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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretario: |
Pontarolo, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa DI.2006.1409 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 10 novembre 2006 da
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AP 1
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contro |
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AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2 ); |
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premesso che AP 1 (1972) e AO 1 (1974)
si sono sposati a __________ il 14 giugno 1997 e che dalla loro
unione sono nati D__________, il 19 dicembre 1998, e L__________, il 17 marzo 2004;
accertato che con sentenza del 4 ottobre 2007 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale al marito, ha affidato i figli alla madre, ha disciplinato il diritto di visita paterno e ha obbligato AP 1 a versare dal 1° luglio 2006 un contributo alimentare per la moglie di fr. 235.– mensili, uno per D__________ di fr. 1415.– mensili e uno per L__________ di fr. 1490.– mensili, modificati dal 1° gennaio 2007 in fr. 225.– mensili per la moglie, fr. 1420.– mensili per D__________ e fr. 1495.– mensili per L__________;
preso atto che contro tale sentenza AP 1 è insorto con un appello del 15 ottobre 2007 per ottenere una riduzione dei contributi alimentari a fr. 60.– mensili per la moglie, fr. 950.– mensili per D__________ e fr. 990.– mensili per L__________;
ricordato che con decreto del 17 ottobre 2007 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello;
posto che con ordinanza del 13 novembre 2007 il presidente medesimo ha sospeso, su richiesta delle parti, la procedura d'appello fino al 30 aprile 2008 per agevolare una composizione della causa nelle vie amichevoli;
rammentato che con ordinanza del 2 maggio 2008 tale sospensione è stata prorogata fino al 30 maggio 2008;
rilevato che nelle sue osservazioni del 30 maggio 2008 AO 1 ha proposto di respingere l'appello, postulando quello stesso giorno il beneficio dell'assistenza giudiziaria;
osservato che con ordinanza del 4 maggio 2009 il giudice delegato ha nuovamente sospeso la procedura di appello fino al 30 ottobre 2009;
appurato che con lettera del 24 agosto 2009 AP 1 ha dichiarato di ritirare l'appello;
ritenuto che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in simili circostanze il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);
precisato che in caso di recesso dalla lite la parte desistente deve sopportare – per principio – gli oneri processuali da essa cagionati e risarcire alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili, il ritiro di un appello equiparandosi a soccombenza (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375);
considerato che nel caso concreto non v'è ragione per scostarsi da tale principio, ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, dovendosi tener conto sia della buona volontà dimostrata dai coniugi sia della circostanza che il processo di appello termina senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);
constatato che l'attribuzione di un'adeguata indennità per ripetibili all'appellata rende priva di oggetto la relativa richiesta di assistenza giudiziaria (sentenza del Tribunale federale 5P.108/2006 del 22 giugno 2006, consid. 3);
richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
decreta 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1800.– per ripetibili.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale di appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.