Incarto n.
11.2007.20

Lugano

14 febbraio 2007/rgc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

 

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2001.194 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 23 marzo 2001 da

 

 

 AP 1   

 

 

contro

 

 

 

 AO 1  

(patrocinato dall'  PA 1 ),

 

giudicando ora sulla richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AP 1 il

23 marzo 2001;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto il ricorso del 1° febbraio 2007 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 17 gennaio 2007 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AO 1 (1942) e AP 1 si sono sposati a __________ (ora provincia di __________) il 12 novembre 1966. Dal matrimonio sono nate S__________ (8 agosto 1970), B__________ (22 febbraio 1978) e C__________ (31 agosto 1983). Il 23 marzo 2001 AP 1 ha promosso un'azione di divorzio unilaterale davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, che il marito ha proposto di respingere con risposta dell'11 ottobre 2001. Nei successivi allegati le parti hanno mantenuto le loro posizioni.                                   

 

                                  B.   In occasione di un'udienza tenutasi il 23 giugno 2004, il Segretario assessore ha sottoposto alle parti una transazione che le parti hanno accettato. Con ordinanza dell'8 settembre 2004 la procedura unilaterale è stata convertita pertanto in quella di divorzio su richiesta comune con accordo completo. Statuendo con sentenza del 27 gennaio 2005, il primo giudice ha sciolto il matrimonio e omologato la convenzione sugli effetti del divorzio, ponendo la tassa di giustizia di fr. 1500.– e le spese a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

 

                                  C.   Lo stesso 27 gennaio 2005 il Segretario assessore ha fissato alle parti un termine di 30 giorni per corredare la loro richiesta di assistenza giudiziaria della documentazione prescritta dalla legge. A AP 1 tale termine è stato prorogato tre volte, il 3 marzo, il 7 aprile e il 9 maggio 2005, senza esito. Per finire, con decisione del 17 gennaio 2007 il Pretore le ha negato il beneficio richiesto.

 

                                  D.   Contro la decisione predetta AP 1 è insorta con un ricorso del 1° febbraio 2007, chiedendo di riesaminare la sua richiesta di assistenza giudiziaria sulla base dei documenti allegati al suo memoriale. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria il richiedente può ricorrere entro 15 giorni “all'autorità di seconda istanza” (art. 35 cpv. 4 Lag), ovvero all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esa­me è quindi ricevibile.

 

                                   2.   Il memoriale della ricorrente è firmato non da lei medesima né da un patrocinatore abilitato a norma dell'art. 64 o 64a CPC, bensì da una terza persona. La capacità di tale rappresentante a stare in lite può nondimeno rimanere aperta, dato che – come si vedrà in appresso – la sorte del ricorso è segnata.

 

                                   3.   In concreto il Pretore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria per non avere, la richiedente, presentato entro il termine assegnatole, prorogato a tre riprese, il formulario corredato dei giustificativi prescritti dall'art. 4 cpv. 1 Lag. Al ricorso l'interessata acclude cinque documenti, chiedendo – come detto – di riconsiderare la sua situazione, che la vede nell'impossibilità di far fronte al pagamento dell'onorario esposto dal suo patrocinatore, come pure di versare la tassa di giustizia e le spese.

 

                                   4.   Il beneficio dell'assistenza può essere chiesto in ogni stadio di causa da una “persona fisica indigente” (art. 3 cpv. 1 Lag) mediante domanda scritta e motivata, cui vanno allegati tutti i documenti giustificativi, l'apposito certificato municipale e l'even- tuale dichiarazione di svincolo di terzi dal segreto d'ufficio e fiscale (art. 4 cpv. 1 Lag). Spetta al richiedente rendere verosimile la propria ristrettezza finanziaria (DTF 125 IV 164 in basso con richiamo a DTF 120 I 181 in fondo). Se, pur sollecitato, egli non la documenta a sufficienza per consentire un completo esame della situazione, la sua richiesta può essere respinta (sentenza del Tribunale federale 1P.241/2006 del 15 giugno 2006, consid. 5.2; I CCA sentenza inc. 11.2006.125 del 13 novembre 2006, consid. 3).

 

                                   5.   Nella fattispecie la ricorrente non giustifica per nulla la sua passività di fronte alla richiesta del Segretario assessore, prorogata ben tre volte, affinché chiarisse nel termine di trenta giorni la propria situazione finanziaria. Nemmeno si confronta con la conseguenza che il Pretore trae, nell'impugnata decisione, dalla mancata produzione dei documenti richiesti, né mette in discussione l'insufficienza e l'inadeguatezza di quelli agli atti. Già per questo motivo il ricorso potrebbe essere respinto, l'interessata non confrontandosi lontanamente con la motivazione addotta dal primo giudice.

 

                                   6.   Si aggiunga, ad ogni buon conto, che neppure la documentazione prodotta in appello rende oggettivamente verosimili le entrate o il fabbisogno della ricorrente. Il primo documento si limita ad attestare lo stipendio da lei percepito nei primi sette mesi del 2003 (con lettera accompagnatoria), il secondo consiste semplicemente in un certificato di domicilio rilasciato dal Comune di Lugano il 4 luglio 2003 e il terzo in una lettera da lei scritta al suo patrocinatore il 1° febbraio 2007. Ciò non basta lontanamente ad appurare quali fossero le condizioni finanziarie di lei per quanto riguarda redditi e fabbisogno, né al momento in cui è stata presentata la domanda né con riferimento ai periodi precisati nell'ordinanza pretorile del 27 gennaio 2005. Ne segue che, privo di consistenza, il ricorso è destinato all'insuccesso.

 

                                   7.   La procedura in materia di assistenza giudiziaria è gratuita, salvo temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag). Nella fattispecie il ricorso denota manifesta leggerezza, ma non ancora estremi di temerarietà, ovvero di palese ingiustizia. Non è il caso dunque di percepire tasse o spese.

 

                                   8.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF non raggiunge manifestamente la soglia dei fr. 30 000.–, ove appena si consideri, sia pure a titolo indicativo, che la nota d'onorario del patrocinatore del convenuto è stata tassata dal Pretore in fr. 6303.95 (decreto del 22 novembre 2005, agli atti).

 

 Per questi motivi,

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

 

                                    2.   Non si riscuotono tasse né spese.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

– , ;

–  , .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.