Incarto n.
11.2007.24

Lugano

2 dicembre 2008/sc

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, vicepresidente,

Ermotti e Pellegrini

 

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa DI.2005.366 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 21 dicembre 2005 da

 

 

AA 1,

(patrocinata dall' PA 2)

 

 

contro

 

 

AP 1

(patrocinato dall' PA 1);

 

 

 

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 13 febbraio 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 6 febbraio 2007 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

 

                                         2.   Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 15 marzo 2007 presentato da AA 1 contro la medesima sentenza;

 

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AP 1 (1968) e AA 1 (1970) si sono  sposati a __________ l'11 maggio 1996. Dal matrimonio sono na- ti A__________ (21 settembre 1996) e S__________ (17 novembre 2000). Il marito è titolare della ditta individuale __________ e amministratore unico della __________, entrambe con sede a __________ e attive nel campo dell'ortopedia. La moglie ha cessato ogni attività lucrativa e di collaborazione con il lavoro del marito dopo la nascita del secondo figlio. I coniugi vivono separati dal mese di agosto 2005, quando il marito ha lasciato l'abitazione familiare di __________ (particella n. 1235 appartenente ai coniugi in ragione di metà ciascuno).

 

                                  B.   Il 21 dicembre 2005 AA 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Bellinzona con un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo – già in via cautelare – l'autorizzazione a vivere separata, l'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita del padre), un contributo alimentare di fr. 10 923.60 mensili per sé, uno di fr. 1300.– mensili per A__________ e uno di fr. 1340.– mensili per S__________ (assegni familiari compresi) dal 1° gennaio 2006, il versamento di un contributo di complessivi fr. 10 063.60 per il mese di dicembre 2005, e l'assunzione da parte del marito dell'intero carico fiscale dei coniugi. Statuendo senza contraddittorio il 28 dicembre successivo, il Pretore supplente ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie, ha affidato A__________ e S__________ a lei medesima, ha regolato il diritto di visita del padre e ha obbligato quest'ultimo a versare un contributo alimentare per moglie e figli di complessivi fr. 9000.– mensili.

 

                                  C.   All'udienza del 30 marzo 2006, indetta per la discussione dell'istanza e dell'assetto cautelare, AP 1 ha sostanzialmente proposto di respingere le richieste della moglie, segnatamente quella sui contributi alimentari. Esperita l'istruttoria e sentiti i figli, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale limitandosi a introdurre conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 15 gennaio 2007 AA 1 ha confermato le sue domande salvo aumentare a fr. 13 685.37 mensili il contributo alimentare per sé, a fr. 1856.60 mensili quello per A__________ e a fr. 1513.97 mensili quello per S__________, postulare la nomina di un curatore educativo per i figli e la pronuncia della separazione dei beni dal 10 gennaio 2006. Nel suo allegato dell'11 gennaio 2007 AP 1 ha offerto un contributo alimentare per la moglie di fr. 3100.– mensili (ridotto a fr. 1500.– mensili dal 10° al 16° compleanno di S__________, e soppresso in seguito) e uno di fr. 1245.– mensili per ogni figlio, proponendo altresì la vendita dell'abitazione coniugale a terzi.

 

                                  D.   Statuendo con sentenza del 6 febbraio 2007, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, ha affidato i figli a quest'ultima, ha disciplinato il diritto di visita paterno, ha istituito una curatela educativa intesa ad assicurarne il corretto e regolare esercizio, vigilando pure le relazioni personali tra padre e figli, ha obbligato AP 1 a versare dal 1° gennaio 2006 un contributo alimentare, non indicizzato, di fr. 11 077.– mensili per la moglie, di fr. 1870.– mensili per A__________ e di fr. 1640.– mensili per S__________ (assegni familiari non compresi), pronunciando altresì la separazione dei beni dal 10 gennaio 2006. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 600.–, sono state poste per un quarto a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 3000.– per ripetibili ridotte.

 

                                  E.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto  con un appello del 13 febbraio 2007 in cui chiede di ridurre il contributo alimentare per la moglie a fr. 3600.– mensili, quello per A__________ a fr. 1491.– mensili fino al 31 dicembre 2006 e a fr. 1501.– mensili dopo di allora, quello per S__________ a fr. 1200.– mensili fino al 30 novembre 2006, a fr. 1350.– per il mese di dicembre 2006 e a fr. 1360.– mensili dopo di allora. Nelle sue osservazioni del 15 marzo 2007 AA 1 propone di respingere l'appello e con appello adesivo insta perché il contributo alimentare per sé sia fissato in fr. 13 677.50 mensili. Con osservazioni del 18 aprile 2007 AP 1 conclude per il rigetto dell'appello adesivo.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC), nell'ambito della quale l'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a). La sentenza del Pretore è impugnabile nel termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivi, sotto questo profilo, l'appello principale e quello adesivo sono dunque ricevibili.

 

                                   2.   I documenti trasmessi da AP 1 il 4 ottobre 2007 (“Analisi costi e ricavi” della ditta individuale per il periodo gennaio – agosto 2007; evoluzione dei conti bancari e del conto corrente postale per il medesimo periodo) e il 10 aprile 2008 (dichiarazione d'imposta 2006), sono irricevibili. Nelle procedure a tutela dell'unione coniugale non sono ammissibili nuovi argomenti o nuovi mezzi di prova in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c), tranne ove si applichi il principio inquisitorio illimitato (in materia di filiazione: DTF 128 III 414 verso l'alto) oppure ove il giudice ritenga opportuno assumere di sua iniziativa prove necessarie ai fini della decisione (nel diritto di famiglia: art. 419b CPC). Estremi del genere non si ravvisano nella fattispecie, già per la circostanza che i nuovi documenti non gioverebbero al contributo alimentare per i figli. La sentenza va emanata pertanto sulla base del medesimo materiale processuale vagliato dal Pretore.

 

                                   3.   Litigiosi rimangono, in appello, i contributi alimentari per la moglie e i figli. A tal fine il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 27 044.– mensili netti a fronte di un fabbisogno minimo stimato di fr. 9755.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, canone di locazione e spese accessorie fr. 1700.–, premio cassa malati fr. 385.–, spese automobile fr. 800.–, assicurazioni e spese varie fr. 500.–, onere fiscale stimato fr. 4000.–, presumibile onere per la nascita del terzo figlio fr. 1270.–). Per quel che è della moglie, senza reddito, il Pretore ne ha stabilito il fabbisogno minimo in fr. 8375.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, onere di alloggio fr. 1159.– [già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro dei figli], premio della cassa malati fr. 479.40, franchigia fr. 125.–, assicurazione mobilia e RC privata fr. 100.–, protezione giuridica fr. 10.24, assicurazione sulla vita fr. 101.39, spese automobile fr. 1174.69, oneri diversi fr. 306.98, ammortamento fr. 1250.–, imposte stimate  fr. 2416.66). Il fabbisogno in denaro di A__________, infine, è stato stabilito in fr. 1870.– mensili arrotondati e quello di S__________ in fr. 1640.– mensili arrotondati (oltre agli assegni familiari). Constatata un'eccedenza di fr. 5404.– mensili, il Pretore ha obbligato il convenuto a stanziare, dal 1° gennaio 2006, contributi alimentari non indicizzati di fr. 11 077.– mensili per la moglie, fr. 1870.– mensili per A__________ e fr. 1640.– mensili per S__________, assegni familiari non compresi.

 

                                    I.   Sull'appello principale

 

                                   4.   L'appellante contesta il metodo adottato dal Pretore per la definizione dei contributi alimentari, facendo valere che in presenza di redditi elevati – come in concreto – si impone una deroga al principio del calcolo delle eccedenze. Sostiene che il tenore di vita della famiglia appare modesto, essendole destinato un importo mensile non superiore a fr. 6000.–, mentre l'utile aziendale – reinvestito – è servito in particolare per far crescere la ditta e finanziare – unitamente ai suoi risparmi – l'abitazione coniugale. L'istante oppone, da parte sua, che nulla di concreto traspare dagli atti circa un impiego del reddito che non sia volto al mantenimento della famiglia, o che attesti un basso tenore di vita.

 

                                         a)   Ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, “ad istanza di uno dei coniugi” il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale “stabilisce i contributi pecuniari dovuti da un coniuge all'altro” (art. 176 cpv. 1 n. 1 CC). L'art. 163 cpv. 1 CC non precisa quale metodo si applichi per la fissazione dei contributi. Si limita a disporre che “i coniugi provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia”. Sicuramente conforme al diritto federale è il criterio – sempre adottato da questa Camera – che consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a metà (RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4a con rinvii).

 

                                         b)   Il metodo appena citato non deve condurre – evidentemente – a una ridistribuzione del patrimonio coniugale o a una liquidazione anticipata del regime dei beni. Esso non si applica, quindi, ove sia reso verosimile che durante la vita in comune i coniugi non destinavano tutti i loro redditi al mantenimento della famiglia, ma ne riservavano alcuni a scopi diversi, come per esempio al risparmio. Inoltre il limite superiore del diritto al mantenimento è costituito – per principio – dal tenore di vita che i coniugi avevano alla cessazione della vita in comune. Solo in circostanze eccezionali fa stato un livello di vita più elevato, come ad esempio nell'ipotesi in cui i coniugi vivessero in modo particolarmente parsimonioso, al di sotto dei loro mezzi, per una finalità nel frattempo raggiunta o superata (si pensi all'acquisto di una casa). Comunque sia spetta al coniuge che chiede di non applicare il metodo o di derogare al riparto paritario dell'eccedenza rendere verosimili i motivi che giustifichino simili estremi (riferimenti di giurisprudenza in: RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4b).

 

                                         c)   Ricordato che un alto reddito non basta da sé solo per scostarsi dal riparto a metà dell'eccedenza (cfr. sentenza del Tribunale federale 5P.138/ 2001 del 10 luglio 2001, consid. 2bb in fine, pubblicata in: FamPra.ch 2002 pag. 333), in concreto, l'appellante non ha reso verosimile l'ammontare dei redditi sottratti al mantenimento della famiglia e destinati al risparmio. È possibile che tra il 1998 e il 2001 i coniugi abbiano profuso notevoli capitali nell'acquisto (fr. 90 000.–) e nella costruzione (fr. 1 234 759.–: doc. 11) dell'abitazione coniugale a __________. Tale operazione si è però conclusa quando i coniugi vivevano ancora insieme. Dopo di allora, tuttavia, non consta, né è reso verosimile, che le parti hanno continuato a risparmiare, tanto più che per il fiduciario dell'appellante “grandi risparmi non ci sono stati dal 2000 a oggi” (deposizione __________ del 17 maggio 2006, verbali pag. 9). È possibile che il marito destinasse alla condizione normale familiare fr. 4500.– mensili e versasse alla moglie fr. 1500.– mensili (cfr. doc. 13), ma egli non spiega, né rende verosimile, la destinazione delle altre entrate, gli investimenti nell'abitazione coniugale essendo terminati nel 2001. Né sussidia quanto indicato dal fiduciario dell'appellante, ovvero che “per garantire una certa tranquillità all'azienda è opportuno creare un fondo mezzi liquidi pari ad almeno 2 o 3 volte il fabbisogno mensile” (doc. 2), giacché a prescindere dal fatto che l'intenzione riguarda semmai il futuro, nulla rende verosimile che ciò sia stato eseguito. Di investimenti nell'azienda, infine, tutto si ignora e non basta la sola allegazione dell'appellante per renderli verosimili. Tutto considerato, non si giustifica quindi di scostarsi dalla metodica di calcolo illustrata dianzi.

 

                                   5.   Per quanto attiene al proprio reddito, l'appellante afferma che esso non ammonta a fr. 27 044.– mensili (come ha accertato il Pretore), ma solo a fr. 19 800.– mensili. Egli assevera che, salvo nel 2003, negli ultimi anni l'utile aziendale ha subìto un forte calo, sicché va tenuto in considerazione solo il risultato del 2004, pari a fr. 237 708.– annui, anche perché quello del 2003, proprio perché eccezionale non può entrare in linea di conto. 

 

                                         Come ricordato dal Pretore, trattandosi di un lavoratore indipendente il reddito determinante è quello medio calcolato sull'arco di più anni, di regola almeno tre, in modo da compensare le eventuali fluttuazioni. Solo in caso di durevole flessione delle entrate si può tenere conto del risultato dell'ultimo anno (RtiD II-2004 pag. 617 n. 38c, con rinvii). Nella fattispecie i dati forniti dal convenuto – e ritenuti attendibili dalla controparte – indicano un reddito di fr. 342 034.– per il 2002, di fr. 393 846.– per il 2003 e di fr. 237 708.– per il 2004 (doc. 2). Ora, pretendere che questi dati configurino una “durevole flessione delle entrate” è perlomeno prematuro. Non si giustifica quindi di non considerare il risultato dell'esercizio 2003 che, appunto, smentisce un asserito costante calo delle entrate. Né – per avventura – è dato di sapere in cosa consista una sua pretesa eccezionalità. In ogni modo, dandosi mutamenti apprezzabili intervenuti dopo l'emanazione del giudizio impugnato, le misure a protezione dell'unione coniugale possono sempre essere adattate dal primo giudice alle nuove circostanze (art. 179 cpv. 1 CC). Qualora l'ipotesi testé prospettata di una riduzione costante degli introiti dovesse verificarsi, il marito potrà chiedere dunque che i contributi alimentari siano adattati alla nuova situazione.

 

                                   6.   L'appellante contesta il proprio fabbisogno minimo di fr. 9755.– mensili, sostenendo che in realtà esso ammonta a fr. 12 835.– mensili. Egli assevera che per la nascita del terzo figlio va considerato un onere di fr. 1350.– (e non di fr. 1270.– come riconosciuto dal Pretore) e che il carico fiscale è in realtà di fr. 7000.– (e non di fr. 4000.– come stabilito dal primo giudice).

 

                                         a)   In merito al costo per il figlio nato fuori dal matrimonio, esso, invero, non rientrerebbe nel fabbisogno coniugale ma andrebbe coperto con la quota di eccedenza del genitore (Rep. 1999 pag. 152). Nondimeno, in concreto, la moglie nulla eccepisce al riguardo, anzi lo riconosce (osservazioni pag. 6 in fondo). Ora i figli che hanno un padre in comune vantano nei confronti del medesimo un identico diritto alla copertura del fabbisogno in denaro (RtiD II-2005 pag. 701 consid, 11a). Per quel che riguarda il fabbisogno in denaro del nascituro, tutto si ignora sulla situazione della madre né l'appellante adduce alcunché. Ora, le note raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira per prassi invalsa (Rep. 1998 pag. 175, 1994 pag. 298 consid. 5) prevedono, nell'edizione 2007, un fabbisogno medio in denaro di fr. 1975.– mensili per un figlio fino ai 6 anni. Da tale importo va tolto nella fattispecie l'equivalente di fr. 705.– per cura e educazione, che la madre può – presumibilmente – fornire in natura. Ne discende un fabbisogno medio in denaro di fr. 1270.– mensili, che è – appunto – quanto stabilito dal Pretore. D'altro canto l'appellante non spiega su quali basi perviene a un importo di fr. 1350.– mensili, né perché mai l'importo ammesso dal Pretore sia errato.

 

                                         b)   Quanto all'onere fiscale, l'appellante si diparte dall'ipotesi in cui i contributi alimentari vengano massicciamente ridotti, ciò che come si vedrà in appresso non è il caso. Non vi sono quindi ragioni, né l'appellante adduce altri motivi, per scostarsi dall'importo stabilito dal primo giudice. 

 

                                   7.   In merito al fabbisogno minimo della moglie, l'appellante assevera che lo stesso va riconosciuto in fr. 3070.– mensili, così come indicato nelle conclusioni scritte (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, onere di alloggio fr. 1000.– [già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro dei figli], premio della cassa malati fr. 480.–, assicurazione economia domestica fr. 40.–, imposte fr. 300.–), eventualmente aumentato a fr. 3600.– mensili qualora si derogasse dal riparto a metà dell'eccedenza, l'importo supplementare di fr. 500.– mensili potrebbe essere utilizzato per il pagamento di costi legali e spese diverse. Su tale eventualità non giova però soffermarsi, applicabile in concreto essendo, come si è detto (consid. 4c), il metodo della ripartizione dell'eccedenza. Le contestazioni sugli importi riconosciuti dal Pretore vanno invece esaminate singolarmente.

 

                                         a)  In merito all'onere di alloggio, il Pretore ha ripreso l'importo di fr. 2781.60 indicato dall'istante all'udienza del 30 marzo 2006 (interessi ipotecari fr. 2250.–, nafta fr. 212.25, legna fr. 52.08, acqua potabile fr. 23.–, spazzacamino fr. 15.– tassa uso fognatura fr. 67.85, tassa raccolta rifiuti fr. 14.16, assicurazioni immobile fr. 147.24). Questi dati sono stati estrapolati dall'istante dalla documentazione prodotta dal marito (doc. 1 e 2). E quest'ultimo, alla citata discussione, oltre a non contestarli, ha dichiarato che “dato che la moglie abita presso la casa in comproprietà i relativi oneri (interessi ipotecari, ammortamento, spese accessorie) devono essere computati nel suo fabbisogno minimo” (memoria scritta annessa al verbale del 30 marzo 2006, pag. 2 a metà). In simili circostanze, sostenere che “gli oneri locativi della moglie appaiono sproporzionati se paragonati con quelli del marito” e che “la cifra di fr. 2781.60 indicata dal Pretore è eccessiva e va ridimensionata a un costo di fr. 1700.– mensili, cifra equa ed adeguata per una famiglia con due figli, così come indicato per il marito” (appello, pag. 6 a metà), non è serio. Per tacere poi del fatto che, in linea di principio, la conclusione della vita in comune non preclude a un coniuge il diritto di mantenere – per quanto le condizioni economiche della famiglia, come in concreto, lo permettano – il tenore di vita precedente. Su un punto l'importo riconosciuto dal Pretore va nondimeno rettificato: la tassa per l'acqua potabile è infatti già compresa nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (Rep. 1995 pag. 141; I CCA, sentenza inc. 11.2006.22 del 10 marzo 2008, consid. 7c) e va quindi tolta dall'elenco allestito dall'istante. Ne segue che il costo dell'alloggio va stabilito in fr. 2758.60.

 

                                         b)  Il premio delle assicurazioni correnti (domestiche, contro la responsabilità civile o – in genere – a beneficio della famiglia) va inserito, di principio, nel fabbisogno minimo del coniuge tenuto al pagamento del premio (DTF 114 II 395 consid. 4c). In concreto però l'interessata non ha documentato il premio mensile di fr. 100.– per l'assicurazione della mobilia domestica e la RC privata, così che solo può esserle riconosciuto quanto ammesso dal marito (fr. 40.–: appello, pag. 11). Per quel che riguarda il premio per un'assicurazione sulla vita, in costanza di matrimonio tale premio va inserito nel fabbisogno minimo del coniuge debitore (alla stessa stregua dei premi assicurativi in genere), a condizione però che i mezzi economici a disposizione della famiglia bastino per garantire il sostentamento (RDAT I-1999 pag. 206 consid. 2a), ciò che sarebbe il caso in concreto. Sennonché, ancora una volta, quanto preteso dall'istante (fr. 101.39) non trova alcun riscontro agli atti. Né può giovare il riferimento a un medesimo importo conteggiato per il marito che, oltretutto, alla voce “assicurazione vita” è di fr. 122.32 (conclusioni istante, pag. 6). Nelle condizioni finanziarie della famiglia può per contro essere riconosciuta l'assicurazione per la protezione giuridica, ancorché facoltativa. In definitiva l'importo complessivo di fr. 211.63 ritenuto dal Pretore, va ridotto a fr. 50.25.

 

                                         c)  Per quanto riguarda la franchigia della cassa malati della moglie (così come il relativo premio), l'appellante dimentica che essa va considerata nel fabbisogno minimo della diretta interessata (RtiD I-2005 pag. 765 consid. 13), di modo che i fr. 125.– riconosciuti dal Pretore vanno confermati.

                                     

                                         d)  Per quel che attiene alle spese per l'automobile di complessivi fr. 1174.69 (imposta di circolazione fr. 52.92, assicurazione RC fr. 141.66, casco totale fr. 166.66, leasing fr. 813.45), l'ap-pellante si duole che siano state riconosciute nel fabbisogno minimo della moglie, la stessa non esercitando alcuna attività lavorativa e non avendo reso verosimile la necessità di un uso del veicolo per altri scopi. Se non che avendo i coniugi il diritto di conservare, per quanto possibile, il tenore di vita raggiunto durante la vita in comune, la decisione del Pretore resiste alla critica, ritenuto, per il resto, che l'importo non è contestato nel suo ammontare.

 

                                         e)  Circa l'ammortamento ipotecario va ricordato che esso non è un costo dell'alloggio, come sembra credere l'appellante, bensì un ordinario rimborso di mutuo. Alla stregua di ogni estinzione di debito, va onorato nella misura in cui i mezzi finanziari della famiglia siano sufficienti (DTF 127 III 292 in alto; da ultimo: I CCA, sentenza 11.2007.4 del 5 agosto 2008, consid. 3a). In concreto le risorse economiche della famiglia consentono senz'altro di far fronte a tale spesa, il cui ammontare è stato indicato dallo stesso convenuto (doc. 2 e 9). Non vi è ragione dunque perché questo onere rimanga escluso dal fabbisogno minimo della debitrice.

 

                                         f)   Per quanto concerne il costo di fr. 26.98 per l'abbonamento “cablecom”, esso è già compreso nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (Rep. 1995 pag. 141), per cui non si giustifica di conteggiarlo un'altra volta. Quanto all'importo di fr. 280.– esposto dall'istante per “mangime cani e veterinario”, una simile voce non rientra nella nozione di supplemento ai minimi esecutivi, né nel fabbisogno allargato definito dal Tribunale federale (DTF 114 II 393; Rep. 1994 pag. 297 consid. 5). L'appellante, tuttavia, non ha contestato tale spesa in modo esplicito e motivato sicché tenendo conto della situazione economica della famiglia, tale costo può essere ammesso. In definitiva dell'importo complessivo di fr. 306.98 riconosciuto dal Pretore alla voce “oneri diversi”, solo vanno confermati fr. 280.–.

 

                                         g)  Il convenuto sostiene infine che le imposte ammesse per fr. 2416.66 debbano essere ridimensionate “per il fatto che gli alimenti dovuti sono inferiori a quelli previsti dal Pretore”, indicando quindi l'onere fiscale da riconoscere a carico della moglie in fr. 300.–. Egli omette tuttavia qualsiasi indicazione sulle modalità di calcolo e sulla definizione dell'imponibile, così che in proposito l'appello, carente di motivazione, si rivela finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. e combinato con il cpv. 5 CPC).

 

                                         h)  In conclusione il fabbisogno minimo della moglie va stabilito in fr. 8175.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, onere di alloggio fr. 1149.40 [già dedotta la quota di fr. 1609.20 compresa nel fabbisogno in denaro dei figli], premio della cassa malati fr. 479.40, franchigia fr. 125.–, assicurazione economia domestica fr. 40.–, assicurazione per la protezione giuridica fr. 10.25, spese per l'automobile fr. 1174.70, ammortamento fr. 1250.–, oneri diversi fr. 280.–, imposte stimate fr. 2416.65).

 

                                   8.   Per quel che riguarda il contributo per i figli, l'appellante si duole dell'applicazione della tabella 2007 delle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo allorquando l'obbligo contributivo decorra già dal 1° gennaio 2006. Inoltre il fabbisogno in denaro del figlio S__________, che ha compiuto 6 anni il 16 novembre 2006, va stabilito in base alla prima fascia della citata tabella e non alla fascia successiva come per la sorella. Infine, egli assevera che il costo effettivo della quota di locazione deve essere commisurato all'importo riconosciuto a AA 1 di fr. 1700.– mensili.

 

                                         a)  In merito alla tabella applicabile, è vero che il Pretore imponendo al convenuto un contributo alimentare dal 1° gennaio 2006 avrebbe dovuto applicare quella del 2005 e indicizzare il contributo per il futuro. Sennonché, in presenza di alti redditi le raccomandazioni medesime consentono di rivalutare verso l'alto tutte le poste del fabbisogno indicato (pag. 12). In concreto, il Pretore ha solo adeguato la quota dell'alloggio sicché la minima differenza tra gli importi previsti per il 2006  e quelli del 2007 (fr. 25.– mensili) appare, a un sommario esame e tenuto conto della situazione della famiglia, tutto sommato legittima.

 

                                         b)  Per quel che concerne il cambiamento di fascia d'età del figlio S__________, è vero che fino al 16 novembre 2006 il suo fabbisogno in denaro andava stabilito in base alla prima fascia delle note raccomandazioni. In concreto, nondimeno, ciò non giova all'appellante giacché l'importo previsto è finanche superiore a quello della seconda fascia.

 

                                         c)   Quanto alla quota di locazione da inserire nel fabbisogno in denaro, ove il costo effettivo dell'alloggio sia noto esso sostituisce il valore medio della tabella e, dandosi due figli, va suddiviso in ragione di un terzo nel fabbisogno in denaro del primo, un quarto in quello del secondo e il resto nel fabbisogno minimo del coniuge affidatario (Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich, Empfeh­lungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto). E in concreto, come è detto, alla moglie è stato riconosciuto un costo di fr. 2758.60, che tiene conto del livello di vita avuto durante la comunione domestica (sopra consid. 7a). Non vi sono quindi ragioni per scostarsi da tale importo. La lieve riduzione della posta operata da questa Camera comporterebbe una differenza di fr. 8.– per figlio, che a un sommario esame, può ancora essere tollerata (sopra consid. a).

 

                                   II.   Sull'appello adesivo

 

                                   9.   L'istante contesta il fabbisogno minimo del marito per quanto concerne l'onere di locazione (fr. 1700.–) che a suo avviso – tenuto conto della convivenza con un'altra donna e viste le pigioni usuali richieste nel __________ – dovrebbe essere di al massimo fr. 1000.– mensili. Anche l'onere fiscale (fr. 4000.–) deve essere ridotto a fr. 579.22, come già indicato nelle conclusioni, poiché con un imponibile di fr. 26 742.35 ottenuto dopo le usuali deduzioni, l'aggravio ammonterebbe a circa fr. 133.– mensili.

 

                                         a)  Dopo la separazione di fatto ogni coniuge deve poter beneficiare, secondo giurisprudenza, di condizioni abitative sostanzialmente paritarie. Questa Camera riconosce per principio a ogni coniuge il costo dell'alloggio che egli dovrebbe ragionevolmente sopportare se abitasse da sé solo (criterio definito “corretto e per nulla arbitrario” dal Tribunale federale: sentenza 5P.101/2001 del 30 aprile 2001, consid. 4 in principio; v. anche RtiD II-2004 pag. 562 consid. 8a con riferimenti, pag. 583 consid. 5a, I-2005 pag. 764 n. 47c consid. 5, I-2006 pag. 667). Un'eventuale convivenza non deve, in altri termini, recare discapito a un coniuge né profittare all'altro (cfr. Rep. 1995 pag. 142 in alto; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2007.4 del 5 agosto 2008, consid. 6b). Tenuto conto del fatto che la parità logistica non va esaminata solo sotto il profilo pecuniario ma anche quello qualitativo (Rep. 1994 pag. 300 consid. 4), e che la moglie ha continuato a vivere nell'abitazione di __________, il costo fr. 1700.– mensili può sicuramente ritenersi adeguato. Né essa pretende che tale importo sia sproporzionato se messo in relazione al tenore di vita avuto durante la vita in comune.

 

                                         b)  Quanto all'onere fiscale, l'istante lo determina sulla base di un imponibile ottenuto sostanzialmente – per vero – deducendo dal reddito del marito gli importi che essa reputa siano dallo stesso dovuti a titolo di contributi alimentari per lei medesima e per i due figli. Se non che, così facendo, introduce nel metodo di calcolo proprio quei dati che sono contestati e che si tratta di definire. Infatti per determinare l'onere fiscale occorre conoscere il contributo di mantenimento dei coniugi, ciò che presuppone l'accertamento dei rispettivi fabbisogni e dunque la presa in considerazione dell'onere per le imposte.  D'altro canto l'istante, fatta eccezione del premio della cassa malati, non indica altre voci fra quelle usuali di deduzione d'imposta che possano consentire una diversa stima del carico fiscale. In definitiva, l'appello adesivo si rivela inconsistente.

 

                                10.   Da tutto quanto precede emerge, in sintesi, il seguente quadro delle entrate e delle uscite familiari:

                                        

                                         reddito del marito (consid. 5)                                       fr.   27 044.—

                                         reddito della moglie                                                     fr.            –.—

                                                                                                                         fr.   27 044.— mensili

                                         fabbisogno minimo del marito (consid. 6)                      fr.     9 755.—

                                         fabbisogno minimo della moglie (consid. 7)                   fr.     8 175.—

                                         fabbisogno in denaro di A__________ (consid. 8)          fr.     1 870.—

                                         fabbisogno in denaro di S__________ (consid. 8)          fr.     1 640.—

                                                                                                                         fr.   21 440.— mensili

                                         eccedenza                                                                 fr.     5 604.— mensili

                                         metà eccedenza                                                         fr.     2 802.— mensili

                                         Il marito può conservare per sé:

                                         fr. 9755.– + fr. 2802.– =                                               fr.   12 557.— mensili,

                                         deve destinare ai figli A__________ e S__________:

                                         fr. 1870.– + fr. 1640.– =                                               fr.    3 510.— mensili

                                         e deve versare alla moglie:

                                         fr. 8175.– + fr. 2802.– =                                               fr.  10 977. mensili

                                        

                                         Ne discende che, in ultima analisi, l'appello principale deve essere parzialmente accolto e l'appello adesivo respinto.

 

                                  III.   Sugli oneri processuali e le ripetibili

 

                                11.   Gli oneri processuali, commisurati all'importanza del litigio, seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 e 2 CPC). Per quel che è dell'appello principale, il marito ottiene sì una riduzione del contributo per la moglie, ma di soli fr. 100.– mensili, di modo che appare equo rinunciare alla riscossione dell'esigua quota dei costi da porre a carico della moglie, cui andranno rifuse adeguate ripetibili ridotte, e di ridurre lievemente la quota a carico del marito. Quanto all'appello adesivo, l'istante esce sconfitta e deve quindi sopportare la totalità dei costi, versando a sua volta al convenuto un'equa indennità per ripetibili. Non è il caso invece di modificare il dispositivo sugli oneri di prima sede, l'attuale riforma non incidendo in maniera apprezzabile sul loro ammontare né sul loro riparto.

 

                                 IV.   Sui rimedi giuridici di diritto federale

 

                                12.   Circa i rimedi esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il valore litigioso di entrambi gli appelli supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile.

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

pronuncia:               I.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello principale è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 6  della sentenza impugnata è così riformato:

 

                                                       AP 1 è tenuto a versare a AA 1, anticipatamente en-

                                          tro il 5 di ogni mese, dal 1° gennaio 2006 i seguenti contributi alimentari non indicizzati:

                                        

                                           fr. 10 977.– per la moglie stessa,

                                          fr.   1 870.– per la figlia A__________ (non compreso l'assegno famigliare) e

                                          fr.   1 640.– per il figlio S__________ (non compreso l'assegno famigliare)

 

                                         Per il resto l'appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                    II.   Gli oneri dell'appello principale, consistenti in: 

                                         a) tassa di giustizia ridotta       fr. 750.–

                                         b) spese                                     fr.   50.–

                                                                                             fr. 800.–

                                         sono posti a carico di AP 1, che rifonderà a AA 1 un'indennità di fr. 2300.– per ripetibili ridotte.

                                   III.   L'appello adesivo è respinto.

                                 IV.   Gli oneri dell'appello adesivo, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.     800.–

                                         b) spese                         fr.       50.–

                                                                                fr.     850.–

                                         sono posti a carico di AA 1, che rifonderà a AP 1 un'indennità di fr. 2500.– per ripetibili.

                                  V.   Intimazione a:

 

–;

–.

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente                                                    Il segretario

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.