Incarto n.
11.2007.29

Lugano,

6 marzo 2007/rgc

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

 

segretaria:

Verda, vicecancelliera

 

 

sedente per statuire nella causa n. 512.2003/R.92.2006 (protezione del figlio: provvedi­menti cautelari) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

 

 

 AP 1,

(patrocinata dall'avv.  PA 1, )

 

 

alla

 

 

 , 

(patrocinato dall'avv.  PA 2 ),

                                       

giudicando ora sulla decisione del 31 gennaio 2007 con cui l'Autorità di vigilanza ha respinto una richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AP 1;

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 15 febbraio 2007 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 31 gennaio 2007 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele;

 

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

 

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Con decisione provvisionale del 2 ottobre 2006 la Commissione tutoria regionale 12 ha privato AP 1 (1978) della custodia parentale sul figlio E__________ (1998), ha affidato provvisoriamente il bambino al nonno materno __________ (1954), ha designato l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni a __________ quale organo di controllo e di informazione conformemente all'art. 307 CC e ha conferito a AP 1 un diritto di visita al figlio

                                         ogni domenica dalle ore 14.00 alle 18.00. Tale decisione è stata confermata dall'Autorità di vigilanza sulle tutele, su ricorso di AP 1, il 15 novembre 2006. Adita da AP 1, con sentenza del 31 gennaio 2007 questa Camera ha riformato la decisione predetta e ha dichiarato il ricorso all'Autorità di vigilanza irricevibile, la Commissione tutoria regionale avendo statuito sulla base di un contraddittorio incompleto (inc. 11.2006.153).

 

                                  B.   Con una nuova decisione provvisionale del 4 dicembre 2006 la Commissione tutoria regionale 12 ha disciplinato il diritto di visita di AP 1, senza modificarne la frequenza né la durata, ma disponendone l'esercizio sotto sorveglianza al Punto d'incontro __________ di __________. L'Ufficio delle famiglie e dei minorenni è stato incaricato di organizzare le relazioni tra madre e figlio, verificando l'andamento delle visite. AP 1 è insorta il 15 dicembre 2006 contro tale decisione all'Autorità di vigilanza, che statuendo il 31 gennaio 2007 ha respinto il ricorso e le ha rifiutato il beneficio dell'assistenza giudiziaria, senza prelevare tasse né spese.

 

                                  C.   Contro il diniego dell'assistenza giudiziaria AP 1 ha ricorso il 15 febbraio 2007 a questa Camera, chiedendo di riformare la decisione dell'Autorità di vigilanza nel senso di concederle il beneficio litigioso. Analoga richiesta essa formula per la procedura in appello. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria il richiedente può adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità di seconda istanza”, ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Con­siglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esa­me è pertanto ricevibile.

 

                                   2.   Nella fattispecie l'Autorità di vigilanza ha rifiutato alla richiedente il beneficio in questione con l'argomento che il ricorso appariva sprovvisto fin dall'inizio di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Essa ha ricordato che la decisione di sottoporre il diritto di visita a sorveglianza è stata presa dalla Commissione tutoria regionale perché nelle settimane precedenti l'emanazione del prov­vedimento il figlio aveva accusato un netto aggravarsi di problemi psichici, dovuti al timore – da lui medesimo espresso – di essere rapito o maltrattato dalla madre. Ciò rendeva impensabile mantenere relazioni personali prive di sorveglianza. Inoltre, secondo l'Autorità di vigilanza, il beneficio dell'assistenza giudiziaria andava respinto anche perché AP 1 avrebbe potuto procedere in lite lei medesima (art. 14 cpv. 2 Lag), redigendo personalmente il ricorso, il che avrebbe reso superflua l'opera di un patrocinatore (decisione impugnata, consid. 11).

 

                                   3.   La ricorrente esordisce dolendosi di motivazioni intimidatorie, invocando il principio di uguaglianza e lamentando scarsa sensibilità nei suoi confronti. Alle ragioni addotte dall'Autorità di vigilanza essa oppone che, come ricorrente, mirava a continuare l'esercizio del diritto di visita seguendo l'assetto regolato nella decisione provvisionale del 2 ottobre 2006, intenzione che a suo avviso era senza dubbio legittima e con buone probabilità di essere accolta. Per il resto essa afferma che la sua formazione educativa, limitata alle scuole dell'obbligo, non le permetteva di destreggiarsi in simili contesti, onde la comprensibile preoccupazione di far capo a un legale, tanto più in un procedimento dalla particolare componente emotiva e con implicazioni strettamente personali che le impediva il necessario distacco per una gestione corretta della causa”.

 

                                   4.   Alla prima motivazione addotta dall'Autorità di vigilanza l'interessata sostanzialmente non risponde. Asserisce che scopo del ricorso non era ottenere un diritto di visita libero, bensì ripristinare le relazioni madre-figlio nella misura e nei modi decisi dalla CTR il 2 ottobre precedente” attraverso l'elaborazione di “un program­ma di riavvicinamento graduale fra lei ed E__________”. Così argomentando, però, essa non spiega lontanamente in che dovesse consistere siffatto pro­gramma. Le visite sotto sorveglianza sono state disposte dalla Commissione tutoria regionale proprio perché il figlio rifiutava di incontrare la madre. Grazie alla rassicurante presenza di operatori delegati dall'Ufficio delle famiglie e dei minorenni e grazie all'esercizio delle visite in un luogo “neutro” e tranquillo la Commissione tutoria regionale si propone appunto di ricostituire progressivamente la fiducia del ragazzo verso la madre, fugandone le paure. Come ciò potesse attuarsi con l'assetto delle visite precedente e “con luogo di scambio presso la nonna materna” la ricorrente non illustra. Su questo punto il ricorso manca, già a un primo esame, di consistenza.

 

                                   5.   Per quanto riguarda la pretesa incapacità di stendere essa medesi­ma il ricorso all'Autorità di vigilanza, la ricorrente evoca – come detto – la sua educazione limitata alle scuole dell'obbligo e la sua emotività, ma non pretende che le sarebbe stato impossibile descrivere con parole proprie, anche in termini semplici, perché il diritto di visita sotto sorveglianza al Punto d'incontro __________ a __________ fosse contrario all'interesse del figlio. Che poi l'esposto sarebbe potuto risultare emozionale o partecipe poco importa, giacché di ciò l'Autorità di vigilanza avrebbe tenuto conto. Certo, il caso era delicato e non mancava di implicazioni a livello personale. Non poteva dirsi tuttavia proceduralmente complesso, né la misura – provvisoria – risultava particolar­mente incisiva (come sarebbe stata, ad esempio, la privazione definitiva della custodia parentale: DTF 130 I 180). Anche al proposito la decisione impugnata resiste dunque alla critica. Se ne conclu­de che, destituito di fondamento, il ricorso è destinato all'insuccesso.

 

                                   6.   La procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è gratuita (salvo ipotesi di temerarietà, estranee alla fattispecie: art. 4 cpv. 2 Lag) e in concreto non v'è ragione di scostarsi da tale precetto. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria in appello, essa non può trovare accoglimento, ove appena si consideri che – come il ricorso all'Autorità di vigilanza – anche il ricorso in questa sede appariva privo di buon diritto fin dall'inizio (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Non si pone per converso problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di intimazione.

 

                                   7.   Per quanto riguarda i possibili rimedi giuridici contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (onorario dell'avvocato per il patrocinio davanti all'Autorità di vigilanza, consistente per l'essenziale nella stesura di un allegato di sei pagine) non raggiunge manifestamente la soglia dei fr. 30 000.– per il ricorso in materia civile.

Per questi motivi,

 

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

 

                                   2.   Non si riscuotono tasse né spese.

 

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.

 

                                   4.   Intimazione:

 

–    ;

–  .

                                         Comunicazione:

                                         –  , ;

                                         –  , ;

                                         –  .

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.