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Incarto n. |
Lugano 9 marzo 2007/lw
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretario: |
Annovazzi, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa OA.2005.22 (nullità di matrimonio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 25 febbraio 2005 da
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AP 1
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contro |
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AO 1 (patrocinata dall' PA 1 ), |
giudicando ora sul “decreto” del 31 gennaio 2007 con cui il Pretore ha designato all'attore l'avv. PI 1 come patrocinatrice d'ufficio;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso (“opposizione”) del 16 febbraio 2007 presentato da AP 1 contro il “decreto”
emesso il 31 gennaio 2007 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1963) e AO 1 (1976) si sono sposati a Mendrisio il 3 novembre 2000. Dal matrimonio è nato M__________, il 14 agosto 2001. Adito dalla moglie il 7 ottobre 2004 e il 12 gennaio 2005 con istanze a protezione dell'unione coniugale, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha disciplinato in via provvisionale con ripetuti decreti cautelari le relazioni personali tra il padre e il figlio (affidato alla madre), ha obbligato il marito a versare un contributo alimentare di fr. 800.– mensili per l'istante e di fr. 1000.– mensili per il figlio, ha invitato l'Ospedale regionale di Bellinzona e Valli a trattenere dallo stipendio del marito fr. 1800.– mensili, riversandoli direttamente alla moglie, e ha ordinato al __________, così come alla __________, di vietare ogni atto di disposizione su conti intestati al marito stesso. La procedura è tuttora pendente (inc. DI.2004.199).
B. Il 25 febbraio 2005 AP 1, patrocinato dall'avv__________ ha promosso davanti al medesimo Pretore un'azione di nullità del matrimonio (art. 107 CC). Nella sua risposta dell'8 maggio 2005 AO 1 ha proposto di respingere la petizione. Con replica del 13 giugno 2005 l'attore, rappresentato dall'avv. __________, ha ribadito la sua richiesta. La convenuta ha duplicato l'11 agosto 2005, confermando il suo punto di vista. All'udienza preliminare del 10 novembre 2005 AP 1 si è presentato con l'avv. __________, mentre alla successiva udienza del 16 marzo 2005, indetta per l'escussione di tre testimoni, è comparso con gli avvocati __________ e __________.
C. Frattanto, con decreto cautelare del 3 febbraio 2006, il Pretore ha ingiunto ai coniugi di attenersi alla regolamentazione del diritto di visita stabilita in precedenza. Il 24 febbraio 2006 AP 1 ha instato personalmente per la riduzione provvisionale del contributo alimentare a favore della moglie e del figlio, così come per lo sblocco di due conti bancari. Alla discussione del 27 marzo 2006 AO 1 ha proposto di respingere l'istanza. In quell'occasione AP 1 è stato patrocinato dall'avv. __________. Il 18 aprile 2006 gli avvocati __________ e __________ hanno rinunciato al mandato, sicché l'indomani il Pretore ha fissato a AP 1 “un termine di 15 giorni per munirsi di un patrocinatore con la comminatoria della nomina di uno d'ufficio in caso di inadempienza”. Il destinatario non avendo ottemperato all'ingiunzione, con decreto del 30 maggio 2006 il Pretore ha designato all'attore, come patrocinatore d'ufficio, l'avv. __________.
D. In seguito a un'istanza a protezione dell'unione coniugale presentata da AO 1, con decreto cautelare
emesso senza contraddittorio l'8 giugno 2006 il Pretore ha ordinato al nuovo datore di lavoro del marito di trattenere dallo stipendio di lui fr. 1983.– mensili e di riversarli direttamente alla moglie. Il 23 giugno 2006 l'avvocato __________ ha comunicato al Pretore di deporre il mandato, il cliente avendogli manifestato il proposito di incaricare un legale di fiducia. Insorte difficoltà nell'esercizio del diritto di visita, con decreto cautelare del 28 agosto 2006 il Pretore ha poi precisato le modalità di consegna del figlio da un genitore all'altro e ha diffidato AP 1 dal munirsi entro 15 giorni di un legale, con l'avvertimento che in caso di renitenza ne avrebbe nominato uno d'ufficio.
Il 21 settembre 2006 si è tenuta un'udienza nella causa di merito per l'escussione di tre testimoni, alla quale AP 1 non ha partecipato. In calce al verbale il Pretore ha soggiunto che nel caso in cui l'attore non avesse designato un nuovo patrocinatore entro il 5 ottobre 2006 egli avrebbe proceduto in sua vece, rispettivamente avrebbe sottoposto “alla Commissione tutoria regionale la valutazione della necessità di nominare un curatore di rappresentanza”. Statuendo su una nuova istanza di misure a protezione dell'unione coniugale presentata da AO 1, il Pretore ha ordinato alla Cassa di disoccupazione Unia, il 17 novembre 2006, di trattenere dalle indennità da versare a AP 1 la somma di fr. 1983.– mensili e di riversarla direttamente alla moglie. Il 4 dicembre 2006 il marito ha chiesto la revoca del provvedimento. Il 7 dicembre 2006 si è tenuta un'udienza nella causa di merito per l'audizione di due testimoni, alla quale AP 1 ha partecipato da sé solo. Al termine delle deposizioni il Pretore ha intimato alle parti la citata istanza di revoca del marito. La relativa discussione è avvenuta seduta stante.
Con decreto cautelare del 15 dicembre 2006 il Pretore ha ripristinato il diritto di visita infrasettimanale del padre e ha stabilito quello per le imminenti ferie natalizie. AO 1 ha postulato il 21 dicembre 2006 la revoca di quest'ultimo provvedimento. Il 27 dicembre 2006 AP 1, senza l'ausilio di un legale, ha chiesto al Pretore di proseguire l'istruttoria di merito. Con ordinanza del 3 gennaio 2007 il Pretore ha fissato alle parti un termine di 20 giorni per sciogliere le riserve sui testimoni non ancora sentiti. L'8 gennaio 2007 l'attore si è nuovamente rivolto al Pretore, postulando una diversa modalità di passaggio del figlio in occasione del diritto di visita. L'indomani il Pretore ha citato le parti all'udienza del 15 febbraio 2007 per la discussione dell'istanza di revoca presentata il 21 dicembre 2006 dalla moglie e sull'istanza di modifica presentata l'8 gennaio 2007 dal marito, ordinando a quest'ultimo di farsi accompagnare da un patrocinatore.
Il 23 gennaio 2007 AP 1 si è nuovamente rivolto al Pretore (senza l'ausilio di un legale), chiedendogli di approvare un calendario dei diritti di visita e il giorno dopo ha instato per l'assunzione di svariati mezzi di prova, confermando tutti mezzi istruttori notificati all'udienza preliminare e chiedendo “ai sensi dell'art. 216 segg. CPC” di invitare l'avvocato PA 1, legale della moglie, a precisare il contenuto di accuse contenute in una lettera indirizzata alla Pretura il 29 luglio 2005.
E. Con decreto del 31 gennaio 2007 il Pretore, “richiamate le ordinanze del 28 agosto 2006, 21 settembre 2006 e 9 gennaio 2007 con cui aveva fissato a AP 1 un termine per comunicare il nome di un patrocinatore con la comminatoria della designazione di uno d'ufficio”, “rilevato che l'interessato ha lasciato decorrere tali termini infruttuosamente”, “viste le istanze del 24 gennaio 2007 di AP 1 e considerato che sebbene da un controllo sommario le stesse potrebbero risultare irrite, appare non di meno indispensabile fissare un'udienza per il contraddittorio, da svolgere all'udienza già prevista per il 15 febbraio 2007”, ha designato a AP 1 l'avv. PI 1 come patrocinatrice d'ufficio.
F. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto con un ricorso (“opposizione”) del 16 febbraio 2007 nel quale chiede che il Tribunale di appello inviti il Pretore a decidere sulle istanze ancora inevase, che istruisca una procedura a norma dell'art. 216 segg. CPC e che la designazione dell'avv. PI 1 sia annullata o confermata solo fino alla nomina di un patrocinatore di fiducia. Il memoriale non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorrente chiede che questa Camera inviti il Pretore a decidere le istanze tuttora pendenti dinanzi a lui. La domanda è palesemente irricevibile, la Camera civile di appello non essendo abilitata a sindacare doglianze di denegata o ritardata giustizia (Rep. 1983 pag. 2 consid. 2). Quanto alla richiesta di “istruire una procedura ai sensi dell'art. 216 segg. CPC per l'indebito profitto segnalato dall'avvocato PA 1 nella lettera del 29 luglio 2005”, anch'essa si rivela d'acchito improponibile. Intanto perché un'eccezione di falso va sollevata al più tardi con la replica (art. 78 cpv. 2 in relazione con il cpv. 1 seconda frase CPC) e può riferirsi solo a documenti eccepiti di falso formale. Inoltre perché la questione sollevata dall'interessato il 24 gennaio 2007 rientra nel novero delle istanze che devono ancora essere discusse davanti al Pretore, il quale a tal fine aveva già indetto un'udienza per il 15 febbraio 2007 (act. XXXV).
2. L'ingiunzione con cui il giudice diffida una parte a munirsi di un avvocato è un decreto (rinvii in: Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 17 ad art. 39). Come tale, esso è impugnabile “nel termine ordinario”, sempre che la causa sia appellabile; inoltre l'appello è trattato solo qualora il primo giudice lo munisca di effetto sospensivo (art. 96 cpv. 4 CPC). Fino al 30 luglio 2002 anche l'atto con cui il giudice nominava successivamente alla parte che non ottemperava all'ordine un patrocinatore d'ufficio era un decreto (loc. cit.). Dopo di allora la disciplina della difesa d'ufficio è passata tuttavia alla legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 3 CPC). L'atto con cui il giudice nomina al renitente un patrocinatore d'ufficio è divenuto così una decisione autonoma giusta l'art. 11 Lag, impugnabile entro 15 giorni con ricorso munito per legge di effetto sospensivo “all'autorità di seconda istanza” (art. 35 cpv. 2 e 4 Lag), cioè all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Sotto questo profilo non occorre più, di conseguenza, che la causa sia appellabile né che il primo giudice abbia conferito effetto sospensivo al rimedio giuridico. Presentato in tempo utile, in concreto il ricorso può dunque essere trattato senza indugio.
3. Ciò premesso, nella misura in cui l'interessato censura i motivi per cui il Pretore gli ha designato un difensore d'ufficio, il ricorso è nondimeno inammissibile. Ove intenda contestare l'obbligo di far capo a un legale, la parte deve impugnare infatti il relativo decreto (sopra, consid. 2). Nella fattispecie il decreto del 28 agosto 2006 non è stato appellato. Le critiche del ricorrente sulla necessità di un patrocinatore non possono quindi essere vagliate ora. Quanto alla persona dell'avv. PI 1, il ricorrente non muove la benché minima obiezione. Egli non pretende, in particolare, che costei sarebbe inidonea – soggettivamente o oggettivamente – ad assicurare la sua difesa, né adombra eventuali conflitti d'interessi, né prospetta tesi di incompatibilità, di ricusa o di esclusione (RtiD II-2006 pag. 615, consid. 2 con riferimento). Ci si limitasse a questi soli elementi, il ricorso in esame andrebbe pertanto dichiarato irricevibile. In realtà, a un vaglio più attento il caso denota altre specificità.
4. Si è appena ricordato che con decreto del 28 agosto 2006 il Pretore ha diffidato AP 1 a munirsi di un patrocinatore entro il 15 settembre successivo e che a tale ingiunzione l'interessato non ha dato seguito. In tali circostanze, accertato che il soggetto non sa difendersi con sufficiente chiarezza, il Pretore non poteva semplicemente continuare il processo. Ove la parte diffidata a munirsi di un patrocinatore rimanga inadempiente, il giudice deve infatti designarle un difensore d'ufficio, a meno che per libera scelta tale parte si disinteressi manifestamente del processo e non voglia difendersi (I CCA, sentenza inc. 11.2006.69 del 18 luglio 2006; Cocchi/Trezzini, op. cit., appendice 2000/2004, n. 36 ad art. 39 CPC), ipotesi estranea alla fattispecie. Il Pretore per contro si è limitato a diffidare nuovamente l'attore, in calce al verbale del 21 settembre 2006 (act. XXIX, pag. 3), a dotarsi di un patrocinatore entro il 5 ottobre 2006. Per di più, trascorso infruttuosamente il termine, egli non ha designato difensore alcuno. Anzi, alla seduta del 7 dicembre 2006 indetta per l'audizione di due testimoni nella causa di merito e la discussione di un'istanza da lui presentata il 4 dicembre precedente, l'attore è stato ammesso ad agire personalmente, senza alcuna reazione da parte del giudice (act. XXXII). Solo l'8 gennaio 2007, quando è stato adito personalmente dall'attore con un'istanza volta alla modifica del diritto di visita, il Pretore ha ordinato all'interessato, il giorno successivo, di partecipare all'udienza accompagnato dal suo patrocinatore (ordinanza del 9 gennaio 2007 nel fascicolo “corrispondenza”). Ciò non ha impedito al giudice tuttavia di intimare tali istanze – pur definite “a un sommario esame irrite” – alla controparte e di citare le parti alla discussione del 15 febbraio 2007. Salvo nominare in tale occasione l'avv. PI 1 come patrocinatrice d'ufficio (act. XXXV).
Perché la nomina di un avvocato d'ufficio si giustificasse dopo che l'attore era stato ammesso a discutere personalmente la sua causa all'udienza del 7 dicembre 2006 e dopo che le sue istanze del 24 gennaio 2007, per quanto “irrite”, fossero state intimate alla controparte, non è dato di comprendere. Si potrà sostenere che il Pretore ha mostrato verso il soggetto una buona dose di indulgenza. Il problema è che tale disponibilità può seriamente avere indotto l'attore a credere che l'esigenza di reperire un legale di fiducia fosse ormai superata. Nominando in seguito di punto in bianco un patrocinatore d'ufficio, il Pretore ha sorpreso così il destinatario. Non che l'attore debba necessariamente essere ammesso a stare in lite da sé. Circostanze oggettive sembrano far ritenere, anzi, che egli non sappia discutere la causa con chiarezza e ignori le norme di procedura più basilari. Ma proprio per tali motivi egli va diffidato univocamente a incaricare un patrocinatore, indicandogli una volta tanto quali elementi concreti giustifichino il provvedimento (RtiD II-2005 pag. 670 n. 6c), motivi di cui si cercherebbe traccia invano nel ponderoso carteggio. Nel caso in cui l'interessato rimanesse poi inadempiente, il giudice procederà senza esitare – e soprattutto senza lasciarlo passare ad atti processuali successivi – alla designazione di un patrocinatore d'ufficio.
5. Si aggiunga che la situazione confusa precedente l'inopinata nomina del difensore d'ufficio trova riflesso anche nella gestione processuale. Dopo l'introduzione della causa volta a far annullare il matrimonio (25 febbraio 2005), le parti – e principalmente la convenuta – hanno presentato infatti svariate istanze miranti all'adozione o alla modifica di misure a protezione dell'unione coniugale. Se non che, il giudice delle misure a protezione dell'unione coniugale rimane competente a statuire sull'assetto della vita separata solo fino alla litispendenza dell'azione di nullità (art. 110 CC), anche se la sua decisione interviene in seguito (v. per analogia, in materia di divorzio, DTF 129 III 62 consid. 3 con riferimenti). Le istanze volte alla riduzione del contributo alimentare per la moglie, alla trattenuta dallo stipendio e alla regolamentazione del diritto di visita potevano dunque essere trattate solo come misure provvisionali nel quadro della causa di merito, giacché una volta pendente l'azione di nullità simili misure competono solo al giudice dell'art. 137 cpv. 2 CC (Geiser/Lüchinger in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 6 ad art. 110). Giovi infine rammentare che pure in un'azione di nullità del matrimonio i figli minorenni, prima che siano prese disposizioni al loro riguardo, sono sentiti personalmente e appropriatamente dal giudice o da un terzo incaricato, a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano (art. 144 cpv. 2 CC per analogia: Geiser/Lüchinger op. cit., n. 9 ad art. 110). Tale principio si applica a tutti i figli che abbiano compiuto sei anni (DTF 131 III 553 consid. 1.1), ciò che è il caso di M__________
6. Se ne conclude che, emanato in condizioni non compatibili con la buona fede processuale, il decreto in questione dev'essere annullato. Quanto agli oneri processuali, la procedura in materia di patrocinatori d'ufficio è gratuita (come quella in materia di assistenza giudiziaria), salvo estremi di temerarietà che non si verificano in concreto (art. 4 cpv. 2 Lag per analogia). Non v'è ragione in concreto per derogare a tale precetto.
7. Per quel che riguarda i rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF non raggiunge la soglia necessaria per il ricorso in materia civile. Se appena si pensa in effetti che l'onorario massimo spettante a un avvocato per la conduzione di un'intera causa di nullità sarebbe di fr. 25 000.– (art. 14 cpv. 1 TOA), procedimenti cautelari compresi, e che nel caso specifico la procedura volge ormai al termine dell'istruttoria, l'onorario del patrocinatore obbligatorio non può ragionevolmente ammontare a fr. 30 000.–.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è accolto e il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è annullato.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a , .
Comunicazione a:
– ;
– ;
– .
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terzi implicati |
PI 1
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Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.