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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretario: |
Pontarolo, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa OA.2005.47 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 31 marzo 2005 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 (patrocinata dall' PA 1 ); |
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 17 dicembre 2007 presentato da AP 1contro la sentenza emessa il 20 novembre 2007 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
2. Se dev'essere accolto l'appello adesivo presentato il 6 febbraio 2008 da AO 1 contro la medesima sentenza;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1967) e AP 1 (1963), divorziata, si sono sposati a __________ il 25 agosto 2000. A quel momento essi avevano già una figlia, J__________, nata il 10 giugno 2000. I coniugi vivono separati dall'ottobre del 2001, quando su ordine del Tribunale distrettuale di Sargans il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________per trasferirsi a __________. AO 1, già alle dipendenze della __________ Bank di __________, lavora per la __________ AG di __________ come gestore patrimoniale. La moglie si è trasferita in Ticino nel giugno del 2003. Prima ha lavorato a metà tempo per la __________ SA di __________, poi è passata alla __________ SA di __________ come impiegata d'ufficio.
B. In seguito a un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale presentata da AP 1 il 31 ottobre 2001, con sentenza del 22 febbraio 2002 il Tribunale distrettuale di Sargans ha condannato AO 1 a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 2773.– mensili fino al 31 maggio 2002 e
di fr. 2610.– mensili in seguito, oltre a uno per la figlia J__________ di fr. 1000.– mensili più gli assegni familiari. Adito da AP 1, con sentenza del 13 agosto 2002 il Tribunale cantonale di San Gallo ha aumentato il contributo alimentare in favore di lei a
fr. 3500.– mensili dal 1° ottobre 2001.
C. Il 31 marzo 2005 AO 1 ha introdotto azione di divorzio unilaterale davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, proponendo in esito allo scioglimento del matrimonio l'affidamento della figlia alla madre (riservato il diritto di visita paterno) e offrendo per J__________ un contributo alimentare scalare in dipendenza delle fasce d'età. Nella sua risposta del 25 maggio 2005 AP 1 ha aderito al principio del divorzio, all'affidamento della figlia e al diritto di visita paterno, ma ha postulato un contributo alimentare per sé di fr. 3000.– mensili fino al 31 luglio 2016 e uno per la figlia di fr. 1750.– mensili (assegno familiare compreso), come pure la condanna del marito a versarle
fr. 801.50 in liquidazione del regime dei beni e la metà della prestazione di libero passaggio accumulata in costanza di matrimonio.
D. Il Segretario assessore ha ordinato il 27 maggio 2005, in luogo e vece del Pretore, la trattazione della causa nelle forme del divorzio su richiesta comune con accordo parziale e il 23 settembre 2005 ha sentito i coniugi, accertando la loro volontà di sciogliere il matrimonio. Avendo demandato al giudice la decisione sugli effetti del divorzio rimasti litigiosi, costoro si sono visti assegnare il periodo bimestrale di riflessione sull'intesa raggiunta. All'attore è poi stato fissato un termine di 20 giorni per esprimersi sulle conclusioni della convenuta. Con “replica” del 3 ottobre 2005 AO 1 ha riaffermato le sue domande, opponendosi a quelle della moglie. Nella sua “duplica” del 26 ottobre 2005, AP 1 ha ribadito la propria posizione, aumentando la richiesta di contributo alimentare per sé a fr. 5000.– mensili.
E. Il 14 novembre e il 6 dicembre 2005 i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare e di demandare al giudice la decisione sugli effetti del divorzio rimasti litigiosi. L'udienza sui punti contestati si è tenuta il 22 marzo 2006 e l'istruttoria, iniziata quello stesso giorno, si è chiusa il 31 maggio 2007. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio memoriale, del 31 agosto 2007, AA 1 ha ribadito la sua posizione, non opponendosi al riparto degli averi pensionistici, ma chiedendo che nel caso in cui un fosse obbligato a versare un contributo alimentare per la moglie, quello per la figlia fosse ridotto a fr. 1000.– mensili e non si procedesse al riparto degli averi pensionistici. Nel suo allegato del 31 agosto 2007 AO 2 ha riaffermato le proprie domande.
F. Statuendo con sentenza del 20 novembre 2007, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha affidato la figlia alla madre (riservato il diritto di visita paterno), ha obbligato AO 1 a versare un contributo alimentare indicizzato per la moglie di fr. 1880.– mensili fino al 30 giugno 2016, oltre a uno per la figlia di fr. 1655.– mensili fino al 30 giugno 2012, di fr. 1890.– mensili fino al 30 giugno 2016 e di fr. 2050.– mensili fino al 30 giugno 2018 (assegni familiari compresi), ordinando il trasferimento dalla cassa pensione del marito a quella della moglie di fr. 55 988.90. Le altre richieste sono state respinte. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi di fr. 4050.–, sono state addebitate alle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili.
G. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 17 dicembre 2007 per ottenere l'aumento del contributo alimentare in suo favore a fr. 2790.– mensili fino al pensionamento e del capitale da trasferire alla sua cassa pensione a fr. 153 493.15, riformando in tal senso il giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni del 6 febbraio 2008 AO 1 conclude per la reiezione dell'appello e con appello adesivo chiede di sopprimere il contributo di mantenimento per la moglie, come pure di ridurre quello per la figlia a fr. 827.50 mensili fino al 13° compleanno, a fr. 945.– mensili fino al 16° compleanno e a fr. 1025.– mensili fino alla maggiore età. Con osservazioni dell'11 aprile 2008 AP 1 postula il rigetto dell'appello adesivo.
H. Accertato che la documentazione sull'avere previdenziale di AP 1 era ambigua, con ordinanza del 12 ottobre 2009 il giudice delegato di questa Camera ha assegnato all'assicurata un termine di 10 giorni per presentare una dichiarazione di __________ con l'indicazione esatta della prestazione calcolata per la durata del matrimonio secondo le disposizioni della legge 17 dicembre 1993 sul libero passaggio, precisando inoltre perché sulle attestazioni presentate figurassero due importi diversi. Sulla documentazione presentata AO 1 ha avuto modo di esprimersi.
Considerando
in diritto: 1. Litigiosi rimangono, in appello, il riparto degli averi pensionistici, il contributo alimentare per la moglie e il contributo alimentare per la figlia. Il resto è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 CC; RtiD II-2004 pag. 576 consid. 1).
I. Sull'appello principale
2. Le questioni legate al riparto delle prestazioni d'uscita in materia di “secondo pilastro”, come quelle relative alla liquidazione del regime dei beni, vanno esaminate prima delle eventuali controversie sui contributi di mantenimento (DTF 129 III 9 consid. 3.1.2; RtiD II-2004 pag. 577 consid. 4). Per quanto riguarda
l'eventuale verificarsi di un caso di previdenza e l'ammontare delle prestazioni d'uscita, il diritto federale prevede l'applicazione del principio inquisitorio (DTF 129 III 486 consid. 3.3).
a) Il Pretore ha suddiviso a metà gli averi pensionistici maturati dai coniugi durante il matrimonio, non ravvisando motivi che inducessero a una diversa chiave di riparto (art. 123 cpv. 2 CC). Ciò posto, egli ha accertato la prestazione d'uscita del marito in fr. 158 133.40 e quella della moglie in fr. 46 155.65. Ne ha desunto che a quest'ultima spettasse, in definitiva, un mezzo di fr. 111 977.75 (fr. 158 133.40 ./. fr. 46 155.65), ovvero fr. 55 988.90. L'interessata eccepisce nell'appello che, contrariamente all'opinione del primo giudice, la sua prestazione d'uscita non eccede fr. 9280.50, sicché l'importo che la cassa pensioni del marito deve versare al suo istituto di previdenza ammonta a fr. 153 493.15.
b) Il Pretore ha ritenuto, nella fattispecie, di poter ordinare il trasferimento di una cifra da una cassa pensione all'altra nonostante il disaccordo degli assicurati. A torto. Per quel che riguarda l'ammontare dei crediti reciproci (art. 122 cpv. 2 CC) l'art. 142 cpv. 1 CC prevede che, dandosi mancata intesa, il giudice si limita a fissare la percentuale della prestazione d'uscita spettante a ogni coniuge (RtiD II-2004 pag. 580 consid. 3c). In concreto il marito contestava finanche la possibilità di suddividere le prestazioni. Il primo giudice avrebbe dovuto, dunque, limitarsi a fissare la percentuale del vicendevole riparto e trasmettere gli atti “al giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio” (art. 142 cpv. 2 CC), ovvero – nel Ticino – al Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 25a cpv. 1 LFLP combinato con l'art. 73 cpv. 1 LPP, art. 8 cpv. 1 LALPP), solo competente per stabilire gli importi vincolanti nei confronti degli istituti di previdenza (cfr. RtiD II-2004 pag. 580 consid. 3c; DTF 133 V 150 consid. 5.3.3).
c) Resta il fatto che la legge federale sul libero passaggio si applica solo a istituti svizzeri, mentre la fondazione per la previdenza del personale del __________ (Liechtenstein) ha sede a __________. In simili circostanze la suddivisione delle prestazioni d'uscita non poteva essere decisa sulla base dell'art. 122 CC, ma occorreva fissare un'indennità in conformità all'art. 124 CC (sentenze del Tribunale federale 5A_623/2007 del 4 febbraio 2008, consid. 2 con riferimenti in: FamPra.ch 2008 pag. 387; 5A_83/2008 del 28 aprile 2008, consid. 3.3; cfr. anche Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 25 alle note introduttive degli art. 122-124/141-142 CC; Geiser, Berufliche Vorsorge im neuen Scheidungsrecht, in: Hausheer [curatore], Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berna 1999, pag. 92 n. 2.99; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce in: Paquier/Jaquier [curatori], Le nouveau droit du divorce, Losanna 2000, pag. 217 e 241). Trasmettere gli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni sarebbe quindi inutile. Anzi, in casi del genere quel Tribunale rifiuterebbe il riparto delle prestazioni d'uscita e rinvierebbe l'incarto al giudice civile (TCAss, sentenza inc. 34.2008.19 del 9 giugno 2008, consid. 6.2 e 7.2). E siccome nemmeno l'attore assevera che in concreto il riparto delle prestazioni sarebbe ingiustificato (nel senso dell'art. 123 cpv. 2 CC), la convenuta ha diritto a un'“indennità adeguata” secondo l'art. 124 cpv. 1 CC.
3. Ove le pretese in materia di previdenza professionale acquisite durante il matrimonio non possano essere divise, l'art. 124 cpv. 1 CC dispone che il titolare delle pretese deve al coniuge “un'adeguata indennità”. Questa va determinata secondo criteri equitativi (art. 4 CC) in base alla prestazione d'uscita acquisita durante il matrimonio, tenuto conto della situazione economica complessiva dei coniugi e dei loro bisogni previdenziali, segnatamente dopo lo scioglimento del regime dei beni (DTF 133 III 404 consid. 3.2 con riferimenti). Nulla osta a che, così facendo, il tribunale proceda in due tempi, prima calcolando l'ammontare delle prestazioni d'uscita e poi valutando le effettive esigenze previdenziali delle parti (sentenza del Tribunale federale 5C_725/2008 del 6 agosto 2009, consid. 5.3.1). Fra i criteri da ponderare si annovera, in specie, la durata del matrimonio, l'età, le condizioni economiche e i bisogni previdenziali delle parti, come pure l'ammontare della liquidazione del regime dei beni, mentre l'eventuale colpa nella disunione non ha alcuna importanza (FF 1996 I 115 in fondo; SJ 2003 pag. 63).
a) In concreto la prestazione d'uscita maturata dall'attore durante il matrimonio ammonta pacificamente a fr. 158 133.40. Per quanto concerne l'avere della convenuta, depositato al momento in cui ha statuito il Pretore su un conto di libero passaggio presso la Banca __________ di __________, il primo giudice si è fondato sulla documentazione fornita da __________, dalla quale risulta che il 1° marzo 2007 quella prestazione ammontava a fr. 82 618.20 (doc. 26). Da tale importo il Pretore ha dedotto complessivi fr. 30 441.40 accumulati prima del matrimonio, gli interessi prodotti da quest'ultimo capitale fino al divorzio (fr. 6801.15 complessivi) e ulteriori fr. 780.–, onde una prestazione d'uscita di fr. 46 155.65. L'appellante obietta che in realtà la sua prestazione d'uscita è di soli fr. 9280.50, poiché il suo avere previdenziale complessivo assommava non a fr. 82 618.20, bensì a soli fr. 41 309.10, ovvero la metà di quello considerato dal primo giudice.
b) Dall'istruttoria condotta in appello risulta che, in effetti, dal 31 dicembre 2006 la __________ ha conteggiato due volte, per un errore del suo sistema informatico, l'avere pensionistico di AP 1, dichiarando per finire complessivi fr. 82 532.30 (interessi compresi). Sollecitato da questa Camera, l'istituto ha confermato che il reale avere di cassa pensione acquisito dall'interessata ammontava il 1° marzo 2007 a fr. 41 309.10 (dichiarazione del 7 dicembre 2009), non a
fr. 82 618.20. Il grossolano sbaglio dell'istituto non manca invero di lasciare perplessi, ma ai fini del giudizio non rimane che fondarsi sul dato rettificato (fr. 41 223.20, più interessi per fr. 85.90). Tenuto conto che l'avere accumulato prima del matrimonio (complessivi fr. 30 441.40) e che gli interessi prodotti da quel capitale fino al divorzio (complessivi fr. 6801.15) non sono contestati, la prestazione d'uscita da suddividere con il marito ammonta così a fr. 4067.30, cui occorre aggiungere l'importo (anch'esso pacifico) di fr. 780.– maturati presso la __________, per complessivi fr. 4847.30.
c) Per quanto concerne la situazione dei coniugi, nella fattispecie la vita in comune è stata breve: sposatisi nell'agosto del 2000, essi si sono separati di fatto già nell'ottobre del 2001. In merito alla loro situazione economica, come si vedrà in appresso il reddito del marito ascende a fr. 10 510.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 6245.10 mensili. Non consta – né è preteso – che egli disponga di apprezzabile sostanza. Quanto alla convenuta, dopo la separazione di fatto essa ha quasi sempre lavorato al 50%, guadagnando fr. 2210.– mensili. Essa possiede la proprietà per piani n. 6182 (particella n. 99 RFD di __________), la particella n. 1984 di __________ e due terreni nel __________. Come si dirà oltre, tale sostanza può fruttarle fr. 695.– mensili. Nessun capitale è stato assegnato all'uno o all'altro in liquidazione del regime dei beni e nulla è dato di sapere sulla situazione dei coniugi dopo il pensionamento ordinario.
d) Ciò premesso, rispetto all'attore, i cui bisogni di previdenza appaiono assicurati, la convenuta avrà probabilmente lacune pensionistiche quand'anche nel 2016 (al momento in cui la figlia J__________ avrà compiuto 16 anni: DTF 110 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a; SJ 116/1994 pag. 91) estendesse l'attività lucrativa al 100% fino al pensionamento ordinario (2025). Certo, essa è proprietaria di immobili, ma a supporre che il futuro economico le sia assicurato dal reddito di tale sostanza, ciò non basterebbe per escludere una suddivisione delle prestazioni d'uscita (sentenza del Tribunale federale 5C.49/2006 del 24 agosto 2006, consid. 3.3). Tutto sommato, in ultima analisi non sussistono ragioni per scostarsi da una chiave di riparto a metà. L'adeguata indennità sulla base dell'art. 124 cpv. 1 CC va fissata quindi in fr. 76 643.05 (fr. 158 133.40 ./. fr. 4847.30 : 2).
e) Quanto alle modalità di versamento, AO 1 non possiede sostanza apprezzabile. La Personalvorsorgestiftung __________ (Liechtenstein) di __________ ha espressamente confermato tuttavia di essere disponibile a trasmettere una determinata somma di denaro all'istituto previdenziale svizzero di AP 1 (doc. DD). Conviene prevedere pertanto che l'“indennità adeguata” dell'art. 124 CC sia corrisposta da AO 1 sotto forma di pagamento da parte del suo istituto previdenziale estero in favore dell'istituto previdenziale svizzero della moglie (modalità esplicitamente evocata da Schneider/Bruchez, op. cit., pag. 217 in fine).
4. L'appellante chiede che il contributo alimentare per sé sia aumentato a fr. 2790.– mensili fino al pensionamento. Nella sentenza impugnata il Pretore, stimato il tenore di vita raggiunto dalla moglie prima del matrimonio in fr. 5000.– mensili (pari allo stipendio da lei percepito prima della nascita della figlia), ha imposto al marito di garantirle tale reddito. Egli ha accertato inoltre le entrate di lei in fr. 2210.– mensili, escludendo la possibilità di aumentare il grado di occupazione del 50%, la figlia non avendo ancora 16 anni. A tale introito il primo giudice ha aggiunto il reddito della sostanza, di fr. 910.– mensili (fr. 695.– come reddito ipotetico dalla locazione dell'appartamento a __________ e fr. 215.– mensili come reddito ipotetico dalla locazione del rustico a __________), per complessivi fr. 3120.– mensili. Egli ha quindi posto a carico di AO 1 un contributo alimentare di fr. 1880.– mensili fino al 30 giugno 2016.
Secondo l'appellante per determinare il tenore di vita da lei raggiunto prima del matrimonio occorre considerare non solo il reddito di fr. 5000.– mensili, ma anche il reddito ipotetico della sostanza da lei posseduta prima di sposarsi, sicché il suo livello di vita ascende a complessivi fr. 5910.– mensili. E siccome essa guadagna solo fr. 2210.– mensili, ai quali si aggiungono fr. 910.– mensili quale reddito della sostanza, le va riconosciuto un contributo alimentare di fr. 2790.– mensili. A suo avviso poi “il calcolo del reddito della sostanza è inutile, poiché esso esisteva già al momento del matrimonio e quindi si annulla perché va aggiunto alla capacità di reddito”. Ove ciò non fosse il caso, essa contesta la possibilità di appigionare l'appartamento di __________ siccome gravato da un diritto di abitazione in favore del suo primo marito, mentre per le sue caratteristiche il rustico di __________ non può essere locato tutto l'anno. Essa rileva infine che l'eventuale reddito non è superiore al 5% della locazione.
a) I criteri per la fissazione di un contributo alimentare sulla base dell'art. 125 CC sono già stati riassunti dal Pretore (sentenza impugnata, consid. 8) e diffusamente illustrati da questa Camera (RtiD II-2004 pag. 580 consid. 4a e 4b con riferimenti). Non giova di conseguenza ripetersi. Quanto alla durata del matrimonio, ove esso sia stato di breve durata (meno di cinque anni) fa stato il tenore di vita avuto dal coniuge richiedente prima di sposarsi. Se dal matrimonio sono nati figli, nondimeno, il coniuge richiedente ha diritto di conservare – per principio – il tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica (DTF 135 III 61 consid. 4.1 con riferimenti; v. anche DTF 134 III 146 consid. 4).
b) In concreto il Pretore si è dipartito da un tenore di vita raggiunto dalla moglie prima del matrimonio di fr. 5000.– mensili, “pari al salario da lei percepito prima della nascita della figlia”. Se non che, il reddito è solo una componente della situazione economica da considerare per accertare il livello di vita dei coniugi (l'altra è il loro fabbisogno). Come si è appena detto, l'appellante avrebbe diritto altresì di conservare il tenore di vita raggiunto durante la comunione domestica. Nel caso specifico tutto si ignora in proposito, l'interessata nulla avendo addotto al riguardo, né gli atti sono più eloquenti. Sta di fatto che dalla sentenza emessa il 14 agosto 2002 dal Tribunale cantonale di San Gallo risulta, in sintesi, che per essere reintegrata nella situazione in cui si trovava prima del matrimonio alla moglie, che guadagnava allora fr. 1550.– mensili, mancavano fr. 3500.– mensili, sicché il marito è stato condannato a versarle un contributo alimentare di tale entità (doc. C, pag. 5 segg.). Ciò posto, non vi sono ragioni per scostarsi da tale accertamento, né AO 1 pretende che il tenore di vita dell'appellante durante la vita in comune fosse inferiore, né spetta al giudice del divorzio indagare d'ufficio, in materia di pretese patrimoniali fra i coniugi non applicandosi il principio inquisitorio (DTF 129 III 420 consid. 2.1.2, v. anche FamPra.ch 2/2001 pag. 129 consid. 2 con richiami).
5. Per quel che concerne l'ammontare del contributo di mantenimento, l'appellante non contesta il suo reddito da attività lucrativa di fr. 2210.– mensili, ma si duole che le si imputi un reddito della sostanza e ne critica l'ammontare.
a) Dopo il divorzio ogni coniuge deve provvedere a sé medesimo, nella misura in cui ciò possa ragionevolmente pretendersi da lui (cfr. DTF 135 III 66). Solo ove non si possa ragionevolmente esigere che egli sopperisca autonomamente al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'art. 125 cpv. 1 CC prevede che l'altro coniuge può essere tenuto a versare un contributo. Tale norma concreta due principi: quello secondo cui, per quanto possibile, dopo il divorzio ogni coniuge deve sovvenire a sé stesso, e quello secondo cui ogni coniuge va incoraggiato ad acquisire o a riacquistare la propria indipendenza economica. Così com'è concepito, l'obbligo dell'art. 125 cpv. 1 CC si fonda soprattutto sulle necessità del coniuge richiedente e dipende dal grado di autonomia che si può pretendere da lui (DTF 129 III 8 consid. 3.1).
b) Per decidere circa l'erogazione di un contributo alimentare, per ammontare e durata, il giudice deve far capo ai criteri dell'art. 125 cpv. 2 CC, tenendo calcolo anche del patrimonio dei coniugi (DTF 134 III 145 consid. 4; 132 III 598 consid. 9.1; sentenza del Tribunale federale 5A_132/2007 del 21 agosto 2007, consid. 4.1 con citazioni). Il reddito della sostanza è preso in considerazione come il reddito da attività lucrativa. Ove la sostanza non produca frutti o abbia un rendimento limitato, dandosene le condizioni si può stimare un reddito ipotetico (cfr. DTF 117 II 16 consid. 1b; Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 50 segg. ad art. 125 CC). Al limite, nel caso in cui i redditi dei coniugi non bastino a soddisfare le relative necessità, il principio della solidarietà impone al debitore alimentare – come al creditore – di intaccare la propria sostanza, indipendentemente dalla sua origine (sentenza del Tribunale federale 5A_14/2008 del 28 maggio 2008, consid. 5 con riferimenti).
c) Per quanto attiene nella fattispecie all'appartamento di __________, l'appellante ribadisce di non poter ricavare nulla, poiché l'immobile è gravato da un diritto di abitazione a vita in favore del primo marito. Il che è vero (doc. 12). L'interessata non si confronta però con la motivazione del Pretore, secondo cui dal 1° novembre 2000 al 31 ottobre 2005 essa aveva locato il bene a terzi. Perché ciò non sarebbe più possibile essa non spiega, né essa rende verosimile i “frequenti” rientri di __________ dal __________ o il mancato accordo di lui a una locazione, come in passato. Insufficientemente motivato, al proposito l'appello risulta finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5).
Quanto al reddito che l'interessata potrebbe ricavare dalla locazione dell'appartamento, il Pretore si è dipartito da una pigione di fr. 1100.– mensili e, dopo avere dedotto gli oneri ipotecari di fr. 405.– mensili, l'ha fissato in fr. 695.– mensili. L'appellante definisce inverosimile un provento del genere, sottolineando che occorre tenere conto di tutte le spese, di modo che il ricavo netto non può essere superiore al 5–10%, del canone. Per tacere del fatto nondimeno che nulla è dato di sapere sugli altri oneri, l'interessata non spiega perché l'apprezzamento del Pretore sarebbe criticabile o finanche erroneo. Per di più, una pigione di fr. 1100.– mensili per un appartamento di due locali e mezzo, non contestata dall'appellante, appare ragionevole a __________, ove appena si pensi che fino al 2005 l'interessata chiedeva un canone (comprensivo dell'acconto spese) di fr. 980.– mensili. Nuovamente sprovvisto di adeguata motivazione, l'appello sfugge dunque a ulteriore disamina.
d) In merito al “rustico” di __________, non consta invece che prima o durante il matrimonio esso fruttasse reddito. Tutto si
ignora inoltre sulle sue caratteristiche abitative, sulla sua ubicazione esatta e sulle usuali pigioni nella zona, che incombeva all'attore precisare. Ne discende che su questo punto l'appello risulta provvisto di buon diritto. Il reddito ipotetico della sostanza va stabilito così in fr. 695.– mensili e quello complessivo dell'appellante a fr. 2905.– mensili. Di principio, quindi, per garantire all'appellante il tenore di vita pregresso (reddito di fr. 5000.– mensili), mancano fr. 2095.– mensili. Sulle possibilità di AO 1 di far fronte a un contributo di mantenimento si tornerà nell'ambito dell'appello adesivo.
6. Relativamente infine alla durata del contributo alimentare, il Pretore ha ritenuto che AP 1 fosse in grado di estendere il proprio grado d'occupazione al 100% dopo il 16° compleanno della figlia, sicché ha limitato al 30 giugno 2016 l'obbligo contributivo di AO 1. L'appellante sostiene che nel 2016 essa avrà 53 anni e che le sue possibilità di ritrovare un'occupazione a tempo pieno saranno praticamente nulle.
a) Di regola un contributo di mantenimento non è vitalizio ed è dovuto per il tempo necessario affinché il coniuge creditore ritrovi la propria autonomia finanziaria, compresa un'adeguata previdenza professionale (Hausheer/Spycher, Unterhalt nach neuem Scheidungsrecht, Ergänzungsband, Berna 2001, pag. 100 n. 05.163). La durata del contributo dipende quindi dalle prospettive date al beneficiario di garantire il proprio mantenimento con redditi propri (DTF 132 III 595 consid. 7; sentenza del Tribunale federale 5A_346/2008 del 28 agosto 2008, consid. 4.2).
b) Come ha ricordato il Pretore, secondo giurisprudenza una donna divorziata può essere tenuta a cominciare – o a ricuperare – un'attività lucrativa a tempo parziale allorché il figlio minore a lei affidato compirà i 10 anni, mentre un'attività a tempo pieno le può essere imposta dal momento in cui tale figlio avrà raggiunto i 16 anni (sopra, consid. 3d; v. anche Schwenzer in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 59 ad art. 125 CC). La prassi relativa al vecchio diritto del divorzio si dipartiva dal principio che dopo i 45 anni d'età non potesse più pretendersi da una moglie divorziata la ricerca di un'attività lucrativa (Rep. 1997 pag. 59 consid. 2c con rinvii). Dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto tale limite è stato relativizzato, il Tribunale federale rilevando come per determinati posti di lavoro l'offerta fissi generalmente il limite d'assunzione a 50 anni (DTF 127 III 140 consid. 2c). Successivamente la giurisprudenza ha precisato, ad ogni modo, che qualora un coniuge sia rimasto lontano dal mondo del lavoro in seguito a un matrimonio di lunga durata per occuparsi dei figli e della casa, sussiste la presunzione – refragabile – che dopo i 45 anni egli non possa più reinserirsi in un comparto professionale (sentenza del Tribunale federale 5C.66/2002 del 15 maggio 2003, consid. 4.2 con rimando).
c) Nella fattispecie risulta che l'appellante ha sì smesso di esercitare un'attività lucrativa in concomitanza con la nascita della figlia, ma che cinque mesi dopo ha ripreso a lavorare al 30% per la __________ a __________ e in seguito, dopo il trasferimento nel Ticino, al 50% per la __________ di __________ e dal 1° gennaio 2006 per la __________ di __________ come impiegata d'ufficio (interrogatorio formale della moglie: verbale del 18 agosto 2006, risposta n. 4). Il caso in rassegna non è pertanto quello di una donna che in seguito a un matrimonio di lunga durata sia rimasta lontana dal mondo del lavoro. Già consulente alla clientela in un primario istituto bancario svizzero, inoltre, l'appellante ha accumulato una solida esperienza di impiegata.
Non si disconosce che nel 2016 l'appellante avrà 53 anni. A quel momento tuttavia non le si chiederà di entrare nel mondo del lavoro, ma solo di estendere la sua attività lucrativa. E continuando a lavorare si può ragionevolmente presumere che essa abbia la possibilità di ritrovare una piena occupazione, il mercato del lavoro nel settore non potendo ritenersi precario. È possibile che l'attuale datore di lavoro non la assumerà a tempo pieno, ma non si può dire – come l'appellante pretende – che le possibilità di reperire un'attività al 100% siano praticamente nulle. Per di più, a breve termine l'interessata potrà perfezionare la sua esperienza professionale, il tempo dedicato alle cure di J__________ riducendosi progressivamente. Anche dando prova di cautela non appare quindi fuori luogo aspettarsi da lei un ragionevole sforzo perché porti il suo grado di occupazione a tempo pieno, trovando lavoro in un comparto qualsiasi dell'amministrazione privata. Problemi di salute che limitino la capacità lucrativa dell'interessata, del resto, non constano. Su questo punto l'appello è destinato perciò all'insuccesso.
II. Sull'appello adesivo
7. AO 1 chiede di sopprimere il contributo alimentare per la moglie e di ridurre quello per la figlia a fr. 827.50 mensili fino al 13° compleanno, a fr. 945.– mensili fino al 16° compleanno e a fr. 1025.– mensili fino alla maggiore età. Fa valere che il suo stipendio ha subìto una drastica diminuzione e che in seguito a problemi di salute (gli è stata diagnosticata una sindrome di Bornout) egli è ormai inabile al lavoro nella misura del 25%. Soggiunge che il suo stipendio ammonta a fr. 4962.95 mensili netti e che egli non percepisce altre prestazioni dal datore di lavoro, il quale nel 2007 ha registrato un disavanzo di fr. 56 091.– non
elargirà più bonus fino a colmare la perdita. Egli soggiunge che il suo fabbisogno minimo non è di soli fr. 6116.70 mensili, come ha accertato il Pretore, bensì di fr. 8086.30 mensili. Quanto a AP 1, l'appellante sostiene che essa ha incassato almeno fr. 525 000.– con l'alienazione di immobili a __________ e ha venduto un fondo nel Canton Lucerna sotto costo. Tale provento dovrebbe rendere almeno fr. 3927.– mensili. A parere dell'appellante, quindi, la moglie è in grado di far fronte da sé alle proprie necessità e con il suo margine disponibile deve contribuire anch'essa al mantenimento della figlia, il che giustifica la soppressione del contributo alimentare per lei e la riduzione di quello per la figlia.
8. Al memoriale AO 1 acclude un certificato medico del dott. __________ di __________, una modifica del contratto di lavoro con la __________ del 26 aprile 2007, una Erfolgsrechnung del 31 dicembre 2007, copia di un ordine di pagamento permanente della __________ Bank di __________, due polizze dell'assicurazione malattia, copia di tre ordini di pagamento permanenti della __________, copia di un bollettino di versamento alla __________, fotocopia di un modulo allegato alla dichiarazione fiscale e varia documentazione riguardante l'accensione di un credito con Banca __________. Ora, fatti e mezzi di prova nuovi sono ammissibili in appello giusta l'art. 138 cpv. 1 prima frase CC, purché siano addotti “al più tardi con la presentazione dell'appello, rispettivamente della risposta” (art. 423b cpv. 2 CPC), ciò che è il caso in concreto. Circa la rilevanza di tali elementi nuovi sull'esito del giudizio, si vedrà – dandosi il caso – in appresso.
9. Nella sentenza impugnata il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 10 510.50 mensili e il relativo fabbisogno minimo in fr. 6116.70 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1690.–, premio della cassa malati fr. 230.50, leasing fr. 816.20, costi di trasferta fr. 690.–, spese per l'esercizio del diritto di visita fr. 1000.–, imposte fr. 590.–). Quanto alla moglie, egli ne ha calcolato il reddito di fr. 3120.– mensili senza appurare il fabbisogno minimo. Infine il fabbisogno in denaro di J__________ è stato stimato in fr. 1655.– mensili fino al 30 giugno 2012, in fr. 1890.– mensili fino al 30 giugno 2016 e in fr. 2050.– mensili fino alla maggiore età. Sulla base di tali risultanze il Pretore ha fissato così il contributo alimentare per la moglie in fr. 1880.– mensili fino al 30 giugno 2016 e quello per la figlia in fr. 1655.– mensili fino al 30 giugno 2012, rispettivamente in fr. 1890.– e in fr. 2050.– mensili secondo le fasce d'età della beneficiaria.
10. L'appellante contesta il proprio reddito accertato dal Pretore in fr. 10 510.50 mensili, rilevando di essere inabile al lavoro al 25%, sicché il suo stipendio si è ridotto ormai a fr. 4962.95 mensili netti, e di non percepire alcun bonus, il datore di lavoro non avendo conseguito utili. In realtà gli atti non consentono di riscontrare con sufficiente sicurezza un'inabilità definitiva. Dal certificato medico del 4 febbraio 2008 prodotto in appello risulta che l'interessato soffre di una sindrome da Bornout, che il dott. __________ ha prospettato un'inabilità lavorativa provvisoria del 25% per un mese e che solo dopo un trattamento psicologico il medico si sarebbe potuto esprimere in maniera definitiva. L'accertamento di patologie che comportino un'inabilità lucrativa permanente presuppone tuttavia, per principio, una valutazione specialistica (I CCA, sentenza inc. 11.2005.128 del 22 febbraio 2008, consid. 4c), in difetto di che non è seriamente possibile prevedere con sufficiente affidabilità l'evolvere della situazione (Gloor/Spycher in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 22 ad art. 125 CC). Fondate su eventi successivi alla sentenza di divorzio, le argomentazione dell'interessato circa il suo stato di salute a medio-lungo termine richiedrebbero un'istruttoria specifica intesa ad accertare gli elementi per formulare una prognosi. Ciò non è compatibile con un'accettabile durata della causa, che pende ormai dal marzo del 2005. Nulla impedisce all'interessato, evidentemente, di avviare un'azione di modifica (art. 129 e 134 CC), nell'ambito della quale si potranno compiere i relativi accertamenti specialistici. Quanto al fatto che l'appellante non percepisca più alcun bonus, la questione cade nel vuoto, il Pretore non avendo calcolato alcun bonus nel reddito dell'interessato.
11. In merito al proprio fabbisogno minimo, l'appellante chiede di portarlo da fr. 6116.70 a fr. 8086.– mensili. Le varie voci di spesa vanno esaminate singolarmente.
a) Il Pretore si è scostato dalla locazione effettiva di fr. 2230.– mensili (doc. E), facendo carico all'attore di non avere chiarito perché, rispetto alle decisioni a tutela dell'unione coniugale prese dai tribunali di San Gallo, si giustificherebbe un aumento della pigione da fr. 1690.– a fr. 2230.– mensili. Nemmeno in questa sede l'appellante spiega alcunché. Perché la motivazione del primo giudice sarebbe erronea non è dato di sapere. Insufficientemente motivato, al riguardo l'appello si rivela irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
b) Per quanto attiene al premio della cassa malati, è possibile che dopo il cambiamento del posto di lavoro l'appellante non benefici più dello sconto concesso alla __________ Bank, ancorché le modifiche manoscritte delle polizze assicurative siano poco chiare. Resta il fatto che, seppure si rivalutasse il premio in questione a complessivi fr. 358.90 mensili, la situazione per l'appellante – come si vedrà – non muterebbe. Al proposito non giova dunque attardarsi.
c) Per quel che è delle spese mediche non coperte dalla cassa malati, l'appellante produce in questa sede una fotocopia della sua dichiarazione fiscale, dalla quale risulta che nel 2006 egli ha sborsato fr. 1588.–. Che tale costo vada inserito per principio nel fabbisogno minimo dell'interessato non fa dubbio (DTF 112 II 404 consid. 6). Esso però deve apparire ricorrente (JdT 2003 I 203 consid. 4.2). In concreto, per tacere del fatto che non è dato di sapere se l'autorità fiscale di __________ abbia ammesso la deduzione e che neppure con le conclusioni del 31 agosto 2007 l'interessato pretendeva di assumere costi del genere per le sue precarie condizioni di salute, nulla dimostra la necessità di seguire terapie costanti con spese eccedenti i costi di partecipazione e di franchigia. Tanto meno ove si pensi che l'interessato nemmeno ha presentato un estratto della propria assicurazione che permetta di verificare l'esborso di fr. 466.50 mensili da lui preteso. Ciò posto, non possono riconoscersi spese per questo titolo.
d) L'appellante chiede di aumentare le sue spese di trasferta da fr. 690.– a fr. 1550.– mensili. Il Pretore gli ha rimproverato di non avere indicato perché davanti ai tribunali sangallesi egli, già domiciliato a __________, avesse rivendicato spese di trasferta per soli fr. 690.– mensili. In questa sede l'interessato si limita a ripetere di dover affrontare il tragitto da __________ a __________, ma non spiega perché l'importo ammesso dal Pretore sarebbe insufficiente né accenna in che modo la situazione sarebbe mutata al punto da imporre un aumento dei costi di trasferta. Insufficientemente motivato, in proposito l'appello riesce una volta ancora irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
e) AO 1 espone nel suo fabbisogno minimo una rata di leasing pari a fr. 1300.90 mensili. Non si confronta tuttavia con l'argomentazione del Pretore, secondo cui egli avrebbe dovuto spiegare come mai nella petizione avesse indicato una spesa di fr. 816.20, mentre nelle conclusioni scritte la spesa era lievitata a fr. 1300.90, non bastando a giustificare tale aumento la necessità di usare un'automobile di categoria medio-superiore. Perché poi alla scadenza del contratto di leasing egli abbia sostituito l'Audi “S3 quattro” (doc. H) con un'Audi “A3 B8” (doc. II) non si sa.
f) Quanto alla rata di fr. 490.– mensili riferita al rimborso di un credito acceso il 6 novembre 2007 presso la Banca __________ (fr. 20 000.–), nulla dimostra che esso sia stato contratto per far fronte al pagamento di contributi alimentari in favore di moglie e figlia, come l'appellante sostiene. Per di più, il sostentamento della famiglia è prioritario rispetto al pagamento di debiti verso terzi (DTF 127 III 292 in alto).
g) In definitiva il fabbisogno minimo di AO 1 va accertato in fr. 6245.10 mensili: minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1690.–, premio della cassa malati fr. 358.90, rata di leasing fr. 816.20, costi di trasferta fr. 690.–, spese per l'esercizio del diritto di visita fr. 1000.–, imposte fr. 590.–.
12. L'appellante afferma che la moglie potrebbe ricavare dalla propria sostanza almeno fr. 3927.– mensili. Rileva, in sintesi, che costei ha venduto due appartamenti e 14 posteggi a __________, ricavando fr. 525 000.–, come pure un immobile nel Canton Lucerna a un prezzo inferiore a quello che avrebbe potuto pretendere. Ora, che la convenuta abbia incassato quel denaro è possibile, non avendo essa dimostrato che il provento sia stato intascato dall'ex marito __________ a estinzione dei diritti di abitazione iscritti sui due appartamenti. Il problema è che una volta di più l'interessato elude la motivazione del Pretore, secondo cui dalla documentazione fiscale non risulta che AP 1 disponga di tale capitale e non si può dunque presumere un reddito di quest'ultimo. Certo, dall'incarto fiscale richiamato si evince che nell'agosto del 2005 è stata aperta nei confronti di lei una procedura per il recupero d'imposta, non avendo essa dichiarato il capitale di fr. 100 000.– ricevuto in seguito alla vendita di posteggi a __________. A parte il fatto però che non si conosce l'esito della procedura, ciò non basta per desumere che essa abbia sottaciuto al fisco anche il provento della vendita degli stabili, né risultano altri indizi in tal senso.
Quanto all'immobile di __________, venduto dalla convenuta nel dicembre del 2000 per fr. 200 000.–, il Pretore ha escluso che da tale operazione essa abbia tratto profitto. È vero che la transazione sembra essere stata impugnata davanti a un'autorità giudiziaria lucernese, ma nulla si deduce dagli atti al proposito, né ciò è sufficiente per concludere che l'interessata avrebbe potuto esigere un prezzo maggiore. Per di più, l'appellante non indica neppure per ordine di grandezza quanto concretamente la convenuta avrebbe potuto ricavare. Anche su questo punto l'appello adesivo manca perciò di consistenza.
13. Riassumendo, con un reddito complessivo di fr. 2905.– mensili AP 1 non è in grado di far fronte alle proprie necessità di fr. 5000.– mensili fino al giugno del 2016, sicché le occorrono altri fr. 2095.– mensili. Con un reddito di fr. 10 510.– mensili e un fabbisogno minimo di fr. 6245.10 mensili il marito ha, da parte sua, un margine disponibile di fr. 3905.– mensili, sufficiente per coprire il mantenimento della moglie e versare il contributo alimentare per la figlia. Ne discende che l'appello principale dev'essere accolto entro tali limiti, mentre l'appello adesivo deve essere respinto.
III. Sugli oneri processuali e le ripetibili
14. Gli oneri dell'appello principale seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). AP 1 ottiene l'aumento dell'indennità fondata sull'art. 124 CC (da fr. 55 988.90 a fr. 76 643.05), ma non nella misura richiesta (fr. 153 493.15). Essa vede aumentare inoltre da fr. 1880.– a fr. 2095.– mensili il contributo alimentare per sé fino al giugno del 2016. Anche a tale proposito, nondimeno, il suo grado di vittoria è parziale, giacché essa chiedeva un contributo di fr. 2790.– mensili vita natural durante. Tutto ponderato, si giustifica dunque che essa sopporti equitativamente tre quarti degli oneri relativi al suo appello, con obbligo di rifondere alla controparte un'indennità per ripetibili ridotte. Quanto all'appello adesivo, gli oneri processuali e le ripetibili, commisurate alla stringatezza delle osservazioni, seguono la soccombenza di AO 1 (art. 148 cpv. 1 CPC).
Sempre in materia di spese e ripetibili l'appellante principale postula l'addebito degli oneri di prima sede all'attore, con obbligo per quest'ultimo di rifonderle fr. 15 000.– a titolo di ripetibili. Tale domanda non ha tuttavia portata autonoma, ma è subordinata all'integrale accoglimento dell'appello. L'ipotesi non verificandosi in concreto, la richiesta si rivela senza oggetto. Per il resto, l'esito dell'attuale giudizio non incide in maniera apprezzabile sulle spese (suddivise a metà) e le ripetibili di prima sede (compensate), che possono rimanere invariate.
IV. Sui rimedi giuridici a livello federale
15. Relativamente ai mezzi d'impugnazione esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), una lite che riguarda unicamente effetti patrimoniali del divorzio ha natura pecuniaria. E nella fattispecie il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, ove appena si capitalizzi il contributo alimentare (interamente litigioso) dovuto alla moglie.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
4. AO 1 è tenuto a versare a AP 1, anticipatamente entro il 5° giorno di ogni mese, un contributo alimentare di fr. 2095.– fino al 30 giugno 2016;
(La clausola di adeguamento al rincaro rimane invariata).
6. AO 1 è tenuto a corrispondere a AP 1, un'adeguata indennità (art. 124 cpv. 1 CC) di fr. 76 643.05 ordinando alla Personalvorsorgestiftung __________ __________ (__________), __________, di versare il citato importo sul conto di libero passaggio intestato a AP 1 presso la Pensionskasse __________, __________.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri dell'appello principale, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 2000.–
b) spese fr. 50.–
fr. 2050.–
da anticipare dall'appellante principale, sono posti per tre quarti a carico di quest'ultima e per il resto a carico di AA 1, al quale l'appellante principale rifonderà fr. 2500.– per ripetibili ridotte.
III. L'appello adesivo è respinto.
IV. Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 2000.–
b) spese fr. 50.–
fr. 2050.–
sono posti a carico dell'appellante adesivo, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.
V. Intimazione a:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.