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Incarto n. |
Lugano, 3 ottobre 2007/rgc
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretario: |
Annovazzi, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa DI.2007.637 (diffida ai debitori) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 22 maggio 2007 da
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AO 1 ,
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contro |
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AP 1 ; |
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) del 12 settembre 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 4 settembre 2007 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 21 giugno 1999 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1965) e AO 1 (1967), omologando una convenzione sulle conseguenze accessorie in cui il marito si impegnava a versare un contributo indicizzato per i figli D__________ (1995) e L__________ (1996), affidati alla madre, di fr. 500.– mensili ciascuno, assegni familiari non compresi. A distanza di otto anni, il 22 maggio 2007, AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, lamentando ritardi nel pagamento dei contributi per i figli e chiedendo di ordinare allo Stato del Cantone Ticino, per cui l'ex marito lavora come docente, di trattenere dallo stipendio di lui la somma indicizzata di fr. 1073.60 mensili (più gli assegni familiari), da riversare direttamente su un suo conto.
B. All'udienza del 22 giugno 2007, indetta per il contraddittorio,
AP 1 ha proposto di respingere l'istanza. Entrambe le parti hanno notificato prove, che il Segretario assessore ha ammesso seduta stante in luogo e vece del Pretore. Al termine dell'istruttoria AO 1 ha introdotto un riassunto conclusivo del 26 luglio 2007 nel quale ha confermato la sua richiesta di giudizio. AP 1 ha inviato al Pretore uno scritto conclusivo dell'8 agosto 2007 in cui assicurava che avrebbe onorato il debito alimentare non appena possibile. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato.
C. Statuendo con sentenza del 4 settembre 2007 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha parzialmente accolto
l'istanza, nel senso che ha ordinato allo Stato di trattenere ogni mese dallo stipendio del convenuto l'importo di fr. 1066.90 oltre agli assegni familiari e di riversare tale somma su un conto bancario intestato a AO 1. La tassa di giustizia e le spese (fr. 700.– complessivi) sono state poste a carico del convenuto, con obbligo di rifondere all'istante fr. 500.– per ripetibili.
D. Contro la sentenza appena citata AP 1 ha presentato un “ricorso” del 12 settembre 2007 nel quale epiloga:
Chiedo pertanto di condonarmi o non caricarmi i fr. 700.– di spese giudiziarie e invitare la controparte a rinunciare ai fr. 500.– poiché io ho rinunciato a diverse migliaia di franchi (spese del Pretore per il divorzio + tasse arretrate dovute dalla mia ex moglie).
Non mi oppongo al prelievo dal salario in linea di principio, poiché non è mia intenzione non pagare gli alimenti, ritengo però che la mia parola e promessa di pagare tutti gli arretrati poteva essere comunque presa in considerazione.
Il memoriale non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Se i genitori trascurano i propri doveri verso il figlio, il giudice può ordinare ai loro debitori che facciano i pagamenti del tutto o in parte nelle mani del rappresentante legale del figlio (art. 291 CC). La procedura applicabile è, nel Cantone Ticino, quella sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 1b e art. 5 LAC), in esito alla quale il Pretore statuisce con sentenza appellabile nel termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC) senza riguardo al valore litigioso (I CCA, sentenza inc. 35/91 del 26 settembre 1991, consid. 6, e inc. 11.2004.1 dell'11 aprile 2006, consid. 2). Tempestivo, sotto questo profilo il “ricorso” del convenuto può dunque essere trattato come appello.
2. L'appellante non discute in concreto né i presupposti dell'art. 291 CC né l'ammontare della trattenuta di stipendio. Postula – come si è accennato – l'esenzione dagli oneri processuali e dalle ripetibili fissate dal primo giudice, facendo valere i sacrifici finanziari da lui affrontati ai fini del divorzio (“spese del Pretore per il divorzio + tasse arretrate dovute dalla mia ex moglie”). Ora, nella sentenza impugnata il Segretario assessore ha statuito sugli oneri processuali e le ripetibili in base al principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Dandosi accoglimento dell'istanza nella misura di oltre il 99%, egli ha posto così la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili a carico del convenuto. Tale modo di procedere va esente da critiche. Quanto il convenuto chiede è, in sostanza, che per “giusti motivi” nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC si deroghi alla regola della soccombenza e si rinunci alla riscossione di oneri, prescindendo altresì dall'attribuire ripetibili o – al limite – compensandole (non potendosi seriamente esigere che questa Camera solleciti l'istante a rinunciare alla propria spettanza, come auspica il convenuto).
3. In realtà non si scorge alcun “giusto motivo”, nella fattispecie, perché il Segretario assessore dovesse far capo all'art. 148
cpv. 2 CPC. Intanto il convenuto ha resistito alla legittima istanza dell'ex moglie fino all'ultimo, salvo adombrare vaghe promesse di onorare il debito verso i figli nello scritto conclusivo dell'8 agosto 2007. Le argomentazioni addotte nel “ricorso”, poi, si esauriscono in recriminazioni correlate a traversie che hanno fatto seguito al divorzio, nell'evocazione di torti che al convenuto sarebbero stati arrecati dall'istante, in doglianze per apprezzamenti ingenerosi espressi da una non meglio precisata autorità tutoria e in empiti di autocommiserazione. In nessun punto dell'appello l'interessato pretende tuttavia di avere creduto per inavvertenza che – ad esempio – gli mancassero i mezzi per erogare i contributi (invero modesti) ai figli o che nuove circostanze lo esonerassero dai suoi obblighi alimentari. Quanto ai sacrifici finanziari che hanno fatto seguito al divorzio, essi non scusano evidentemente lo stato di bisogno in cui si sono venuti a trovare i minorenni per le remore del convenuto. Ne segue che, privo di consistenza, l'appello è destinato all'insuccesso.
4. La tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno andrebbero addebitate all'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC). Considerato nondimeno ch'egli non ha cognizioni giuridiche e che ha ricorso senza il patrocinio di un legale, si può eccezionalmente rinunciare a ogni prelievo. Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato alla controparte per osservazioni.
5. Per quel che è dei rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso a norma dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera di gran lunga la soglia dei fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile, ove appena si consideri che la trattenuta mensile di fr. 1000.– indicizzati potrà gravare sullo stipendio del convenuto per oltre un lustro (fino alla maggiore età del figlio D__________, il 1° gennaio 2013) e continuare per un altro un anno e mezzo, ridotta a fr. 500.– indicizzati (fino alla maggiore età della figlia Laura, il
18 marzo 2014).
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Trattato come appello, il “ricorso” è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.
3. Intimazione:
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– ; – . |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
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terzi implicati |
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Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.