Incarto n.
11.2007.187

Lugano

21 gennaio 2008/lw

 

 

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

 

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa n. 367.2007/R.66.2007 (nomina di curatore educativo) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

 

 

AP 1

 

 

alla

 

 

 

 Commissione tutoria regionale 8, Pregassona

 

 riguardo alla nomina di un curatore educativo in favore di

 A__________ (1998) e N__________ (2002) __________, figli suoi e di

 

CO 2

 (PA 1)

 

 nella persona di

 

CO 3;

 

 

                                         premesso che nell'ambito di una procedura avviata da CO 2 con istanza del 24 gennaio 2007 per la disciplina del diritto di visita paterno ai figli A__________ (1998) e N__________ (2002) la Commissione tutoria regionale 8 ha nominato il 25 giugno 2007 ai ragazzi un curatore educativo (art. 308 CC) nella persona di CO 3;

 

                                         preso atto che un ricorso presentato il 3 luglio 2007 da AP 1 contro l'istituzione della misura è stato respinto dall'Autorità di vigilanza sulle tutele con decisione dell'11 ottobre 2007;

 

                                         accertato che contro tale decisione AP 1 è insorto con un appello (“ricorso”) del 30 ottobre 2007;

 

                                         ricordato che il 7 dicembre 2007 l'appellante è stato invitato a depositare entro lunedì 31 dicembre 2007, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 350.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale di appello, introiti agiti, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'ap­­­­-pello sarebbe stato stralciato dai ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC);

 

                                         constatato che nessun versamento risulta essere intervenuto finora, né l'appellante consta avere introdotto – per avventura – un'istanza di restituzione in intero contro il lasso del termine (art. 137 CPC);

 

                                         ritenuto che nelle circostanze descritte l'appello sfugge a qualsiasi esame;

 

                                         considerato che gli oneri processuali vanno a carico di chi li ha provocati (art. 148 cpv. 3 CPC), ma che la tassa di giustizia dev'essere adeguatamente ridotta, la procedura di appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);

 

                                         stabilito che non si giustifica di attribuire ripetibili alle controparti, cui l'appello non è stato intimato e non ha cagionato spese presumibili;

 

 

richiamato l'art. 12 cpv. 1 LTG,

 

 

decreta:                   1.   L'appello è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.   50.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 100.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione:

 

;

;

;

.

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.