Incarto n.
11.2007.184

Lugano,

8 luglio 2008/sc

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

 

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella procedura AG.2006.7 (assistenza giudiziaria internazionale in materia civile) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con atto rogatorio del 6 aprile 2006 da

 

                                         Juzgado de Primera Instancia número seis de __________

                                         (Tribunale di Prima Istanza numero sei di __________), __________

                                        

                                         nella causa che oppone

 

 

 AO 1

(patrocinata dall'avv.  PA 1 )

 

 

a

 

 

 AP 1  

(patrocinato dagli avvocati PA 2

e PA 3, )

 

                                         e che vede coinvolto in qualità di terzo cui è chiesta l'edizione di documenti il

 

                                         AP 1, __________, succursale di __________;

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 22 novembre 2007 presentato dal AP 1, succursale di __________, contro il decreto del 13 novembre 2007 emesso in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 5;

 

                                         2.   Se dev'essere accolto l'appello del 26 novembre 2007 presentato da AP 2 contro il medesimo decreto;

 

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Nell'ambito di una causa civile promossa a __________ da AO 1 contro l'ex marito AP 1 per ottenere la modifica – o la revisione – della liquidazione relativa al regi­me dei beni matrimoniali disciplinata nella sentenza di divorzio (del 19 dicembre 2003), il Tribunale di Prima Istanza numero sei di __________ ha presentato nell'aprile del 2006 una rogatoria al Tribunale d'appello intesa all'ottenimento di documentazione dal AP 1, succursale di __________. Quest'ultimo ha diramato la commissione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. In esecuzione della rogatoria, con decreto di edizione emesso il 13 ottobre 2006 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha ingiunto ai responsabili del AP 1 di produrre entro 20 giorni:

                                         2.1   Tutta l'informazione esistente nei loro archivi, su ogni genere di supporto, riguardo ai soldi e agli effetti in deposito, saldi dei conti, depositati a termine, titoli valori depositati, casseforti e qualsiasi altro prodotto finanziario, che alla data in cui viene chiesta l'informazione si trovino a nome di AP 1, conosciuto anche come AP 1, in via diretta o indiretta (nei quali il signor AP 1 sia registrato come ultimo beneficiario nella documentazione della banca o beneficial owner o trustee) aperti o contrattati negli ultimi 10 anni a far capo dalla data del presente decreto.

                                         2.2   Data di apertura dei conti bancari, depositi di valori, cancellazioni, vendita di valori o di qualsiasi altro prodotto finanziario del quale il signor AP 1 risulti titolare o beneficiario.

                                         2.3   Tutti i movimenti compresi i versamenti, utilizzi o bonifici, a nome del signor AP 1, direttamente o indirettamente, eseguiti sui citati conti, titoli valori o fondi di ogni genere, dal 31 agosto 2002 (data in cui il signor AP 1 presentò domanda di separazione) fino alla data della risposta all'ingiunzione.

                                         2.4   Copia di tutti i documenti che si trovino in potere dei suddetti istituti, quali contratti di apertura, ordini di bonifico e/o acquisto di valori, in particolare nei ultimi cinque anni.

 

                                         Il AP 1 è stato autorizzato a oscurare nei documenti tutti i riferimenti che possono far risalire a terzi estranei alla vertenza in essere. Il decreto è stato emesso senza riscossione di spese.

 

                                  B.   Il decreto di edizione è stato impugnato il 27 ottobre 2006 dal AP 1 davanti a questa Camera, che con sentenza del

                                         29 novembre 2006 ha respinto l'appello nella misura in cui era ricevibile e ha confermato il decreto (inc. 11.2006.119; sentenza riprodotta in: RtiD II-2007 pag. 649 n. 11c). Un ricorso di diritto pubblico presentato dal AP 1 al Tribunale federale è stato dichiarato inammissibile il 19 febbraio 2007 per tardivo versamento dell'anticipo (sentenza 5P.20/2007). Un ricorso di diritto pubblico presentato da AP 2 è stato invece respinto il 1° maggio 2007 nella misura in cui era ammissibile (sentenza 5P.17/2007).

 

                                  C.   Il AP 1 ha inviato alla Pretura del Distretto di Lugano, il 28 agosto 2007, documentazione bancaria relativa a due conti del cliente:

                                         il n. __________ – n. __________ “__________” e

                                         il n. __________ – n. __________ “__________”

                                         dal 31 agosto 2002 in poi. Il Segretario assessore ha reputato l'edizione assolta solo in parte, il dispositivo n. 1 del decreto prevedendo la produzione dei documenti riferiti agli ultimi dieci anni (e non solo cinque) precedenti l'emanazione dell'ordine. Con “decreto” del 13 novembre 2007 egli ha impartito così al AP 1 un nuovo termine di dieci giorni per completare la documentazione trasmessa.

 

                                  D.   Insorto con appello del 22 novembre 2007 a questa Camera, il AP 1 chiede di dichiarare il “decreto” nullo o, in subordine, di riformarlo nel senso di accertare l'avvenuto adempimento dell'edizione. AP 2 si è rivolto anch'egli a questa Camera con un appello del 26 novembre 2007 in cui chiede a sua volta di dichiarare il “decreto” nullo o, in subordine, di annullarlo. Invitata a esprimersi, nelle sue osservazioni del

                                         14 gennaio 2008 AO 1 propone di respingere gli appelli in ordine, subodinatamente nel merito.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   La giurisprudenza ticinese ha già avuto modo di ricordare che, trattandosi di eseguire una commissione rogatoria internazionale in materia civile avente per oggetto un'edizione di do­cumenti dalla controparte o da terzi, la procedura è per analogia quella degli art. 206 segg. CPC (RtiD I-2007 pag. 720 consid. 1 con richiamo). In effetti il Segretario assessore ha notificato il 13 ottobre 2006 al AP 1, nella fattispecie, un decreto di edizione giusta l'art. 213a CPC. Tale decreto è poi stato impugnato infruttuosamente – come si è visto – fin davanti al Tribunale federale.

 

                                   2.   Ritenuta assolta l'edizione solo in parte, il Segretario assessore ha emanato il 13 novembre 2007 nei riguardi del AP 1 un nuovo “decreto” con il quale ha assegnato alla banca “un ulteriore termine di dieci giorni per produrre quanto richiesto con decreto di edizione di data 13 ottobre 2006 ai sensi del precedente considerando”. Dalla motivazione si evince che l'“ulteriore termine” è stato fissato “per procedere alla produzione di tutto quanto descritto nel decreto di edizione segnatamente al punto 2.1, integrando quanto prodotto con tutto quanto in suo possesso descritto nel decreto e risalente a 10 anni dalla data dello stesso, ivi compresa la documentazione descritta ai punti 2.3 e 2.4” (pag. 2 in fondo). L'ordine non è corredato di alcuna sanzione in caso di inosservanza. Al contrario: il Segretario assessore ha reputato non giustificarsi “assortire il presente ordine di completazione di quanto richiesto con il decreto di edizione mediante la comminatoria dell'art. 292 CP” (pag. 3).

 

                                   3.   Se ne desume che nel caso specifico il Segretario assessore non ha inteso emanare una nuova “decisione di edizione” (nel senso dell'art. 213a CPC). Né si vede, del resto, come il decreto in rassegna potrebbe definirsi una decisione di edizione, la quale deve contenere per legge la comminatoria dell'art. 292 CP (art. 213 CPC). In realtà con l'atto in questione il Segretario assessore ha semplicemente assegnato al AP 1 un termine suppletorio per ottemperare alla decisione di edizione (quella del 13 ottobre 2006) da lui interpretata. Dovesse il AP 1 disattendere la scadenza, nessuna sanzione potrà essere presa in virtù di tale decreto. Se mai i responsabili della banca potranno essere deferiti al foro penale per disobbedienza a decisione dell'autorità (art. 292 CP) in forza della comminatoria figurante nella decisione di edizione originaria (quella del 13 ottobre 2006, appunto). Il problema di sapere se il Procuratore pubblico interpreterà poi il decreto nello stesso modo del Segretario assessore riguarda l'autorità penale ed esula dal presente giudizio.

 

                                         Sta di fatto che l'atto appellato, del 13 novembre 2007, comporta una semplice assegnazione di termine. Come tale, esso si rivela un mero provvedimento disciplinante il procedimento” (art. 94 prima frase CPC), ovvero un'ordinanza (si veda analogamente, in caso di commissione rogatoria intercantonale: I CCA, sentenza inc. 11.2006.107 dell'11 ottobre 2006, parzialmente pubblicata in: RtiD I-2007 pag. 723 n. 14c). E per sua natura un'ordinanza non può essere impugnata (art. 95 cpv. 1 CPC). Ne segue che, contrariamente alla fallace indicazione del Segretario assessore, l'atto impugnato non costituisce un decreto”. Irricevibili, i due appelli sfuggono pertanto a ogni disamina.

 

                                   4.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Gli appellanti rifonderanno inoltre ad AP 2, la quale ha formulato un memoriale di osservazioni agli appelli, un'equa indennità per ripetibili. L'ammontare di questa va commisurata al tempo e all'impegno che un avvo­cato solerte avrebbe profuso nella redazione di un allegato in cui si sarebbe limitato a far valere essenzialmente l'inammissibilità dei ricorsi per difetto di decisione impugnabile.

 

                                   5.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale, l'assistenza giudiziaria civile può formare oggetto di ricorso a norma dell'art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF. E in concreto il valore connesso all'esecuzione della rogatoria può ragionevolmente presumersi superare la soglia di fr. 30 000.– cui si riferisce l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, ove appena si scorra la documentazio­ne prodotta dal AP 1 circa la movimentazione del conto n. __________ – n. __________ “__________”.

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

pronuncia:              1.   Gli appelli sono irricevibili.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia unica       fr. 500.–

                                         b) spese                                    fr.   50.–

                                                                                           fr. 550.–

                                         sono posti solidalmente a carico degli appellanti in ragione di metà ciascuno. Gli appellanti rifonderanno inoltre ad AO 1, sempre con vincolo solidale, un'indennità complessiva di fr. 2000.– per ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

– ;

                                         Comunicazione:

                                         – ;

                                         – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.