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Incarto n. |
Lugano, 23 febbraio 2007/rgc
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretaria: |
Verda, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa n. 125.1995/R.107.2006 (protezione della sostanza del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
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AP 1
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alla |
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Commissione tutoria regionale 7,
riguardo alla designazione di un curatore amministrativo nella persona di
__________ __________
in favore della figlia S (1991); |
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 2 febbraio 2007 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 26 gennaio 2007 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1968) e AP 1 (1972) si sono sposati il 12 marzo 1991. Dal matrimonio è nata S__________, il 3 settembre successivo. Con decisione del 22 febbraio 1996 la Delegazione tutoria di __________ ha privato i coniugi della custodia parentale, disponendo il collocamento della figlia presso una famiglia a __________, e il 26 giugno 1996 ha provvisto la bambina di un curatore educativo (art. 308 cpv. 1 CC). Con decisione del 10 maggio 2002 la Commissione tutoria regionale 7 ha poi confermato la privazione della custodia parentale e l'affidamento di S__________ alla famiglia di __________ fino al 30 giugno 2004. Il 22 giugno 2004 la Commissione tutoria ha ribadito una volta ancora la privazione della custodia parentale, ma ha collocato la ragazza in internato nel foyer “__________” a __________, la famiglia affidataria essendosi trasferita nella Svizzera tedesca.
B. Con decisione del 28 novembre 2006 la Commissione tutoria regionale 7, accertato che AP 1 percepisce, oltre a una mezza rendita di invalidità per sé, una rendita completiva per la figlia di fr. 430.– mensili senza avere mai pagato la retta del foyer, ha istituito in favore di S__________ una curatela amministrativa fino alla maggiore età, incaricando il curatore educativo CO 2:
– di amministrare i beni e i redditi della curatelata,
– di presentare alla Commissione tutoria regionale entro 30 giorni l'inventario dei beni della curatelata,
– di presentare alla Commissione tutoria regionale i rendiconti finanziari annuali e
– di chiedere se necessario i consensi previsti dagli art. 421 e 422 CC.
C. Contro la decisione predetta AP 1 è insorta all'Autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo di annullare la curatela amministrativa in favore della figlia. Nelle sue osservazioni dell'11 dicembre 2006 il curatore educativo ha proposto di respingere il ricorso. Identica conclusione ha formulato la Commissione tutoria regionale il 19 dicembre successivo. Sentita dall'Autorità di vigilanza il 23 gennaio 2007, S__________ ha dichiarato di non opporsi alla nomina di un curatore amministrativo. L'Autorità di vigilanza ha statuito il 26 gennaio 2007, respingendo il ricorso. La tassa di giustizia e le spese di fr. 100.– complessivi sono state poste a carico di AP 1. A un eventuale appello è stato tolto effetto sospensivo.
D. Il 2 febbraio 2007 AP 1 ha impugnato la decisione dell'Autorità di vigilanza davanti a questa Camera per ottenere che, restituito al suo appello effetto sospensivo, il giudizio impugnato sia riformato nel senso di annullare la curatela amministrativa in favore della figlia. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate dall'autorità di vigilanza sulle tutele, comprese quelle che disciplinano le misure a protezione della sostanza del figlio (art. 324 segg. CC), sono appellabili nel termine di venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a CPC (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.
2. Secondo l'art. 325 cpv. 3 CC “se v'è da temere che i redditi o le parti della sostanza del figlio destinate all'uso o liberate non saranno impiegati conformemente alla destinazione, l'autorità tutoria può (…) affidarne l'amministrazione a un curatore”. Tale misura “a protezione della sostanza del figlio” si giustifica ove provvedimenti meno incisivi – come le istruzioni ai genitori dell'art. 324 cpv. 2 CC o l'obbligo di consegnare rendiconti e rapporti dell'art. 318 cpv. 3 CC – appaiano insufficienti (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 16 ad art. 325). Nulla osta, per converso, a che una misura come quella in rassegna sia combinata con una misura a protezione del figlio in senso stretto (art. 307 segg. CC). Ove risulti idoneo alla funzione, di conseguenza, un curatore educativo (art. 308 CC) può essere designato anche in qualità di curatore amministrativo (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5ª edizione, pag. 237 n. 28.26 in fine).
3. Nella fattispecie l'Autorità di vigilanza ha motivato l'istituzione della curatela amministrativa con il fatto che i genitori di S__________ non hanno mai pagato la retta del foyer in cui la figlia risiede dal giugno del 2004 e disattendono con pervicacia i loro obblighi di mantenimento, tant'è che fino al luglio del 2006 lo Stato del Cantone Ticino ha dovuto anticipare a terzi ben fr. 84 907.60 (decisione impugnata, consid. 3 e 4). Ora, che __________ e AP 1 siano morosi nell'adempimento dei loro obblighi alimentari verso la figlia non fa dubbio. La nomina di un curatore amministrativo giusta l'art. 325 CC è tuttavia un provvedimento a tutela degli averi del minorenne e non – come sembra credere l'Autorità di vigilanza – una misura applicabile a genitori dimentichi dei loro doveri di mantenimento né, tanto meno, una disposizione a tutela di creditori che rimangano insoddisfatti. Del resto il Tribunale federale ha già avuto modo di ricordare al Cantone Ticino, proprio su ricorso di __________ e AP 1, che solo il giudice civile può condannare un genitore a versare somme di denaro per il sostentamento dei figli (sentenza 5P.386/2000 del 27 novembre 2000, consid. 3). Qualora eroghi anticipi a tal fine, l'ente pubblico è surrogato nei diritti del minorenne (art. 289 cpv. 2 CC), ma per costringere i genitori al rimborso deve rivolgersi anch'esso al giudice civile. Ciò esclude che l'autorità amministrativa possa far capo a strumenti che tutelano gli averi del figlio – come la curatela amministrativa – per agevolare fornitori di prestazioni in favore del minorenne, consentendo loro di eludere la giurisdizione civile nel ricuperare il credito presso i genitori. Su questo punto la decisione impugnata non può essere condivisa e non resiste dunque alla critica.
4. Il secondo motivo addotto dall'Autorità di vigilanza a sostegno del provvedimento litigioso si riconduce alla circostanza che la ricorrente incassa dal marzo del 2002 una rendita completiva di invalidità per la figlia (fr. 430.– mensili, diventati nel frattempo fr. 442.–: act. 14), senza riversarla a quest'ultima. Inoltre __________ è stato condannato dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, a versare un contributo alimentare di fr. 500.– mensili per S__________ nel quadro di misure a tutela dell'unione coniugale, denaro che però non viene destinato al mantenimento della figlia (decisione impugnata, consid. 5 e 6). Quest'ultima argomentazione è una volta ancora inconsistente. Il giudizio del Pretore cui allude l'Autorità di vigilanza è dell'11 dicembre 2006 e contro di esso __________ ha introdotto appello, che è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza del 15 gennaio 2007 (inc. 11.2006.155). Finora il padre di S__________ non risulta quindi avere versato alcunché e non si vede come l'Autorità di vigilanza possa affermare che il contributo alimentare sia distratto dalla sua finalità. Nemmeno al proposito la decisione impugnata può dunque sorreggere validamente la nomina di un curatore amministrativo.
5. Rimane da esaminare la motivazione che l'Autorità di vigilanza àncora alla rendita completiva di invalidità per la figlia, prestazione che l'appellante non nega di riscuotere dal marzo del 2002. Ora, dagli atti risulta che con quel denaro l'appellante finanzia effettivamente, per la figlia, il premio della cassa malati, la carta prepagata del telefonino (fr. 30.– mensili), lo spillatico di fr. 10.– settimanali, il costo del parrucchiere e quello dell'abbigliamento, come pure le spese mediche non coperte dalla cassa malati (audizione di S__________ da parte dell'Autorità di vigilanza: verbale del 23 gennaio 2007, allegato all'appello, ma inspiegabilmente non rubricato agli atti; memoriale, pag. 5 in basso). Il fatto è che già a prima vista tali spese non risultano assorbire interamente la rendita completiva, né gli atti accreditano un'ipotesi del genere, né l'appellante prospetta una simile tesi. Dal marzo del 2002 a oggi, pertanto, la rimanenza dovrebbe trovarsi depositata in favore della figlia. In realtà la stessa appellante sottolinea che “la sostanza di nostra figlia è zero franchi” (memoriale, pag. 2 a metà). Ciò significa che con ogni verosimiglianza parte della rendita completiva in favore della figlia viene usata anche per esigenze dell'economia domestica. Se non che, tale destinazione è contraria alla legge, l'art. 319 cpv. 1 CC consentendo ai genitori di devolvere ai bisogni dell'economia domestica unicamente i redditi della sostanza del figlio, e per di più solo in casi particolari. Ne segue che in concreto redditi della figlia vengono consumati in modo parzialmente difforme dalla loro destinazione.
6. Da una lettera del 23 gennaio 2007 che l'interessata unisce all'appello si desume invero che, su richiesta del curatore educativo, l'Istituto delle assicurazioni sociali ha deciso di versare d'ora in poi la rendita completiva d'invalidità per la figlia non più a AP 1, bensì al curatore stesso (cifra 10006 delle direttive sulle rendite, fondata sull'art. 20 LPGA, applicabile al caso in cui il destinatario della rendita non provveda al mantenimento dei figli). In circostanze siffatte la designazione di un curatore amministrativo potrebbe anche sembrare superflua, non sussistendo più il rischio che la prestazione assicurativa sia distratta dalla sua legittima finalità. L'impressione è tuttavia fallace, giacché un curatore educativo non può gestire beni del figlio se non è nominato curatore amministrativo giusta l'art. 325 CC (Hegnauer, op. cit., pag. 237 n. 28.26 in fine). Il solo fatto che l'appellante non possa più disporre della rendita ancora non basta, dunque, perché l'importo sia devoluto allo scopo cui è destinato.
7. Obietta l'appellante che prima di adottare un provvedimento gravoso come quello di una curatela amministrativa la Commissione tutoria regionale avrebbe dovuto far capo a misure meno incisive. L'asserto, su cui l'Autorità di vigilanza ha sorvolato, è pertinente dal profilo giuridico (sopra, consid. 2), ma infondato nella fattispecie. Disposizioni più blande della curatela amministrativa sono – come detto – le istruzioni che l'autorità tutoria impartisce ai genitori (art. 324 cpv. 2 CC) o l'obbligo imposto ai genitori di consegnare rendiconti e rapporti (art. 318 cpv. 3 CC). Nemmeno l'appellante si dichiara disposta tuttavia ad accettare le indicazioni dell'autorità tutoria sul modo in cui adoperare la rendita completiva per la figlia. Anzi, essa persiste nell'affermare – in sintesi – che non pagherà né la retta del foyer né gli anticipi alimentari stanziati dal Cantone finché non sarà stata condannata dal giudice civile (memoriale, pag. 3 seg.). Quanto a eventuali rendiconti e rapporti, essi presuppongono manifestamente che il genitore sia disposto almeno a seguire le direttive dell'autorità tutoria circa l'impiego dei beni, disponibilità che come si è appena visto fa palese difetto.
8. L'appellante paventa il rischio che con il denaro della rendita in favore della figlia il curatore amministrativo paghi cifre troppo
elevate (perché non fissate dal giudice civile), se non veri e propri indebiti. Il timore non ha ragion d'essere per almeno due ragioni. Intanto perché – contrariamente a quando crede l'interessata – i debiti per il mantenimento della figlia non vanno pagati solo quando si è condannati dal giudice civile, ma già quando scadono, salvo che il loro ammontare sia contestato (ciò che non risulta nella fattispecie). Inoltre perché, dovesse sbagliare colposamente, il curatore amministrativo risponderà del danno a norma degli art. 426 a 430 CC combinati con gli art. 454 e 455 CC.
9. Ne segue che, seppure per giustificazioni sostanzialmente diverse da quelle addotte dall'Autorità di vigilanza nella decisione impugnata, l'appello in esame si rivela votato all'insuccesso. L'emanazione del presente giudizio rende inoltre senza oggetto l'istanza volta alla restituzione dell'effetto sospensivo all'appello. Quanto agli oneri del sindacato odierno, essi seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma date le particolarità del caso, le condizioni economiche verosimilmente difficili in cui l'appellante versa e la circostanza ch'essa sia sprovvista di un patrocinatore si giustifica – eccezionalmente – di rinunciare a ogni prelievo (art. 148 cpv. 2 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato per osservazioni.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
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– ; – Commissione tutoria regionale 7, ; – . |
Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.
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terzi implicati |
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Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.