Incarto n.
11.2007.26

Lugano

28 febbraio 2007/rgc

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

 

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2005.31 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con petizione del 5 ottobre 2005 da

 

 

 AO 1  

(patrocinato dall'  PA 1 )

 

 

contro

 

 

 AP 1 )

(patrocinata dall'  PA 2 ),

 

giudicando ora sull'ordinanza e decreto del 7 febbraio 2007 cui il Pretore ha, tra l'altro, respinto una domanda di edizione da terzi presentata dalla convenuta;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 15 febbraio 2007 presentato da AP 1 contro il giudizio emesso il 7 febbraio 2007 dal Pretore del Distretto di Leventina;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                           che tra AO 1 e AP 1 (entrambi del 1946), cittadina tailandese, è pendente dal 5 ottobre 2006

                                         un'azione di divorzio unilaterale davanti al Pretore del Distretto di Leventina;

 

                                         che all'udienza preliminare del 23 gennaio 2007 AP 1 ha chiesto – tra l'altro – l'edizione dalla __________, __________, della contabilità e dei bilanci dal 2002 in poi, come pure delle dichiarazioni d'imposta e delle tassazioni dal 2002 in poi riguardanti il marito, oltre a tutti i certificati di salario dal 2001 in poi ad oggi, delle rendite di disoccupazione o di qualsiasi tipo di dichiarazioni e redditi percepiti da attività dipendenti ed indipendenti;

 

                                         che con ordinanza e decreto del 7 febbraio 2007 il Pretore ha respinto tutte le domande di edizione verso la __________ siccome non pertinenti alle allegazioni indicate nel memoriale di risposta;

 

                                         che contro tale giudizio AP 1 è insorta con un appello del 15 febbraio 2007 nel quale chiede l'accoglimento della propria istanza di edizione verso la __________ e la conseguente riforma dell'atto impugnato;

 

                                         che l'appello non è stato oggetto di intimazione;

 

e considerando

 

in diritto:                       che conformemente all'art. 213a CPC su una domanda di edizione dalla controparte il giudice decide mediante ordinanza, mentre su quella da terzi decide con decreto (art. 96 CPC), a meno che il terzo si dica disposto all'edizione;

 

                                         che in concreto il Pretore ha respinto tutte le domande di edizione formulate dalla convenuta – come detto – siccome non pertinenti alle allegazioni indicate nel memoriale di risposta;

 

                                         che ci si può domandare se tale decisione riguardi la legittimità formale della prova, ovvero la proponibilità della domanda (sulla quale il giudice statuisce con ordinanza: Rep. 1991 pag. 484 in alto), o la legittimità sostanziale dell'edizione, ovvero il merito della domanda stessa (sulla quale il giudice statuisce con decreto: Cocchi/ Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 213bis vCPC);

 

                                         che sulla questione non occorre dilungarsi, l'appello rivelandosi improponibile già di primo acchito per le ragioni esposte in appresso;

 

                                         che nella misura in cui l'atto impugnato fosse un'ordinanza, essa – come tutte le ordinanze – sarebbe inappellabile per legge (art. 95 cpv. 1 CPC);

 

                                         che nella misura in cui fosse un decreto, essa sarebbe ugualmente inappellabile, giacché trattandosi di una domanda di edizione da terzi solo il terzo può impugnare il giudizio pretorile che gli impone di esibire documenti (RtiD I-2004 pag. 473 segg.);

 

                                         che, in effetti, con la novella del 1° aprile 2001 il legislatore ha inteso sopprimere la possibilità, per le parti, di impugnare un decreto di edizione;

 

                                         che, la legittimità dell'edizione può essere da loro contestata solo nell'ambito dell'eventuale appello introdotto contro la sentenza finale;

 

                                         che identico principio vale – con ogni evidenza – nel caso in cui il Pretore rifiuti l'edizione;

 

                                         che, ciò posto, l'appello della convenuta sfugge a qualunque disamina;

 

                                         che gli oneri processuali seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

 

                                         che non è il caso invece di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato e non ha causato spese presumibili;

 

 

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

 

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 200.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione a:

 

–    ;

   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.