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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretario: |
Pontarolo, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa OA.1996.417 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 16 agosto 1994 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 (patrocinato da PA 1); |
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premesso che AP 1 (1941) e AO 1 (1956) si sono sposati a __________ il 14 maggio 1983 e che dal matrimonio è nata G__________, il 21 maggio 1989;
ricordato che nell'ambito di un'azione di divorzio promossa il 16 agosto 1994 da AO 1 questa Camera ha, con sentenza del 18 febbraio 2004, riformato un decreto cautelare emesso il 20 dicembre 2002 dal Pretore del Distretto di Bellinzona, fissando in fr. 1175.– mensili il contributo alimentare provvisionale dovuto da AP 1 alla moglie e in fr. 1905.– mensili quello per la figlia (inc. 11.2003.1);
appurato che con decreto cautelare del 24 settembre 2007 il Pretore ha respinto un'istanza presentata dal marito il 22 agosto 2006 per ottenere la soppressione del contributo alimentare in favore della moglie e la riduzione di quello per la figlia a fr. 860.– mensili dall'ottobre al dicembre del 2006 e a fr. 884.– mensili dal gennaio al giugno del 2007;
preso atto che contro tale decreto AP 1 è insorto con un appello del 3 ottobre 2007, instando perché il contributo alimentare in favore della moglie sia soppresso, quello in favore della figlia ridotto come richiesto e il giudizio del Pretore riformato di conseguenza;
considerato che nelle sue osservazioni del 31 ottobre 2007 AO 1 ha proposto di respingere l'appello;
accertato che con lettera del 10 maggio 2010 AP 1 ha comunicato alla Camera l'avvenuta stipulazione di una convenzione di divorzio, omologata dal Pretore con sentenza del 7 maggio 2010 (passata in giudicato), chiedendo “lo stralcio della procedura di ricorso”;
rilevato che nelle circostanze descritte l'appello del 3 ottobre 2007 in materia provvisionale va stralciato dai ruoli per desistenza;
stabilito che in ossequio all'accordo raggiunto dai coniugi la tassa di giustizia e le spese vanno divise metà per parte, compensate le ripetibili;
ritenuto che in ogni modo la tassa di giustizia va equamente ridotta, il processo terminando senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);
in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. L'appello è stralciato dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.