvio.
2. In costanza di matrimonio ogni coniuge può esigere che l'altro lo informi sui suoi redditi, la sua sostanza e i suoi debiti (art. 170 cpv. 1 CC). Il giudice può obbligare l'altro coniuge o terzi a dare le informazioni occorrenti (art. 170 cpv. 2 CC), fatto salvo il segreto professionale di avvocati, notai, medici, ecclesiastici e dei rispettivi ausiliari (art. 170 cpv. 3 CC). Nel quadro di una causa di divorzio o di separazione tale richiesta si esperisce per via di edizione dalla controparte o da terzi (Rep. 1999 pag. 146 consid. 2 = FamPra.ch 2000 pag. 141 consid. 2). In una procedura a tutela dell'unione coniugale non v'è ragione per applicare criteri diversi. Oggetto dell'informazione può essere ogni circostanza correlata direttamente o indirettamente ai rapporti finanziari tra i coniugi. La richiesta è proponibile in ogni momento; non deve assumere però carattere vessatorio, né apparire motivata da semplice curiosità o risultare inutilmente ripetitiva (Rep. 1997 pag. 122 consid. 1 con richiamo).
3. L'art. 213a CPC stabilisce che su una domanda di edizione verso terzi il giudice statuisce con decreto, impugnabile “nel termine ordinario” (art. 96 cpv. 2 e 4 CPC). Quest'ultimo è di venti giorni nelle cause di divorzio o di separazione, disciplinate dalla procedura ordinaria (art. 423b cpv. 1 CPC). È di dieci giorni invece nelle procedure a tutela dell'unione coniugale, rette dalla procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC combinati con l'art. 370 cpv. 2 CPC). In concreto l'appellante stessa dichiara di avere ricevuto il decreto del Pretore il 23 giugno 2007 (memoriale, pag. 2). Il termine di ricorso è scaduto così il 3 luglio 2007. Consegnato alla posta l'11 luglio 2007, l'appello si rivela quindi manifestamente tardivo e come tale inammissibile.
4. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, l'appello sottraendosi a qualsiasi esame. Non si giustifica invece di assegnare ripetibili alle parti, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato spese.
5. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'appellante è avvertita che per presentare un ricorso in materia civile al Tribunale federale le incomberà di rendere verosimile ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF un valore litigioso di almeno fr. 30 000.–.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
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– ; – ; – . |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.
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terzi implicati |
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Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.