Incarto n.
11.2007.129

Lugano,

31 agosto 2007/rgc

 

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

 

segretaria:

Verda, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa DI.2007.71 (diffida ai debitori) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 12 gennaio 2007 da

 

 

 AO 1  

(rappresentati dalla madre  PA 1 )

 

 

contro

 

 

 AP 1 ;

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto come appello il memoriale del 21 agosto 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 27 luglio 2007 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 6;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                          che il 12 gennaio 2007 PA 1 si è rivolta in nome dei figli L__________ (1989) e R__________ (1991) al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, chiedendo di ordinare una trattenuta di fr. 1070.– mensili sullo stipendio percepito dall'ex marito AP 1, somma da riversare direttamente a lei quale contributo alimentare per i figli in virtù di una sentenza di divorzio pronunciata il 27 no­vembre 2003 dal Segretario assessore di quella medesima Pre­tura;

 

                                         che all'udienza del 20 marzo 2007, dopo ampia discussione, le parti hanno chiesto una sospensione della procedura, autorizzando il Segretario assessore a stralciare la causa dai ruoli se entro il 31 luglio successivo nessuno di loro avesse postulato la riassunzione del procedimento;

 

                                         che il 17 luglio 2007 PA 1 ha instato per la riattivazione della causa;

 

                                         che con ordinanza del 19 luglio 2007, intimata per raccomandata il giorno stesso, il Segretario assessore ha riassunto la procedura ai ruoli e ha citato le parti all'udienza di venerdì 27 luglio 2007 alle ore 9.00 per il seguito del contraddittorio;

 

                                         che all'udienza di quel giorno è comparsa unicamente PA 1, la quale ha comunicato al Segretario assessore che per quanto riguardava la figlia L__________, divenuta maggiorenne il 19 luglio 2007, la trattenuta litigiosa si limitava ormai al solo contributo alimentare del luglio 2007, mentre per quanto riguardava il figlio R__________ il provvedimento sarebbe dovuto continuare nel tempo;

 

                                         che con decisione emessa a verbale seduta stante il Segretario assessore ha accolto l'istanza e ha disposto una trattenuta di fr. 1611.– dal primo salario corrisposto al signor AP 1, rispettivamente di fr. 537.– mensili dal secondo salario in avanti, con tassa di giustizia di fr. 300.– a carico del convenuto e obbligo per quest'ultimo di rifondere ai figli fr. 100.– di ripetibili;

 

                                         che il verbale è stato intimato quello stesso 27 luglio 2007 per raccomandata al convenuto;

 

                                         che il 23 agosto 2007 AP 1 ha inviato un memoriale del

                                         21 agosto 2007 alla Pretura, affermando di avere ritirato le due raccomandate (quella contenente la citazione all'udienza e quella contenente il verbale) il 30 luglio 2007 e di non avere potuto partecipare così al contraddittorio del 27 luglio precedente;

 

                                         che nello scritto l'interessato postula l'annullamento della trattenuta di stipendio e l'indizione di una nuova udienza cui egli possa presenziare;

 

                                         che la Pretura ha trasmesso il memoriale il 27 agosto 2007 al Tribunale d'appello;

 

                                         che l'atto non è stato intimato per osservazioni;

 

e considerando

 

in diritto:                        che a norma dell'art. 291 CC il giudice può ordinare ai debitori di un genitore dimentico dei propri doveri verso il figlio di eseguire i pagamenti, in tutto o in parte, nelle mani del rappresentante legale del figlio;

 

                                         che all'emanazione di tale diffida si applicano, ove non sia pendente una causa di stato, le norme della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 1b e art. 5 LAC), di modo che la sentenza è appellabile nel termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC);

 

                                         che davanti a questa Camera il memoriale in esame può dunque essere trattato solo come appello;

 

                                         che, intimato per raccomandata il 27 luglio 2007, il verbale della Pretura contenente la diffida ai debitori è stato ritirato dal destinatario il 30 luglio successivo (www.posta.ch/trackandtrace, informazioni inerenti al recapito __________ – R Svizzera);

 

                                         che, consegnato alla posta il 23 agosto 2007, il memoriale del convenuto si rivela quindi – come appello – manifestamente tardivo, la procedura di camera di consiglio non prevedendo ferie giudiziarie (art. 369 cpv. 3 CPC);

 

                                         che nella fattispecie v'è da domandarsi invero se il memoriale in questione non debba interpretarsi – piuttosto che come appello – come istanza di restituzione in intero contro il lasso del termine, rimedio processuale esperibile proprio nei casi in cui una notificazione avvenga troppo tardi per consentire il rispetto di una determinata scadenza (art. 137 lett. a CPC);

 

                                         che in siffatta ipotesi l'atto andrebbe ritornato al Segretario assessore, competente per statuire in concreto sulla domanda di restituzione (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, n. 6 ad art. 137);

 

                                         che nondimeno un'istanza di restituzione contro il lasso dei termini va presentata entro 10 giorni dalla cessazione dell'impedimento (art. 139 prima frase CPC), sicché, pur considerato a tale stregua, il memoriale in rassegna risulterebbe una volta ancora palesemente tardivo, onde l'inutilità di un rinvio alla prima sede;

 

                                         che perplessi lascia in realtà, senza riguardo a quanto precede, la forma in cui il Segretario assessore ha emanato l'ordine di trattenuta;

 

                                         che nel Cantone Ticino, per vero, solo le ordinanze possono essere emanate a verbale (art. 286 cpv. 2 CPC), mentre le sentenze e i decreti devono adempiere – a pena di nullità”, la quale va ravvisata d'ufficio e in ogni tempo – i requisiti formali dell'art. 285 CPC;

 

                                         che nel caso precipuo la sentenza difetta dei presupposti dell'art. 285 cpv. 1 CPC (intestazione) e 285 cpv. 2 lett. g CPC (bollo della Pretura), sicché a rigore andrebbe dichiarata nulla;

 

                                         che nondimeno, secondo giurisprudenza, la sanzione della nullità va applicata con cautela, solo qualora il vizio sia tale da recar danno alle parti, le quali devono trovarsi pregiudicate nei loro diritti di offesa o di difesa (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 285 CPC);

 

                                         che nella fattispecie le manchevolezze della sentenza non hanno nuociuto ai diritti del convenuto, il quale non dà del resto alcuna spiegazione sui motivi per cui ha aspettato fino al 23 agosto 2007 per insorgere contro la trattenuta di stipendio pervenutagli il 30 luglio precedente;

 

                                         che nelle circostanze descritte, in definitiva, il memoriale dell'interessato sfugge a qualsiasi disamina;

 

                                         che gli oneri processuali andrebbero a carico di lui, soccombente (art. 148 cpv. 1 CPC);

 

                                         che, date le particolarità del caso, si giustifica nondimeno di rinunciare a ogni prelievo, l'interessato essendo privo di formazione giuridica e avendo creduto di potersi rivolgere alla Pretura (cui il memoriale è indirizzato) con una sorta di domanda di riconsiderazione;

 

                                         che non si pone problema di ripetibili agli istanti, l'atto non essendo stato intimato per osservazioni;

 

 

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

 

 

pronuncia:              1.   Trattato come appello, il memoriale è irricevibile.

 

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

 –   ;

 –   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.