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Incarto n. |
Lugano 23 agosto 2007/rgc
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretario: |
Annovazzi, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa 65.2005/R.7.2007 (filiazione: diritto di visita) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
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AP 1
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ad |
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CO 2
e alla
CO 1
riguardo i figli G__________ (1993) e L__________ (1995) __________; |
premesso che il 26 febbraio 2004 AP 1 (1934) e CO 2 ora __________ (1963), separatisi dopo 24 anni, hanno disciplinato davanti alla Commissione tutoria regionale 3 il diritto di visita paterno ai figli G__________ (14 luglio 1993) e L__________ (25 gennaio 1995) in un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì dopo la scuola fino alla domenica alle 18.00, e il mercoledì dalle ore 12.30 alle 18.00;
ricordato che con decisione del 29 gennaio 2007 la Commissione tutoria regionale ha, tra l'altro, respinto un'istanza di AP 1 volta a ottenere la possibilità di ospitare il figlio L__________ tutti i giorni per il pranzo;
osservato che su ricorso di AP 1 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha confermato tale decisione il 28 giugno 2007, rinunciando a prelevare tasse o spese;
preso atto che AP 1 ha impugnato la decisione dell'Autorità di vigilanza con un appello del 9 luglio 2007 nel quale ha chiesto “che tutte le decisioni e misure finora prese vengano tutte rivedute ed in particolare la situazione di custodia di mio figlio L__________”;
rammentato che il memoriale non ha formato oggetto di intimazione;
accertato che con lettera del 17 agosto 2007 AP 1 dichiara ora di ritirare l'appello;
rilevato che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in simili circostanze il giudice stralcia la causa dai ruoli per desistenza (art. 352 cpv. 2 CPC);
richiamato il principio per cui in caso di recesso dalla lite la parte desistente deve sopportare – per principio – gli oneri processuali da essa cagionati e risarcire alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili, il ritiro di un appello equiparandosi a soccombenza (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375);
considerato nondimeno che nella fattispecie l'appello non ha ancora formato oggetto di intimazione, sicché si giustifica – in via eccezionale – di rinunciare al prelievo di tasse o spese;
stabilito che non si pone problema di ripetibili proprio perché l'appello non è stato notificato alle controparti e non ha cagionato costi presumibili;
richiamato l'art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
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– ; . |
Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.
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terzi implicati |
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Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.