Incarto n.
11.2007.136

Lugano

20 giugno 2008/sc

 

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

 

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa DI.2007.521 (azione possessoria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 26 aprile 2007 da

 

 

AP 1

 (patrocinato dall' RA 1,)

 

 

contro

 

 

 

AO 3

 (patrocinata dall' RA 2)

 

 e

 

AO 1

AO 2

 (patrocinate dall' PA 1);

 

 

 

 

esaminati gli atti,

 

                                         ricordato che con sentenza del 13 settembre 2007 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha respinto un'azione possessoria promossa daAP 1 perché fosse ordinato a “AO 3, AO 1 e AO 2 di bloccare la consegna del sedime da lei occupato ed utilizzato quale pista di ghiaccio nel complesso alberghiero “AO 2 a __________, come pure di vietare qualsiasi rimozione e distruzione delle installazioni di sua proprietà insediate su tale sedime;

 

                                         preso atto che contro tale sentenza è insorto AP 1 con un appello del 3 settembre 2007 per ottenere l'accoglimento dell'azione possessoria;

 

                                         accertato che nelle sue osservazioni del 17 ottobre 2007 la AO 3 ha proposto di respingere l'appello, mentre AO 1 e la AO 2 sono rimaste silenti;

 

                                         constatato che con lettera del 25 aprile 2008 l'appellante comunica ora che la vertenza è diventata priva d'oggetto” e può essere stralciata dai ruoli;

 

                                         osservato che, interpellato dal giudice delegato, l'appellante ha dichiarato il 18 giugno 2008 di assumere gli oneri processuali e di assentire, con l'accordo delle controparti, alla compensazione delle ripetibili;

 

                                         stabilito che in tali circostanze l'appello va tolto dai ruoli e la tassa di giustizia equamente ridotta, la procedura di appello non terminando con un giudizio finale (art. 21 LTG per analogia);

 

                                         ritenuto che in materia di ripetibili non è il caso di scostarsi da quanto le parti hanno liberamente pattuito;

 

in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 CPC,

 

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

 

 

decreta:                   1.   L'appello è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia ridotta     fr. 100.–

                                         b) spese                                    fr.   50.–

                                                                                           fr. 150.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

;

;,.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.