Incarto n.
11.2007.151

Lugano

18 novembre 2008/sc

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

 

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa DI.2007.53 (accertamento di identità) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord, promossa con istanza del 19 aprile 2007 da

 

 

AP 1

(patrocinata dall'avv. PA 1);

 

                                        

                                         premesso che AP 1, cittadina etiope, è giunta in Svizzera il 25 marzo 2003 e, ottenuto un permesso per richiedenti l'asilo, è stata ospite del Centro di accoglienza della __________ a __________ per poi essere trasferita in quello di __________;

 

                                         ricordato che il 19 aprile 2007 AP 1 – priva di documenti di legittimazione – si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord perché fosse accertata la sua identità;

 

                                         rammentato che con sentenza del 6 settembre 2007 il Pretore ha respinto l'istanza, conferendo all'interessata il beneficio dell'assi-stenza giudiziaria;

 

                                         preso atto che contro tale sentenza AP 1 è insorta con un appello del 14 settembre 2007 per ottenere che, in riforma del giudizio impugnato, l'istanza fosse accolta o che – in subordine – gli atti fossero rinviati al Pretore per nuovo giudizio, postulando il beneficio dell'assistenza giudiziaria anche davanti a questa Camera;

 

                                         rilevato che l'Ufficio di vigilanza sullo stato civile, al quale l'appello è stato intimato, ha dichiarato il 2 ottobre 2007 di rinunciare a osservazioni;

 

                                         accertato che il 7 ottobre 2008 AP 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare l'appello;

 

                                         ritenuto che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in simili circostanze il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);

 

                                         osservato che la desistenza equivale – di regola – a soccom- benza e implica l'addebito della tassa di giustizia e delle spese a chi recede dalla lite (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);

 

                                         riconosciuto nondimeno che nel caso precipuo le particolarità della fattispecie giustificano di soprassedere al prelievo di oneri processuali;

 

                                         stabilito che non si pone problema di ripetibili, non essendovi una controparte cui l'appello possa avere cagionato costi presu-mibili;

 

                                         considerato, per quanto riguarda la richiesta di assistenza giudi-ziaria, che tale diritto è di natura altamente personale e decade ove il richiedente venga meno come parte al processo, poco importa per quale motivo (RtiD II-2006 pag. 614 n. 3c);

 

                                         posto che in concreto l'appellante, desistendo dalla lite, ha per-duto per sua stessa iniziativa la qualità di parte, onde la caduci-tà della richiesta;

 

 

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

 

 

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AP 1 è dichiarata senza interesse.  

 

                                   4.   Intimazione all'avv. PA 1, __________.

 

Comunicazione:

– alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord;

– all'Ufficio di vigilanza sullo stato civile, Bellinzona.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.