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Incarto n. |
Lugano,
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Cerutti, supplente straordinario |
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segretaria: |
Chietti Soldati, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa DI.2005.880 (modifica di sentenza di divorzio: contributo alimentare per l'ex moglie e i figli) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza dell'11 luglio 2005 da
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RA 1, (patrocinata dall' PA 1,) per sé e in sostituzione processuale dei figli AP 2 ora in AP 3 ora in, e AP 1
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contro |
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AO 1 ora in (patrocinato da PA 2); |
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 20 luglio 2007 presentato da RA 1 contro la sentenza emessa il 6 luglio 2007 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza dell'8 agosto 2002 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha sciolto il matrimonio contratto il 22 dicembre 1987 da AO 1 (1957) ed RA 1 (1955). In favore dei figli M__________ (25 ottobre 1986), AP 2 (28 febbraio 1988), AP 3 (3 giugno 1989) e AP 1 (25 marzo 1993), affidati alla madre, AO 1 è stato condannato a versare un contributo alimentare indicizzato di fr. 500.– mensili ciascuno, assegni familiari non compresi. I genitori sono stati tenuti inoltre a coprire, un mezzo ciascuno, le spese straordinarie per i figli. A RA 1 non sono stati riconosciuti contributi alimentari.
B. L'11 luglio 2005 RA 1 si è rivolta in nome suo e dei figli al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere un contributo alimentare in suo favore di fr. 931.80 mensili indicizzati, come pure l'aumento dei contributi alimentari per i figli AP 2, AP 3 e AP 1 a fr. 1505.– mensili ciascuno dal 1° maggio 2005 al
30 giugno 2007, per AP 2 e AP 1 a fr. 1662.05 mensili ciascuno dal 1° luglio 2007 al 31 agosto 2007 e per AP 1 a fr. 1862.50 mensili dal 1° luglio 2008 al 31 marzo 2011 (assegni familiari non compresi). Inoltre essa ha postulato la rifusione di fr. 2984.75 per spese mediche dei figli non coperte dalla cassa malati e la condanna del convenuto ad assumere tutte le spese straordinarie per loro. Al contraddittorio del 19 agosto 2005 l'istante ha ribadito la propria posizione, salvo precisare che la modifica dei contributi sarebbe dovuta decorrere dal 1° luglio e non dal 1° maggio 2005. Il convenuto ha proposto di respingere l'azione. L'istruttoria è cominciata il 20 dicembre 2005 e si è conclusa il 31 ottobre 2006.
C. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a produrre memoriali conclusivi. Nel proprio, del 29 marzo 2007, RA 1 e il figlio AP 2 (divenuto maggiorenne in pendenza di causa) hanno postulato i seguenti contributi alimentari indicizzati dal 1° luglio 2005, assegni familiari non compresi:
– per AP 2: fr. 1505.– mensili fino al 30 giugno 2007 e fr. 1687.50 mensili dal 1° luglio 2007 al 30 settembre 2010,
– per AP 3: fr. 1505.– mensili fino al 30 giugno 2007,
– per AP 1: fr. 1505.– mensili fino al 30 giugno 2007,
fr. 1687.50 mensili dal 1° luglio 2007 al 30 settembre 2010 e fr. 1890.– mensili dal 1° ottobre 2010 al 31 marzo 2011,
con obbligo per il convenuto di assumere la totalità delle spese straordinarie per i figli, più fr. 2984.75 (la totalità delle spese dentarie non coperte dalla cassa malati per la figlia AP 1, più la metà delle spese dentarie non coperte dalla cassa malati per i figli AP 2, AP 3 e __________). RA 1 ha rinunciato a chiedere contributi alimentari per sé.
Nel suo allegato conclusivo del 22 marzo 2007 AO 1 ha proposto una volta ancora di respingere l'azione, salvo riconoscere un contributo alimentare di fr. 750.– mensili (assegni familiari non compresi) per ciascun figlio.
D. Statuendo il 6 luglio 2007, il Pretore ha parzialmente accolto
l'azione, nel senso che ha condannato AO 1 a versare i seguenti contributi indicizzati, assegni familiari non compresi:
– dal 1° luglio 2055 al 28 febbraio 2006:
fr. 500.– mensili ciascuno per AP 2, AP 3 e AP 1;
– dal 28 febbraio 2006 al 9 giugno 2007:
fr. 750.– mensili ciascuno per AP 3 e AP 1;
– dal 9 giugno 2007 fino alla maggiore età:
fr. 1550.– mensili per Alice.
Il convenuto è stato obbligato inoltre a versare a RA 1 fr. 1359.75 come partecipazione alle spese per cure dentistiche di AP 2, AP 3 e AP 1. La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. AP 2, AP 3 e AP 1 sono stati ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria, non invece RA 1.
E. Contro la sentenza appena citata sono insorti a questa Camera AP 2 e AP 3 (diventato a sua volta maggiorenne in pendenza di causa), oltre a RA 1 (per sé e per la figlia
AP 1) con un appello del 20 luglio 2007 volto a ottenere che, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, i contributi indicizzati in favore dei figli siano riformati come da loro richiesto nel memoriale conclusivo del 29 marzo 2007, sempre con obbligo per il convenuto di assumere la totalità delle loro spese straordinarie. Con osservazioni del 3 agosto 2007 AO 1 propone di respingere l'appello in ordine, subordinatamente nel merito.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore è stato adito nella fattispecie – e ha emanato la propria sentenza – con la procedura speciale degli art. 425 segg. CPC ticinese, cui soggiacevano fino al 31 dicembre 2010 le azioni di mantenimento e quelle intese alla modifica del contributo alimentare per i figli (art. 279 e 286 CC). Questa Camera ha avuto modo di precisare tuttavia, tornando su una sua giurisprudenza, che la modifica di contributi alimentari stabiliti in favore di un figlio nella sentenza di divorzio dei genitori andava trattata con la procedura ordinaria dell'art. 419 cpv. 3 CPC ticinese (RtiD I-2009 pag. 613 consid. 1). Sta di fatto che in concreto le parti non hanno subìto alcun pregiudizio: il Pretore del Distretto di Lugano era senz'altro competente a decidere e il principio del contraddittorio è stato ossequiato. Del resto la procedura speciale dell'art. 425 segg. CPC era sì “semplice e rapida”, ma non meramente sommaria e non comportava alcuna restrizione nelle offerte di prova (come l'art. 366 CPC), né limitava il potere cognitivo del giudice alla verosimiglianza. Era una procedura di merito in esito alla quale il giudice statuiva con piena cognizione. Nella fattispecie non si ravvisano quindi ipotesi di annullabilità né, tanto meno, di nullità (analogamente: RtiD I-2009 pag. 613 consid. 1).
2. Nelle osservazioni all'appello AO 1 contesta che il patrocinatore delle controparti rappresenti l'ex moglie e i figli. Il patrocinatore in questione ha confermato il 10 settembre 2007 a questa Camera di patrocinare RA 1 (per sé e la figlia AP 1), ma non i due figli divenuti maggiorenni (AP 2 e AP 3), i quali non gli hanno rilasciato procura. Sta di fatto che in tutte le questioni di carattere pecuniario il detentore dell'autorità parentale è legittimato a esercitare in suo nome i diritti dei figli minorenni, facendoli valere personalmente in giudizio o in via esecutiva (DTF 136 III 365). Non può esercitare invece i diritti dei figli divenuti maggiorenni in pendenza di causa, a meno che costoro acconsentano (DTF 129 III 58 consid. 3). Nella fattispecie AP 2 e AP 3 non hanno acconsentito. Ne segue che RA 1 è pienamente legittimata a rappresentare la figlia AP 1, mentre può chiedere la modifica dei contributi alimentari per AP 2 solo fino al 28 febbraio 2006 e per AP 3 fino al 3 giugno 2007 (compimento della maggiore età). Oltre tali date le richieste in nome di AP 2 e AP 3 vanno respinte per carenza di legittimazione attiva.
3. Nella fattispecie il Pretore ha constatato anzitutto, senza indicare cifre, che rispetto al momento del divorzio (8 agosto 2002) la situazione di RA 1 è rimasta sostanzialmente invariata, nel senso che con il suo reddito da attività dipendente (al 50%) essa riesce appena a coprire il proprio fabbisogno minimo. Senza indicare nemmeno il reddito o il fabbisogno minimo del convenuto nell'agosto del 2002, il primo giudice ha accertato altresì che AO 1 guadagna ora fr. 4087.30 mensili (fr. 2777.30 da attività dipendente all'80% per __________ di __________, fr. 600.– da attività indipendente come musicista, fr. 710.– da “altri redditi”) e ha un fabbisogno minimo di fr. 2536.70 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, costo dell'alloggio fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 28.40, premio dell'assicurazione domestica e contro la responsabilità civile fr. 47.60, imposta di circolazione fr. 20.15, assicurazione responsabilità civile dell'automobile fr. 40.55, onere fiscale fr. 100.– stimati), onde un margine disponibile di fr. 1550.60 mensili.
Ciò posto, il Pretore ha determinato i seguenti fabbisogni in denaro dei figli, senza gli assegni familiari:
– dal 1° luglio 2005 al 28 febbraio 2006 (maggiore età di AP 2):
AP 2: fr. 1342.– mensili,
AP 3: fr. 1342.– mensili,
AP 1: fr. 1117.– mensili;
– dal 28 febbraio al 25 marzo 2006 (13° compleanno di AP 1):
AP 3: fr. 1504.50 mensili,
AP 1: fr. 1452.50 mensili;
– dal 25 marzo al 31 dicembre 2006:
AP 3: fr. 1504.50 mensili,
AP 1: fr. 1504.50 mensili;
– dal 1° gennaio al 9 giugno 2007 (maggiore età di AP 3):
AP 3: fr. 1494.50 mensili,
AP 1: fr. 1494.50 mensili;
– dal 9 giugno 2007 al 25 marzo 2011 (maggiore età di AP 1):
AP 1: fr. 1679.50 mensili.
Dato il margine a disposizione del convenuto, il Pretore ha così fissato i contributi alimentari seguenti:
– dal 1° luglio 2005 al 28 febbraio 2006:
fr. 500.– mensili ognuno per AP 2, AP 3 e AP 1, assegni familiari non compresi;
– dal 28 febbraio 2006 al 9 giugno 2007:
fr. 750.– mensili ognuno per AP 3 e AP 1, assegni familiari non compresi,
– dal 9 giugno 2007 al 25 marzo 2011:
fr. 1550.– mensili per AP 1, assegni familiari non compresi.
Dopo la maggiore età dei figli il Pretore non ha calcolato invece alcun fabbisogno, il convenuto trovandosi in “un'evidente mancanza di mezzi”. Egli ha condannato AO 1 invece a rifondere a RA 1 fr. 1359.75 per cure dentistiche dei figli.
4. L'appellante contesta in primo luogo il reddito del convenuto, accertato dal Pretore in fr. 4087.30 mensili, che a suo parere è di almeno fr. 5099.50 netti mensili: fr. 3051.85 da attività dipendente, fr. 1067.50 da attività accessoria indipendente, fr. 710.– da “altri redditi” e fr. 270.50 dalla contitolarietà __________ a __________.
a) Nella sentenza impugnata il Pretore ha accertato un reddito da attività dipendente di fr. 2777.30 netti mensili (assegni familiari non compresi) conseguito da AO 1 lavorando all'80% per l'__________. L'appellante non insorge contro la cifra in sé, ma sostiene che gli assegni familiari vanno aggiunti al reddito (memoriale, pag. 8 in alto). L'argomentazione in sé è pertinente. I contributi alimentari fissati sulla scorta delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo – cui questa Camera si ispira per prassi consolidata – includono già le eventuali prestazioni di terzi in favore dei minorenni (RtiD I-2005 pag. 772 consid. 7), sicché in linea di principio i contributi per i figli vanno fissati già comprensivi degli assegni familiari (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2007.165 del 15 febbraio 2011, consid. 3e). Nel caso specifico tuttavia gli assegni familiari sono percepiti dai genitori in ragione di metà ciascuno (doc. F e doc. 29). Per tale ragione il Pretore li ha dedotti dai fabbisogni in denaro dei figli previsti dalle citate raccomandazioni e ha fissato i contributi alimentari senza gli assegni, che il convenuto deve versare in aggiunta nella misura in cui sono da lui riscossi (art. 285 cpv. 2 CC). Si tratta di un'opzione senz'altro praticabile, che sfugge alla critica.
b) Per quanto riguarda l'attività accessoria indipendente di musicista esercitata dal convenuto, il Pretore ne ha stimato il provento in fr. 600.– netti mensili. L'appellante afferma che i dati forniti da AO 1 non sono completi, per quanto essa non sia riuscita a recarne la prova, e ricorda che ad
ogni modo un guadagno da attività indipendente va calcolato sull'arco di almeno tre anni. Definendo poi “altamente inverosimile” la contrazione dei ricavi dichiarata dal convenuto nel 2005, essa sostiene che, ci si volesse anche dipartire dal reddito conseguito dall'interessato nel 2003, riducendolo
equitativamente di un 30%, a AO 1 va pur sempre imputato un introito di fr. 1067.50 mensili.
Il Pretore ha stimato le entrate di AO 1 come musicista in fr. 600.– netti mensili annui in base ai doc. 8, 31, 38 e, più in generale, ai doc. 29 a 41, come pure in base alla testimonianza di __________ (sentenza impugnata, consid. E) e alla tassazione 2003 del convenuto (doc. 7), da cui risulta un reddito da attività indipendente di fr. 18 100.–. Egli ha ritenuto equo inoltre considerare “un fattore di riduzione del 30%” per compensare il maggior grado d'occupazione assunto dal convenuto nel 2004, quando è passato il 1° marzo da un impiego al 50% per la “__________” a un impiego all'80% per l'__________ (doc. E e 4). In definitiva egli ha stimato così il reddito del convenuto come musicista in fr. 7000.–/7250.– annui, corrispondenti a fr. 600.– mensili.
In realtà sul reddito accessorio conseguito da AO 1 come musicista mancano dati seri. La tassazione 2003 è affidabile per quell'anno, allorché il convenuto esercitava in parallelo un'attività lucrativa dipendente al 50%. Per il 2004, quando il convenuto ha intrapreso un'attività dipendente all'80%, difetta ogni riferimento, mentre per il 2005 figura agli atti unicamente un elenco in cui il convenuto dichiara un ricavo netto di fr. 3304.10 (doc. 38). Gli altri atti citati dal Pretore poco o punto sussidiano. Invano si cercherebbero poi nel fascicolo della causa le tassazioni 2004 e 2005 (cfr. osservazioni alla richiesta di trasmissione interna dell'incarto fiscale, nella rubrica “richiami”). Ne segue che la stima del Pretore (fr. 600.– mensili) risulta puramente empirica, come empirico è il ragionamento dell'appellante, la quale applica al triennio 2003/2005 il reddito accessorio del convenuto fiscalmente accertato nel 2003 (fr. 18 100.–), riducendolo del 30%.
c) La situazione non è chiara nemmeno per quanto riguarda la contitolarità dell'__________ che l'appellante imputa a AO 1. RA 1 afferma in effetti che il convenuto non è solo dipendente all'80% di __________ (da lui sposata il 28 agosto 2009), ma partecipa anche nella misura del 50% agli utili d'esercizio del locale (fr. 270.50 mensili calcolati su una media di fr. 6491.35 annui fra il 2003 e il 2005, diviso due). Il Pretore ha respinto la tesi, reputando insufficiente a dimostrare l'esistenza di una società semplice il fatto che il nome del convenuto figuri accanto a quello di __________ sul biglietto da visita o sull'iscrizione dell'osteria nell'annuario telefonico oppure il fatto che entrambi si presentino in pubblico come gestori del locale (__________, “da __________”). L'appellante asserisce che il Pretore avrebbe dovuto limitarsi a un giudizio di apparenza, ma al proposito sbaglia, l'azione volta alla modifica di una sentenza di divorzio essendo una causa di merito, non di semplice verosimiglianza (sopra, consid. 1). Ciò non toglie che, in effetti, secondo il normale andamento delle cose e la comune esperienza il nome di un dipendente non figura nella ragione sociale di una ditta, né un cuoco o un cameriere si presenta in pubblico come gerente.
d) Circa il reddito che il convenuto trarrebbe dalle sue prestazioni musicali nell'__________, stimato dall'appellante in fr. 2250.– mensili (15 serate presumibili a fr. 150.– l'una), le risultanze dell'istruzione sono finanche contraddittorie. __________ ha riferito infatti di retribuzioni usuali da fr. 150.– a fr. 200.– per serata (deposizione del 23 marzo 2006, pag. 2 nel mezzo), mentre __________ ha dichiarato di limitarsi a offrire la cena ai musicisti, senza elargire alcun compenso (deposizione del 31 gennaio 2006, pag. 2 a metà).
e) Nelle circostanze descritte non rimane che estrapolare il reddito del convenuto – come fa l'appellante in subordine – dal dispendio personale oggettivamente accertato su un lasso di tempo ragionevole. RA 1 argomenta che tra il 1° gennaio 2004 e il 31 luglio 2005 (19 mesi) il convenuto ha finanziato il proprio tenore di vita con complessivi fr. 96 094.15: fr. 41 669.85 da lui medesimo dichiarati nel memoriale di risposta (fr. 2193.15 mensili: elenco a pag. 12), fr. 20 900.– per il minimo esistenziale del diritto esecutivo (fr. 1100.– mensili), fr. 25 400.– per contributi alimentari ai figli (doc. 28, 2° foglio), fr. 7500.– per l'ammortamento dell'ipoteca (interrogatorio formale del 19 luglio 2006, risposta n. 2), fr. 514.30 per l'acquisto di strumenti musicali (doc. 38) e fr. 110.– per l'acquisto di un cellulare (interrogatorio formale del 19 luglio 2006, risposta n. 9). A mente sua AO 1 deve quindi avere conseguito un reddito medio di fr. 5057.60 mensili. Il Pretore non si è confrontato l'argomento, pur formulato da RA 1 nel memoriale conclusivo (pag. 5), né il convenuto obietta alcunché di preciso nelle osservazioni all'appello, salvo rilevare che l'autorità fiscale ha già corretto le sue entrate nella tassazione 2003 (pag. 5 in fondo), dimenticando che questa non riguarda il lasso di tempo in rassegna.
In realtà le spese del convenuto che l'appellante elenca non sono tutte plausibili. Intanto non risulta che nel 2005 AO 1 abbia corrisposto tutti gli oneri ipotecari annui (fr. 4000.–: loc. cit.) entro il 1° di luglio, di modo che l'esborso va ridotto alla metà (primo semestre). Non risulta nemmeno che egli abbia speso fr. 110.– per un cellulare, il quale gli sarebbe stato regalato (loc. cit.). Infine non risulta che AO 1 abbia finanziato con fr. 1100.– mensili il suo minimo vitale. L'appellante medesima riconosce che il convenuto beneficia di vitto gratuito nell'osteria in cui lavora, come si evince dagli atti (deposizione di __________: verbale del 31 gennaio 2006, pag. 3 in alto; interrogatorio formale di AO 1: verbale del 19 luglio 2006, risposta n. 17), Tanto ch'essa chiede di imputare a AO 1 un reddito ipotetico di fr. 500.– mensili “in natura”. La pretesa è infondata, il reddito potenziale di un debitore alimentare dovendo essere effettivamente conseguibile, ciò che non è il caso in concreto. È vero per contro che, fruendo di vitto gratuito, il convenuto risparmia nettamente sul fabbisogno minimo.
Dovendosi valutare l'entità del risparmio in questione, l'art. 29 cpv. 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione prevede che alle prestazioni effettivamente godute dal lavoratore in materia di vitto e alloggio si applicano, se non esiste un accordo scritto, le tariffe minime stabilite dall'Amministrazione federale delle contribuzioni. Queste ammontavano a fr. 105.– mensili per la colazione, a fr. 300.– mensili per il pranzo e a fr. 240.– mensili per la cena, ossia a fr. 645.– mensili complessivi (analogamente: art. 11 cpv. 2 OAVS). Il fabbisogno minimo del convenuto si riduce così a fr. 455.– mensili. Ne discende che
tra il 1° gennaio 2004 e il 31 luglio 2005 (19 mesi) il convenuto ha finanziato il proprio tenore di vita con fr. 81 729.15:
fr. 41 669.85 da lui medesimo dichiarati, fr. 8645.– per il suo minimo esistenziale, fr. 25 400.– per i contributi alimentari ai figli, fr. 5500.– per l'ammortamento dell'ipoteca e fr. 514.30 per l'acquisto di strumenti musicali. E siccome non risulta
avere attinto a risparmi, per sovvenzionare tale livello di vita egli deve avere conseguito un reddito di almeno fr. 4300.– mensili (arrotondati).
5. L'appellante contesta anche il fabbisogno minimo del convenuto, calcolato dal Pretore in fr. 2536.70 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, costo dell'alloggio fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 28.40, premio dell'assicurazione domestica e contro la responsabilità civile fr. 47.60, imposta di circolazione fr. 20.15, assicurazione responsabilità civile dell'automobile fr. 40.55, onere fiscale fr. 100.– stimati). Essa sostiene che il costo dell'alloggio va ridotto a fr. 400.– mensili, “finanche generosi per una persona sola a __________, posto che il convenuto soggiorna gratis per almeno la metà del tempo presso l'__________” (memoriale, n. 9, pag. 11), e che l'onere fiscale va azzerato, il convenuto versando in ammanco. AO 1 difende il calcolo del Pretore, non senza far valere che il suo premio della cassa malati ascende a fr. 340.90 mensili.
a) Il minimo esistenziale del diritto esecutivo computato dal Pretore (fr. 1100.– mensili) va ridotto a fr. 455.– mensili per i motivi appena esposti (consid. 4e), il convenuto beneficiando di vitto gratuito sul posto di lavoro. A ragione l'appellante fa valere inoltre che dal fabbisogno minimo del convenuto va stralciato l'onere fiscale, AO 1 non essendo in grado – come si vedrà oltre (consid. 7) – di sopperire all'intero fabbisogno in denaro dei figli (DTF 126 III 356 consid. 1a/aa, ripreso in DTF 127 III 70 consid. 2b).
b) Merita conferma invece il costo dell'alloggio riconosciuto dal Pretore (fr. 1200.– mensili, spese accessorie comprese). La cifra potrà fors'anche apparire generosa per le esigenze di una persona sola a __________. Non si deve dimenticare tuttavia che nulla il Pretore ha riconosciuto a AO 1 per il carburante che questi consuma dovendosi spostare regolarmente dal domicilio al luogo di lavoro (__________) e viceversa. Nel risultato la sentenza del Pretore resiste dunque a censura, mentre irrisoria è la spesa di fr. 400.– mensili che l'appellante vorrebbe vedere riconosciuta, il fatto che il convenuto pernotti spesso a __________ non esonerando quest'ultimo dal coprire le spese di alloggio a __________.
c) A ragione il convenuto fa notare per converso che il suo premio della cassa malati non è di soli fr. 28.40 mensili, come indica il Pretore con riferimento al doc. 28, bensì di fr. 340.90 mensili, come emerge dal documento medesimo. In ultima analisi il fabbisogno minimo del convenuto risulta così di fr. 2104.20 mensili (minimo vitale fr. 455.–, costo dell'alloggio con spese accessorie fr. 1200.–, premio della cassa malati fr. 340.90, premio dell'assicurazione domestica e contro la responsabilità civile fr. 47.60, imposta di circolazione fr. 20.15, assicurazione responsabilità civile dell'automobile fr. 40.55).
6. Da ultimo l'appellante chiede che il fabbisogno in denaro dei figli fissato dal Pretore sia così aumentato:
– per AP 2: fr. 1505.– mensili fino al 30 giugno 2007 e fr. 1687.50 mensili dal 1° luglio 2007 al 30 settembre 2010,
– per AP 3: fr. 1505.– mensili fino al 30 giugno 2007,
– per AP 1: fr. 1505.– mensili fino al 30 giugno 2007,
fr. 1687.50 mensili dal 1° luglio 2007 al 30 settembre 2010 e fr. 1890.– mensili dal 1° ottobre 2010 al 31 marzo 2011.
L'argomentazione è senza interesse nella misura in cui – come detto (consid. 2) – l'appellante non è legittimata a chiedere contributi alimentari per AP 2 dopo il 28 febbraio 2006 né per AP 3 dopo il 3 giugno 2007 (maggiore età). Quanto ad AP 1, mal si comprende perché il contributo alimentare sarebbe dovuto ancora sei giorni dopo il 18° compleanno (25 marzo 2011). Nemmeno l'appellante tenta una spiegazione al proposito, sicché il fabbisogno minimo di AP 1 dopo la maggiore età è – a sua volta – senza interesse per il giudizio.
Ciò premesso, l'appellante chiede che il fabbisogno in denaro dei figli (minorenni) sia commisurato alla tabella 2007 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (sopra, consid. 4a). La richiesta è insostenibile, non potendosi manifestamente applicare la tabella del 2007 a contributi alimentari dovuti per il 2005 e il 2006. Proprio in ragione di ciò il Pretore ha fatto capo alla tabella del 2005 per gli anni 2005/2006 e alla tabella 2007 per gli anni successivi, ma tale criterio appare fonte di soverchie complicazioni, per tacere del fatto che nel frattempo il contributo alimentare dovuto ad AP 1 andrebbe adattato alla tabella 2009. In realtà, il Pretore avendo fatto decorrere la modifica dei contributi dal 1° luglio 2005 (data in sé non litigiosa), conviene richiamarsi alla tabella del 2005 e ancorare il fabbisogno in denaro dei figli all'indice nazionale dei prezzi al consumo da quella data, per il che i contributi si trovano a seguire automaticamente l'evoluzione del rincaro. Del resto le messe a punto periodiche della nota tabella da parte dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo si fondano anzitutto, pur con aggiustamenti puntuali, sul carovita intervenuto nel frattempo.
Sulla scorta della tabella 2005 correlata alle raccomandazioni predette i fabbisogni in denaro dei figli risultano i seguenti:
– AP 2
dal 1° luglio 2005 al 28 febbraio 2006:
fr. 1600.– meno fr. 95.– (metà della posta per cura e educazione, fornita in natura dalla madre che lavora al 50%) =
fr. 1505.– mensili;
– AP 3
dal 1° luglio 2005 al 28 febbraio 2006:
fr. 1600.– meno fr. 95.– (metà della posta per cura e educazione, fornita in natura dalla madre che lavora al 50%) =
fr. 1505.– mensili;
dal 1° marzo 2006 al 3 giugno 2007:
fr. 1790.– meno fr. 127.50 (metà della posta per cura e educazione, fornita in natura dalla madre che lavora al 50%) =
fr. 1665.– mensili (arrotondati);
– AP 1
dal 1° luglio 2005 al 28 febbraio 2006:
fr. 1600.– meno fr. 95.– (metà della posta per cura e educazione, fornita in natura dalla madre che lavora al 50%) =
fr. 1505.– mensili;
dal 1° marzo 2006 al 3 giugno 2007:
fr. 1790.– meno fr. 127.50 (metà della posta per cura e educazione, fornita in natura dalla madre che lavora al 50%) =
fr. 1665.– mensili (arrotondati);
dal 4 giugno 2007 al 25 marzo 2011:
fr. 2020.– meno fr. 157.50 (metà della posta per cura e educazione, fornita in natura dalla madre che lavora al 50%) =
fr. 1865.– mensili (arrotondati).
7. Alla luce di quanto precede rimane da esaminare se e in che misura i contributi alimentari previsti nella sentenza di divorzio debbano essere modificati. Determinante è, a tal fine, un raffronto tra le condizioni in cui si trovavano le parti al momento del divorzio e la situazione nuova, fermo restando che il giudizio non si esaurisce in termini di diritto, ma implica anche un giudizio di
equità (RtiD I-2009 pag. 617 consid. 4). Nella sentenza impugnata il Pretore si è limitato a rilevare che rispetto all'agosto del 2002 la situazione di RA 1 è rimasta sostanzialmente invariata (questione non revocata in dubbio da AO 1), nel senso che con il suo reddito da attività dipendente (al 50%) essa riesce appena a coprire il proprio fabbisogno minimo. Sulla situazione del convenuto ai tempi del divorzio il Pretore non ha operato invece alcun accertamento.
Ora, dagli atti si desume che al momento del divorzio AO 1 guadagnava tra fr. 30 000.– e fr. 35 000.– annui (doc. C: sentenza dell'8 agosto 2002, pag. 2 in basso). Tutto si ignora sul suo fabbisogno minimo del 2002, ma ove si consideri ch'egli è stato tenuto dal Pretore a versare contributi alimentari di fr. 500.– mensili per ogni figlio (assegni familiari non compresi), è ragionevole arguire che tutto il suo margine disponibile fosse destinato al mantenimento della prole. Applicando equitativamente lo stesso principio all'attuale giudizio, AO 1 va tenuto a devolvere tutto il suo margine disponibile di fr. 2195.80 mensili (reddito di fr. 4300.– meno il fabbisogno minimo di fr. 2104.20) ai contributi alimentari per i figli. Nessun contributo essendo prioritario rispetto all'altro (tutti sono in favore di minorenni), la somma in questione va suddivisa proporzionalmente ai rispettivi fabbisogni in denaro. Con i risultati in appresso:
– Dal 1° luglio 2005 al 28 febbraio 2006:
contributo alimentare per AP 2
1505 x 2104.20 : 4515 = fr. 700.– mensili (arrotondati);
contributo alimentare per AP 3
1505 x 2104.20 : 4515 = fr. 700.– mensili (arrotondati);
contributo alimentare per AP 1
1505 x 2104.20 : 4515 = fr. 700.– mensili (arrotondati).
Nel suo memoriale conclusivo AO 1 avendo offerto fr. 750.– mensili per ogni figlio (oltre agli assegni familiari), non v'era motivo per cui il Pretore disconoscesse tale buona volontà, nell'interesse dei figli. Parziale acquiescenza che il convenuto non può unilateralmente revocare (art. 352 cpv. 1 CPC ticinese), del resto, proponendo nelle osservazioni all'appello di confermare su questo punto la sentenza impugnata.
– Dal 1° marzo 2006 al 3 giugno 2007:
contributo alimentare per AP 3
1665 x 2104.20 : 3330 = fr. 1050.– mensili (arrotondati);
contributo alimentare per AP 1
1665 x 2104.20 : 3330 = fr. 1050.– mensili (arrotondati).
– Dal 4 giugno 2007 al 25 marzo 2011:
contributo per AP 1
fr. 1865.– mensili (arrotondati).
8. L'appellante chiede infine che il convenuto sia tenuto ad assumere la totalità delle spese straordinarie per i figli (art. 286 cpv. 3 CC), poste dal primo giudice a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno. A prescindere dal fatto però che il dispositivo del Pretore è puramente pleonastico, un giudice non potendo condannare una parte al versamento di somme indeterminate (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2000.11 del 23 giugno 2004, consid. 9b con richiami), la richiesta è totalmente priva di motivazione. Si rivela quindi irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC ticinese combinato con il cpv. 5).
9. Gli oneri processuali di appello, commisurati al valore litigioso, seguono il principio della vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). Non vedesse respingere i contributi alimentari chiesti per AP 2 e AP 3 dopo la maggiore età, l'appellante risulterebbe vittoriosa approssimativamente per quattro settimi. Tenuto conto dell'insieme, equitativamente si giustifica di suddividere la tassa di giustizia e le spese a metà, compensando le ripetibili. L'esito del giudizio odierno non influisce apprezzabilmente nemmeno sugli oneri processuali e le ripetibili di primo grado. Davanti al Pretore in effetti l'attrice otterrebbe causa vinta per circa tre quinti se non uscisse sconfitta, oltre che sui contributi alimentari chiesti dopo la maggiore età dei figli, sul contributo alimentare per sé medesima, dal quale ha desistito (e desistenza equivale a soccombenza). Nel diritto di famiglia potendosi prescindere per altro dal suddividere oneri processuali e ripetibili in chiave strettamente aritmetica (Rep. 1996 pag. 137 consid. 7; altri riferimenti in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 34 ad art. 148 CPC), conviene lasciare equitativamente invariato il dispositivo sulla tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di prima sede.
La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante merita accoglimento, l'indigenza dell'attrice essendo verosimile (art. 3 Lag del 2002) e l'appello risultando parzialmente provvisto di buon diritto sin dall'inizio (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag del 2002), come dimostra l'attuale decisione. Né si poteva pretendere che l'interessata, priva di cognizioni giuridiche, procedesse il lite con atti propri (art. 14 cpv. 2 Lag del 2002) o rinunciasse ad appellare solo per i costi della procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag del 2002).
10. Quanto ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
2. La sentenza con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato l'8 agosto 2002 il divorzio tra AO 1 (1957) ed RA 1 (1955) nell'inc. OA.1999.497 è modificata come segue:
Dispositivo n. 5:
AO 1 è condannato a versare nelle mani di RA 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari, assegni familiari non compresi:
Dal 1° luglio 2005 al 28 febbraio 2006:
fr. 750.– ognuno per i figli AP 2, AP 3 e AP 1.
Dal 1° marzo 2006 al 3 giugno 2007:
fr. 1050.– ognuno per i figli AP 3 e AP 1.
Dal 4 giugno 2007 al 25 marzo 2011:
fr. 1865.– per la figlia AP 1.
l contributi alimentari vanno adeguati ogni anno sulla scorta dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, la prima volta il 1° gennaio 2006 in base all'indice del gennaio 2005.
I genitori assumono in ragione di metà ciascuno le spese straordinarie per i figli sulla base delle relative fatture. Prima di affrontare spese, RA 1 interpellerà AO 1 per il consenso, sottoponendo a lui gli
eventuali preventivi.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1000.–
sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
III. L'appellante è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'PA 1.
IV. Intimazione:
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–;. |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.