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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretaria: |
Chietti Soldati, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa OA.2004.660 (divorzio unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 12 ottobre 2004 da
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AO 1
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contro |
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AO 2 (patrocinata dall' PA 1); |
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esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 22 gennaio 2007 presentato da AO 2 contro la sentenza
emessa il 20 dicembre 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 16 febbraio 2007 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza;
4. Se dev'essere accolto il ricorso (“appello”) del 20 dicembre 2006 presentato da AO 2 contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria da parte del Pretore;
5. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1960), cittadino italiano, e AO 2 (1959) si sono sposati a __________ il 30 agosto 1995. Dal matrimonio è nata I__________, il 19 gennaio 1996. Fino al luglio del 1999 i coniugi sono vissuti separati, il marito a __________ e la moglie con la figlia a __________, dopo di che si sono congiunti nel Ticino. AO 1 è responsabile del settore informatico della Banca __________ di __________. La moglie, che in seguito al matrimonio aveva smesso di frequentare la facoltà di lettere dell'Università di __________, ha ripreso gli studi nel 1999. Attualmente essa insegna a ore tedesco e inglese nella Scuola __________ a __________.
B. In esito a un'istanza a protezione dell'unione coniugale presentata il 2 settembre 2002 da AO 2, con sentenza del 7 luglio 2003 il Pretore ha affidato I__________ alla madre (riservato il diritto di visita del padre), imponendo a AO 1 un contributo alimentare di fr. 2700.– mensili per la moglie, ridotto a fr. 1500.– mensili dal settembre del 2004, e di fr. 1190.– mensili per la figlia. Un appello presentato da AO 2 contro tale sentenza è stato parzialmente accolto da questa Camera, che con sentenza del 12 novembre 2003 ha stabilito il contributo alimentare per la moglie in fr. 3315.– mensili dal 9 settembre al 31 dicembre 2002, in fr. 2875.– mensili dal 1° gennaio al 30 giugno 2003, in fr. 2790.– mensili dal 1° luglio al 30 settembre 2003 e in fr. 3770.– mensili dopo di allora, fissando quello per la figlia in fr. 1190.– mensili, fr. 1220.– mensili, fr. 1305.– mensili e fr. 1385.– mensili relativamente ai medesimi periodi (inc. 11.2003.98).
C. Il 12 ottobre 2004 AO 1 ha introdotto azione unilaterale di divorzio davanti al medesimo Pretore, proponendo il riparto a metà della sua prestazione d'uscita maturata in costanza di matrimonio, l'affidamento di I__________ alla madre (riservato il suo diritto di visita) e un contributo alimentare per la figlia di fr. 1385.– mensili, assegno familiare compreso. Nella sua risposta del 14 dicembre 2004 AO 2 ha aderito al principio del divorzio, alla suddivisione dell'avere di cassa pensione del marito e all'affidamento della figlia, senza opporsi al diritto di visita proposto dal padre, “ferma restando la sospensione fino che saranno date le condizioni per poterlo esercitare nell'interesse della minore”. Essa ha preteso altresì una somma indeterminata in liquidazione del regime dei beni, un contributo alimentare per sé di fr. 3770.– mensili fino al gennaio del 2012, oltre a uno per la figlia di fr. 1385.– mensili fino al 12° anno di età e di fr. 1670.– mensili fino alla maggiore età, aumentato a fr. 1980.– mensili dal gennaio del 2012. Essa ha sollecitato infine una provvigione ad litem di fr. 10 000.– o, quanto meno, il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
D. Il Pretore ha ordinato il 15 dicembre 2004 la trattazione della causa come azione di divorzio su richiesta comune con accordo parziale e ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare un memoriale contenente le motivazioni e le conclusioni sui punti contestati. Nel suo allegato del 10 gennaio 2005 AO 1 ha aumentato la proposta di contributo alimentare per la figlia a fr. 1670.– mensili dal 13° al 18° anno di età, opponendosi per il resto alle pretese della moglie. Il 20 maggio 2005 il Pretore ha sentito i coniugi, accertando la loro volontà di sciogliere il matrimonio. In tale circostanza le parti si sono accordate sul contributo di mantenimento della figlia nella misura postulata dalla madre. Per il resto i coniugi hanno demandato al giudice la decisione sugli effetti del divorzio rimasti litigiosi, vedendosi assegnare il periodo bimestrale di riflessione sull'intesa raggiunta, spirato il quale entrambi hanno confermato i loro punti di vista. L'udienza preliminare si è tenuta il 24 novembre 2005 e l'istruttoria, iniziata il 31 gennaio 2006, si è chiusa il 24 agosto 2006. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio memoriale, del 23 ottobre 2006, AA 1 ha ribadito la sua posizione. Nel suo allegato del 24 ottobre 2004 AO 2 ha riaffermato le rispettive domande, precisando in fr. 53 896.50 l'importo preteso in liquidazione del regime dei beni.
E. Statuendo con sentenza del 20 dicembre 2006, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha riconosciuto a ogni coniuge la metà della prestazione d'uscita conseguita dall'altro durante il matrimonio, ha previsto la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni per definire tale quota non appena la predetta chiave di riparto fosse passata in giudicato, ha condannato AO 1 a versare alla moglie fr. 11 260.– in liquidazione del regime dei beni, ha affidato la figlia alla madre, ha riconosciuto al padre l'“usuale diritto di visita, ritenuto che lo stesso andrà esercitato non appena saranno date le premesse”, ha obbligato AA 1 a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 1200.– mensili fino al 31 gennaio 2012 e uno per la figlia di fr. 1385.– mensili fino al 12° compleanno, di fr. 1670.– mensili fino al 18° anno di età e di fr. 1980.– mensili dal gennaio del 2012, oltre alla metà delle spese straordinarie. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 3900.–, sono state poste per un terzo a carico del marito e per due terzi a carico della moglie, tenuta a rifondere alla controparte fr. 2400.– per ripetibili ridotte. La domanda di assistenza giudiziaria presentata da AO 2 è stata respinta.
F. Contro la sentenza appena citata AO 2 è insorta con un appello del 28 novembre 2006 per ottenere – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – il versamento di fr. 53 895.50 in liquidazione del regime dei beni, un contributo alimentare per sé di fr. 3770.– mensili, l'addebito degli oneri processuali al marito, con obbligo per quest'ultimo di rifonderle
un'indennità di fr. 3600.– per ripetibili, e il conferimento dell'assistenza giudiziaria anche davanti al Pretore. Nelle sue osservazioni del 16 febbraio 2006 AA 1 propone di respingere l'appello e con appello adesivo insta perché il contributo alimentare di fr. 1200.– mensili in favore della moglie decorra già dall'ottobre del 2004. AO 2 ha concluso il 28 marzo 2007 per il rigetto dell'appello adesivo.
Considerando
in diritto: 1. Litigiosi rimangono, in appello, la liquidazione del regime dei beni, il contributo alimentare per la moglie dopo il divorzio (art. 125 CC), il riparto degli oneri processuali e il conferimento dell'assistenza giudiziaria alla moglie stessa. Il resto è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (RtiD II-2004 pag. 576, consid. 1), riservato quanto prevede l'art. 148 cpv. 1 CC in merito al contributo alimentare per la figlia.
I. Sull'appello principale
2. Le controversie legate alla liquidazione del regime dei beni vanno esaminate prima di quelle sui contributi di mantenimento (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2; DTF 129 III 9 consid. 3.1.2). Ora, per quanto riguarda lo scioglimento della partecipazione
agli acquisti, in concreto il Pretore ha accertato che il 12 ottobre 2004, data determinante, i conti bancari del marito presentavano un saldo attivo di fr. 22 524.57, mentre quello della moglie aveva un saldo di appena fr. 4.45, onde un conguaglio di fr. 11 260.– in favore di lei.
a) L'appellante chiede di portare il conguaglio a fr. 53 895.50. Afferma che nell'ultima dichiarazione fiscale comune (2001/ 02) i coniugi avevano indicato risparmi per fr. 28 093.–, oltre a fr. 18 500.– di altri attivi. Inoltre fra il luglio e l'agosto del 2002 il marito ha prelevato fr. 23 000.– complessivi da un conto alla Banca __________, più fr. 31 000.– fra il settembre e il dicembre di quello stesso anno da un conto alla Banca __________. L'appellante contesta che tale denaro sia stato usato dal marito per onorare imposte arretrate, anche perché nel calcolo per la determinazione del contributo alimentare nella procedura a tutela dell'unione coniugale si era già tenuto conto, nel fabbisogno minimo di lui, di debiti importi a tal fine. Senza dimenticare – essa soggiunge – che l'autorità fiscale aveva concesso dilazioni di pagamento e che il 22 agosto 2002 i coniugi avevano già saldato a rate le imposte dal 2000 al 2002.
b) Agli atti figura la tassazione dei coniugi relativa al biennio 2001/02 , fondata sui dati della sostanza esistente il 1° gennaio 2001 (doc. D). Nondimeno, come ha spiegato il Pretore, lo scioglimento del regime dei beni si dà per avvenuto il giorno della presentazione dell'istanza (art. 204 cpv. 2 CC), sicché decisiva è la data della litispendenza, ossia il 12 ottobre 2004. E a quel momento il saldo attivo dei conti bancari del marito ammontava a fr. 22 524.57 (doc. G). È possibile che nel 2002 quel patrimonio fosse superiore, ma il 12 ottobre 2004 il capitale era stato in parte consumato. L'importo di fr. 28 093.– non può quindi essere inserito fra gli acquisti di lui (art. 207 cpv. 1 CC). Tutt'al più la convenuta avrebbe potuto chiedere la reintegra di quella somma negli acquisti (art. 208 CC), ma non ha reso verosimile né che il marito abbia compiuto liberalità nei cinque anni precedenti lo scioglimento del regime senza il suo consenso (art. 208 cpv. 1 n. 1 CC), né che ciò sia avvenuto con l'intenzione di sminuire la sua partecipazione (art. 208 cpv. 1 n. 2 CC).
Quanto alla causale dei prelevamenti, è vero che nella procedura a tutela dell'unione coniugale il Pretore aveva inserito nel fabbisogno minimo del marito, dal settembre del 2002 al settembre del 2003, fr. 1866.– mensili per il pagamento delle imposte arretrate degli anni 2001 a 2003 (sentenza del 7 luglio 2003, pag. 6 seg.). Senza essere smentito, l'interessato ha dichiarato però di avere pagato con quel denaro gli arretrati dal 1999 (interrogatorio formale del 4 luglio 2006, risposta n. 3). Per il resto risulta dagli estratti della Banca __________ e della Banca __________ (doc. G) che, dopo avere ricevuto lo stipendio, anche durante la separazione di fatto il marito ha sempre prelevato contanti mensili. Appare dunque plausibile che, anche tra il luglio e il dicembre del 2002, ciò sia servito per finanziare le spese correnti ed erogare il contributo alimentare alla moglie e alla figlia. Indizi sufficienti per desumere che il marito abbia diminuito gli acquisti allo scopo di compromettere la partecipazione della moglie non sussistono (cfr. Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berna 2000, pag. 576, n. 1441 ). Su questo punto la sentenza del Pretore resiste alla critica.
3. Per quel che riguarda il contributo alimentare in favore della convenuta, il Pretore ha ritenuto che nella fattispecie il matrimonio non poteva essere considerato di lunga durata e che pertanto il principio secondo cui la moglie ha diritto di vedersi garantire il tenore di vita avuto durante la comunione domestica andava relativizzato. Ciò posto, egli ha accertato il reddito della moglie come docente in fr. 2147.05 mensili oltre la tredicesima e ha stimato il fabbisogno minimo di lei in fr. 3000.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, locazione con spese accessorie fr. 1250.–, premio della cassa malati fr. 300.– , assicurazione RC privata fr. 10.–, imposta di circolazione fr. 32.–, assicurazione dell'automobile fr. 137.–), rilevando un disavanzo di fr. 800.– mensili. Quanto al marito, il primo giudice ne ha accertato il reddito in fr. 10 915.– mensili, senza determinare il fabbisogno minimo. Stabilito che la moglie potrà essere tenuta a intraprendere un'attività lucrativa a tempo pieno solo al momento in cui la figlia avrà compiuto 16 anni, egli ha riconosciuto a costei un contributo alimentare di fr. 1200.– mensili, pari alla quota di fabbisogno scoperto, più un margine disponibile fino al 31 gennaio 2012.
4. L'appellante chiede che il contributo alimentare per sé sia aumentato a fr. 3770.– mensili per tenere conto del livello di vita raggiunto durante la vita in comune. A suo parere il matrimonio va considerato di lunga durata, poiché l'azione di divorzio è stata introdotta dal marito solo nel 2004. Per l'appellante poi il Pretore ha trascurato che, proprio per il suo trasferimento in Ticino (a causa del matrimonio e della nascita della figlia), essa non ha potuto ultimare gli studi universitari, precludendosi un'adeguata capacità lucrativa. Nel Ticino essa fa valere di aver potuto esercitare solo lavori precari, prevalentemente come insegnante privata di __________ e __________. Afferma che l'incarico ottenuto alla __________ di __________ per gli anni 2005/06 e 2006/07 è dovuto a contingenze favorevoli, ma senza un percorso formativo completo essa esclude qualsiasi possibilità di impiego fisso. Epiloga infine che la figlia, undicenne, necessita ancora di cure e assistenza, ciò che la pregiudica nella ricerca di un lavoro, tanto più che essa non può far capo a parenti – né tanto meno al padre – per occuparsi della ragazza.
a) I criteri che disciplinano l'obbligo di mantenimento di un coniuge nei confronti dell'altro dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC), così come i parametri che regolano l'entità del contributo alimentare (art. 125 cpv. 2 CC), sono già stati riassunti dal Pretore e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD II-2004 pag. 580 consid. 4a e 4b con riferimenti). Non giova di conseguenza ripetersi. Quanto alla durata del matrimonio, ove esso sia stato di breve durata (meno di 5 anni) fa stato il tenore di vita avuto dal coniuge richiedente prima di sposarsi. Ove il matrimonio sia stato invece di lunga durata (oltre 10 anni), entrambi i coniugi hanno il diritto di conservare – per principio – il tenore di vita condotto durante la comunione domestica. Nei matrimoni di durata intermedia occorre valutare, caso per caso, in che misura l'unione abbia influito sulle condizioni di vita dell'uno e dell'altro. Ciò premesso, la durata del matrimonio non si valuta con riferimento al formale scioglimento del vincolo, ma in base alla data della separazione effettiva (RtiD II-2006 pag. 685 n. 36c con rimandi). Fermo restando, con ogni evidenza, che ognuno di loro deve provvedere a sé medesimo nella misura in cui ciò possa ragionevolmente pretendersi da lui.
b) Le parti si sono sposate il 30 agosto 1995 e si sono separate di fatto il 9 settembre 2002 (sentenza 12 novembre 2003 di questa Camera, inc. 11.2003.98, lett. B). La vita in comune essendosi protratta sull'arco di sette anni, il matrimonio risulta di durata intermedia. In quel lasso di tempo è nata I__________ il 19 gennaio 1996. Dal novembre 1998, poi, AO 2 ha lavorato per il __________ di __________, svolgendo un'attività a tempo parziale anche per __________ come ausiliaria allo sportello. Tra il 1999 e il 2001 essa ha ripreso gli studi universitari e dopo di allora si è trasferita nel Ticino, dove ha insegnato saltuariamente __________ e __________ in vari istituti. In circostanze del genere ci si può domandare se, effettivamente, il matrimonio non abbia pregiudicato la capacità lucrativa della moglie. La questione può tuttavia rimanere indecisa per i motivi che si esporranno in appresso.
c) Si presumesse anche, nella fattispecie, che l'appellante abbia diritto al tenore di vita raggiunto al momento della separazione (settembre del 2002), in concreto il Pretore non ha accertato quale fosse concretamente quel livello di esistenza. Né gli atti sono più eloquenti, a prescindere dal fatto che non incombe alla Camera condurre indagini d'ufficio, le pretese patrimoniali fra coniugi non essendo disciplinate dal principio inquisitorio, tanto meno illimitato (FamPra.ch 2001 pag. 129 consid. 2 con richiami; Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 419b). L'appellante pretende invero che siffatto tenore di vita corrispondesse a quanto ha stabilito questa Camera nella sentenza del 12 novembre 2003. Dimentica però che gli accertamenti della Camera si riferiscono al periodo successivo alla separazione di fatto (dal 9 settembre 2002 in poi), quando i coniugi avevano costituito ormai due economie domestiche proprie. Quale fosse il fabbisogno familiare e quale fosse la mezza eccedenza a disposizione della moglie prima della separazione non è dato di sapere. Nelle circostanze predette tutto quanto può vedersi garantire l'appellante sarebbe la copertura del fabbisogno minimo, fermo restando che AO 1 non contesta il margine disponibile riconosciuto alla moglie dal Pretore (fr. 400.– mensili), né pretende di non poter versare il contributo alimentare per lei senza vedersi intaccare il proprio fabbisogno.
d) L'entità di un obbligo di mantenimento dipende dalle necessità del coniuge richiedente, ma anche dal grado di autonomia che si può pretendere da lui per sopperire al proprio “debito mantenimento”, in particolare dalla sua capacità di intraprendere un'attività professionale o di riprendere un'attività lucrativa interrotta in seguito al matrimonio (Schwenzer in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 13 ad art. 125 CC). Di regola il reddito di una parte è quello effettivo. Se tuttavia, dando prova di buona volontà, questa avrebbe la ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato il reddito ipotetico (DTF 128 III 5 consid. 4a con rinvii, 65 consid. 4). Ciò vale non solo per il debitore di contributi alimentari, ma anche per il creditore (cfr. DTF 128 III 65 consid. 4, 130 III 540 consid. 3). Un guadagno ipotetico non va però determinato in astratto. Dev'essere alla concreta portata dell'interessato, considerata l'età di lui, la formazione professionale e lo stato di salute, oltre che la situazione sul mercato del lavoro (DTF 130 III 542 consid. 3.2 con rinvii). La fissazione di un reddito potenziale non ha, in effetti, carattere di penalità (DTF 128 III 6 prima frase).
e) Fra i criteri da tenere in considerazione per commisurare la capacità lucrativa del coniuge richiedente figurano la portata e la durata delle cure ancora dovute ai figli (art. 125 cpv. 2 n. 6 CC). Ora, di norma un coniuge con figli può essere tenuto a cominciare – o a riprendere – un'attività lucrativa a tempo parziale solo al momento in cui il figlio cadetto a lui affidato avrà raggiunto i 10 anni di età, mentre un'attività a tempo pieno può essergli imposta al momento in cui tale figlio avrà compiuto i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c e 432 consid. 5a; SJ 116/1994 pag. 91). Simile orientamento di giurisprudenza non è stato modificato dal nuovo diritto del divorzio (sentenza del Tribunale federale 5C.48/2001 del 28 agosto 2001, consid. 4b pubblicata in: FamPra.ch 2002 pag. 145; Schwenzer, op. cit., n. 59 ad art. 125 CC con rinvii). Trattandosi di figli con particolari necessità di cura dovute a malattie croniche o invalidità, tali soglie di età non si applicano schematicamente (sentenza del Tribunale federale 5C.171/2005 del 14 settembre 2005, consid. 4.2.2), determinante essendo l'estensione delle cure di cui necessita il figlio nel caso specifico (sentenza del Tribunale federale 5P.114/2006 del 12 marzo 2007, consid. 7.3).
Nel caso in esame I__________ (ora dodicenne) soffre indubbiamente della situazione venutasi a creare tra i genitori (rapporto d'ascolto del 20 dicembre 2005 della dott. __________). Non può dirsi tuttavia, né risulta verosimile, che a causa di ciò l'affidamento richieda alla madre, in termini di tempo, un impegno per la cura e l'educazione della figlia maggiore rispetto a quello profuso da altri genitori. Per di più, l'interessata non spiega concretamente in che modo o in che misura i problemi della figlia pregiudichino la sua capacità lucrativa. Tenuto conto poi dell'età della ragazza, il tempo dedicato dalla madre a I__________ è destinato a ridursi viepiù, sicché non si vede perché fino al 16° compleanno della figlia l'appellante non potrebbe esercitare un'attività lucrativa al 50%. Anche su questo punto l'apprezzamento del Pretore sfugge dunque a censura.
f) Quanto all'ammontare del reddito accertato dal Pretore (fr. 2147.05 mensili, corrispondenti allo stipendio da lei percepito come docente alla Scuola __________ di __________), l'appellante non muove contestazioni. Certo, è possibile che essa non possa ambire a una nomina amministrativa vera e propria (doc. 10), ma ciò non toglie che – come già questa Camera aveva accertato nella sentenza del 12 novembre 2003 – con la sua attuale formazione e le sue conoscenze l'appellante sia in grado di riacquisire una propria indipendenza economica (consid. 6d). Dal 2003, inoltre, essa insegna __________ e __________ a orario parziale, incarico che – contrariamente a quanto figura nell'appello – le è stato confermato anche per l'anno scolastico 2007/08 (doc. C1 e D allegati alla lettera di AO 2 del 15 dicembre 2006, nel fascicolo “corrispondenza”). Anche volendo dar prova di cautela, dunque, si può ragionevolmente supporre che l'interessata sia in grado di guadagnare almeno fr. 2326.– mensili, come ha accertato il Pretore e come lei medesima ha ammesso (appello, pag. 5 in alto).
g) Per quel che attiene al suo fabbisogno minimo, l'appellante sottolinea che in un verbale di pignoramento redatto il 30 maggio 2005 l'Ufficio esecuzione di __________ l'ha calcolato in fr. 4579.– mensili. A prescindere dal fatto però che quanto stabilisce l'autorità esecutiva non vincola il giudice civile
(I CCA, sentenza inc. 11.2002.96 del 18 giugno 2004, consid. 16c con riferimento), l'appellante non specifica, non sostanzia né dimostra quali costi le andrebbero riconosciuti in aggiunta all'importo di fr. 3000.– fissato dal Pretore. Anche a quest'ultimo proposito l'appello principale si rivela così destinato all'insuccesso.
II. Sull'appello adesivo
5. AO 1 chiede che il contributo alimentare di fr. 1200.– mensili posto a suo carico sulla base dell'art. 125 CC decorra già dalla petizione di divorzio (12 ottobre 2004), sostituendo quello più alto a lui addebitato in via provvisionale. Ciò si giustificherebbe, a suo modo di vedere, per il fatto che la moglie ha sottaciuto fino al termine della procedura il conseguimento di un reddito.
Il giudice stabilisce il contributo di mantenimento sotto forma di una rendita e fissa l'inizio dell'obbligo di mantenimento (art. 126 cpv. 1 CC). Se la sentenza di divorzio non prevede quando decorra il contributo, l'obbligo di versamento comincia con il passaggio in giudicato della sentenza. In concreto ciò non è ancora avvenuto. Che il principio del divorzio non sia impugnato poco importa (RtiD I-2005 pag. 760 consid. 5). È vero che l'obbligo di mantenimento dopo il divorzio può retroagire dal passaggio in giudicato parziale della sentenza (DTF 128 III 121), così com'è immaginabile che possa decorrere da un altro momento anteriore (Gloor/Spycher in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 4 ad art. 126 CC con rinvio). Resta il fatto che nella fattispecie AO 1 non ha mai chiesto nulla del genere. E l'art. 138 cpv. 1 seconda frase CC autorizza le parti a formulare nuove conclusioni davanti all'autorità cantonale superiore solo ove tali conclusioni siano fondate su fatti e mezzi di prova nuovi. Ciò che non è il caso in concreto, la situazione economica della moglie essendo già stata chiarita davanti al Pretore (memoriale conclusivo dell'interessato, del 23 ottobre 2006, pag. 4). L'appello adesivo si rivela dunque irricevibile.
Si aggiunga che, fino al passaggio in giudicato degli effetti del divorzio, i contributi di mantenimento per moglie e figli continuano a essere disciplinati dall'assetto provvisionale o da quanto ha stabilito il giudice delle misure a tutela dell'unione coniugale (RtiD I-2006 pag. 669 n. 34c). Il giudice del divorzio non può modificare retroattivamente decreti cautelari adottati in pendenza di causa, neppure in caso di dichiarazioni menzognere della parte che ne ha beneficiato, a meno che il debitore ottenga la revisione dei decreti stessi (RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c con riferimento a DTF 127 III 498 consid. 3a con rimandi). In concreto non è mai stata presentata alcuna domanda in tal senso.
III. Sul ricorso in materia di assistenza giudiziaria
6. AO 2 lamenta il diniego dell'assistenza giudiziaria, asserendo di trovarsi in gravi ristrettezze. Ora, contro il rifiuto – totale o parziale – dell'assistenza giudiziaria il richiedente può ricorrere “all'autorità di seconda istanza”, ovvero all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine) nel termine di 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag). Ancorché in concreto il Pretore abbia statuito sulla richiesta di assistenza insieme con il giudizio di merito (come avveniva prima del 30 luglio 2002, quando vigevano ancora gli art. 155 segg. vCPC), la procedura in materia di assistenza giudiziaria non si confonde con quella principale. La decisione che respinge il beneficio dev'essere impugnata perciò, imperativamente, entro 15 giorni.
Nella fattispecie la decisione del Pretore, intimata per raccomandata il 22 dicembre 2006, è stata ritirata dalla destinataria il giorno successivo. Introdotto il 22 gennaio 2007, il ricorso si rivela dunque tardivo e sfugge a qualsiasi esame. Certo, il Pretore ha omesso di “indicare i mezzi di ricorso”, come prescrive l'art. 5 cpv. 2 Lag. Tale circostanza non può tuttavia avere fuorviato la convenuta, patrocinata da un'avvocata iscritta nel registro cantonale dell'Ordine, la quale avrebbe potuto agevolmente verificare il termine di ricorso scorrendo il testo della legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (in tal senso: sentenza del Tribunale federale 5A_401/2007 del 29 agosto 2008, consid. 4.2 con riferimenti, pubblicata in: SJ 130/2008 pag. 254). Manifestamente tardivo, nelle condizioni descritte il ricorso va dichiarato pertanto inammissibile.
IV. Sugli oneri processuali, le ripetibili e l'assistenza giudiziaria in appello
7. La tassa di giustizia (commisurata al valore dei litigi), le spese processuali e le ripetibili dei due appelli seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). A carico di AO 2 andrebbe posta, di per sé, una tassa di giustizia più elevata, visto l'impegno e il tempo profuso dalla Camera nell'esame del relativo appello. Tenuto conto però delle condizioni economiche verosimilmente modeste in cui essa versa, si prescinde da ciò. Quanto alla procedura in materia di assistenza giudiziaria, essa è gratuita e da tale regola non v'è ragione di scostarsi (art. 4 cpv. 2 Lag). Non può per converso essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AO 2. A prescindere dalla possibile indigenza della richiedente, infatti, all'appello mancava sin dall'inizio ogni possibilità di buon esito (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).
V. Sui mezzi d'impugnazione a livello federale
8. Circa i rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile sia per quanto riguarda l'appello principale (liquidazione del regime dei beni e differenza litigiosa di fr. 2570.– mensili sul contributo alimentare in favore di AO 2 dal passaggio in giudicato della presente sentenza fino al gennaio del 2012), sia per quanto attiene all'appello adesivo (medesima differenza litigiosa del contributo alimentare per la moglie dall'ottobre del 2004 fino al passaggio in giudicato dell'odierna sentenza). Quanto al diniego dell'assistenza giudiziaria, trattandosi di una decisione incidentale, essa segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTG).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli oneri dell'appello principale, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti a carico dell'appellante principale, che rifonderà alla controparte fr. 2500.– per ripetibili.
3. La richiesta di assistenza giudiziaria formulata da AO 2 è respinta.
4. L'appello adesivo è irricevibile.
5. Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti a carico dell'appellante adesivo, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.
6. Il ricorso in materia di assistenza giudiziaria è irricevibile.
7. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili per la procedura di assistenza giudiziaria.
8. Intimazione a:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.