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Incarto n. |
Lugano, 12 ottobre 2007/rgc
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretario: |
Annovazzi, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa OA.2007.268 (divorzio su richiesta comune con accordo completo) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 17 aprile 2007 da
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AP 1 già in
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e |
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AO 1 (patrocinata dall' PA 1), |
giudicando ora sulla decisione del 13 settembre 2007 con cui il Segretario assessore ha respinto in luogo e vece del Pretore la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AP 1 il 19 aprile 2007;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso del 20 settembre 2007 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 13 settembre 2007 dal Segretario assessore in luogo e vece del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria in appello contestuale al ricorso;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 2 agosto del 2007, emanata in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1973), cittadino __________, e AO 1 (1958), cittadina __________, omologando – con una modifica – la convenzione sugli effetti del divorzio firmata dai coniugi il 17 aprile 2007. Tale sentenza è passata in giudicato. Statuendo il 13 settembre 2007 sulla richiesta di assistenza giudiziaria presentata dalle parti il 17 e il 19 aprile 2007, il Segretario assessore le ha respinte entrambe.
B. Contro il diniego dell'assistenza giudiziaria AP 1 è insorto il 20 settembre 2007 a questa Camera, postulando il conferimento del beneficio richiesto e la conseguente riforma della decisione impugnata. Il ricorso non ha, per sua natura, formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria il richiedente può ricorrere entro 15 giorni “all'autorità di seconda istanza” (art. 35 cpv. 4 Lag), ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Introdotto tempestivamente, il memoriale in esame è pertanto ricevibile.
2. Fino al 30 luglio 2002 l'art. 156 cpv. 2 vCPC garantiva alla controparte il diritto di esprimersi su una richiesta di assistenza giudiziaria. L'art. 5 cpv. 1 Lag lascia ora tale facoltà alla discrezione dell'“autorità competente” (messaggio del Consiglio di Stato citato, commento all'art. 5 in principio), la controparte essendo estranea a tale procedura (Christian Favre, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, Tolochenaz 1989, pag. 79 n. II con rinvii). Nella fattispecie non si vede a che potrebbe giovare coinvolgere AO 1. Potrebbe essere opportuno tutt'al più sentire il Cantone Ticino, che da una lite sull'assistenza giudiziaria è toccato direttamente, ove appena si consideri che un patrocinatore d'ufficio è chiamato ad assolvere una funzione pubblica e viene a trovarsi quindi in un rapporto giuridico con lo Stato (Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II pag. 84 in fondo). Nel Ticino però lo Stato non ha alcuna facoltà di contestare il conferimento dell'assistenza giudiziaria (art. 35 cpv. 1 Lag; identica disciplina vigeva del resto sotto il vecchio diritto: art. 158 prima frase vCPC). Può solo impugnare la decisione con cui l'“autorità di concessione” tassa la nota professionale del patrocinatore d'ufficio (art. 36 cpv. 1 lett. c con riferimento all'art. 7 cpv. 1 Lag). Né la procedura di appello prevede – per ipotesi – di chiedere osservazioni al primo giudice. Ciò premesso, conviene procedere senza indugio all'emanazione della sentenza.
3. Il Segretario assessore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AP 1 per un doppio ordine di motivi. Egli ha rilevato anzitutto che, con un reddito di fr. 4638.25 netti mensili e un fabbisogno minimo di fr. 3164.35, AO 1 aveva una disponibilità di fr. 1473.90 mensili, sicché il richiedente avrebbe potuto instare a suo tempo nei confronti di lei per una provvigione ad litem, senza far capo all'assistenza giudiziaria dello Stato. In secondo luogo il Segretario assessore ha ricordato che in esito al divorzio AP 1 può ottenere una prestazione di libero passaggio di fr. 11 951.15 dalla previdenza professionale dell'ex moglie (art. 122 cpv. 1 CC). E siccome deve lasciare la Svizzera, egli può esigere il versamento in contanti della somma (art. 5 della legge sul libero passaggio, RS 831.42), con cui potrà retribuire il suo avvocato. In concreto non soccorre dunque – ha concluso il Segretario assessore – il requisito della grave ristrettezza necessario per conseguire l'assistenza giudiziaria gratuita da parte del Cantone.
4. Il ricorrente non contesta che nel 2006 l'ex moglie fruisse di un margine disponibile di fr. 1473.90 mensili. Obietta che durante la precedente causa di separazione AO 1 guadagnava addirittura fr. 4906.20 mensili, ma che ciò non gli ha precluso in quella sede il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Egli sostiene pertanto di non avere potuto immaginare di dover chiedere nel processo di divorzio una provvigione ad litem, tanto meno ove si pensi che l'ex moglie postulava a sua volta l'assistenza gratuita. Si tratta in realtà di argomentazioni inconsistenti. Ammesso e non concesso intanto che in pendenza di separazione AO 1 godesse dello stesso margine disponibile accertato dal Segretario assessore nella decisione impugnata (il ricorrente evoca il reddito di fr. 4906.20 mensili, ma non accenna al fabbisogno minimo di lei), ciò non conferiva al richiedente alcun diritto acquisito. La circostanza di essersi visto riconoscere un privilegio in sede di separazione non garantiva all'interessato, in altri termini, la prerogativa di vedersi riconoscere identico privilegio ai fini del divorzio. Quanto al fatto che l'ex moglie postulasse a sua volta l'assistenza giudiziaria, non si vede come il ricorrente possa valersene. O AO 1 aveva una disponibilità mensile sufficiente per finanziare il patrocinio di ambedue i legali o non l'aveva. E se non l'aveva, incombeva al ricorrente rendere verosimile la ristrettezza, mentre nel memoriale egli non revoca in dubbio neppure il calcolo del Segretario assessore. Manifestamente privo di sostanza, al proposito il ricorso è pertanto destinato all'insuccesso.
5. Afferma il ricorrente, circa la prestazione di libero passaggio in suo favore, che una persona non può essere tenuta a esigere il versamento di una spettanza in contanti dal “secondo pilastro” per il solo fatto di doversi trasferire all'estero. Inoltre egli sottolinea di essere in attesa di un figlio che nascerà nel gennaio del 2008 da una donna domiciliata a __________, sicché in patria ha già avviato le pratiche per riconoscere il bambino e tornare in Svizzera a vivere con la compagna. La prima argomentazione sfiora la temerarietà. Chi rinuncia a un capitale cui ha diritto (come nel caso previsto dall'art. 5 cpv. 1 lett. a della legge sul libero passaggio) per far capo all'assistenza giudiziaria dello Stato abusa con ogni evidenza dell'istituto, poiché mira a ottenere un beneficio cui solo gli indigenti possono legittimamente aspirare (art. 3 Lag). Su questo punto il ricorso non merita altra disamina. Che poi l'interessato desideri tornare nel Ticino per vivere con la sua nuova compagna, ciò non gli conferisce il diritto né di conservare una sorta di capitale di partenza né di vedersi riconoscere un avere iniziale del “secondo pilastro”. Lo stesso ricorrente, del resto, non menziona alcuna norma che gli assicurerebbe garanzie del genere. Ne segue che, palesemente sfornito di fondatezza, anche al riguardo il ricorso cade nel vuoto.
6. La procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è gratuita, salvo ipotesi di temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag). Nella fattispecie non v'è ragione di scostarsi da tale precetto, sebbene il ricorso non sia stato esperito senza leggerezza e su un punto si riveli finanche – come si è appena visto – ai limiti dell'abuso. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria in appello, essa non può entrare in linea di conto, dato che il ricorso appariva fin dall'inizio senza alcuna possibilità di buon esito (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).
7. Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione incidentale come quella in tema di assistenza giudiziaria segue la via dell'azione principale. Una sentenza di divorzio è impugnabile con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore, salvo che litigiosa sia solo l'entità di contributi alimentari (sentenza del Tribunale federale 5A_108/2007 dell'11 maggio 2007, consid. 1.2 con rinvio a Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, § 58 pag. 80). Tale non essendo il caso nella fattispecie, il presente giudizio può essere dedotto al Tribunale federale senza riguardo al valore litigioso.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. La richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.
4. Intimazione all'.
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Comunicazione: – – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. |
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terzi implicati |
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Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.