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Incarto n. |
Lugano 16 ottobre 2007/rgc
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretaria: |
Chietti Soldati, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa DI.2007.216 (diffida ai debitori) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 30 luglio 2007 da
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AO 1, (patrocinata dall' PA 1, )
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contro |
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AP 1, ; |
visto l'appello del 20 agosto 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza del 6 agosto 2007 con cui il Pretore del Distretto di Bellinzona ha ordinato alla ditta __________, __________, di trattenere ogni mese dallo stipendio del convenuto, in ossequio a un decreto del 21 marzo 2005 con cui il Tribunale di __________ aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, l'importo di fr. 1680.– e di riversare tale somma su un conto bancario intestato a AO 1;
ricordato che il 27 agosto 2007 l'appellante è stato invitato a depositare entro mercoledì 19 settembre 2007, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 300.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale di appello, introiti
agiti, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato stralciato dai ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC);
accertato che nessun versamento risulta essere finora intervenuto, né l'appellante consta avere introdotto – per avventura –
un'istanza di restituzione in intero contro il lasso del termine (art. 137 CPC);
ritenuto che nelle circostanze descritte l'appello sfugge a qualsiasi esame;
rammentato che gli oneri processuali dello stralcio andrebbero a carico dell'appellante (art. 148 cpv. 3 CPC), ma che nelle circostanze specifiche si può rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, date le verosimili difficoltà finanziarie in cui l'appellante si trova;
considerato che non si pone problema di ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di intimazione alla controparte, la quale non ha sopportato dunque alcun costo presumibile;
richiamato l'art. 12 cpv. 1 LTG,
decreta: 1. L'appello è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anti-cipo.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
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– ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. |
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terzi implicati |
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Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 e 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.