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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretaria: |
Chietti Soldati, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa DI.2006.133 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 4 agosto 2006 da
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AP 1 (già patrocinato dall' __________,)
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contro |
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AO 1, S__________ (1994); |
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se devono essere accolti l'appello e il ricorso del 9 dicembre 2007 presentati da AP 1 contro la sentenza emessa il 27 novembre 2007 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale ai rimedi giuridici;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 10 aprile 2001 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1959) e AO 1 (1956), omologando una convenzione che prevedeva l'affidamento del figlio S__________ (nato il 25 settembre 1994) alla madre, riservato il diritto di visita del padre, con obbligo per quest'ultimo di versare al figlio un contributo alimentare indicizzato, compreso l'assegno familiare, di fr. 850.– mensili fino al 12° anno di età, di fr. 1100.– mensili fino al 16° anno di età e di fr. 1300.– mensili dopo di allora. AO 1 ha altri due figli, M__________ (nato il 7 agosto 1984) e S__________ (nata il 10 febbraio 1990) C__________, avuti da un precedente matrimonio. AP 1 si è risposato il 4 settembre 2001 con __________ (1961), cittadina turca.
B. Il 4 agosto 2006 AP 1 ha convenuto AO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere, già in via cautelare, la riduzione del contributo alimentare in favore del figlio a fr. 400.– mensili dal maggio del 2006 e l'istituzione di una curatela educativa per la gestione delle relazioni personali con lui, oltre al beneficio dell'assistenza giudiziaria. A sostegno della richiesta egli ha fatto valere la riduzione delle sue entrate in seguito alla perdita del posto di lavoro, a problemi di salute e ai maggiori oneri legati al mantenimento della nuova famiglia, così come le difficoltà incontrate nell’esercizio del diritto di visita. All'udienza del 25 agosto 2006, indetta per la discussione, AO 1 ha proposto di respingere l'istanza, contestando la propria legittimazione passiva e la competenza del giudice a nominare un curatore. Essa ha postulato, a sua volta, l'ammissione all'assistenza giudiziaria.
C. Con decreto cautelare dello stesso giorno il Pretore ha fissato il contributo provvisionale per il figlio in fr. 733.– mensili, compreso il 20% dell'assegno familiare riscosso dal padre (il resto essendo percepito dalla madre), e ha invitato la Commissione tutoria regionale 1 a nominare un curatore educativo in favore di S__________. L'istruttoria di causa, iniziata il 19 ottobre 2006, è durata fino al 21 maggio 2007. Alla discussione finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a presentare conclusioni scritte. Nel proprio memoriale del 22 giugno 2007 AP 1 ha ribadito le rispettive domande. Nel proprio allegato di quello stesso giorno AO 1 ha confermato il relativo punto di vista, chiedendo altresì la condanna dell'istante a versarle con effetto retroattivo dal 1° ottobre 2006 la differenza tra l'importo dovuto di fr. 1100.– mensili (assegni familiari inclusi) e quanto stabilito in via cautelare. Il 20 settembre 2007 la Commissione tutoria regionale 1 ha nominato __________ in qualità di curatrice educativa. Statuendo il 27 novembre 2007, il Pretore ha respinto l'istanza, ponendo la tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese a carico dell'istante, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 1500.– per ripetibili. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AP 1 è stata respinta, mentre analogo beneficio è stato accordato a AO 1.
D. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 9 dicembre 2007 nel quale chiede che in riforma del giudizio impugnato il contributo alimentare per il figlio sia ridotto a fr. 400.– mensili dal maggio del 2006 fino alla maggiore età del ragazzo. Egli sollecita inoltre il beneficio dell'assistenza giudiziaria davanti al Pretore, oltre che in appello. Il rimedio non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: I. Sull'appello in materia di contributo alimentare
1. La modifica di una sentenza di divorzio relativamente al contributo alimentare per i figli è retta dalle disposizioni sugli effetti della filiazione (art. 134 cpv. 2 CC, che rinvia agli art. 285 e 286 cpv. 2 CC). L'unico rimedio esperibile contro la sentenza del Pretore è l'appello, che la modifica sia retta dagli art. 425 segg. CPC o dalla procedura ordinaria (art. 165 segg. CPC). Introdotto nel termine di dieci giorni dall'intimazione della sentenza impugnata, in concreto il rimedio giuridico di AP 1 è dunque tempestivo (art. 308 cpv. 1 e 428 cpv. 2 CPC).
2. All'appello l'interessato acclude un conteggio delle indennità di disoccupazione da lui percepite nell'ottobre del 2006, documentazione riguardante l'onere ipotecario e le spese condominiali gravanti la sua proprietà per piani n. 4094 (particella n. 2032 RFD di __________), come pure un conteggio delle indennità di disoccupazione ricevute dalla convenuta nel luglio del 2006 e un foglio paga della medesima, dell'agosto 2006. Gli ultimi due documenti già figurano agli atti (doc. 3 e 4). Gli altri sono ricevibili non in virtù dell'art. 138 cpv. 1 CC (Leuenberger in: Basler Kommentar, ZGB I, 3a edizione, n. 2 ad art. 138; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 9 ad art. 138 CC), ma in forza del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 414 verso l'alto; Wullschleger in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 18 e 20 delle osservazioni generali agli art. 276/293 CC). Ciò premesso, nulla osta all'esame dell'appello.
3. Nella fattispecie l'azione è stata promossa contro AO 1, la quale davanti al Pretore ha contestato la propria legittimazione passiva. Ora, questa Camera ha già avuto modo di precisare che, trattandosi di modificare una sentenza di divorzio sul solo contributo alimentare per figli minorenni, il debitore non deve convenire l'altro genitore, bensì il figlio medesimo. Ciò non toglie che l'azione possa essere diretta contro il genitore che detiene l'autorità parentale sul figlio in quanto sostituto processuale del medesimo (RtiD II-2004 pag. 602 consid. 2). Wullschleger sosteneva il medesimo punto di vista (Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 14 ad art. 286), ma ha poi cambiato
opinione, affermando che parti all'azione di modifica sul solo contributo alimentare per figli minorenni sono i genitori (FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 14 ad art. 286 CC). Tale inversione di tendenza non appare confortata però da alcuna motivazione. Non è il caso dunque che questa Camera torni sulla propria giurisprudenza. Ciò posto, con le precisazioni anzidette la legittimazione passiva di AO 1 può reputarsi data.
4. Il Pretore ha accertato che al momento del divorzio l'istante conseguiva uno stipendio di fr. 4834.– mensili lordi, ma che la sua situazione economica è peggiorata in seguito al licenziamento da parte della __________. Esclusa l'eventualità di computargli un reddito ipotetico, il perito giudiziario avendo diagnosticato una totale inabilità lucrativa dovuta a sindrome di apnee ostruttive nel sonno (di lieve entità) e di insonnia, il primo giudice ha stabilito il reddito di lui in fr. 3867.– mensili, corrispondenti alle indennità di disoccupazione percepite, cui ha aggiunto fr. 1300.– mensili derivanti dalla locazione dell'appartamento di __________, onde entrate complessive per fr. 5167.– mensili netti. Il Pretore ha poi calcolato il fabbisogno minimo di lui in fr. 2355.– mensili (minimo
esistenziale del diritto esecutivo per coniugi fr. 1550.–, locazione fr. 245.–, spese accessorie fr. 250.–, premio della cassa malati fr. 310.–). Appurato che l'istante dispone di un margine sufficiente per onorare il contributo alimentare in favore del figlio stabilito nella sentenza di divorzio, il Pretore ha respinto l'azione, soggiungendo che in caso di necessità AP 1 potrà essere tenuto a far capo alla sua sostanza immobiliare.
5. I requisiti che giustificano una modifica del contributo alimentare per figli sono già stati evocati dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 1.1). In proposito basti rammentare che il contributo non può eccedere la disponibilità del debitore, il quale non può essere ridotto a vivere con una somma inferiore al proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con rinvii). Se però egli si risposa, il nuovo coniuge ha il dovere di assisterlo a titolo sussidiario nell'adempimento dei suoi doveri contributivi verso l'ex coniuge e i figli (art. 159 cpv. 3 CC), al punto da poter essere tenuto – dandosene gli estremi – a estendere o a riprendere un'attività lucrativa (RtiD II-2006 pag. 693 caso 42c consid. 4). Ai fini del presente giudizio non si può quindi prescindere dall'esaminare anche la posizione della seconda moglie dell'appellante (analogamente: RtiD I-2006 pag. 667 consid. 6b; I CCA, sentenza inc. 11.2002.141 del 14 giugno 2006, consid. 7b). Si ricordi altresì che, verificandosi un cambiamento rilevante e duraturo di situazione, l'eventuale nuovo contributo a carico del padre non si calcola – come crede l'appellante – in base al metodo consistente nel suddividere a metà l'eccedenza mensile (applicabile per definire contributi alimentari in costanza di matrimonio: RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a con rinvii), bensì secondo i criteri adottati nel caso specifico dal giudice del divorzio.
6. Per quel che riguarda le sue entrate, l'appellante afferma che l'indennità di disoccupazione accertata dal Pretore è lorda, poiché non tiene conto delle deduzioni sociali, e che dal reddito immobiliare di fr. 1300.– mensili occorre dedurre gli interessi ipotecari (fr. 572.75 ), così come l'ammortamento (fr. 166.65) e le spese condominali (fr. 250.–), ciò che riduce il provento netto a fr. 300.– mensili.
a) Il primo giudice ha accertato indennità di disoccupazione per fr. 3867.– mensili, dipartendosi da un'indennità giornaliera di fr. 178.20 moltiplicata per la media di 21.70 giorni di lavoro (sentenza impugnata, consid. 1.2.1). In realtà tale indennizzo soggiace alle deduzioni dei contributi sociali, inclusa la quota rischio della LPP (doc. Z1-4). Va dunque stabilito in fr. 3550.– mensili netti (fr. 178.20 x 21.70 giorni, dedotto il 5.05% per AVS/AI/IPG, il 2.91% per INP e fr. 11.05 per la LPP), senza considerare il 20% dell'assegno familiare (di fr. 36.60 mensili).
b) Per quanto concerne il reddito immobiliare di fr. 1300.– mensili, il Pretore ha dato atto di quanto dichiarava l'istante (sentenza impugnata, consid. 1.2.2). Dal fascicolo processuale risulta nondimeno un debito ipotecario, il 31 dicembre 2004, di fr. 239 000.– (doc. M, 2° foglio) e a spese condominiali per fr. 250.– mensili (doc. R e S). In questa sede l'appellante ha prodotto inoltre l'avviso di scadenza degli interessi ipotecari nel primo trimestre 2006 per fr. 1718.25. Dalla convenzione riguardante l'accensione del mutuo si evince poi un ammortamento semestrale di fr. 1000.–. Di per sé, trattandosi di un ordinario rimborso di mutuo, quest'ultimo andrebbe onorato nella sola misura in cui i mezzi finanziari della famiglia fossero sufficienti (DTF 127 III 292 in alto), ma nel caso precipuo esso è indispensabile per il conseguimento del reddito immobiliare. Nelle condizioni descritte il provento della sostanza riesce di fr. 310.– mensili (fr. 1300.– ./. fr. 572.75 ./. fr. 166.65 ./. fr. 250.–). Le entrate complessive dell'appellante ammontano perciò a fr. 3860.– mensili, esclusa la quota dell'assegno familiare per S__________.
7. Per quanto attiene al proprio fabbisogno minimo, l'appellante fa valere di dover mantenere sé stesso e la seconda moglie. Chiede pertanto di inserire nel suo fabbisogno l'intero canone di locazione (fr. 490.–), i premi della cassa malati sua e della moglie (fr. 654.–), il premio dell'assicurazione relativa all'economia domestica (fr. 24.–), le spese d'automobile (80.–) e le imposte (fr. 432.–), per un totale di fr. 3480.– mensili.
a) Per quel che è della locazione, trattandosi di un debitore che si è risposato occorre fondarsi sul fabbisogno minimo di coppia (fr. 1550.– mensili). Va quindi ammessa l'intera pigione di fr. 450.– mensili, oltre all'acconto per spese accessorie di fr. 120.– mensili (doc. K), non essendo per altro dimostrati conguagli che eccedano tale acconto. Come si vedrà in appresso (consid. 8), poi, ai coniugi occorre un'autovettura a scopo professionale, sicché si giustifica di includere nel fabbisogno minimo anche la locazione del parcheggio (fr. 40.– mensili: doc. L).
b) Da inserire nel fabbisogno minimo sono altresì i premi della cassa malati della coppia, di complessivi fr. 654.– mensili (doc. Q), come pure il premio dell'assicurazione per l'economia domestica (DTF 114 II 395 consid. 4c), di fr. 23.35 mensili (doc. P). Quanto alle spese di trasferta (fr. 80.– mensili: doc. N e T), come si vedrà in seguito (sotto, consid. 8) esse appaiono adeguate e si giustificano per fini professionali.
c) L'interessato espone un carico fiscale per fr. 432.– mensili, ma tali sono le sue imposte cantonali e federali per l'intero 2004 (doc. M). Anche tenendo conto dell'imposta comunale (con un moltiplicatore a __________ del 70%), l'onere tributario non supera i fr. 60.– mensili. Sta di fatto che, come ha ricordato il Pretore, si riconoscesse tale uscita nel fabbisogno minimo dell'appellante, non sarebbe più interamente coperto il fabbisogno in denaro del figlio. Le imposte vanno pertanto tralasciate, come prescrive la giurisprudenza in casi simili (DTF 127 III 292 consid. 2a/bb, 70 consid. 2b e DTF 126 III 356 consid. 1a/aa).
d) In definitiva il fabbisogno minimo di coppia ammonta a complessivi fr. 2920.– mensili (arrotondati): minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1550.–, locazione fr. 450.–, spese accessorie fr. 120.–, locazione del posteggio fr. 40.–, premi della cassa malati fr. 654.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 23.35, spese di trasferta fr. 80.–.
8. Stando così le cose, con una disponibilità di fr. 940.– mensili
(fr. 3860.– ./. fr. 2920.–) l'appellante non risulta più in grado di far fronte al pagamento del contributo alimentare per il figlio stabilito nella sentenza di divorzio. È necessario esaminare dunque se a tale mancanza potrebbe supplire la madre di S__________ (art. 276 e 285 cpv. 1 CC). L'appellante rileva che costei, pur lavorando oggi a metà tempo con reddito di fr. 2455.30 mensili netti, si è annunciata all'Ufficio di collocamento per un lavoro a tempo pieno. Chiede pertanto di imputarle un reddito ipotetico di fr. 4910.60 mensili (per rapporto a fabbisogno minimo di fr. 2434.– mensili), non senza rilevare che essa può beneficiare del contributo dei figli maggiorenni, i quali vivono nella stessa economia domestica.
a) Al momento del divorzio AO 1 lavorava all'80% come segretaria in una casa per anziani comunale a __________, guadagnando fr. 2905.80 mensili netti (assegni familiari non compresi), inclusa un'indennità per economia domestica di fr. 125.10 mensili (doc. 2; risposta, pag. 1 in basso, allegato al verbale del 25 agosto 2006). Attualmente essa lavora a metà tempo, sempre per il Comune di __________, con uno stipendio di fr. 2272.30 mensili netti (assegno familiare non compreso), inclusa l'indennità per economia domestica di fr. 78.20 mensili (doc. 3). A ciò si aggiunge l'indennità di disoccupazione che, tenuto conto del guadagno intermedio, ammonta a circa fr. 690.– mensili netti, senza gli assegni per i figli (doc. 4). Le entrate dell'interessata assommano quindi a circa fr. 2960.– mensili netti, senza gli assegni familiari, e non si scostano apprezzabilmente dal guadagno conseguito al momento del divorzio.
b) Per quel che riguarda un eventuale reddito ipotetico, l'appellante trascura che la convenuta deve ancora prendersi cura del figlio tredicenne. E secondo i principi che fanno stato in materia di divorzio (applicabili per analogia: RtiD II-2004 pag. 624 consid. 7a; v. anche Wullschleger, op. cit., n. 62 ad art. 285 con riferimenti), di regola una madre non va tenuta a esercitare un'attività lucrativa a tempo pieno finché il figlio a lei affidato non abbia compiuto i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid 5a; SJ 116/1994 pag. 91). Per il resto, il diritto di famiglia e l'assicurazione contro la disoccupazione perseguono scopi diversi (RDAT II-1999 n. 67), sicché poco importano al giudice civile le valutazioni della Cassa disoccupazione circa la capacità lucrativa (teorica) di lei.
c) L'appellante sostiene che il fabbisogno minimo dell'ex moglie non eccede fr. 2434.– mensili, mentre l'interessata ha esposto un totale di fr. 4111.25 mensili (doc. 11a). Ora, va riconosciuto anzitutto il minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario (fr. 1250.– mensili: FU 2/2001 pag. 74), il quale già comprende i costi del telefono e l'abbonamento alla TV a pagamento (doc. 11ll-oo; Rep. 1994 pag. 297 consid. 5, 1995 pag. 141). Dalla pigione di fr. 980.– mensili, con fr. 232.– di spese accessorie (doc. 11b-f), bisogna dedurre invece la quota che rientra nel fabbisogno in denaro dei figli minorenni (un terzo per il primo e un quarto per il secondo: Amt für Jugend und Berufsberatung, Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto). Fino al 9 febbraio 2008 (maggiore età di S__________) il costo dell'alloggio ammonta così a fr. 505.– mensili. Dopo di allora passa a fr. 808.– mensili.
Nel fabbisogno minimo vanno inseriti altresì il premio della cassa malati (fr. 189.45 mensili: doc. 11h) e dell'assicurazione economia domestica (fr. 16.– mensili: doc. 11ii). I costi d'automobile si giustificano nella misura di fr. 120.– mensili complessivi (assicurazione, imposta di circolazione e posteggio), come per l'appellante (doc. 11g e 11ee-hh). Giustificata è altresì la partecipazione di fr. 41.– mensili per spese mediche non coperte dalla cassa malati, documentate dal preventivo per una cura dentaria cui l'interessata deve sottoporsi (doc. 11l e 11dd), oltre che da partecipazioni fatturate dalla cassa malati medesima e dal dentista (doc. 11m-cc). Data la situazione di ristrettezza economica in cui AO 1 versa, le imposte di complessivi fr. 51.25 mensili (doc. 11pp, 11qq e 11ss) devono invece essere tralasciate (sopra, consid. 7c). Tutto considerato, il fabbisogno minimo dell'interessata ammonta pertanto a fr. 2122.– mensili fino al 9 febbraio 2008 e a fr. 2425.– mensili dopo di allora.
d) L'appellante sostiene che l'ex moglie può “appoggiarsi” ai redditi degli altri due figli maggiorenni che vivono con lei. Dimentica però che fino al 9 febbraio 2008 S__________ era ancora minorenne e che il fabbisogno in denaro di lei era interamente a carico della madre, il padre non contribuendo al mantenimento (doc. 5). Inoltre questa Camera ha già avuto modo di rilevare che eventuali partecipazioni di figli maggiorenni conviventi sono destinate a coprire i costi supplementari dell'economia domestica causati dalla loro coabitazione ed
equivalgono sostanzialmente a un rimborso delle spese, non a un reddito del genitore. D'altro lato, nessuna norma impone a un genitore di lucrare sulla coabitazione di figli maggiorenni (RtiD II-2004 pag. 584 consid. 5e). La situazione dei due figli della convenuta nati dal precedente matrimonio, ormai maggiorenni, non entra pertanto in considerazione ai fini del presente giudizio.
e) In sintesi, dopo avere sopperito al proprio fabbisogno minimo, fino al 9 febbraio 2008 AO 1 disponeva di fr. 838.– mensili per il mantenimento di S__________ e S__________. Dopo di allora essa fruisce di fr. 535.– mensili per il solo S__________, il contributo per figli minorenni essendo prioritario rispetto a quello per maggiorenni (Meier/Stettler, Droit civil suisse, Droit de la filiation, vol. II: Effets de la filiation, 3ª edizione, pag. 285 n. 522; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2006.40 del 5 ottobre 2007, consid. 8b). Più di così essa non può fornire. E la disponibilità di lei non basta, sommata con quella dell'appellante, per coprire il fabbisogno in denaro del figlio, quantificato dall'appellante stesso in fr. 1620.– mensili (appello, pag. 4).
9. Nelle condizioni descritte non rimane che chiamare in ausilio la seconda moglie dell'appellante. Come si è anticipato (consid. 5), in effetti, essa è tenuta ad assistere – sussidiariamente – il marito nei suoi obblighi verso il figlio. L'appellante obietta che essa è una casalinga di 46 anni, senza attività lucrativa e con difficoltà di inserimento, poiché proviene direttamente dalla Turchia, è senza formazione professionale e non conosce l'italiano né altre lingue europee. Tutto ciò potrà anche essere vero. Resta il fatto che, come risulta dalla tassazione 2004, essa ha già avuto modo di lavorare nel Cantone Ticino, guadagnando fr. 4471.– annui (doc. M, 2° foglio). Nel certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria, del resto, l'appellante medesimo indica che la moglie è un'ausiliaria di pulizia, seppure disoccupata (doc. Y). Nulla induce a credere pertanto che essa non sia in grado di guadagnare quei fr. 400.– mensili (confermati per altro dalla tassazione 2004) che permetterebbero al marito di continuare a onorare il versamento del contributo alimentare per il figlio. E proprio perché essa va tenuta a esercitare un'attività lucrativa, si giustifica di riconoscere nel fabbisogno minimo di coppia, come detto, le spese di trasferta esposte dall'appellante per fr. 80.– mensili (verosimili, un abbonamento “arcobaleno” per due zone costando fr. 62.– mensili).
10. Riepilogando, i contributi indicizzati per S__________ stabiliti nella sentenza di divorzio ammontano, assegni familiari inclusi, a fr. 850.– mensili fino al 12° anno di età (24 settembre 2005), a fr. 1100.– mensili fino al 16° anno di età (24 settembre 2009) e a fr. 1300.– mensili dopo di allora (doc. B). Dedotto l'assegno familiare (passato il 1° gennaio 2008 da fr. 183.– a fr. 200.– mensili), non computato nel reddito dei genitori, e tenuto conto del rincaro intervenuto dopo il novembre del 2000 (da 101.10 punti a 107.80 punti nel novembre del 2007, con l'indice del maggio 2000 a 100 punti), l'appellante deve versare fr. 990.– mensili fino al 31 dicembre 2007, fr. 973.– mensili dal 1° gennaio 2008 e dovrà versare fr. 1186.– mensili dal settembre del 2009, oltre alla quota dell'assegno familiare da lui riscosso. Con una disponibilità di quasi fr. 1160.– mensili, oltre alla quota dell'assegno familiare da lui percepito (fr. 36.60), egli è pertanto in grado di continuare a far fronte all'obbligo, tanto più che al momento del divorzio non pretende di avere beneficiato di una disponibilità mensile superiore. Destituito di buon diritto, l'appello si rivela così destinato al rigetto.
II. Sul ricorso in materia di assistenza giudiziaria
11. Contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria il richiedente può adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità di seconda istanza”, ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, il rimedio in esame è pertanto ricevibile.
12. In concreto il Pretore ha rifiutato il beneficio richiesto poiché, “a prescindere dalla dubbia prevedibilità della possibilità di esito favorevole della causa”, a suo parere fa difetto il requisito dell'indigenza sia in ragione delle entrate mensili del richiedente, le quali eccedono il fabbisogno minimo, sia in ragione della proprietà immobiliare a __________ (sentenza impugnata, consid. 7.1). Il ricorrente si duole che la valutazione del primo giudice “appare sommaria e non congrua”, la sua effettiva disponibilità corrispondendo a quanto da lui dichiarato nell'istanza.
13. Il beneficio dell'assistenza giudiziaria non presuppone solo una grave ristrettezza da parte del richiedente (art. 3 cpv. 1 Lag): occorre inoltre che quest'ultimo non sia in grado di procedere in lite con atti propri (art. 14 cpv. 2 Lag), che la causa non appaia senza probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag) e che una persona di condizioni agiate, posta nella medesima situazione, non rinuncerebbe ragionevolmente a stare in lite solo per i costi della procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag; sulla nozione: Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II 81 in basso con rinvii). Tali requisiti sono cumulativi. Nella fattispecie l'indigenza del richiedente appare data, tant'è che egli non è in grado di contribuire appieno al mantenimento del figlio senza l'ausilio economico della seconda moglie. Rimane il fatto che egli è titolare di una proprietà per piani e che non rende verosimile di non poter di aumentare di qualche poco il mutuo ipotecario di fr. 237 000.– (cfr. DTF 119 Ia 111). Tanto meno se si considera che un ricarico ipotecario di fr. 10 000.– costerebbe circa, al tasso del 3.625%, fr. 30.– mensili, aggravio senz'altro sopportabile dall'economia domestica. Anche su questo punto la decisione del Pretore resiste dunque alla critica.
III. Sulle spese, le ripetibili e l'assistenza giudiziaria in appello
14. Gli oneri processuali dell'appello seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato costi apprezzabili. Date le particolarità del caso (fabbisogno minimo dell'appellante calcolato dal Pretore come se questi non si fosse mai risposato), si può capire tuttavia che AP 1, non più patrocinato da un legale, possa essere stato indotto in buona fede a piatire. Soccorrono dunque “giusti motivi” per rinunciare a ogni prelievo (art. 148 cpv. 2 CPC). Ciò rende la richiesta di assistenza giudiziaria in appello, vertente sull'esonero dalla tassa di giustizia e dalle spese, senza oggetto. Quanto alla procedura in materia di assistenza giudiziaria, essa è gratuita, salvo casi di temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag) estranei alla fattispecie.
IV. Sui rimedi giuridici a livello federale
15. Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), nella fattispecie il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), ove appena si capitalizzi la riduzione del contributo alimentare litigiosa in appello. Quanto all'impugnabilità della decisione in materia di assistenza giudiziaria, trattandosi di una decisione incidentale, essa segue – alla stessa stregua di una decisione pregiudiziale – la via giudiziaria dell'azione principale (sentenza del Tribunale federale 5A_108/2007 dell'11 maggio 2007, consid. 1.2).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono tasse o spese, né si assegnano ripetibili.
3. Il ricorso in materia di assistenza giudiziaria è respinto e la decisione impugnata confermata.
4. Non si riscuotono tasse o spese per tale ricorso, né si assegnano ripetibili.
5. La domanda di assistenza giudiziaria in appello è dichiarata senza oggetto.
6. Intimazione a:
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–; –. |
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
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terzi implicati |
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Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.