Incarto n.
11.2007.185

Lugano

16 maggio 2008/sc

 

 

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

 

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2005.97 (azione di separazione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 9 maggio 2005 da

 

 

CO 1

(patrocinata dall'avv. PA 1)

 

 

contro

 

 

IS 1

(già patrocinato dall'avv.,),

giudicando ora sull'istanza di ricusazione presentata il 18 novembre 2007 dal convenuto nei confronti del Pretore e da questi trasmessa alla Camera il 29 novembre 2007;

 

premesso che davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona pende una causa di separazione intentata il 9 maggio 2005 da CO 1 (1941) nei confronti del marito IS 1 (1940);

 

accertato che tale causa, dalla quale il convenuto si è lasciato precludere, si trova in fase istruttoria;

 

constatato che con istanza del 18 novembre 2007 IS 1 ha chiesto la ricusazione del Pretore;

 

appurato che CO 1 ha dichiarato il 27 novembre 2007 di rinunciare a osservazioni, mentre il Pretore ha comunicato il 29 no­vembre 2007 di non ravvisare motivi di astensione nei propri confronti, rimettendosi al giudizio di questa Camera;

preso atto che il 7 maggio 2008 IS 1 ha comunicato al presidente della Camera di ritirare l'istanza di ricusa;

 

rammentato che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in simili circostanze il giudice stralcia la procedura dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);

 

considerato che la desistenza equivale, di regola, a soccombenza e implica l'addebito della tassa di giustizia, delle spese e delle ripetibili (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);

 

stabilito nondimeno che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta (art. 21 LTG per analogia), la procedura di ricusa terminando senza sentenza, mentre non si pone problema di ripetibili, la controparte non avendo formulato osservazioni all'istanza;

 

in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

 

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'istanza. L'istanza di ricusazione è stralciata dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia ridotta     fr. 100.–

                                         b) spese                                    fr.   50.–

                                                                                           fr. 150.–

                                         sono posti a carico dell'istante. Non si attribuiscono ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

;.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.