Incarto n.
11.2007.131

Lugano

2 aprile 2009/sc

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

 

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2002.27 (riconoscimento di paternità: contestazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 16 gennaio 2002 dal

 

 

AO 1 (ora )

(rappresentato dal Municipio

e  PA 1 )

 

 

contro

 

 

  AP 3

AP 1 e

 AP 2  

 (rappresentati dal curatore   PA 2 );

 

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 27 agosto 2007 presentato da AP 1 e AP 2 contro la sentenza emessa l'8 agosto 2007 dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4;

 

                                         2.   Se dev'essere accolto l'appello del 27 agosto 2007 presentato da AP 3 contro la medesima sentenza;

 

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AP 3 (1975), attinente di __________, e __________ (1969), cittadina colombiana, si sono sposati a __________ il 21 agosto 2000. Al momento del matrimonio la moglie aveva già due figli, AP 1 e AP 2, nati il 28 febbraio 1987 e il 24 ottobre 1994 a __________, Colombia). Il 10 gen­naio 2001 __________ ne ha riconosciuto la paternità davanti al notariato di __________, che ha iscritto i rapporti di filiazione nel locale registro civil de nascimiento. Il 17 settembre 2001 l'Ufficio dello stato civile del Comune di AO 1 ha informato l'Ufficio cantonale di vigilanza sullo stato civile che AP 3, pur ammettendo di non essere il padre naturale dei due minorenni riconosciuti in Colombia, intendeva far iscrivere i figli nel registro delle famiglie. L'ambasciata svizzera a __________ ha trasmesso il 16 novembre 2001 i due atti di nascita all'Ufficio federale dello stato civile, che li ha fatti seguire all'Ufficio cantonale di vigilanza sullo stato civile. Il 18 dicembre 2001 quest'ultimo ha ordinato l'iscrizione dei figli nel registro delle famiglie di AO 1, comunicando nondimeno al Comune di __________, dove l'interessato era domiciliato, che intravedeva gli estremi per una contestazione del riconoscimento. Analoga comunicazione esso ha inviato l'11 gennaio 2002 al Comune di AO 1.

 

                                  B.   Il Comune di AO 1 ha convenuto il 16 gennaio 2002 AP 3 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, contestando i due riconoscimenti di paternità. Con ordinanza del 23 gennaio 2002 il Pretore, rammentato che l'azione dell'art. 260a CC va diretta contro l'autore del riconoscimento e il figlio, ha assegnato al Comune un termine di 15 giorni per sanare il difetto, rinnovandolo con ordinanza del 18 febbraio 2002. Il Comune ha presentato il 20 febbraio 2002 una nuova petizione, convenendo anche AP 1 e AP 2. Su invito del Pretore, il 10 aprile 2002 la Commissione tutoria regionale 5 ha istituito in favore dei figli una curatela di rappresentanza (art. 392 cpv. 2 CC), designando quale curatore l'avv. PA 2 con il compito di patrocinare i minorenni in giudizio.

 

                                  C.   Con risposta del 2 ottobre 2002 AP 1 e AP 2 hanno postulato il rigetto dell'azione, facendo valere in via preliminare che il Comune era privo di capacità processuale poiché non disponeva dell'autorizzazione a stare in lite e che l'azione era prescritta. Il 4 ottobre 2002 anche AP 3 ha proposto di respingere l'azione. Con ordinanza del 7 gennaio 2003 il Pretore ha poi trasmesso la causa al Pretore della sezione 4. Il 1° aprile 2003 si è tenuta l'udienza preliminare, limitata alle contestazioni d'ordine. Statuendo il 12 giugno 2003, il Pretore ha dichiarato nulla la petizione. Un appello presentato dal Comune di AO 1 contro tale sentenza è stato nondimeno accolto il 14 settembre 2006 da questa Camera, che in riforma del giudizio impugnato ha respinto le contestazioni d'ordine (inc. 11.2003.89).

 

                                  D.   Il 16 gennaio 2007 ha avuto luogo l'udienza preliminare di merito. Con ordinanza del 22 febbraio 2007 tutte le prove offerte dalle parti sono state respinte. Al dibattimento finale del 24 aprile 2007 la parte attrice ha confermato le domande di petizione,

                                         rimandando al contenuto di un suo memoriale conclusivo del

                                         17 aprile 2007. AP 1 e AP 2 hanno ribadito il loro punto di vista. Statuendo l'8 agosto 2007, il Segretario assessore ha accolto la petizione, ha accertato che AP 1 e AP 2 non sono figli di AP 3 e ha invitato la Direzione cantonale dello stato civile a rettificare di conseguenza i registri del Comune di AO 1. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 200.– sono state poste a carico dei convenuti in solido, tenuti a rifondere alla controparte fr. 500.– per ripetibili.

 

                                  E.   Contro la sentenza appena citata AP 1 e AP 2 da una parte e AP 3 dall'altra sono insorti a questa Camera con appelli del 27 agosto 2007, nei quali chiedono che il giudizio impugnato sia annullato e la petizione respinta. Con osservazioni del 22 ottobre 2007 il Comune di AO 1 propone di respingere gli appelli.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Il giudice esamina d'ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali (art. 97 CPC). Ravvisandone la mancan­za, egli “respinge la petizione o l'istanza senza entrare nel merito della lite” (art. 99 cpv. 2 CPC), a meno che il difetto possa essere sanato entro breve termine (art. 99 cpv. 3 CPC). Tra i presupposti processuali si annovera anzitutto la giurisdizione (art. 97 n. 1 CPC), che consiste nel potere di applicare la legge in una determinata causa. La giurisdizione è l'attributo primo dell'autorità giudiziaria e il fondamento di ogni sua attività (Picard, Studi sulla riforma del processo civile ticinese, Bellinzona 1954, pag. 214 in alto). Essa discende dal principio della separazione dei poteri e costituisce una questione d'ordine pubblico.

 

                                   2.   In una sentenza del 13 maggio 2008 (pubblicata in DTF 134 I 184) il Tribunale federale ha avuto modo di diffondersi proprio sulla giurisdizione del Segretario assessore. Nel Cantone Ticino l'art. 34 cpv. 1 della legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG) – entrata in vigore il 14 luglio 2006 – prevede per vero che “in caso di impedimento legale o assenza, il Pretore è sostituito dal Segretario assessore, salvo il disposto dell'art. 24” (che abilita il Consiglio di Stato a designare un supplente fisso nell'ipotesi di assenze durevoli). L'art. 34 cpv. 2 LOG stabilisce altresì che il Segretario assessore sostituisce il Pretore, “su richiesta e sotto la responsabilità di quest'ultimo, quando lo esiga il funzio­namento della Pretura”. Nella fattispecie giudicata dal Tribunale federale non era controversa la funzione del Segretario assessore come sostituto del Pretore “in caso di impedimento legale o di assenza” (art. 34 cpv. 1 LOG), né il Segretario assessore aveva statuito in quella veste. Litigiosa era la giurisdizione del Segretario assessore come sostituto del Pretore, “su richiesta e sotto la responsabilità di quest'ultimo”, ogni qual volta “lo esiga il funzionamento della Pretura” (art. 34 cpv. 2 LOG).

 

                                   3.   Nella sentenza predetta il Tribunale federale ha ricordato che il diritto a un equo processo consacrato dall'art. 30 cpv. 1 Cost. (la cui portata è identica a quella dell'art. 6 par. 1 CEDU) impone, “allo scopo di evitare abusi o manipolazioni e garantire l'indipen­denza necessaria”, che l'organizzazione giudiziaria sia fondata sulla legge e che la competenza dei tribunali, così come la loro composizione, sia regolata da norme generali e astratte (consid. 3.1). Ciò posto, esso ha rilevato che l'art. 34 cpv. 2 LOG disciplina – come l'art. 34 cpv. 1 LOG – supplenze puramente temporanee (consid. 5.2). Permette la sostituzione del Pretore “in determinate circostanze” per il buon funzionamento della Pretura, ma non in maniera generale né tanto meno sistematica. Non conferisce quindi al Segretario assessore una competenza giurisdizionale autonoma e indipendente, parallela a quella del Pretore.

 

                                         Inoltre – ha continuato il Tribunale federale – l'art. 80 Cost. ticinese non costituirebbe una base legale sufficiente per creare una giurisdizione propria del Segretario assessore, non potendo una norma di grado inferiore come l'art. 34 cpv. 2 LOG introdurre un nuovo titolare del potere giurisdizionale allorché i detentori di tale potere sono chiara­mente ed esaustivamente definiti dall'art. 75 Cost. ticinese. A tale scopo non sarebbe bastato nemmeno – ha soggiunto il Tribunale federale – l'art. 47 cpv. 2 vCost. ticinese (cessata il 31 dicembre 1997), che pur prevedeva esplicitamente la supplenza del Pretore da parte del Segretario assessore, ma che a sua volta non istituiva una giurisdizione propria di quest'ultimo. Nelle condizioni descritte il Tribunale federale ha ritenuto pertanto che la sentenza emessa da un Segretario asses­sore “così incaricato dal Pretore giusta l'art. 34 cpv. 2 LOG”, per di più senza la firma del Pretore, sottragga il cittadino al suo giudice costituzionale, regolarmente fondato sulla legge (consid. 5.5).

 

                                   4.   Nel caso in esame la sentenza appellata emana dal Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 4, il quale non dichiara di avere statuito in luogo e vece del Pretore, né pretende di essere stato “incaricato dal Pretore giusta l'art. 34 cpv. 2 LOG” (come figurava per lo meno sulla sentenza vagliata dal Tribunale federale). Né l'atto è, per avventura, controfirmato dal Pretore. Il Segretario assessore ha pronunciato così, nella fattispecie, in virtù di una giurisdizione civile propria, autonoma, indipendente e parallela a quella del Pretore. Il problema è che – come ha precisato il Tribunale federale – una giurisdizione del genere non sussiste. La sentenza appellata difetta così di un presupposto processuale e il vizio non può semplicemente essere rimediato “entro un breve termine” (nel senso dell'art. 99 cpv. 3 CPC). La firma del Pretore, in effetti, potrebbe legittimare tutt'al più una supplenza temporanea per il corretto funzionamento della Pretura, in frangenti determinati, ma non una supplenza siste­matica e d'ordine generale. Mal si comprende quale contingenza specifica richiedesse l'interven­to suppletorio del Segretario assessore per garantire il buon funzionamento della Pretura.

 

                                   5.   L'art. 142 cpv. 1 lett. a CPC sanziona di nullità tutti “gli atti di procedura” cui manchi un presupposto processuale. Il vizio va rilevato d'ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC). Trattandosi di una sentenza (e non di un semplice atto processuale), tale sanzione va nondimeno applicata con cautela, nel rispetto della sicurezza giuridica, sicché la nullità di una sentenza “contro la qua­le è dato il rimedio dell'appello o della cassazione può essere proposta soltanto nei limiti e secondo le forme stabilite per questi mezzi di impugnazione” (art. 146 CPC). Di principio, quindi, una sentenza cui difetti un presupposto processuale non è nulla, ma annullabile. Ciò non toglie che nella fattispecie la sentenza del Segretario assessore sia appellata e non possa sfuggire alla sanzione. Diversa è la sorte delle sentenze che, pur pronunciate da Segretari assessori, sono ormai passate in giudicato. Questa Camera non avendo mai interpretato l'art. 34 cpv. 2 LOG con il rigore del Tribunale federale (e non essendo mai stata adita nemmeno con censure relative a vizi di giurisdizione), quei sindacati hanno assunto carattere definitivo. Dopo la citata sentenza del Tribunale federale, tuttavia, tale stato di grazia non può durare oltre. La sentenza appellata va dunque annullata e gli atti rinviati in prima sede perché il Pretore assuma la responsabilità del giudizio e statuisca di nuovo.

 

                                   6.   Non incorrono nell'annullamento per contro, come ha espressamente rilevato il Tribunale federale, gli altri atti di procedura svolti dal Segretario assessore. Se infatti – ha precisato il Tribunale federale – l'art. 34 cpv. 2 LOG non giustifica un potere giurisdizionale civile autonomo del Segretario assessore, nulla osta a che quest'ultimo sostituisca il Pretore “nel quadro delle udienze se così richiesto dal Pretore per il buon funzionamento della Pretura e sotto la sua responsabilità” (consid. 6.1). Su tal punto non giova pertanto soffermarsi.

 

                                   7.   Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma data la particolarità della fattispecie, riconducibile a una sentenza del Tribunale federale intervenuta in pendenza di appello, si giustifica di rinunciare a ogni prelievo. Quanto alle ripetibili, gli appellanti ottengono l'annullamento della sentenza impugnata, ma solo sul principio e per ragioni indipendenti dalla loro volontà. Per di più, non è possibile sapere quale decisione adotterà il Pretore in esito al rinvio della causa. Equitativamente è il caso pertanto di compensare le ripetibili, la procedura di appello concludendosi – nelle circostanze illustrate – senza vincitori né vinti (art. 148 cpv. 2 CPC).

 

                                   8.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di una decisione incidentale (di rinvio in prima sede), essa segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E la contestazione di un riconoscimento di paternità può – trattandosi di una causa di stato – formare oggetto di ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (nel senso dell'art. 74 LTF).

 

Per questi motivi,

 

 

pronuncia:              1.   Gli appelli sono parzialmente accolti, nel senso che la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

–   ;

–    ;

–    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.