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Incarto n. |
Lugano 30 luglio 2007/rgc
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretaria: |
Verda, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa DI.2007.149 (nomina di rappresentante a comunione ereditaria) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 25 maggio 2007 da
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AO 1 , e AO 2,
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contro |
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AP 1 e AO 3, ; |
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso (“appello”) del 14 luglio 2007 presentato da AP 1contro la sentenza emessa il 10 luglio 2007 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che __________ (1919), domiciliato a __________, è deceduto a __________ il 24 gennaio 2005, lasciando come eredi la moglie AO 3 nata __________ (1933) con i figli AO 1 (1962), AO 2 (1963) e AP 1 (1969);
che il 25 maggio 2007 AO 1 e AO 2 si sono rivolte al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere la nomina di un rappresentante alla comunione ereditaria;
che all'udienza del 9 luglio 2007, indetta per la discussione,
AP 1 ha proposto di respingere l'istanza, subordinatamente di designare in qualità di rappresentante una persona
estranea al novero degli eredi;
che AO 3 ha scritto al Pretore il 20 giugno 2007 esprimendo la sua contrarietà alla nomina di un rappresentante, ma non si è costituita in giudizio;
che, statuendo il 10 luglio 2007, il Pretore ha accolto l'istanza e ha nominato quale rappresentante della comunione ereditaria l'avv. __________ di __________;
che il 14 luglio 2007 AP 1 ha comunicato all'avv. __________ di contestare la figura del rappresentante;
che l'avvocato __________ ha fatto proseguire la lettera al Pretore per competenza;
che il Pretore ha invitato AP 1 a precisare se lo scritto dovesse considerarsi alla stregua di un ricorso;
che AP 1 ha risposto affermativamente il 24 luglio 2007, invitando il Pretore a trasmettere lo scritto al Tribunale d'appello;
che l'appello non ha formato oggetto d'intimazione;
e considerando
in diritto: che la nomina di un rappresentante dell'eredità (art. 602 cpv. 3 CC) si chiede con la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 4 n. 12 e art. 5 LAC), nella quale il Pretore statuisce con “sentenza” (art. 368 cpv. 2 CPC), impugnabile entro dieci giorni;
che sotto questo profilo l'appello (“ricorso”) è dunque proponibile;
che un appello deve contenere – tra l'altro – le richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC), come pure i “motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda” (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC);
che in concreto l'appello si esaurisce nella frase “Comunico che contesto e contemporaneamente rinuncio alla figura del rappresentante”;
che, ciò premesso, l'appellante può ragionevolmente intendersi postulare la riforma della decisione impugnata nel senso di veder respingere l'istanza volta alla nomina di un rappresentante alla comunione ereditaria;
che, nondimeno, il Pretore ha accolto la richiesta con riferimento “all'esposizione dei fatti dell'istanza e degli scritti versati agli atti dai convenuti”;
che con tale argomentazione l'appellante non si confronta, né accenna ai motivi per cui la sentenza impugnata andrebbe riformata, né tanto meno allude – per ipotesi – a ragioni che imporrebbero di designare la persona di un altro rappresentante;
che, totalmente privo di motivazione, l'appello sfugge pertanto a ogni esame (art. 309 cpv. 5 CPC);
che gli oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che la tassa di giustizia va ad ogni modo ridotta, la sentenza attuale risolvendosi in una dichiarazione di inammissibilità (art. 25 cpv. 2 con rinvio all'art. 21 LTG);
che non è il caso invece di attribuire ripetibili alle istanti, cui l'appello non è stato intimato e non ha cagionato costi presumibili;
che per quanto riguarda gli eventuali rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile riguardo a esecutori testamentari e altri rappresentanti previsti dal diritto successorio è dato indipendentemente dal valore litigioso (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 LTF);
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
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– , ; – ; – , . |
Comunicazione:
– , ;
– Pretura del Distretto di Bellinzona.
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terzi implicati |
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Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.