Incarto n.
11.2007.113

Lugano

16 settembre 2008/sc

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

 

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa DI.2007.268 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 27 febbraio 2007 da

 

 

AO 1

(patrocinata dall' PA 2)

 

 

contro

 

 

AP 1

(patrocinato dall' PA 1),

 

 

 

 

giudicando ora sulla richiesta di assistenza giudiziaria formulata dal convenuto il 9 marzo 2007;

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:    1.   Se dev'essere accolto il ricorso del 25 luglio 2007 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 9 luglio 2007 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

 

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al ricorso;

 

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AP 1 (1953) e AO 1 (1953), cittadini italiani, hanno contratto matrimonio a __________ il 25 ottobre 1991. Al momento di sposarsi essi avevano già una figlia, A__________, nata il 19 febbraio 1987. In esito a un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale presentata da AO 1, con sentenza del 9 luglio 2007 (interpretata il 16 agosto 2007) il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'alloggio coniugale alla moglie (autorizzando il marito a prelevare determinati oggetti ed effetti personali), ha fissato un contributo di mantenimento per l'istante in fr. 1500.– mensili dal gennaio del 2007 “oltre la rendita completiva che continuerà a essere percepita dalla moglie” e ha ordinato a quest'ultima di depositare immediatamente su un conto congiunto con il marito l'importo di fr. 38 880.65. Contestualmente egli ha respinto l'assistenza giudiziaria chiesta da AP 1.

 

                                  B.   Contro il diniego dell'assistenza giudiziaria AP 1 è insorto a questa Camera il 25 luglio 2007, postulando il conferimento del beneficio anche in appello. Il ricorso non ha, per sua natura, formato oggetto d'intimazione (inc. 11.2007.113).

 

                                  C.   Un appello presentato da AP 1 il 24 agosto 2007 contro la sentenza in materia di misure protettrici dell'unione coniugale così come interpretata dal Pretore è stato respinto da questa Camera in data odierna (inc. 11.2007.128).

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Contro il rifiuto – totale o parziale – dell'assistenza giudiziaria il richiedente può ricorrere entro 15 giorni “all'autorità di seconda istanza” (art. 35 cpv. 4 Lag), ovvero all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esame è quindi ricevibile.

 

                                   2.   Il Pretore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria, in concreto, poiché “stante il verosimile credito del marito per la liquidazione del regime, lo stesso non può essere considerato indigente”. Il ricorrente obietta che l'importo di sua spettanza è, per adesso, una semplice aspettativa. Quanto alla somma che la moglie è stata tenuta a versare sul conto congiunto (fr. 38 880.65), essa rimarrà depositata fino al termine della causa di divorzio. Né la sua situazione è migliore egli sottolinea sotto il profilo dei redditi, giacché una volta sopperito al proprio fabbisogno minimo egli non potrà far fronte alla retta del centro “__________”, ai costi per i trasporti in ambulanza occasionati dagli svariati ricoveri alla Clinica psichiatrica cantonale e al pagamento, foss' anche a rate, delle spese legali.

 

                                   3.   Il beneficio dell'assistenza può essere chiesto in ogni stadio di causa da ogni “persona fisica indigente” (art. 3 cpv. 1 Lag) mediante domanda scritta e motivata, cui vanno allegati tutti i documenti giustificativi, l'apposito certificato municipale e l'eventuale dichiarazione di svincolo di terzi dal segreto d'ufficio e fiscale (art. 4 cpv. 1 Lag). Spetta al richiedente rendere verosimile la propria ristrettezza (RtiD I-2007 pag. 709, consid. 3 con rimandi). Nella fattispecie il ricorrente non ha prodotto l'apposito certificato municipale, ma la sua situazione finanziaria emerge con sufficiente chiarezza dagli atti. Si può quindi prescindere, per questa volta, dall'attestato.

 

                                   4.   Il presupposto dell'indigenza (nel senso dell'art. 3 cpv. 1 Lag) è dato ove il richiedente non sia in grado di provvedere con mezzi propri (reddito e sostanza) alle spese legali e di procedura senza intaccare il fabbisogno suo personale e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1 con riferimenti; RtiD I-2004, pag. 33 consid. 2.2). Il che non dipende solo dal minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma anche da tutte le circostanze del caso, dalla complessità della causa alla possibile urgenza, dall'entità degli anticipi giudiziari agli impegni finanziari del richiedente (DTF 124 I 1; Rep. 1997 pag. 215).

 

                                   5.   I requisiti per l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria si valutano sulla scorta della situazione in cui si trova il richiedente al momento in cui presenta la domanda, anche se la decisione interviene più tardi. La situazione dell'interessato al momento del giudizio è di rilievo solo per apprezzare il requisito dell'indigenza (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, pag. 120 in fondo con richiamo a DTF 108 V 269 consid. 4), in specie per revocare il beneficio qualora siano venute meno nel frattempo le gravi ristrettezze (DTF 122 I 5). Ciò pre­messo, la sostanza del richiedente dev'essere disponibile al più tardi al momento in cui è postulata l'assistenza giudiziaria, non soltanto alla fine della causa, giacché il richiedente non può essere tenuto ad attendere l'eventuale liquidazione del regime dei beni (DTF 118 Ia 371 consid. 4b; sentenza del Tribunale federale 5P.458/2006 del 6 dicembre 2006, consid. 2.2).

 

                                   6.   Contrariamente all'opinione del Pretore, nelle circostanze descritte poco importa dunque che in esito alla futura azione di divorzio il marito possa contare su una somma in liquidazione del regime dei beni o che alla moglie sia stato ingiunto di depositare fr. 38 880.65 su un conto congiunto. Per il momento, infatti, il ricorrente non può disporre né dell'una né dell'altra e non può finanziare le spese giudiziarie e legali.

 

                                   7.   Rimane il fatto, dopo quanto si è spiegato, che uno stato d'indigenza (nel senso dell'art. 3 cpv. 1 Lag) non è dato solo perché il richiedente sia privo di patrimonio. Egli deve essere privo anche di redditi sufficienti. Nella sentenza del 9 luglio 2007 il Pretore ha accertato che, con un reddito di fr. 4837.– mensili e un fabbisogno minimo di fr. 2925.– mensili, dopo avere versato il contributo alimentare alla moglie (fr. 1500.– mensili) AP 1 dispone ancora di un margine di fr. 412.– mensili. Questi obietta che nel suo fabbisogno minimo vanno incluse anche le spese per le prestazioni del centro “__________” per la cura dell'alcolismo, i cui costi non sono coperti dalla cassa malati, di modo che il suo fabbisogno minimo ammonta a fr. 3253.35 mensili e il suo margine si riduce a fr. 83.70 mensili, senza considerare le spese ricorrenti per i suoi ricoveri in ambulanza.

 

                                         Nella parallela sentenza odierna (inc. 11.2007.128) si è già rilevato che AP 1 non ha reso verosimile di dover essere ricoverato con regolarità al centro “__________” (consid. 4a), mentre le degenze alla Clinica psichiatrica cantonale sono verosimilmente assunte dell'assicurazione malattia. Neppure il ricorrente, del resto, pretende di dover sostenere per i ricoveri a __________ spese eccedenti i costi di partecipazione e di franchigia già presi in considerazione dal primo giudice. Per quel che riguarda i trasporti in ambulanza, il ricorrente medesimo riconosce di non

                                         avere documentato nulla, a prescindere dalla circostanza che prestazioni siffatte potrebbero anche essere coperte dall'assicurazione malattia complementare (cfr. doc. 9).

 

                                         Ne segue che, con un agio di fr. 412.– mensili il ricorrente dev'essere in grado di finanziare i costi del processo e di patrocinio, tanto più che la causa non si è rivelata particolarmente laboriosa né impegnativa. Basti rammentare che l'opera del legale si è compendiata nella redazione di due memoriali scritti, nella stesura di due istanze (una di edizione da terzi e l'altra per l'assunzione suppletoria di prove), nella partecipazione a un'udienza e nell'invio di un paio di lettere al Pretore. Anche tenendo calcolo delle presumibili prestazioni stragiudiziali, delle spese e dell'IVA, la nota professionale del patrocinatore, determinata in base agli art. 14 e 15 prima frase TOA (per il calcolo v. Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 24, pag. 47), rimarrà alla prevedibile portata del ricorrente. Il quale potrà provvedere – eventualmente – con pagamenti rateali in un lasso di tempo adeguato (un anno, come nel caso di processi poco onerosi: DTF 109 Ia 9 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale 5P.113/2004 del 28 aprile 2004, consid. 3). Né l'entità della tassa di giustizia fissata dal Pretore (fr. 300.–) appare proibitiva. Se ne conclude, in ultima analisi, che il richiedente non può definirsi indigente a norma dell'art. 3 cpv. 1 Lag. Sprovvisto di buon diritto, il ricorso è destinato pertanto all'insuccesso.

 

                                   8.   La procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è di

                                         regola gratuita e non v'è ragione di scostarsi da tale precetto nel caso specifico (art. 4 cpv. 2 Lag), mentre non si pone problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di intimazione. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria in appello, essa non può trovare accoglimento, poiché il ricorso denotava sin dall'inizio la sua infondatezza (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).             

 

                                   9.   Relativamente ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi – come in concreto – di una decisione incidentale, essa segue la via giudiziaria del­l'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E il valore litigioso dell'azione principale superava ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), ove appena si capitalizzasse l'ammontare del contributo alimentare in favore della moglie rimasto controverso, che in difetto di scadenze prevedibili andava calcolato a vita.

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

 

                                   2.   Non si riscuotono tasse né spese.

 

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.

 

                                   4.   Intimazione all'.

 

Comunicazione a:

– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;

–.

                                     

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.