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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretaria: |
Chietti Soldati, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa DI.2007.1019 (modifica sentenza di divorzio: misure provvisionali) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 2 agosto 2007 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 , (patrocinata dall' PA 1 ); |
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 21 settembre 2007 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 12 settembre 2007 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 15 settembre 1994 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto il 12 giugno 1987 da AO 1 (1958) e AP 1 (1947), omologando una convenzione sugli effetti del divorzio in cui il marito si impegnava a versare alla moglie, 13 volte l'anno, un contributo alimentare indicizzato di
fr. 1000.– mensili dal 1° dicembre 1991 al 31 marzo 1992 e di
fr. 1500.– mensili dopo di allora, vita natural durante;
che il 2 agosto 2007 AO 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, postulando – già in via provvisionale – la soppressione parziale o totale del contributo alimentare;
che all'udienza del 12 settembre 2007, indetta per la discussione cautelare, AP 1 ha proposto di respingere l'istanza in ordine, subordinatamente nel merito;
che in tale circostanza entrambe le parti hanno offerto prove;
che con decreto cautelare emanato “nelle more istruttorie” in calce al verbale d'udienza, il Pretore ha soppresso il contributo alimentare per la convenuta da quello stesso 12 settembre 2007;
che con appello del 21 settembre 2007 AP 1 impugna il decreto appena citato per ottenere – previa concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e previo conferimento dell'assistenza giudiziaria a lei medesima – la riforma del decreto in questione nel senso di vedere confermato pendente causa il contributo alimentare dovuto dall'ex marito;
che l'appello non è stato intimato per osservazioni;
e considerando
in diritto: che la procedura intesa all'emanazione di misure provvisionali nell'ambito di una causa di divorzio (art. 137 cpv. 2 CC) è quella degli art. 376 segg. CPC (art. 376 cpv. 2 lett. d e 419c cpv. 1 CPC), applicabile per analogia anche nelle cause intese alla modifica di una sentenza di divorzio;
che nel quadro di tale procedura solo i decreti emanati dopo la discussione finale (“previo contraddittorio”: art. 382 cpv. 1 CPC) possono essere appellati;
che per “contraddittorio” nel senso dell'art. 382 cpv. 1 CPC non va inteso quello dell'art. 379 cpv. 1 CPC (che fa seguito all'introduzione dell'istanza), bensì la discussione finale, tenuta al termine dell'istruttoria o dopo che il giudice ha rifiutato le prove offerte (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con rimandi).
che tale nozione di “contraddittorio” è sempre rimasta costante nella giurisprudenza (riferimenti in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 382);
che nella fattispecie il decreto impugnato è stato esplicitamente designato dal Pretore come emesso “nelle more istruttorie”;
che i decreti cautelari adottati “nelle more istruttorie”, ovvero prima della discussione finale (Cocchi/Trezzini, op. cit., pag. 846 nota 907), non sono appellabili;
che nelle condizioni descritte l'appello in esame si rivela, già di primo acchito, improponibile;
che con l'emanazione del presente giudizio la domanda di effetto sospensivo diviene senza oggetto;
che gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma tenuto conto delle ristrettezze economiche in cui si trova verosimilmente l'interessata, si giustifica di rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo (art. 148 cpv. 2 CPC);
che non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato alla controparte;
che la richiesta di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento, l'appello apparendo destituito fin dall'inizio di qualunque possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tanto da non essere stato notificato per osservazioni;
che relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini
dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia dei
fr. 30 000.– per un ricorso in materia civile al Tribunale federale;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Intimazione a:
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– – . |
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
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terzi implicati |
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Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.