Incarto n.
11.2007.182

Lugano

10 gennaio 2008/lw

 

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

 

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa CN.2006.528 (confezione di inventario assicurativo) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 9 maggio 2006 da

 

 

AP 1,

 

 

quale erede legittima di AO 1 (1915), già in __________,

ivi deceduto il 12 gennaio 2006,

 

 

nella successione che comprende quali altri eredi legittimi i fratelli

 

__________, __________ e __________

(patrocinati dall'avv. __________,);

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello (ricorso) del 20 novembre 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza

                                              emessa l'8 novembre 2007 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                          che il 10 febbraio 2006 la notaia __________ ha pubblicato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, un testamento olografo di AO 1, deceduto a __________ il 12 gennaio 2006, lasciando quali eredi legittimi i figli __________, __________, __________ ed AP 1;

 

                                         che con istanza del 9 maggio 2006 AP 1 si è rivolta al medesimo Pretore per ottenere la confezione di un inventario assicurativo, dolendosi di non essere stata invitata alla pubblicazione del testamento, di cui lamenta di avere avuto conoscenza solo il 14 febbraio 2006, quando ha ricevuto copia autentica dell'istromento di pubblicazione;

 

                                         che con sentenza dell'8 novembre 2007 il Pretore ha respinto la richiesta, non ravvisando gli estremi dell'art. 553 cpv. 1 CC, tanto meno a distanza di oltre un anno dalla morte del testatore (art. 553 cpv. 2 CC);

 

                                         che in esito al giudizio il Pretore non ha prelevato tasse né spese;

 

                                         che il 20 novembre 2007 AP 1 è insorta con un memoriale (“ricorso”) alla Pretura in cui, senza formulare conclusioni esplicite, critica la sentenza citata;

 

                                         che, trasmesso a questa Camera per competenza, il “ricorso” non ha formato oggetto di intimazione;

 

e considerando

 

in diritto:                        che la confezione di un inventario assicurativo dell'eredità (art. 553 CC) si chiede con la procedura non contenziosa di camera di consiglio (art. 2 n. 9 e art. 3 LAC);

 

                                         che la decisione del Pretore è appellabile entro 10 giorni a questa Camera (art. 360 cpv. 3 e 370 CPC);

 

                                         che il termine di impugnazione comincia a decorrere il giorno successivo a quello in cui la sentenza perviene al destinatario (art. 120 cpv. 1 e 131 cpv. 1 CPC);

 

                                         che nella fattispecie la decisione dell'8 novembre 2007 è giunta all'appellante l'indomani, venerdì 9 novembre (avviso di ricevimento PostMail relativo all'invio n. __________, agli atti);

 

                                         che, di conseguenza, il termine per appellare è cominciato a decorrere sabato 10 novembre ed è scaduto lunedì 19 novembre 2007;

 

                                         che nelle circostanze descritte il memoriale, consegnato alla posta il 21 novembre 2007 (stampiglia postale figurante sulla busta dell'invio raccomandato), risulta manifestamente tardivo, e come tale inammissibile;

 

                                         che nel suo scritto l'appellante non accenna ad alcun motivo suscettibile di entrare in linea di conto per un'eventuale restituzione in intero contro il lasso del termine giusta l'art. 137 CPC;

 

                                         che, si volesse pure da ciò prescindere, l'appello andrebbe dichiarato ugualmente irricevibile;

 

                                         che in effetti il Pretore ha respinto la richiesta di inventario per non avere ravvisato né le condizioni dell'art. 553 cpv. 1 CC né motivi suscettibili di giustificare il ritardo con cui era stata introdotta la domanda (art. 553 cpv. 2 CC);

 

                                         che ai presupposti dell'art. 553 cpv. 1 CC l'appellante non dedica una sola frase, mentre per quanto attiene all'art. 553 cpv. 2 CC si limita ad affermare di aver reagito subito dopo avere ricevuto dal notaio __________ copia del testamento, ma non spiega perché non avrebbe potuto postulare l'erezione dell'inventario entro due mesi dalla morte del testatore, come prevede appunto l'art. 553 cpv. 2 CC;

 

                                         che nelle condizioni descritte l'appello si rivela dunque, già di primo acchito, improponibile;

 

                                         che gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma che le circostanze specifiche inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, l'appellante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore;

 

                                         che non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di intimazione;

 

                                         che per quanto attiene infine ai rimedi giuridici proponibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore del compendio successorio risultante dall'inventa­­-rio fiscale agli atti (fr. 206 511.–) supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF);

 

 

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

 

 

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

 

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

–;

– __________. __________, __________.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.