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Incarto n. |
Lugano 3 dicembre 2007/rgc
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretaria: |
Chietti Soldati, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa OA.2007.76 (divorzio su richiesta unilaterale: misure provvisionali) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 7 settembre 2007 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 (con recapito presso l'avv. Rinaldo Maderni, Chiasso), |
giudicando sul decreto “supercautelare” del 4 ottobre 2007 con cui il Segretario assessore ha autorizzato la figlia I__________ a frequentare la scuola elementare di __________, ha ordinato all'autorità tutoria di designare un curatore processuale alle figlie E__________ e I__________, ha disposto l'audizione di queste ultime e ha respinto richieste cautelari presentate da AP 1;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 18 ottobre 2007 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 4 ottobre 2007 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che AP 1 (1954) e AO 1 (1963) si sono sposati a __________ il 3 ottobre 1986;
che dal matrimonio sono nate F__________ (28 marzo 1987), E__________ (25 giugno 1992) e I__________ (5 ottobre 1999);
che in esito a un'istanza a protezione dell'unione coniugale presentata da AO 1 il 6 aprile 2005, con decreti cautelari emessi senza contraddittorio il 7 aprile 2005 e l'8 novembre 2005, confermati “nelle more istruttorie” il 3 maggio 2006, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha affidato le figlie E__________ e I__________ alla madre, obbligando AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 2500.– mensili per la moglie e di fr. 1200.– mensili per ogni figlia (inc. DI.2005.79);
che nell'ambito di un'azione di divorzio unilaterale fondata da AO 1 sull'art. 115 CC il Pretore ha ribadito con decreto cautelare del 20 dicembre 2006, emesso senza contraddittorio, il medesimo assetto provvisionale (inc. OA.2005.55);
che il 28 maggio 2007 AP 1 ha chiesto la ricusazione del Pretore, domanda che pende tuttora davanti a questa Camera (inc. 11.2007.92);
che con decreto cautelare del 31 agosto 2007, emanato senza contraddittorio in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha respinto un'istanza presentata quel medesimo giorno da AP 1 per vedere annullata l'iscrizione di I__________ alla scuola elementare di __________, citando le parti a un'udienza del 4 settembre 2007 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord per la discussione e l'ascolto della figlia;
che lo stesso 4 settembre 2007 AP 1 ha chiesto nuovamente di annullare l'iscrizione di I__________ alla scuola elementare di __________, istanza respinta il 6 settembre 2007 senza contraddittorio dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
che nel frattempo, il 7 settembre 2007, AO 1 ha introdotto una nuova azione di divorzio unilaterale sulla base dell'art. 114 CC, sollecitando in via cautelare la conferma di tutti i provvedimenti adottati nel quadro delle precedenti procedure (inc. OA.2007.76);
che con istanza del 10 settembre 2007 AP 1 ha postulato la revoca, previo contraddittorio, del decreto cautelare emesso il 6 settembre 2007 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
che alla discussione del 25 settembre 2007, indetta davanti al Segretario assessore della giurisdizione di Mendrisio Sud, AP 1 ha instato per la revoca di ogni provvedimento cautelare emanato fino ad allora;
che in tale circostanza entrambe le parti hanno offerto prove;
che con decreto “supercautelare” del 4 ottobre 2007 il Segretario assessore ha confermato l'assetto provvisionale disciplinato nell'ambito delle cause inc. DI.2005.79 e OA.2005.55, ha autorizzato I__________ a frequentare la scuola elementare di __________, ha ordinato all'autorità tutoria di designare un curatore processuale alle figlie E__________ e I__________ (art. 146 CC), ha incaricato la dott. __________ di sentire le figlie, respingendo le richieste cautelari presentate il 4 e 10 settembre 2007 da AP 1;
che la tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese sono state poste a carico di AP 1, mentre il giudizio sulle ripetibili è stato rinviato al merito;
che con appello del 18 ottobre 2007 AP 1 impugna il decreto appena citato per ottenerne l'annullamento o – in via subordinata – la riforma, nel senso di vedere respinta l'istanza cautelare della moglie;
che l'appello non è stato intimato per osservazioni;
e considerando
in diritto: che la procedura intesa all'emanazione di misure provvisionali nelle cause di divorzio (art. 137 cpv. 2 CC) è quella degli art. 376 segg. CPC (art. 376 cpv. 2 lett. d e 419c cpv. 1 CPC), applicabile per analogia anche alla modifica di decreti cautelari già in vigore;
che nel quadro di tale procedura solo i decreti emanati dopo la discussione finale (“previo contraddittorio”: art. 382 cpv. 1 CPC) possono essere appellati;
che per “contraddittorio” nel senso dell'art. 382 cpv. 1 CPC non va inteso quello dell'art. 379 cpv. 1 CPC (successivo all'introduzione dell'istanza), bensì la discussione finale, tenuta al termine dell'istruttoria o dopo che il giudice ha rifiutato le prove offerte (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con rimandi);
che tale nozione di “contraddittorio” è sempre rimasta costante nella giurisprudenza (riferimenti in: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 382);
che, in particolare, i decreti cautelari adottati dopo l'udienza dell'art. 379 cpv. 1 CPC, ma prima della discussione finale (i cosiddetti decreti cautelari emessi “nelle more istruttorie”) non sono appellabili (Cocchi/Trezzini, op. cit., pag. 846 nota 907);
che in concreto, per di più, il decreto del Segretario assessore è chiaramente designato nell'intestazione come “supercautelare”;
che nelle condizioni descritte l'appello in esame, presentato non senza leggerezza, si rivela già di primo acchito inammissibile;
che gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato alla controparte, cui non sono derivate spese presumibili;
che, relativamente ai rimedi giuridici proponibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), un eventuale ricorso in materia civile può essere esperito senza riguardo a questioni di valore, data la natura delle richieste controverse nel caso specifico (sentenza del Tribunale federale 5A_108/2007 dell'11 maggio 2007, consid. 1.2 con rinvio a Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, § 58 pag. 80);
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
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–; –. |
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
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terzi implicati |
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Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.