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Incarto n. |
Lugano 5 novembre 2007/rgc
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretaria: |
Chietti Soldati, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa DI.2007.61 (diffida ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 5 aprile 2007 da
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AO 1
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contro |
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AP 1; |
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 23 ottobre 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 9 ottobre 2007 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che il 5 aprile 2007 AO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, chiedendogli di ordinare al datore di lavoro di AP 1 di trattenere dallo stipendio di lui la somma di fr. 213.– mensili (più l'assegno familiare), da riversare su un suo conto bancario quale contributo alimentare per il figlio G__________ (1999) in virtù di una sentenza pronunciata il 20 aprile 2000 dal medesimo Pretore;
che all'udienza del 9 maggio 2007, indetta per la discussione, è comparsa unicamente PA 1, la quale ha confermato l'istanza;
che alla discussione finale del 24 settembre 2007 l'istante ha confermato la sua domanda, mentre il convenuto ha proposto di respingere l'istanza;
che con sentenza del 9 ottobre 2007 il Pretore ha accolto l'istanza, ordinando alla Cassa disoccupazione __________, __________, o in subordine alla __________, __________, __________, di trattenere ogni mese dalle indennità riscosse da AP 1, o dallo stipendio da lui percepito, l'importo di fr. 213.– oltre agli assegni familiari e di riversare tale somma su un conto bancario intestato a AO 1;
che il 12 ottobre 2007 RA 1 ha inoltrato al Pretore una dichiarazione di ricorso, da lui trasmessa a questa Camera per essere eventualmente trattata come appello;
che il 22 ottobre 2007 il presidente di questa Camera ha scritto a AP 1, spiegandogli come lo scritto non adempisse i requisiti dell'art. 309 cpv. 2 CPC e non potesse quindi essere trattato come appello;
che il 23 ottobre 2007 AP 1 ha presentato un nuovo memoriale in cui afferma di non poter versare il contributo di mantenimento e chiede di riesaminare la sentenza impugnata;
che il memoriale non ha formato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che a norma dell'art. 291 CC il giudice può ordinare ai debitori di un genitore dimentico dei propri doveri verso il figlio di eseguire i pagamenti, in tutto o in parte, nelle mani del rappresentante legale del figlio;
che all'emanazione di tale diffida si applicano, ove non sia pendente una causa di stato, le norme della procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 1b e art. 5 LAC), di modo che la sentenza è appellabile nel termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC) senza riguardo al valore litigioso (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2007.148 del 3 ottobre 2007, consid. 1).
che il termine d'impugnazione comincia a decorrere il giorno dopo la notifica della sentenza al destinatario (art. 120 cpv. 1 e 131 cpv. 1 CPC);
che nella fattispecie la sentenza, intimata dalla Pretura per raccomandata martedì 9 ottobre 2007, è stato ritirata dal convenuto giovedì 11 ottobre 2007 (‹www. posta.ch/trackandtrace›, informazioni inerenti al recapito __________ – R Svizzera);
che, di conseguenza, il termine per appellare è cominciato a decorrere venerdì 12 ottobre 2007 ed è scaduto domenica 21 ottobre 2007, protraendosi fino a lunedì 22 ottobre 2007 in ossequio all'art. 131 cpv. 3 CPC;
che nelle circostanze illustrate l'appello, consegnato all'ufficio postale di __________ giovedì 25 ottobre 2007 (data del timbro postale sulla busta d'invio), risulta tardivo;
che l'appellante non accenna a motivi suscettibili di entrare in linea di conto per giustificare un'eventuale restituzione in intero contro il lasso del termine (art. 137 CPC);
che l'appello va dichiarato pertanto inammissibile;
che gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che, date le particolarità del caso, si giustifica nondimeno di rinunciare a ogni prelievo, l'interessato essendo privo di formazione giuridica;
che non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato all'istante per osservazioni;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
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–,; –,. |
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
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terzi implicati |
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Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.