Incarti n.
11.2007.145 e

11.2010.88

Lugano

3 maggio 2012/rs

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Celio, giudice presidente,

Pellegrini e Cerutti, supplente straordinario

 

segretaria:

Baggi Fiala, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2005.116 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 12 luglio 2005 da

 

 

AO 1

(patrocinato dall' PA 2)

 

 

contro

 

 

AP 1

(patrocinata dall' PA 1);

 

 

 

 

 

e nella causa OA 2007.128 (restituzione in intero contro le sentenze) della medesima Pretura promossa con petizione del 5 ottobre 2007 da AO 1 nei confronti di AP 1,

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 10 settembre 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 16 agosto 2007 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

 

2.     Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria di AP 1 contestuale all'appello;

 

3.     Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria di AO 1 formulata nelle osservazioni all'appello;

 

4.     Se dev'essere accolto l'appello del 12 luglio 2010 presentato da AO 1 contro la sentenza emessa il 21 giugno 2010 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

 

5.     Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all’appello;

 

6.     Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AO 1 (1953) e AP 1 (1956) si sono sposati a __________ (Italia) il 2 agosto 1975. Dal loro matrimonio sono nate C__________ (1976) e R__________ (1982). Il marito, invalido, percepisce una rendita dall'assicurazione invalidità in aggiunta a una rendita della previdenza professionale per complessivi fr. 3239.95 il mese. La moglie ha lavorato come governante presso lo studio medico del dott. __________, percependo fr. 2800.– mensili sino al 31 ottobre 2005. Dopo il suo licenziamento, essa si è iscritta all'Ufficio regionale di collocamento di __________, esaurendo il diritto a indennità di disoccupazione alla fine del mese di novembre 2007.

 

                                  B.   Il 12 luglio 2005 AO 1 ha promosso azione unilaterale di divorzio davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, chiedendo – previo il conferimento dell’assistenza giudiziaria – oltre alla pronuncia del divorzio, che fosse dato atto che la liquidazione del regime dei beni era già intervenuta, rimanendo ciascuna delle parti proprietaria di quanto in suo possesso. Con risposta del 23 novembre 2005 AP 1 – sollecitando anch'essa il beneficio dell’assistenza giudiziaria – ha aderito al principio del divorzio e ha postulato un importo indeterminato a titolo di contributo alimentare, fr. 7500.– a titolo di indennità per nuova economia domestica, la restituzione di un mobile spagnolo, di tre soprammobili di ottone e di un lampadario in ottone, come pure un importo indeterminato a titolo di liquidazione del regime dei beni, fr. 4977.10 più interessi al 5% dal  1°gennaio 2002 per debiti fiscali, la rifusione di fr. 11 638.– con interessi al 5% per rendite completive AI dal marito indebitamente incassate e un importo indeterminato quale indennità adeguata a norma dell'art. 124 CC.

 

                                  C.   Il Pretore ha dunque trattato l'azione come istanza comune di divorzio con accordo parziale. All'udienza del 18 gennaio 2006, indetta per la loro audizione i coniugi hanno ribadito, singolarmente e insieme, la loro intenzione di divorziare. Scaduto il termine di riflessione bimestrale, essi hanno confermato per scritto tale volontà, il marito il 21 marzo 2006 e la moglie il 31 marzo 2006. Avviata nell'aprile del 2006, l'istruttoria è terminata nell'agosto di quell'anno. Le parti hanno poi rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio memoriale del 4 giugno 2007 AP 1 ha sostanzialmente ribadito le proprie domande, chiedendo fr. 542.– mensili sino al 30 novembre 2007 e fr. 1160.– dal 1° dicembre 2007, soggetti al rincaro a titolo di contributo alimentare e fr. 1564.– quale di liquidazione del regime dei beni, fr. 58 750.– quale indennità ai sensi dell'art. 124 CC. Nel suo allegato del 5 giugno 2007 AO 1 ha riproposto le proprie domande di giudizio.

 

                                  D.   Statuendo il 16 agosto 2007, il Pretore ha pronunciato il divorzio. A titolo di liquidazione del regime dei beni egli ha imposto a AO 1, entro venti giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, di consegnare a AP 1 un mobile spagnolo, tre soprammobili in ottone e un lampadario in ottone. Il giudice ha poi obbligato l’attore a versare alla convenuta un importo di fr. 11 638.–, oltre interessi al 5% da ogni scadenza, a titolo di rendite completive dell'assicurazione invalidità destinate alla moglie ma da lui trattenute tra il mese di marzo 2000 e il mese di dicembre 2001. Il Pretore ha infine condannato AO 1 a versare fino al pensionamento di AP 1 fr. 375.– mensili e fr. 285.– il mese dopo di allora, vita natural durante. Nulla il primo giudice ha invece riconosciuto alla moglie quale indennità adeguata giusta l'art. 124 CC. Il Pretore ha rinunciato al prelievo di tasse e spese di giustizia e ha compensato le ripetibili, ammettendo le parti al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio.

 

                                  E.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 10 settembre 2007 a questa Camera per ottenere – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di fissare il contributo alimentare per sé in fr. 1085.– vita natural durante          (fr. 1082.50 dal mese di settembre 2007 incluso in via “supercautelare” e cautelare), ancorandolo all'evoluzione del costo della vita. Con decreto del 14 settembre 2007, il Presidente di questa Camera ha dichiarato irricevibile l'istanza di provvedimenti cautelari contestuale all'appello. Nelle sue osservazioni del 2 ottobre 2007 AO 1 chiede – previa ammissione all'assistenza giudiziaria –, in ordine, di sospendere la procedura – annunciando l'inoltro di un'istanza di restituzione in intero contro la sentenza appellata – e, nel merito, di respingere l’appello.

 

                                  F.   Infatti, il 5 ottobre 2007 AO 1 ha adito il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – la restituzione in intero contro la sentenza del 16 agosto 2007 per dimostrare con nuovi documenti e invocando una di lei falsa dichiarazione che la ex moglie avrebbe svolto attività lucrativa. Ciò premesso egli ha chiesto di riformare la sentenza menzionata nel senso che AP 1 sia condannata a versare a AO 1 un contributo alimentare mensile indicizzato di almeno    fr. 2400.– dal 1° gennaio 2001 sino al di lei pensionamento e postulando una diversa liquidazione del regime dei beni, così come di vedersi riconoscere in proprietà esclusiva un immobile in Italia, adducendo di avere scoperto il 18 settembre 2007 che la ex moglie era da tempo attiva nel campo della pornografia.

 

                                  G.   Con risposta del 30 novembre 2007, AP 1 ha ammesso di esibirsi in spettacoli erotici per “parafilia”, ma di non trarne alcun profitto, sicché ha proposto – chiedendo di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria – di dichiarare, in via preliminare, irricevibile la petizione e nel merito di respingerla. L'udienza preliminare si è tenuta il 30 gennaio 2008. L'istruttoria è terminata il 29 marzo 2010. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio memoriale del 7 giugno 2010 AP 1 ha ribadito di respingere la petizione. Nel suo allegato del 10 giugno 2010 AO 1 ha riproposto le sue domande.

 

                                  H.   Statuendo il 21 giugno 2010, il Pretore ha dichiarato irricevibile la petizione. Egli non ha prelevato alcuna tassa di giustizia e ha accollato gli oneri processuali di fr. 4724.– all'attore, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 7000.– a titolo di ripetibili. Il Pretore ha poi posto entrambe le parti al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il beneficio del gratuito patrocinio.

 

                                    I.   Contro la sentenza testé menzionata, AO 1 è insorto a questa Camera con un appello del 12 luglio 2010 nel quale chiede – previa ammissione al gratuito patrocinio – di congiungere questa impugnativa con un precedente appello della moglie (v. qui sopra consid. E) e di “annullare” (recte: riformare) la sentenza 16 agosto 2007 della Pretura di Locarno Campagna nel senso da lui postulato già in sede pretorile. Il memoriale non ha fatto oggetto di intimazione.

 

Considerando

 

in diritto:                   I.   In ordine

 

                                   1.   Le due cause in narrativa sono state trattate con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese. A quest’ultimo soggiacevano tutte le decisioni comunicate dai Pretori entro il 31 dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1 CPC). In concreto la sentenza del 16 agosto 2007 è stata intimata quello stesso giorno ed è pervenuta alla convenuta il 21 agosto 2007 (appello, n. I pag. 2; cfr. anche il timbro sul retro della copia della busta di intimazione allegata all’appello). Introdotto entro venti giorni (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese) l’appello di AP 1 è dunque tempestivo. Come tempestive sono le osservazioni di AO 1.

 

                                         La sentenza del 21 giugno 2010 è stata intimata quello stesso giorno e ricevuta dall’attore il giorno successivo (appello, rubrica “in ordine”, pag. 4 in alto). Introdotto il 12 luglio 2010 – entro venti giorni (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese) – l’appello di AO 1 è dunque tempestivo.

 

                                   2.   Nel suo appello del 12 luglio 2010 – andato a formare l'incarto 11.2010.88 –, AO 1 chiede di congiungere l’esame della sua impugnazione con l’incarto 11.2007.145 di questa Camera. Le impugnazioni in esame derivano dal medesimo complesso di fatti e vertono sul medesimo oggetto (contributo alimentare in favore della moglie). Si giustifica pertanto di trattarle con una decisione unica (v. anche: art. 320 CPC ticinese).

 

                                   3.   Litigioso in entrambi gli appelli è il contributo alimentare in favore della moglie. Tutto il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 CC; RtiD II-2004 pag. 576 consid. 1). La restituzione in intero contro la sentenza di merito formulata da AO 1 nulla muta, poiché a norma dell’art. 350 cpv. 1 CPC ticinese essa non sospendeva l’esecuzione della sentenza.

 

                                   II.   Sull'appello di AP 1

 

                                   4.   Con l'appello, AP 1 ha prodotto nuova documentazione. Ora, per l’art. 138 cpv. 1 vCC, nuovi mezzi di prova erano di per sé ammissibili. La questione era di valutarne la rilevanza – o quanto meno la presumibile rilevanza (“apprezza­mento anticipato delle prove”: DTF 130 II 429 consid. 2.1) – ai fini del giudizio. In concreto, come si vedrà in seguito (consid. 6b), i nuovi documenti non sono di rilievo alcuno ai fini del giudizio. Anche AO 1 produce nuova documentazione allegandola alle proprie osservazioni. Di essa si dirà nel seguito (consid. 6d).

 

                                   5.   Il Pretore ha accertato che il matrimonio tra le parti era stato di lunga durata, sicché ogni coniuge aveva il diritto di conservare, dopo il divorzio, il medesimo tenore di vita avuto durante la comunione domestica. Ciò posto, il giudice ha ritenuto che il tenore di vita di ogni coniuge andasse fissato in fr. 3300.– mensili. Egli, poi, ha accertato entrate del marito per fr. 3240.–, con le quali deve coprire un fabbisogno minimo di fr. 2707.40 mensili (fr. 1100.– di minimo vitale del diritto esecutivo, fr. 1000.– di spese di alloggio, fr. 367.40 di premio della cassa malati, fr. 240.– di imposte).

 

                                         Per quanto riguarda la moglie, il giudice le ha imputato un reddito ipotetico di fr. 2200.– a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2482.80 (fr. 1100.– di minimo vitale del diritto esecutivo, fr. 900.– di pigione, fr. 370.– di premio della cassa malati, fr. 198.20 di imposte, fr. 6.– di assicurazione responsabilità civile, fr. 6.– di assicurazione economia domestica, fr. 200.– di premio dell’assicurazione sulla vita e fr. 50.– di spese malattia). A titolo di reddito ipotetico, il Pretore ha considerato che la moglie aveva sempre lavorato durante la vita in comune e che il fatto di avere perso il proprio impiego nel 2005 non era dipeso dal matrimonio. Essa – ha soggiunto il giudice – è senz’altro in grado di svolgere mansioni lavorative, segnatamente quale ausiliaria di pulizia presso abitazioni private. Nondimeno, per tenere conto degli spostamenti tra una casa e l’altra, il Pretore ha presunto che AP 1 potesse lavorare per 5 ore il giorno per 22 giorni mensili, con una retribuzione di fr. 20.– l’ora. Onde un reddito mensile netto – stimato dal Pretore – di fr. 2200.– mensili. Non riuscendo a coprire il proprio fabbisogno minimo, il primo giudice ha obbligato il marito a versarle la differenza, di fr. 285.– arrotondati, cui ha poi aggiunto fr. 90.– il mese per colmare lacune previdenziali. In definitiva, il Pretore ha ordinato a AO 1 di versare a AP 1 un importo di fr. 375.– il mese sino al di lei pensionamento e di fr. 285.– al di là di questo, vita natural durante.

 

                                   6.   L'interessata si duole che il Pretore le abbia imputato un reddito ipotetico di fr. 2200.– mensili quale addetta delle pulizie. Essa soggiunge di non essere in grado di svolgere alcuna mansione, siccome cinquantunenne al momento del divorzio, senza formazione alcuna e per problemi di salute.

 

                                         a)     I criteri per imputare un reddito ipotetico a un coniuge sono già stati esposti dal Pretore (sentenza impugnata, consid. G, in particolare b e g). Non giova quindi attardarsi oltre, salvo ricordare che AP 1 è priva di formazione professionale specifica e ha oggi 56 anni (49 al momento in cui è cominciata la causa di divorzio). La stessa, dopo un periodo nel quale si è occupata essenzialmente  dell'economia domestica e della prole, ha lavorato come addetta delle pulizie percependo fr. 2800.– il mese durante la convivenza coniugale. Rimasta senza impiego dopo quindici anni di attività presso lo stesso datore di lavoro, essa è poi stata in disoccupazione non riuscendo a trovare alcun impiego. Non si deve però trascurare che l'interessata ha maturato un'esperienza di decenni come addetta delle pulizie, ciò che rende – comunque sia – plausibile la ripresa di un'attività lucrativa a tempo pieno anche alla sua età (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2007.193 dell'8 febbraio 2010, consid. 6c).

 

                                         b)    L'appellante ritiene che i suoi problemi di salute le impediscano la ripresa di un'attività lucrativa. L'accertamento di patologie che comportino un'inabilità lucrativa permanente presuppone, per principio, una perizia specialistica (I CCA, sentenza inc. 11.2007.193 dell'8 febbraio 2010, consid. 10 con richiamo), in difetto di che non è ragionevolmente possibile formulare con qualche attendibilità una prognosi a medio termine (Gloor/Spycher in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 22 ad art. 125 CC). Nulla agli atti conferma l'affermazione dell'appellante. Si volesse anche trarre qualche conclusione dai referti medici (nuovi documenti) acclusi all'appello (v. sopra consid. 4), dagli stessi non emerge comunque sia che l'interessata sia inabile al lavoro. I problemi di salute interessano principalmente l'ambito ginecologico e infezioni virali non invalidanti. Né, per avventura, nei referti medici si parla di una qualsivoglia incapacità al lavoro.

 

                                                 Inoltre, come si vedrà nel merito dell’appello di AO 1 (qui sotto consid. 10), AP 1 partecipa a film e spettacoli a carattere pornografico. Che lo faccia per puro diletto, come lei sostiene, o quale attività lucrativa, come invece pretende il marito, può qui restare indeciso. Dette partecipazioni indiziano però che la stessa non soffra di patologie invalidanti a fini lavorativi.

 

                                         c)     Il Pretore ha ritenuto che la convenuta potesse ottenere      fr. 2200.– mensili. Nulla più, poiché "[i]l fatto che alla moglie si possa computare un reddito ipotetico, non significa però che sia in grado di conseguire lo stesso reddito di fr. 2800.– netti mensili che percepiva dal precedente datore di lavoro. Pretendere che ritrovi un'occupazione quale donna delle pulizie a tempo pieno in uno studio privato, con mansioni di governante pure nell'abitazione del suo titolare appare in effetti eccessivo. Per decidere in merito ad un reddito ipotetico, occorre piuttosto valutare quanto sarebbe in grado di guadagnare quale donna delle pulizie presso abitazioni private. Tenuto conto degli spostamenti per giungere alle diverse case o appartamenti, si può presumere che sia in grado di lavorare indicativamente 5 ore al giorno per 22 giorni al mese" (sentenza impugnata, pag. 14, consid. G.g). Tale stima va ammessa, il reddito stimato dal Pretore essendo senza dubbio alla portata della convenuta, ancorché inferiore ai redditi oggi conseguibili da un'addetta alle pulizie (v. da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2006.129 dell’8 aprile 2011, consid. 5c, fr. 3000.– il mese; cfr. anche la tabella dei salari minimi allegata al Contratto collettivo di lavoro tra __________ e le organizzazioni __________).

                                                

                                         d)    AO 1, nelle proprie osservazioni, ritiene che l'appellante sia attiva nel mondo degli spettacoli pornografici, riuscendo a percepire fr. 7500.– mensili o almeno fr. 70 000.– annui (osservazioni, n. 1 pag. 5). L'interessato invero produce – con il proprio memoriale – alcune stampe di siti internet nei quali compare l’appellante. Tali documenti sono di principio ammissibili (art. 138 cpv. 1 vCC e art. 423b cpv. 2 CPC ticinese). Tutto però si ignora di quei siti e dell'eventuale compenso percepito dalla moglie. Se non che, essi permettono – come detto – di escludere che l'appellante soffra di patologie, suscettibili di non permetterle di lavorare. Si veda, per questi aspetti, l'esame dell'appello di AO 1 qui di seguito.

 

                                   7.   L'appellante censura il calcolo del proprio fabbisogno operato dal Pretore. A mente della convenuta il Pretore sarebbe incorso in un errore addizionando le poste del suo fabbisogno. Infatti – prosegue l'interessata – la somma di quanto le ha riconosciuto il Pretore è di fr. 2830.20 e non fr. 2482.80, aggiungendo che l'errore figurava già in risposta per un'improvvida impostazione informatica. A ragione. La somma delle poste riconosciute dal Pretore è infatti di fr. 2830.20. Il fabbisogno della moglie andrebbe, di principio, modificato di conseguenza.

 

                                         L'appellante, tuttavia, ritiene “più corretto”, dandosi una situazione di ammanco, espungere l'importo relativo alle imposte e adeguare quello inerente alla cassa malati, ipotizzando che entrambi i coniugi beneficino del sussidio cantonale dopo il divorzio. Così essa quantifica il proprio fabbisogno in fr. 2319.50 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 900.–, cassa malati fr. 57.50, assicurazione responsabilità civile fr. 6.–, assicurazione economia domestica fr. 6.–, premio dell'assicurazione sulla vita fr. 200.– e spese malattia fr. 50.–). Per il marito, essa reputa adeguato – tenuto conto delle correzioni poc’anzi evocate – un fabbisogno di fr. 2157.50. Certo, in situazioni di ristrettezze economiche, le poste relative al carico fiscale vanno stralciate dal fabbisogno minimo dei coniugi (DTF 127 III 70 consid. 2b), ma lo stesso dicasi per quelle relative ad “altre assicurazioni correnti” (DTF 114 II 395 consid. 4c), onde, per la moglie, un fabbisogno minimo di fr. 2107.50. Sebbene tale fabbisogno non si avvicini alla nozione di "debito mantenimento" ai sensi dell'art. 125 cpv. 1 CC (in concreto stabilito dal Pretore in fr. 3300.–), esso è ampiamente coperto dal reddito virtuale dell'appellante affiancato dal contributo di mantenimento stabiliti dal Pretore. E ciò a maggior ragione, ove si consideri la generosa valutazione del reddito ipotetico operata dal Pretore (consid. 6c ultima frase). Reggendo alle censure d'appello, la sentenza impugnata va perciò confermata.                                             

 

                                  III.   Sull’appello di AO 1

 

                                   8.   Il Pretore ha dichiarato irricevibile la petizione di AO 1 intesa alla restituzione in intero contro la sentenza di divorzio del 16 agosto 2007. Egli ha rilevato che la procedura dell’attore configura un rimedio giuridico straordinario, esperibile solo in via sussidiaria a rimedi ordinari del diritto cantonale che ammettono la produzione di nova. Ora – ha continuato il Pretore – l’art. 138 cpv. 1 vCC permetteva alle parti, in una causa di divorzio, di invocare fatti e mezzi di prova nuovi davanti all’istanza cantonale superiore, facoltà recepita nell’ordinamento cantonale che ammette simile invocazione “al più tardi con la risposta” (art. 423b cpv. 2 CPC ticinese). Egli ha soggiunto che nella nozione di fatti e mezzi di prova nuovi si annoverano tutti quelli non considerati nella sentenza di primo grado, a prescindere dal momento in cui si sono verificati. Ciò posto – ha epilogato il Pretore – la via scelta dall'attore si rivela irrita. Il Pretore, nondimeno, si è anche soffermato sulle questioni di merito e ha rilevato che la sorte della petizione era, comunque sia, segnata, dal momento che l'attore non aveva dimostrato – a norma dell’art. 8 CC – la remunerazione conseguita dalla moglie per le sue performances pornografiche. Il giudice ha anche respinto l'ipotesi che si possa ritenere notoria l’entità dei compensi di attori di quel settore.

 

                                   9.   AO 1 contesta questo modo di vedere, sostenendo che si debba prescindere dal fatto che in concreto vi era un appello pendente. Per lui occorre soffermarsi sul quesito di sapere quale sarebbe stata “la sorte della procedura di cui alla sentenza gravata, nel caso in cui la parte qui appellata non avesse proposto appello”, pretendendo che “l'interpretazione data dal Giudice di prime cure, non può essere quella voluta dal legislatore” (memoriale, n. 1). Il fatto è che AP 1 ha inoltrato appello contro la sentenza di divorzio. E in una simile evenienza, tornano applicabili gli art. 138 cpv. 1 vCC e 423b cpv. 2 CPC ticinese, escludendo l'istituto della restituzione in intero contro le sentenze in quanto rimedio straordinario, la cui proponibilità è sussidiaria ai rimedi ordinari cantonali che – come in concreto – ammettono i nova. A maggior ragione ove si pensi che AO 1 ha indicato di avere scoperto l'attività lavorativa della ex moglie il 18 settembre 2007 (petizione, pag. 2, punto 3). E in quel momento, il termine per proporre osservazioni all'appello di AP 1 non era ancora scaduto. Prova ne è che le osservazioni di AO 1 all'appello della moglie sono del 2 ottobre 2007, nelle quale invero egli già aveva adombrato l'esercizio di prestazioni pornografiche della ex moglie (v. sopra consid. E e 6d). La critica dell'appellante cade dunque nel vuoto.

 

                                10.   Assodata l'irricevibilità della petizione di restituzione in intero, l'esame dell'appello potrebbe chiudersi qui. Premettendo che anche nel merito la petizione non avrebbe avuto miglior esito, il Pretore si è però addentrato anche nell'esame delle rivendicazioni dell'attore. Tale premessa, doverosa anche in questa sede, lascia comunque spazio ad una disamina delle censure sollevate da AO 1. A mente dell'interessato, il Pretore si sarebbe scostato – “senza precisa motivazione” – da quanto ha affermato il perito nel complemento della perizia e da quanto risulta dai documenti prodotti (appello, pag. 5, n. 2). I due aspetti vanno esaminati singolarmente.

 

                                         a)     Per l'appellante le valutazioni del perito – in particolare il    n. 6 della perizia e il referto complementare – smentiscono quanto affermato dal Pretore nella sentenza impugnata. Nella quale il primo giudice rileva che “il perito non solo non ha individuato nei siti aree a pagamento, ma ha chiarito che quei siti non sono neppure intestati alla convenuta” (sentenza impugnata, pag. 6 in alto). Le uniche cifre esposte dal perito si riferiscono ai canoni annui versati al provider informatico per l'hosting dei siti internet (v. referto peritale, risposta n. 2). Nulla su eventuali entrate o profitti in favore della convenuta derivanti da quei siti. Il perito ha infatti affermato che “[i] siti oggetto della perizia non contengono offerte esplicite di servizi a pagamento” (perizia, risposta n. 6). Certo – continua l’esperto – “vi sono una serie di siti su cui compare ladymaryg in cui figurano annunci con offerte di servizi di solito non gratuiti” (ibidem), precisando, nelle delucidazioni, che in un annuncio “compaiono le parole «di$tinti», «genero$i» e «inte$a», scritti con il carattere $ che lascia pensare più che a un errore di digitazione ad un’implicita indicazione di compenso” (delucidazioni, risposta n. 6).

 

                                                 La valutazione di quanto sopra non incombe però al perito, ma al giudice. In ogni caso, gli accertamenti del perito non bastano a comprovare eventuali entrate della convenuta per complessivi fr. 70 000.– annui come prospettato dall'appellante, mancando qualsivoglia accertamento sugli introiti percepiti dall’interessata da quei siti e dalle sue performances. Che le attività della convenuta siano a pagamento può anche darsi secondo il normale andamento delle cose. Se non che delle stesse, comunque sia, tutto si ignora (costi, frequenza ecc.). E spettava al marito provare le sue affermazioni (art. 8 CC). In simili circostanze, nulla più di quanto già inferito dal Pretore può ricavarsi dalla perizia e dai siti internet relativi a AP 1.

 

                                                 Nondimeno, per l'appellante le conclusioni del perito sarebbero comprovate dai costi di acquisto e di noleggio dei video pornografici cui l’interessata ha partecipato e di cui vi è una ricevuta agli atti (memoriale, n. 3 pag. 7). Invero agli atti figurano tre film in cui già sull’involucro compare la convenuta (doc. da D a F) e un CD senza copertina nel cui filmato la medesima dovrebbe figurare (doc. G). Dal doc. H si evince che un terzo ha pagato € 42.47 per i DVD, mentre dal doc. I emerge che il noleggio di un film in cui “recita” AP 1 costa € 6.–. Non è dato di sapere se una parte di quelle somme giunga poi agli attori, né il marito lo pretende, né egli – per avventura – la quantifica.

 

                                                 Anzi, la convenuta medesima ammette che "chi gira la scena riceve un importo forfettario di 150 euro, comprensivo di tutte le spese e della cessione di ogni e qualsiasi diritto sul filmato, peraltro amatoriale e fatto solo per mero sfizio e appagamento sessuale e personale" (osservazioni del 18 gennaio 2010 all'istanza suppletoria di prove del 4 dicembre 2009, pag. 4 nella cartella verde “istanza 4.12.09 di AO 1 suppletoria di prove + restituzione in intero”, nella separazione “allegati” dell’incarto OA.2007.128). Aggiungasi che il di lei compagno – __________ –, che partecipa insieme con la convenuta agli spettacoli, ha dichiarato che per quelli “non riceviamo compenso, al massimo il rimborso delle spese di trasferta ossia il costo del carburante e possiamo consumare gratuitamente le bevande. Per andare a __________ ad esempio ricevo fr. 150./fr. 180.- di trasferta” (verbale d'udienza del 23 aprile 2008, pag. 3 in basso).Che la convenuta abbia girato film pornografici non fa dubbio. Che essa abbia percepito qualcosa potrebbe anche essere. Nondimeno nulla si sa sull'entità di quegli eventuali introiti. Ciò che rende, ancora una volta, l’appello privo di consistenza.

 

                                         b)    L’appellante ritiene poi errata l'analisi che il Pretore ha operato sulla base dei documenti prodotti dalla convenuta il 22/23 febbraio 2010. A mente dell'attore quei documenti attestano che la convenuta ha di sicuro ricevuto qualcosa per le sue attività. Il Pretore, sulla base di quei documenti, ha considerato che “la filmografia pornografica non [è] più retributiva, atteso del resto che notoria è la possibilità di accedere gratuitamente a filmati pornografici in rete”, concludendo che “i professionisti del porno ricavano indicativamente 50 euro a film” (sentenza impugnata, pag. 6 sotto il centro).

 

                                                 L’appellante fa valere, sulla base dell’articolo di giornale di cui al doc. 12, che il mercato pornografico è in crisi dal 2006, mentre la convenuta sarebbe stata attiva sin da prima percependo lauti guadagni. Certo, __________ ha ammesso di avere aperto il sito “l__________.ch” il 17 giugno 2004 e “__________.net” il 5 dicembre 2005 (deposizione del 23 aprile 2008: verbali, pag. 3). Se non che, nulla agli atti comprova che la moglie abbia svolto attività remunerata, né a quanto ammonti l’eventuale guadagno. AO 1 continua argomentando che siccome un attore guadagnava € 400.– a scena (cfr. doc. 14), la convenuta ha senza dubbio percepito generosi compensi. Quel documento – estratto dal sito internet “__________.it” – indizia bensì in favore di perdite nel settore, giacché “adesso” un attore percepisce “50 [euro] per un film”. In sintesi, i documenti agli atti, sebbene possano – se del caso – indiziare per prestazioni a pagamento, poco sussidiano l’attore, l'onerosità prospettata da quest’ultimo non trovando alcun riscontro concreto.

 

                                11.   Per AO 1 alla moglie andrebbe conteggiato un reddito di fr. 7500.– il mese, ma almeno fr. 70 000.– annui, sulla base di € 50.– per ogni scena di un film. Egli si duole anche che il primo giudice “nessuna parola” ha speso in merito alle dichiarazioni rese dalla convenuta e dal di lei convivente nelle quali hanno dichiarato di non percepire alcun reddito dall’attività pornografica. In realtà il Pretore ha precisato che “si potrebbe pensare che una remunerazione l’abbia ottenuta, ma la circostanza non può essere considerata notoria, o per lo meno non è notoria l’entità dei compensi di attori pornografici” (sentenza impugnata, pag. 6 al centro).

 

                                         Ora, “notori” possono essere quei fatti la cui esistenza è conosciuta in maniera generale dal pubblico (135 III 89 consid. 4.1 con richiamo), oppure quelli desumibili dalla comune esperienza (v. DTF 123 III 243 consid. 3a). Anche ammettendo che la convenuta abbia percepito un compenso, nulla si sa né della sua entità né della frequenza delle di lei attività. Non può certo dirsi che i compensi nell'ambito pornografico italiano siano “notori” a un giudice ticinese, siano essi “per scena” o “per film”, non essendoci pubblicazioni ufficiali al riguardo (v. 135 III 90 consid. 4.1) e non potendo dunque verificare l'entità delle singole “prestazioni”, anche perché le stesse potrebbero variare da un film all'altro. L’appello si rivela una volta ancora infondato.

 

                                12.   AO 1 pretende che la ex moglie abbia occultato risparmi, che sarebbero da suddividere fra le parti. Egli chiede solo che la casa in Italia gli sia riconosciuta di esclusiva proprietà (appello, n. 6 pag. 10). Se non che, l’immobile è stato esaminato dal Pretore – nella sentenza di divorzio del 16 agosto 2007 – per fissare l’equa indennità a norma dell’art. 124 CC, senza per altro attribuirlo a uno a all’altro coniuge, né figurando nel dispositivo. La domanda di appello esula pertanto gli estremi della restituzione in intero.

 

 

 

                                 IV.   Sugli oneri processuali e le ripetibili

 

                                13.   Gli oneri dell'appello presentato da AP 1 seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). Identica sorte seguono le spese dell’appello presentato da AO 1, ritenuto che in questo caso non si fa luogo all'assegnazione di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato a AP 1 per osservazioni. In entrambe le procedure il pronunciato odierno non influisce sull’esito degli oneri processuali di prima sede.

 

                                         Nell'ambito dell'appello di AP 1 entrambe le parti hanno postulato l’assistenza giudiziaria. La richiesta di AP 1 non può essere accolta, ove si pensi che l’appello non era provvisto di buon diritto (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), come dimostra l’attuale decisione. In merito alla richiesta di assistenza giudiziaria di AO 1, contenuta nelle osservazioni all’appello, occorre premettere che la giurisprudenza di questa Camera si è sempre dimostrata restrittiva nel concedere l'assistenza giudiziaria ai proprietari di immobili, in special modo nel caso di abitazioni secondarie e di vacanza (I CCA, sentenza inc. 11.1999.6, del 12 febbraio 1999, consid. 5). In concreto gli atti fanno stato di un immobile abitativo con annesso magazzino-deposito, posto nel Comune di __________ (__________/I) di cui AO 1 è comproprietario in ragione di 10/18 (i rimanenti 8/18 appartengono all'appellante). Stimato nel 1992 38 010.– (pari a ca. fr. 56 000.–, cambio 1.47), l'immobile risultava a quel tempo gravato da un'ipoteca di fr. 39 944.40, sicché AO 1 poteva vantare una sostanza immobiliare netta di ca. fr. 9000.– (doc. 27 e 28 dell'inc. OA2005.116). Non consta che tale bene sia stato alienato, perciò, trattandosi di abitazione secondaria e tenuto conto, da una parte, dell'aumento di valore frattanto intervenuto nel settore immobiliare e, dall'altra parte, degli ammortamenti verosimilmente effettuati, AO 1 non può essere considerato indigente ai sensi dell'art. 3 Lag. La domanda di assistenza giudiziaria va perciò respinta.

 

                                         Per quanto riguarda la richiesta formulata da AO 1 nel proprio appello, la stessa va disattesa, ove si consideri che l'appello mancava sin dall'inizio di possibilità di buon esito (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tanto da non essere stato intimato a AP 1 per osservazioni. Delle condizioni verosimilmente difficili in cui versano le parti si tiene conto, in ogni modo, riducendo per quanto possibile la rispettiva tassa di giustizia.

 

 

                                  V.   Sui rimedi giuridici a livello federale

 

                                14.   Relativamente ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile.

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   L'appello di AP 1 è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   2.   Gli oneri di tale appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia       fr.   200.–

                                         b)  spese                         fr.      50.–

                                                                                  fr.   250.–

 

                                         sono posti a carico di AP 1, che rifonderà a AO 1 fr. 1500.– per ripetibili.

 

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria di AP 1 è respinta.

 

                                   4.   La richiesta di assistenza giudiziaria formulata da AO 1 nelle osservazioni all’appello è respinta.

 

                                   5.   L'appello di AO 1 è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

 

                                   6.   Gli oneri di tale appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia       fr.   200.–

                                         b)  spese                         fr.      50.–

                                                                                  fr.   250.–

 

                                         sono posti carico di AO 1. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   7.   La richiesta di assistenza giudiziaria di AO 1 è respinta.

 

                                   8.   Notificazione:

 

–;

–.

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di
Locarno Campagna.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente                                              La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.