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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretario: |
Annovazzi, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa DI.2006.222 (modifica di misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 31 luglio 2006 da
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AA 1
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contro |
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AP 1 (patrocinata dall' PA 1 ); |
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 6 settembre 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 24 agosto 2007 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 1° ottobre 2007 presentato da AA 1 contro la medesima sentenza;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AA 1 (1957) e AP 1 (1958) si sono sposati a __________ (GR) il 13 aprile 1984. Dal matrimonio è nata M__________, il 28 maggio 1987. I coniugi vivono separati dal marzo del 2001, quando la moglie ha lasciato __________ per trasferirsi a __________, in casa di una sorella. Il marito lavora per le __________ di __________. AP 1 non ha più svolto attività lucrativa dopo la nascita della figlia, ma ha percepito per anni una rendita completa di invalidità.
B. In esito a un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale presentata da AP 1 il 2 giugno 2002, con sentenza del 22 agosto 2002 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha condannato AA 1 a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 959.– mensili. La figlia essendo stata affidata a lui (riservato il diritto di visita della madre), la rendita completiva AI di fr. 561.– mensili per M__________ è stata riconosciuta di sua spettanza (inc. SP.2002.29).
C. Il 31 luglio 2006 AA 1 ha postulato la soppressione del contributo alimentare retroattivamente dal 1° settembre 2005, facendo valere che la moglie aveva ripreso un'attività lucrativa. Alla discussione del 12 ottobre 2006 AP 1 ha contestato la fondatezza della richiesta. Terminata l'istruttoria il 20 giugno 2007, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale di quello stesso giorno AA 1 ha ribadito la propria richiesta. In un allegato di medesima data AP 1 ha proposto di respingerla. Con sentenza del 24 agosto 2007 il Pretore ha parzialmente accolto l'istanza e ha ridotto il contributo litigioso a fr. 480.– mensili dal 1° luglio 2006. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 100.– sono state poste a carico dell'istante, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 1500.– per ripetibili.
D. Contro la sentenza appena citata è insorta AP 1 con un appello del 6 settembre 2007 nel quale chiede che l'istanza del marito sia respinta e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 1° ottobre 2007 AA 1 propone di respingere l'appello e con appello adesivo insta per la soppressione del contributo alimentare dal 1° settembre 2005, in subordine dal 1° marzo 2005 (sic) o, in via ancor più subordinata, dal 1° luglio 2006. Nelle sue osservazioni del 12 novembre 2007 AP 1 postula il rigetto dell'appello adesivo.
Considerando
in diritto: 1. L'art. 179 cpv. 1 CC consente di modificare in ogni tempo le misure a protezione dell'unione coniugale, adattandole alle diverse circostanze o revocandole. La procedura cui soggiace l'emanazione di tali misure – e, di riflesso, la loro modifica – è quella sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC), nel cui ambito l'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 431). La sentenza del Pretore è impugnabile nel termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Entro lo stesso termine dalla notificazione dell'appello la controparte può formulare appello adesivo (art. 314 CPC). Presentate in tempo utile, le impugnazioni in esame sono pertanto ricevibili.
2. Nella sentenza del 22 agosto 2002 il Pretore aveva accertato il reddito del marito in fr. 6861.– mensili (inclusa la rendita completiva AI di fr. 561.– mensili per M__________), il di lui fabbisogno minimo in fr. 3414.– mensili, il reddito della moglie in fr. 3620.– mensili e il di lei fabbisogno minimo di fr. 3701.– mensili. Quanto al fabbisogno in denaro di M__________, il primo giudice lo aveva stimato in fr. 1610.– mensili. Il bilancio familiare registrando un'eccedenza di 1756.– mensili, egli aveva fissato il contributo alimentare per la moglie in fr. 959.– mensili. Nella sentenza impugnata il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 6567.– mensili, il di lui fabbisogno minimo in fr. 2964.– mensili, il reddito della moglie in fr. 5096.– mensili e il di lei fabbisogno minimo in fr. 3563.– mensili. Quanto alla figlia, egli ha constatato che nel frattempo era divenuta maggiorenne e autosufficiente. Ciò posto, il Pretore ha rilevato che “non sussisterebbero gli estremi per una riduzione del contributo”. Dato nondimeno che AP 1 dichiarava di consentire alla richiesta del marito fino a concorrenza di fr. 480.– mensili dal 1° luglio 2006, egli ha accolto l'istanza entro tali limiti.
3. L'appellante contesta di avere aderito a una riduzione del contributo alimentare. Rileva di avere scritto unicamente, nel riassunto di risposta presentato all'udienza del 12 ottobre 2006 davanti al Pretore, che “il marito è pertanto tenuto a versare alla convenuta un contributo alimentare mensile di almeno fr. 480.–, con esplicita riserva di adeguamento dei calcoli di cui sopra a dipendenza delle risultanze dell'istruttoria di causa” (sottolineato nel testo: pag. 6 in alto). Nel memoriale conclusivo del 20 giugno 2007 essa aveva poi rifatto i calcoli sulla base della documentazione versata agli atti, giungendo al risultato che la modifica del contributo andava respinta. In nessun modo la dichiarazione contenuta nel riassunto scritto di risposta poteva dunque interpretarsi – essa epiloga – come un atto di parziale acquiescenza.
a) Il Pretore ha scorto la rinuncia della convenuta a pretendere un contributo più alto di fr. 480.– mensili dal 1° luglio 2006 “nella risposta e nella duplica di cui all'udienza di discussione del 12 ottobre 2006” (sentenza impugnata, consid. 6). Come si è appena visto, però, nel riassunto scritto di risposta la convenuta si riservava la facoltà di tornare sulla sua affermazione “a dipendenza delle risultanze dell'istruttoria di causa”, riserva esplicitamente ripetuta in coda al memoriale (pag. 7: richiesta di giudizio n. 2). Quanto alla duplica orale, essa non contiene la benché minima adesione alla richiesta del marito (verbale del 12 ottobre 2006, pag. 2). Nel memoriale conclusivo del 20 giugno 2007, poi, la convenuta ha rifatto i calcoli dei redditi e dei fabbisogni coniugali, postulando il rigetto completo dell'istanza. Nella situazione descritta l'assunto del Pretore circa una parziale acquiescenza di AP 1 si rivela affrettato.
b) Obietta l'istante che la riserva formulata dalla convenuta nel riassunto scritto di risposta è “ininfluente” perché “i dati relativi alla situazione del marito erano noti e non si discostavano sostanzialmente e in modo rilevante da quelli ritenuti dal Pretore nella sentenza 22 agosto 2002, salvo l'usuale adeguamento al rincaro del suo reddito” (osservazioni all'appello, pag. 3 in alto). L'opinione non può essere condivisa. Nel riassunto scritto di risposta la convenuta era giunta al risultato che l'istante avrebbe potuto ridurre il contributo alimentare a fr. 480.– mensili dal 1° luglio 2006 fondandosi sul presupposto che, tra l'altro, il marito continuasse a sostentare la figlia maggiorenne con fr. 1610.– mensili (riassunto scritto, pag. 5 a metà). All'interrogatorio formale dell'istante è emerso poi che AA 1 si limitava a passare alla figlia “ogni tanto un qualche cento franchi di aiuto” (verbale del 20 giugno 2007, risposta n. 6). Ciò ha mutato radicalmente l'esito del calcolo esposto da AP 1 nel memoriale conclusivo (pag. 4 segg.), né in circostanze del genere la convenuta era vincolata all'affermazione figurante nel riassunto scritto di risposta.
4. L'istante sostiene che, comunque sia, il Pretore non avrebbe dovuto determinare il contributo alimentare per la moglie applicando il metodo di calcolo abituale ai fini dell'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC, bensì anticipando i criteri dell'art. 125 CC. A torto. L'art. 125 CC si applica solo dopo il divorzio e non prima. Lo stanziamento di contributi alimentari fra coniugi in costanza di matrimonio – e ancora in via provvisionale, durante una causa di divorzio (art. 137 cpv. 2 seconda frase CC) – è disciplinato dalle disposizioni a tutela dell'unione coniugale. L'art. 163 cpv. 1 CC non precisa quale criterio si applichi per la fissazione di tali contributi, limitandosi a disporre che “i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia”. Sicuramente conforme al diritto federale è ad ogni modo il metodo – sempre adottato da questa Camera – che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a metà (RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4 con richiami).
Altra è la questione di sapere se si possa pretendere già prima del divorzio che un coniuge professionalmente inattivo (in tutto o in parte) riprenda o estenda senza indugio un'attività lucrativa. Tale è il problema trattato da questa Camera nella sentenza pubblicata in RtiD I-2005 pag. 769 consid. 3, la quale ricorda come, ove non ci si debba più attendere una ripresa della comunione domestica, i parametri dell'art. 125 CC vanno ponderati già prima dello scioglimento del matrimonio per quanto attiene alla ripresa o all'estensione dell'attività lucrativa da parte di un coniuge professionalmente inattivo o attivo solo a tempo parziale (v. anche DTF 130 III 541 consid. 3.2, 128 III 68 consid. 4; RtiD II-2005 pag. 706 consid. 4b e 4c). Ma ciò non significa che nella definizione dei contributi alimentari ci si scosti dal metodo di calcolo applicabile in costanza di matrimonio, tanto meno ove si pensi che fino al divorzio continua a sussistere il dovere di mutua assistenza derivante dall'art. 163 CC (RtiD I-2005 pag. 773 consid. 12). Contrariamente a quanto asserisce il convenuto, tale metodo di calcolo continua dunque a valere fino allo scioglimento del matrimonio. Anzi, fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, ove dandosi impugnazione sugli effetti accessori la causa non fosse ancora terminata (RtiD I-2005 pag. 760 consid. 6).
5. Secondo l'istante la separazione di fatto delle parti risale non solo al marzo del 2001, ma ad almeno tre anni addietro, la moglie essendosi allontanata da casa già allora per motivi di salute, tanto ch'egli ha accudito da sé alla figlia sin dal 1997, quando la ragazza aveva 10 anni. Inoltre la convenuta avrebbe espresso la chiara intenzione di ottenere il divorzio. Si tratta di recriminazioni prive di qualsiasi rilievo giuridico. Da quanto tempo duri la separazione di fatto poco importa, il matrimonio continuando a sussistere. Che la moglie si prefigga di chiedere il divorzio nulla muta, il vincolo matrimoniale rimanendo per ora intatto. Fino al passaggio in giudicato di una sentenza di divorzio il metodo per il calcolo dei contributi alimentari fra coniugi rimane dunque – si ripete – quello che governa l'art. 176 cpv. 1 n. 1 CC.
6. L'istante sostiene che il suo reddito (fr. 6567.– mensili accertati dal Pretore) si è ridotto a fr. 6400.– mensili dal 1° dicembre 2006, da quando egli non ha più ricevuto l'assegno familiare di fr. 231.50 mensili per la figlia. La tesi trova conferma agli atti (doc. N). Al proposito non occorre diffondersi.
AP 1 afferma da parte sua che il proprio reddito (di fr. 5096.– mensili accertati dal Pretore) va ridotto a fr. 4871.– mensili, il primo giudice avendole imputato un provento del 3% su un capitale al risparmio di fr. 130 000.–, pari a fr. 325.– mensili, mentre il ricavo effettivo non eccede fr. 100.– mensili. Ora, per quanto riguarda i redditi presunti di capitali al risparmio questa Camera si riferisce usualmente ai saggi d'interesse fissati dal Consiglio federale per gli averi di vecchiaia in materia di previdenza professionale (RtiD I-2005 pag. 776 consid. 4a: da ultimo: sentenza inc. 11.2006.100 del 4 febbraio 2008, consid. 8). Al momento in cui ha statuito il Pretore quel tasso era al 2.5% (art. 12 lett. d OPP 2: RS 831.441.1), che su un capitale di fr. 130 000.– dà un reddito di fr. 270.– mensili. Le entrate complessive della convenuta risultano così di fr. 5041.– mensili.
7. Per quanto riguarda il proprio fabbisogno minimo (fr. 2964.– accertati dal Pretore), l'istante fa valere una spesa di fr. 143.– mensili destinata a coprire i costi generati da una cascina sui monti di __________ e un onere d'imposta che dal 1° gennaio 2007 è aumentato da fr. 483.– a fr. 1000.– mensili, egli non potendo più esporre la deduzione fiscale per figli agli studi né beneficiare dell'aliquota per coniugi che vivono in comunione domestica con figli minorenni. La prima argomentazione è totalmente estranea alla nozione di fabbisogno minimo e non può entrare in linea di conto. Alla cascina sui monti di __________ l'istante deve provvedere, in altri termini, con la propria quota di eccedenza nel bilancio familiare. Relativamente all'onere d'imposta è vero invece che, essendo divenuta M__________ maggiorenne e autosufficiente, la cifra stimata dal Pretore non può più ragionevolmente valere per il 2007. D'altro lato non è dato di capire come l'istante giunga alla valutazione di fr. 1000.– mensili. Inserendo nel calcolatore cantonale (http://www4.ti.ch/DFE/DC, calcolatori d'imposta) gli stessi dati da lui addotti dinanzi al Pretore (doc. L, ultimo foglio) con
l'aliquota delle persone sole si ottiene una previsione di fr. 830.– mensili. Trattandosi di una stima, per semplicità di calcolo si può far decorrere il maggior onere d'imposta dal dicembre 2006 (anziché dal gennaio 2007), la protezione dell'unione coniugale essendo pur sempre regolata con procedura sommaria (sopra, consid. 1). All'istante non può essere riconosciuto, in ogni modo, un carico fiscale più elevato di fr. 830.– mensili. Ne discende un fabbisogno minimo di fr. 3311.– mensili dal 1° dicembre 2006.
8. Dal fabbisogno minimo della moglie l'istante chiede di togliere la rata per il leasing dell'automobile (fr. 375.– mensili), la convenuta avendo scelto tale forma di finanziamento invece di acquistare il veicolo con i propri risparmi. La sentenza impugnata è silente in merito. Ora, secondo giurisprudenza i costi per l'uso di un veicolo privato possono essere riconosciuti ove il veicolo sia necessario per trasferte professionali, per motivi di salute o per l'esercizio di un diritto di visita (Rep. 1994 pag. 145, 1993 pag. 226). In tali ipotesi va riconosciuta anche la quota mensile dell'eventuale leasing, per lo meno fino al termine del contratto, sempre che il coniuge non avesse modo di procurarsi il veicolo attingendo a risparmi e il veicolo non sia inutilmente costoso (I CCA, sentenza inc. 11.2005.50 del 25 giugno 2008, consid. 4c).
Nella fattispecie è verosimile che la convenuta necessiti di un'automobile per lavoro, dovendosi recare da __________ a __________ in orari irregolari (osservazioni all'appello adesivo, pag. 6 nel mezzo). Non consta tuttavia ch'essa non potesse procurarsi il veicolo con mezzi propri. Anzi, interrogata al proposito, AP 1 ha ammesso di avere preferito “pagare fr. 300.– e rotti al mese piuttosto che dar fondo ai risparmi” (verbale del 14 giugno 2007, interrogatorio formale, risposta n. 16). In effetti il contratto di leasing è stato concluso il 21 marzo 2006 (doc. 6, 8° foglio), quando la convenuta disponeva di fr. 130 000.– che quello stesso giorno ha deciso di investire per fr. 94 547.60 sul mercato monetario (doc. 20 e 21). In circostanze siffatte la quota di leasing non può essere riconosciuta nel fabbisogno minimo. Ciò posto, non si deve trascurare che, avesse pagato l'automobile
in contanti, la convenuta avrebbe visto calare i suoi risparmi a fr. 107 260.– (l'acquisto riguardava una __________”, del valore di fr. 22 740.–: doc. 6, 8° foglio). Il reddito da capitale stimato dianzi in fr. 270.– mensili (consid. 9) va ridotto quindi a fr. 225.– mensili (2.5% annuo di fr. 107 260.–). Le entrate complessive della convenuta vanno stabilite, di conseguenza, in fr. 4996.– mensili.
La convenuta assevera, da parte sua, che le spese di riscaldamento da inserire nel proprio fabbisogno minimo ammontano a fr. 144.– e non solo a fr. 98.– mensili, il conduttore che abita nella sua casa di __________ avendo un impianto proprio. Il Pretore ha reputato equo, invece, “ritenere i ⅔ del consumo totale di fr. 1759.60 annui, considerato che nello stesso stabile vi sono due enti e uno è locato alla __________, che fruisce in misura minore rispetto alla convenuta del riscaldamento” (sentenza impugnata, pag. 5). In realtà nemmeno l'istante ha mai preteso nulla del genere. Davanti al Pretore questi si era limitato a opporre che la spesa di fr. 250.– mensili indicata dalla convenuta non era stata resa verosimile (memoriale conclusivo, punto 6.4). Che il consumo di olio da riscaldamento documentato dalla convenuta (doc. 6, 6° foglio) si riferisse anche a vani condotti in locazione da terzi è una supposizione del primo giudice, priva per altro di qualsiasi conforto agli atti. Ne segue che in concreto non vi sono ragioni oggettive per disconoscere la cifra di fr. 144.– mensili indicata da AP 1, il cui fabbisogno minimo risulta così di fr. 3609.– mensili.
9. L'istante rimprovera alla moglie di avere tenuto per sé fr. 18 000.– ricevuti dall'AI a titolo di rendita completiva per la figlia (doc. G), di avere consumato tale somma e di avere poi ricostituito un deposito a risparmio di fr. 10 000.– intestato alla figlia (doc. G1), salvo estinguerlo poco prima che questa compisse i 18 anni. La doglianza non ha rilievo. Che AP 1 abbia usato rendite completive AI della figlia per sopperire alle proprie necessità fino al giugno del 2002 è pacifico. Lei medesima ha ammesso tale circostanza, pur soggiungendo di non avere avuto altra possibilità, nulla elargendole a quel tempo il marito per il sostentamento (interrogatorio formale del 14 giugno 2007, risposta n. 11). L'istante non spiega tuttavia – né è dato di capire – quale incidenza ciò possa avere ai fini del giudizio. Eventuali crediti che la figlia (o l'istante, ove surrogato nei diritti della figlia) potesse vantare nei confronti della convenuta non influiscono sull'entità del contributo alimentare dovuto a quest'ultima.
10. Alla moglie l'istante rimprovera altresì di avere sottaciuto la ripresa dell'attività lucrativa e il ricupero dell'autonomia finanziaria sin dall'agosto del 2005. Per di più – soggiunge – già nell'agosto del 2004 la convenuta poteva contare su maggiori entrate rispetto a quelle accertate nella sentenza del 22 agosto 2002, tant'è che nel febbraio del 2006 è riuscita a incassare, tra redditi propri, rendita AI e contributo alimentare, ben fr. 7100.– mensili. Opporsi all'annullamento del contributo alimentare nelle circostanze illustrate costituisce un abuso di diritto e giustifica la soppressione retroattiva dell'obbligo a lui imposto dal Pretore il 22 agosto 2002.
a) La questione inerente alla modifica retroattiva di misure a protezione dell'unione coniugale è delicata. Tali misure esplicano in effetti autorità di cosa giudicata relativa (Pichonnaz/
a Marca, Mendacium pro veritate habetur?, Le triomphe de la vérité judiciaire sur la justice materielle: correctifs procéduraux, in: Revue de jurisprudence fribourgeoise 11/2002 pag. 39 in alto con richiami), alla stessa stregua delle misure provvisionali emanate in cause di divorzio o di separazione (DTF 127 III 498 consid. 3). In linea di principio dunque la loro modifica può avvenire solo pro futuro, dal giorno in cui il giudice statuisce. L'art. 173 cpv. 3 CC, che prevede la possibilità di chiedere prestazioni a tutela dell'unione coniugale anche per l'anno precedente l'istanza, non si applica alle procedure di modifica (Stettler/Germani, Droit civil III, Effets généraux du mariage, 2ª edizione, pag. 267 n. 413), come l'art. 137 cpv. 2 seconda frase CC non si applica alla modifica di misure provvisionali emanate in cause di divorzio o di separazione (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Ergänzungsband 2001, pag. 148 n. 09.97).
Certo, il giudice può far retroagire la decisione di modifica, secondo il suo apprezzamento, dal giorno in cui la richiesta è stata introdotta (RtiD II-2006 pag. 691 consid. 1). Ma una retroattività ulteriore si giustifica solo per ragioni eccezionali: la dottrina menziona – a titolo di esempio – il fatto che l'obbligato sia assente all'estero o di ignota dimora, impedisca con astuzia all'istante di far valere la pretesa, inganni la controparte e il giudice sulle sue reali condizioni economiche, oppure il fatto che l'istante non abbia potuto agire prima per malattia, abbia dovuto affrontare spese per un figlio in luogo e vece dell'obbligato o abbia dovuto contrarre debiti per il proprio sostentamento, a meno che l'obbligato assuma il pagamento di tali debiti (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 126 e 445 ad art. 145 vCC, cui rinvia DTF 111 II 107 consid. 4; Piquerez, La procédure des mesures protectrices de l'union conjugale selon les articles 172 ss CC, in: Revue jurassienne de jurisprudence 3/1993 pag. 129 in fondo). Eccettuati simili estremi, una decisione di modifica che retroagisca oltre la data dell'introduzione dell'istanza offenderebbe l'autorità di cosa giudicata relativa di cui sono provviste le misure a tutela dell'unione coniugale (e le misure provvisionali nelle cause di divorzio o separazione).
b) Nel caso in esame risulta che il 1° luglio 2004 AP 1 ha iniziato una formazione di assistente di cura per la durata di un anno, guadagnando fr. 1372.– lordi mensili (sentenza impugnata, consid. 4). Dal 1° agosto 2005 essa ha cominciato a lavorare in tale qualità per la Casa di cura del __________ con uno stipendio medio di circa fr. 3100.– netti mensili, tredicesima compresa, passato nel 2006 a una media di fr. 3642.– netti mensili (loc. cit.). Il 19 gennaio 2006 l'Ufficio AI del Canton Grigioni le ha soppresso la rendita a valere dal 1° febbraio successivo (doc. 4), il che ha comportato la soppressione della rendita completiva per la figlia. Non ricevendo più quest'ultima prestazione, nel maggio del 2006 AA 1 ha domandato ragguagli alla Cassa di compensazione, venendo a sapere che la rendita in favore della moglie più non sussisteva. Interpellato il legale di lei, egli ha appreso con lettera del 19 maggio 2006 che AP 1 aveva ripreso l'esercizio di un'attività lucrativa (doc. C). Al che egli ha interrotto il versamento del contributo alimentare e il 31 luglio 2006 ha inoltrato al Pretore la nota
istanza di modifica per ottenere l'annullamento dell'obbligo. Il Pretore ha parzialmente accolto la richiesta “dal giorno in cui è stata introdotta la domanda” (sentenza impugnata, consid. 3), ma in realtà – come detto – retroattivamente dal 1° luglio 2006.
Quanto si è descritto non basta per giustificare una soppressione o una riduzione del contributo alimentare con effetto retroattivo precedente l'introduzione dell'istanza. Intanto AA 1 ha aspettato due mesi prima di rivolgersi al Pretore, ancorché sostenga di avere tentato nel frattempo di raggiungere un accordo con la moglie (istanza, pag. 3 in alto). A parte ciò, la convenuta non consta avere rilasciato dichiarazioni o assicurazioni inveritiere o avere in qualche modo tratto in inganno il marito sulle proprie condizioni economiche, inducendolo a non adire la via giudiziaria. Semplicemente essa ha taciuto il fatto di avere iniziato una formazione professionale e di avere ripreso in seguito un'attività lucrativa. Tale comportamento non è un esempio di correttezza né tanto meno di trasparenza, ma non è sufficiente per motivare una soppressione o una riduzione del contributo alimentare con effetto retroattivo che preceda l'introduzione dell'istanza. Resta il fatto che AP 1 non contesta l'operato del Pretore nella misura in cui questi ha fatto decorrere la modifica del contributo alimentare dal 1° luglio 2006, sebbene
l'istanza fosse del 31 luglio successivo (anzi, nelle osservazioni all'appello difende la sentenza: pag. 7 in fondo). Al proposito non è il caso pertanto di scostarsi dal giudizio impugnato.
c) L'istante eccepisce che, comunque sia, la convenuta si oppone in malafede alla soppressione del contributo alimentare. Se non che, un abuso di diritto in materia di contributi alimentari va ravvisato unicamente in casi eccezionali e con grande cautela (Merz in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 584 ad art. 2 CC). La giurisprudenza ha riscontrato estremi del genere, finora, solo ove il creditore del contributo alimentare viva in concubinato “qualificato” con una terza persona, rifiuti informazioni sulle sue proprie condizioni finanziarie o riduca deliberatamente la propria capacità di guadagno (Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 59c a 59f ad art. 163 CC; Hasenböhler/Opel in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 43 a 45 ad art. 163 CC con rinvii; I CCA, sentenza inc. 11.2005.3 del 28 febbraio 2006, consid. 5 in fine). Simili ipotesi sono estranee alla fattispecie.
d) In circostanze come quelle delineate v'è da domandarsi, invero, se un coniuge non possa pretendere la restituzione di quanto l'altro coniuge si trovi arricchito indebitamente (art. 62 segg. CO) per avere riscosso, all'insaputa di lui, il contributo alimentare in aggiunta a redditi propri conseguiti nel frattempo. A parte il fatto però che nella fattispecie occorrerebbe ricalcolare il bilancio familiare tenendo conto non solo della capacità di guadagno della moglie, ma anche della circostanza che nel marzo del 2005 essa è andata ad abitare in uno stabile di sua proprietà (risparmiando sul costo dell'alloggio, ma perdendo la locazione di un conduttore), una decisione passata in giudicato non può essere ridiscussa nel quadro di una successiva azione di risarcimento danni o di indebito arricchimento senza essere stata oggetto di “revisione”. Ciò vale anche ove la decisione consista in misure a tutela dell'unione coniugale o in misure provvisionali in cause di divorzio o separazione, che hanno forza di giudicato relativa (DTF 127 III 496, in particolare pag. 500 in fondo per quanto riguarda l'indebito arricchimento). Per obbligare un coniuge al rimborso di un indebito arricchimento l'altro coniuge deve quindi ottenere previamente – nel Ticino per mezzo di una restituzione in intero contro la sentenza (art. 346 segg. CPC) – la soppressione o la riduzione del contributo alimentare fissato nella decisione originaria. Ciò trascende, con
ogni evidenza, i limiti dell'attuale giudizio.
11. Per quanto riguarda la figlia, al momento in cui il Pretore ha fatto decorrere la riduzione del contributo alimentare per la convenuta (1° luglio 2006) essa era già maggiorenne da tempo, avendo compiuto i 18 anni il 28 maggio 2005. L'istante fa valere nondimeno di avere provveduto al sostentamento di lei fino al novembre del 2006, quando gli è stato tolto l'assegno familiare. Risulta in effetti che, conclusa la Scuola cantonale di commercio nel giugno-luglio del 2006, M__________ ha trascorso un soggiorno linguistico in Australia fino al novembre del 2006. Iscrittasi per un paio di mesi ai ruoli della disoccupazione, essa ha poi trovato lavoro per la __________ con uno stipendio di fr. 3300.– lordi mensili (interrogatorio formale dell'attore, verbale del 20 giugno 2007, risposta n. 2). Il Pretore non ha tenuto conto del fabbisogno della figlia ai fini del giudizio, seguendo il principio per cui il giudice del divorzio – e a maggior ragione il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale – non è abilitato a occuparsi di maggiorenni (art. 176 cpv. 3 CC), ma può solo estendere oltre i 18 anni la durata del contributo se al momento della richiesta il figlio è ancora minorenne (art. 133 cpv. 1 seconda frase CC; cfr. DTF 129 III 55).
Questa Camera ha avuto modo di ricordare, nondimeno, che ove entrambi i genitori siano d'accordo, il contributo per figli maggiorenni comuni può essere inserito nel fabbisogno della famiglia (RtiD II-2006 pag. 694 consid. 4a con riferimenti; cfr. anche RtiD II-2004 pag. 593 consid. 11a). Il Tribunale federale, in un caso analogo, non ha censurato simile orientamento (sentenza 5P.312/2001 del 22 novembre 2001, consid. 2g). In concreto AP 1 riconosceva, nel riassunto scritto di risposta presentato all'udienza del 12 ottobre 2006, che il marito doveva ancora far fronte “temporaneamente” al sostentamento della figlia maggiorenne per l'ammontare di fr. 1610.– mensili (pag. 4 a metà e pag. 5). Tale accordo è venuto meno, manifestamente, dopo il novembre del 2006, allorché la figlia ha cominciato a conseguire un reddito proprio di fr. 3300.– lordi mensili. Fino ad allora non si vede tuttavia perché il Pretore abbia trascurato il fabbisogno di M__________, riconosciuto dalla madre.
12. Da tutto quanto precede emerge, in sintesi, il seguente quadro delle entrate e delle uscite familiari:
Dal 1° luglio al 30 novembre 2006 (autosufficienza economica della figlia)
Reddito del marito (consid. 6) fr. 6 567.—
Reddito della moglie (consid. 8) fr. 4 996.—
fr. 11 563.— mensili
Fabbisogno minimo del marito (consid. 7) fr. 2 964.—
Fabbisogno minimo della moglie (consid. 8) fr. 3 609.—
Fabbisogno minimo della figlia (consid. 11) fr. 1 610.—
fr. 8 183.— mensili
Eccedenza fr. 3 380.—
Mezza eccedenza fr. 1 690.— mensili
Il marito poteva conservare per sé:
fr. 2964.– + fr. 1690.– = fr. 4 654.— mensili,
doveva riservare alla figlia fr. 1 610.— mensili
e versare alla moglie:
fr. 3609.– + fr. 1690.– ./. fr. 4996.– = fr. 303.— mensili,
arrotondati a fr. 305.— mensili.
Dal 1° dicembre 2006 in poi
Reddito del marito (consid. 6) fr. 6 400.—
Reddito della moglie (consid. 8) fr. 4 996.—
fr. 11 396.— mensili
Fabbisogno minimo del marito (consid. 7) fr. 3 311.—
Fabbisogno minimo della moglie (consid. 8) fr. 3 609.—
fr. 6 920.— mensili
Eccedenza fr. 4 476.—
Mezza eccedenza fr. 2 238.— mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 3311.– + fr. 2238.– = fr. 5 549.— mensili
e deve versare alla moglie:
fr. 3609.– + fr. 2238.– ./. fr. 4996.– = fr. 851.— mensili,
arrotondati a fr. 850.— mensili.
Ne deriva il parziale accoglimento dell'appello adesivo, nel senso che dal 1° luglio al 30 novembre 2006 il contributo alimentare per la convenuta va ridotto dai fr. 480.– mensili fissati dal Pretore a fr. 305.– mensili, ma anche l'accoglimento parziale dell'appello principale, il contributo alimentare dovendo essere aumentato dal 1° dicembre 2006 dai fr. 480.– mensili fissati dal Pretore a fr. 850.– mensili.
13. Gli oneri del giudizio odierno e le ripetibili seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante principale chiedeva di lasciare invariato il contributo di fr. 959.– mensili, ridotto dal Pretore a fr. 480.– mensili dal 1° luglio 2006. Ne ottiene il ripristino fino a concorrenza di fr. 850.– mensili dal 1° dicembre 2006, ma nel complesso esce sostanzialmente sconfitta per quattro quinti. Onde l'addebito della tassa di giustizia e delle spese in tale proporzione, con obbligo di rifondere all'istante un'indennità per ripetibili ridotte.
L'appellante adesivo chiedeva di sopprimere il contributo alimentare retroattivamente dal 1° marzo 2005. Ne ottiene la riduzione a fr. 305.– mensili dal 1° luglio al 30 novembre 2006. Si tratta di un grado di vittoria non quantificabile all'atto pratico, ove appena si consideri che la durata delle misure a tutela dell'unione coniugale è incerta, sicché il valore litigioso va calcolato moltiplicando per 20 l'importo annuo delle prestazioni contese (sentenza del Tribunale federale 5A_689/2008 dell'11 febbraio 2009, consid. 1.2). In definitiva conviene quindi ridurre lievemente la tassa di giustizia e le ripetibili, rinunciando a porre a carico della convenuta la trascurabile quota degli oneri processuali che andrebbe a carico di lei.
L'esito dell'attuale giudizio comporta anche una modifica del dispositivo sugli oneri processuali e le ripetibili di primo grado, che equitativamente vanno attribuite per otto noni all'istante e per il resto alla convenuta, cui l'istante rifonderà un'indennità per ripetibili ridotte.
14. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.–, ove appena si consideri che in appello era conteso il contributo di mantenimento nel suo intero, l'appellante principale desiderandolo ripristinare a fr. 959.– mensili e l'appellante adesivo azzerare finanche con effetto retroattivo.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello principale e l'appello adesivo sono parzialmente accolti, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
1. L'istanza è parzialmente accolta, nel senso che il contributo alimentare dovuto da AA 1 alla moglie AP 1 in virtù della sentenza emessa il 22 agosto 2002 dal Pretore del Distretto di Bellinzona è ridotto a fr. 305.– mensili dal 1° luglio al 30 novembre 2006 e a fr. 850.– mensili dal 1° dicembre 2006 in poi.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 100.– sono poste per otto noni a carico dell'istante e per il resto a carico della convenuta, cui l'istante rifonderà fr. 1350.– per ripetibili ridotte.
Per il resto gli appelli sono respinti e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri dell'appello principale, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
da anticipare dall'appellante principale, sono posti per quattro quinti a carico di quest'ultima e per il resto a carico della controparte, cui l'appellante principale rifonderà fr. 1500.– per ripetibili ridotte.
III. Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 330.–
b) spese fr. 50.–
fr. 380.–
sono posti a carico dell'appellante adesivo, che rifonderà alla controparte fr. 2500.– per ripetibili.
IV. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.