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Incarto n. |
Lugano,
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretaria: |
Chietti Soldati, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa DI.2006.24 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 10 febbraio 2006 da
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AO 1
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contro |
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AP 1 (patrocinata dall' PA 1); |
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 12 marzo 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 28 febbraio 2007 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1, cittadino italiano, e AP 1 (entrambi del 1963) hanno contratto matrimonio a __________ il 13 dicembre 2002. La sposa aveva già una figlia, M__________, nata il 9 luglio 1989 da un precedente matrimonio. Dalla nuova unione non sono nati figli. Il marito è maître d'hôtel al __________ di __________, dove risiede circa otto mesi l'anno durante la stagione turistica. La moglie lavora come segretaria a tempo parziale per la ditta __________ a __________. I coniugi vivono separati dal settembre del 2005, quando AO 1 ha lasciato l'appartamento coniugale di __________, situato in una casa bifamiliare (particella n. 1032 RFD, intestata ai coniugi in ragione di metà ciascuno) per trasferirsi il 6 dicembre 2005, dopo un soggiorno a __________ presso la famiglia d'origine, in un monolocale a __________, locatogli dal datore di lavoro.
B. Il 10 febbraio 2006 AO 1 si è rivolto al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, chiedendo di essere autorizzato a vivere separato dal 28 settembre 2005, di accertare che non sono dovuti contributi alimentari fra coniugi, di assegnare l'abitazione familiare alla moglie (compresi mobili e suppellettili) e di obbligare quest'ultima a corrispondergli la metà della pigione percepita dalla locazione dell'appartamento situato al piano terreno della casa bifamiliare. In via cautelare egli ha sollecitato la separazione dei beni o, in subordine, la privazione della moglie con effetto immediato della rappresentanza dell'unione coniugale. All'udienza del 21 marzo 2006, indetta per la discussione cautelare e dell'istanza, AO 1 ha confermato la sua posizione, mentre AP 1 ha postulato il rigetto dell'istanza, chiedendo a sua volta di essere autorizzata a vivere separata, di attribuirle l'abitazione coniugale e di condannare il marito a erogarle un contributo alimentare di fr. 3550.– mensili dal 1° settembre 2005. AO 1 si è opposto al versamento di qualsiasi contributo. In replica e duplica orali le parti hanno ribadito i rispettivi punti di vista.
C. L'istruttoria è terminata il 13 ottobre 2006. Alla discussione finale i coniugi hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nelle proprie, del 30 novembre 2006, AO 1 ha chiesto una volta ancora di essere autorizzato a vivere separato dal 1° settembre 2005, di accertare che non sono dovuti contributi alimentari fra coniugi, di attribuire l'abitazione coniugale alla moglie (compresi mobili e suppellettili), di obbligare quest'ultima a corrispondergli la metà della pigione percepita dalla locazione del noto appartamento (escluse le spese accessorie di fr. 50.– mensili) e di ordinare la separazione dei beni o, subordinatamente, di privare la moglie della rappresentanza dell'unione coniugale. Nel suo memoriale conclusivo di quello stesso giorno AP 1 ha chiesto a sua volta di essere autorizzata a vivere separata dal 1° settembre 2005, di attribuirle l'abitazione coniugale e di condannare il marito a versarle un contributo alimentare di fr. 2250.– mensili dal 1° settembre 2005.
D. Statuendo il 28 febbraio 2007, il Pretore ha accertato che i coniugi vivono separati dal 1° settembre 2005, ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie, ha riconosciuto a quest'ultima il diritto di riscuotere dal 1° settembre 2005 la locazione del citato appartamento assumendone gli oneri, ha condannato AO 1 a versare alla moglie un contributo di fr. 915.– mensili dal 1° novembre 2005 e ha ordinato la separazione dei beni dal 1° settembre 2005, respingendo ogni altra richiesta. La tassa di giustizia di fr. 1500.– e le spese di fr. 347.– sono state poste per un terzo a carico dell'istante e per il resto a carico di AP 1, tenuta a rifondere al marito fr. 1500.– per ripetibili ridotte.
E. Contro la sentenza appena citata, AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 12 marzo 2007 per ottenere che il contributo di mantenimento in suo favore sia portato da fr. 915.– a fr. 1990.– mensili dal 1° settembre 2005. Nelle sue osservazioni del 19 aprile 2007 AO 1 propone di respingere l'appello in quanto ricevibile e di confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC). L'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a). La sentenza del Pretore è impugnabile nel termine di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è ricevibile.
2. Litigioso è in concreto il contributo alimentare per la moglie. A tal fine il Pretore ha accertato anzitutto il reddito di AP 1 nel 2006 in fr. 4950.– mensili (fr. 3877.– mensili da attività lucrativa, fr. 1080.– mensili dalla locazione dell'appartamento al piano terreno dell'abitazione coniugale) e quello del marito in fr. 6740.– mensili. Ciò posto, egli ha calcolato il fabbisogno minimo di lei in fr. 4420.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, premio della cassa malati fr. 344.90, pasti fuori casa fr. 238.70, interessi e ammortamento ipotecari fr. 920.– [già detratti fr. 650.– per l'alloggio compresi nel fabbisogno in denaro della figlia], spese di riscaldamento fr. 250.–, assicurazione dello stabile fr. 78.20, assicurazione dell'economia domestica fr. 30.10, acqua potabile fr. 28.90, tassa rifiuti fr. 6.30, tassa uso fognatura fr. 4.90, leasing dell'automobile fr. 593.25, assicurazione dell'automobile fr. 148.60, imposta di circolazione fr. 37.50, spese di trasferta fr. 130.–, onere fiscale stimato fr. 350.–) e quello dell'istante in fr. 4370.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, costo dell'alloggio fr. 600.–, premio della cassa malati fr. 212.–, spese professionali fr. 400.–, leasing dell'automobile fr. 872.65, assicurazione dell'automobile fr. 211.–, imposta di circolazione fr. 67.40, onere fiscale stimato fr. 900.–). Dedotti i fabbisogni dei coniugi dall'insieme dei redditi, è risultata un'eccedenza di fr. 2990.– che il primo giudice ha suddiviso a metà, onde un contributo alimentare per la moglie di fr. 915.– mensili dal 1° novembre 2005 (tenendo calcolo di fr. 1650.– già versati dal marito il 9 dicembre 2005).
3. L'appellante si duole anzitutto che, pur avendo accertato il suo reddito in fr. 4950.– mensili nel 2006, il Pretore ha determinato il contributo alimentare per lei in base a un guadagno di fr. 5000.– mensili (quello del 2005). Nelle osservazioni all'appello AO 1 obietta che l'interessata non può contestare l'importo di fr. 5000.– conteggiato dal primo giudice, giacché nelle proprie conclusioni scritte essa medesima aveva riconosciuto un reddito di fr. 5090.– mensili. Quest'ultima opinione non può essere condivisa. Nelle sue conclusioni scritte AP 1
aveva indicato per vero un guadagno di fr. 5090.– mensili, compresa però la quota di assegno familiare (fr. 146.40: memoriale, pag. 4 n. 7.1 e pag. 6 n. 7.6) che spetta alla figlia (art. 285 cpv. 2bis CC). Ciò premesso, trattandosi di definire il reddito di un lavoratore dipendente, decisivo è – di regola – lo stipendio netto conseguito al momento del giudizio (RtiD I-2004 pag. 595 n. 78c). Ne segue che, accertate le entrate di AP 1 nel 2006 in fr. 4950.– netti mensili (sentenza impugnata, pag. 5 in alto), il Pretore avrebbe dovuto attenersi a tale dato (e non inserire nel calcolo l'introito del 2005, di fr. 5000.– mensili). Ai fini del presente giudizio va considerato dunque, per il computo del contributo alimentare, un reddito dell'appellante di fr. 4950.– mensili.
4. L'interessata chiede altresì di rivalutare il reddito del marito da fr. 6740.– a fr. 6800.– mensili per tenere conto delle mance da lui ricevute come maître d'hôtel. L'istante eccepisce che la contestazione non è sufficientemente chiara e che in ogni modo le mance non sono dimostrate. In realtà la richiesta adempie senz' altro i requisiti minimi di ricevibilità (art. 309 cpv. 2 lett. e ed f CPC). Certo, l'appellante esordisce affermando di non contestare “quanto conteggiato dal Pretore”, ma precisa subito dopo che a tale reddito vanno aggiunte – appunto – le mance. Ora, nel corso del suo interrogatorio formale AO 1 ha dichiarato che le mance lasciate dai clienti dell'albergo in cui lavora sono raccolte tutte insieme e divise a fine stagione fra tutto il personale, sicché per la stagione 2005/06 gli sono toccati fr. 100.– complessivi (verbale del 2 giugno 2006, pag. 4, risposta n. 5). __________, responsabile del personale del __________, ha dichiarato tuttavia che alla fine dell'inverno 2006 AO 1 ha ricevuto intorno ai fr. 200.– (verbale di audizione per rogatoria del 12 luglio 2006, pag. 4, risposta n. 7). Tenendo conto anche della stagione estiva, a un giudizio di verosimiglianza le mance a lui elargite possono stimarsi dunque attorno ai fr. 30.– mensili, per un reddito complessivo di fr. 6770.– mensili.
5. Per quanto attiene al proprio fabbisogno minimo (fr. 4420.– mensili), l'appellante contesta le spese di trasferta calcolate dal Pretore e il costo dell'alloggio da considerare nel fabbisogno in denaro della figlia, chiedendo che nel suo fabbisogno minimo sia riconosciuto anche il costo del mantenimento della figlia e il premio dell'assicurazione relativo al “terzo pilastro”, per un totale di fr. 6180.– mensili. Le poste litigiose vanno esaminate singolarmente.
a) L'appellante chiede di rivalutare le sue spese di trasferta da fr. 130.– a fr. 300.– mensili per tenere conto del costo effettivo dovuto all'uso di un veicolo privato. AO 1 obietta che la moglie non può pretendere di vedersi riconoscere costi eccedenti l'abbonamento mensile del mezzo pubblico e che, in ogni modo, il leasing dell'automobile si è ormai estinto. Egli disconosce tuttavia che la fine della vita in comune non preclude a un coniuge il diritto di mantenere, per quanto le condizioni economiche della famiglia lo permettano, il tenore di vita precedente. Il coniuge che durante la vita in comune adoperava un'automobile ha diritto così di vedersi inserire nel fabbisogno minimo – in linea di principio – i costi d'uso, sempre che il bilancio familiare consenta di finanziarli. Nel fabbisogno minimo di un coniuge vanno inseriti altresì costi d'automobile sorti dopo la fine della vita in comune, a condizione che siano necessari per scopi professionali, per motivi di salute o per esercitare il diritto di visita. In situazioni di ristrettezza, per contro, i costi d'automobile vanno tralasciati. Se le trasferte sono nondimeno indispensabili per scopi professionali, per motivi di salute o per esercitare il diritto di visita, va inserito nel fabbisogno minimo del coniuge il costo dell'abbonamento ai mezzi pubblici (RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c).
Nel caso specifico AO 1 non pretende che durante la vita in comune la moglie si recasse al lavoro in treno. E siccome – come si vedrà in appresso (consid. 7) – il bilancio familiare consente di finanziare i costi di un'automobile, non v'è ragione di commisurare le spese di trasporto al prezzo dei mezzi pubblici. D'altro lato la trasferta giornaliera da __________ a __________ comporta un viaggio di circa 1450 km mensili. In tali condizioni la spesa di fr. 130.– mensili stimata dal Pretore appare insufficiente anche solo per sopperire al costo del carburante. A un giudizio di verosimiglianza l'indennità di fr. 300.– mensili chiesta dall'appellante appare di conseguenza legittima.
Le spese d'automobile possono comprendere anche la quota mensile del leasing, fino al termine del relativo contratto, sempre che il coniuge in questione non avesse modo di procurarsi il veicolo attingendo a risparmi e il veicolo non sia inutilmente costoso (I CCA, sentenza inc. 11.2007.141 del 17 agosto 2009, consid. 8). Nella fattispecie la quota di leasing (fr. 593.25 mensili) non è contestata dal marito. A ragione tuttavia questi fa valere che nel frattempo il contratto è giunto a scadenza. Stipulato dal 1° maggio 2002 al 31 maggio 2006, esso prevedeva l'ultima rata nel maggio del 2006 (doc. 13, 2° foglio verso il basso). Quantunque AO 1 abbia riconosciuto il costo del leasing ancora nel memoriale conclusivo del 30 novembre 2006 (pag. 5 in basso), dal giugno del 2006 in poi la spesa è chiaramente smentita dagli atti. Non può più, quindi, essere ammessa nel fabbisogno minimo della moglie (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, appendice 2000/2004, Lugano 2005, n. 9 ad art. 170).
b) A parere dell'appellante il costo dell'alloggio che rientra nel fabbisogno in denaro della figlia va ridotto da fr. 650.– a fr. 246.70 mensili, dovendo la quota essere calcolata una volta dedotto dall'onere ipotecario e dalle spese di riscaldamento quanto frutta la locazione del noto appartamento. AO 1 oppone che la domanda è nuova, e pertanto irricevibile, per tacere del fatto che la moglie non può pretendere di inserire nel proprio fabbisogno minimo gli interi oneri dell'abitazione e di dedurne solo una quota ridotta per le spese di alloggio della figlia. In realtà ancora nel proprio memoriale conclusivo (pag. 5) AP 1 esponeva nel fabbisogno minimo tutti i costi dell'abitazione a __________, senza decurtazioni. Non si può dire pertanto che la sua contestazione sia nuova. Senza dimenticare che fra le entrate di lei il Pretore ha computato il reddito generato dall'appartamento (sentenza impugnata, pag. 4 a metà). In simili circostanze va tenuto conto anche degli oneri necessari per il conseguimento di tale entrata.
Ciò posto, il primo giudice ha accertato il costo dell'abitazione a __________ in complessivi fr. 1968.40 mensili, dai quali ha dedotto fr. 650.– mensili (arrotondati) corrispondenti alla quota (di un terzo) rientranti nel fabbisogno in denaro di M__________. Il principio, corretto, è indiscusso (Rep. 1998 pag. 176 con richiami di dottrina e giurisprudenza; Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo 2000, pag. 13 in alto). A giusto titolo tuttavia l'interessata fa valere che lei e la figlia devono farsi carico solo della differenza tra il costo complessivo dell'abitazione e quanto rende la locazione dell'appartamento al piano terreno. In definitiva, pertanto, il costo dell'alloggio da considerare nel fabbisogno in denaro di M__________ va calcolato dopo avere dedotto dal costo complessivo dell'immobile (non contestato) il citato reddito locativo, ossia fr. 1080.– mensili (doc. 1). Ne segue che madre e figlia devono farsi carico di fr. 888.40 mensili. La quota di un terzo che rientra nel fabbisogno in denaro della figlia ammonta così a fr. 296.15 mensili. Del resto, si volessero inserire nel fabbisogno minimo della moglie solo gli oneri dell'abitazione eccedenti i ricavi, come propone l'istante (osservazioni, pag. 4 in basso), andrebbero ricommisurate di conseguenza anche le entrate di lei. Nel risultato, in definitiva, nulla muterebbe.
c) Nel proprio fabbisogno minimo l'appellante chiede di includere fr. 767.– mensili per sovvenire al fabbisogno in denaro di M__________ (fr. 2050.– mensili secondo la tabella 2007 correlata alle menzionate raccomandazioni edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, meno il contributo alimentare di fr. 1100.– mensili ricevuto dall'ex marito per la figlia e fr. 183.– mensili di assegno familiare). A suo avviso ciò si giustifica con l'obbligo di assistenza a carico del coniuge che accetta nella propria economia domestica figli dell'altro nati prima del matrimonio. Il marito osserva che al mantenimento della figlia l'appellante deve sopperire con la propria quota di eccedenza, l'interessata avendo mezzi sufficienti allo scopo.
Dandosi figli non comuni nati prima del matrimonio, i coniugi si devono vicendevole e adeguata assistenza per il loro mantenimento (art. 278 cpv. 2 CC). Una volta sospesa la comunione domestica, l'obbligo dell'art. 278 cpv. 2 CC si configura come il dovere di un coniuge di assistere finanziariamente l'altro, nella misura in cui questi, dovendo sovvenire con i propri redditi e con la propria quota di eccedenza al fabbisogno del proprio figlio (dedotto il contributo alimentare dell'altro genitore biologico, gli assegni familiari, le rendite d'assicurazioni sociali o analoghe prestazioni giusta l'art. 285 cpv. 2 CC, i versamenti a tacitazione, i risarcimenti e analoghe prestazioni dell'art. 320 cpv. 1 CC), non sia in grado di mantenere sé stesso (RtiD I-2005 pag. 781 consid. 8 e 9, riepilogati in: I CCA, sentenza inc. 11.2005.42 del 10 giugno 2008, consid. 3). La giurisprudenza citata dall'appellante (I CCA, sentenza inc. 11.2004.131 del 3 maggio 2004, consid. 5 e 6) è pertanto stata precisata (esplicitamente in: RtiD I-2005 pag. 783 in alto), nel senso che il genitore è tenuto a sopperire al mantenimento del proprio figlio nato prima del matrimonio anzitutto con i suoi redditi e la sua quota di eccedenza; solo ove questi sono insufficienti il fabbisogno (scoperto) del minorenne potrà essere considerato nel calcolo del contributo alimentare a carico del coniuge.
L'edizione 2005 della tabella correlata alle predette raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (in vigore alla decorrenza del contributo richiesto e mantenutasi invariata nel 2006) prevedeva, nel caso di un figlio unico, un fabbisogno medio in denaro di fr. 2020.– mensili dal 12° al 18° compleanno (RDT 2005 pag. 51). In tale fabbisogno andava adattato il costo dell'alloggio (fr. 296.15 mensili invece dei fr. 325.– stimati dalla tabella: sopra, consid. b), come pure la posta per cura e educazione (da ridurre all'80%, la madre lavorando a tempo parziale e potendo prestare il 20% in natura: cfr. sentenza del Tribunale federale 5C.32/2002 del 13 marzo 2002, consid. 5b), onde un fabbisogno in denaro di fr. 1928.– mensili. Si volesse anche considerare i dati della tabella 2007 (RDT 2006 pag. 324), il fabbisogno in denaro sarebbe di fr. 1952.– mensili. Considerato il contributo alimentare che M__________ riceve dal padre e l'assegno di famiglia, a carico dell'appellante rimanevano fr. 645.– mensili secondo la tabella del 2005 e fr. 669.– mensili secondo la tabella 2007. Come si vedrà (consid. 7), il margine disponibile di cui fruisce l'appellante oltre il proprio fabbisogno minimo consente senz'altro alla medesima di provvedere all'intero fabbisogno in denaro della figlia. Non sussistono le premesse, dunque, per obbligare AO 1 a intervenire finanziariamente.
d) L'interessata rivendica infine, nel proprio fabbisogno minimo, il premio dell'assicurazione previdenziale (“terzo pilastro vincolato”) di fr. 212.85 mensili (doc. 12) con l'argomento che il bilancio familiare consente agevolmente di finanziare, alla stregua delle altre assicurazioni correnti, il premio della polizza stipulata come ammortamento indiretto del debito ipotecario. AO 1 fa valere che la disponibilità del bilancio familiare non è un motivo per ammettere nel fabbisogno minimo della moglie il premio litigioso. In realtà i premi di assicurazioni destinate a coprire rischi riguardanti l'unione coniugale o la comunione domestica (sia pur sospesa), compresi quelli di assicurazioni sulla vita, vanno inclusi di regola nel fabbisogno minimo del coniuge debitore, sempre che i mezzi economici a disposizione della famiglia bastino per garantire il debito sostentamento (RtiD I-2007 pag. 741 consid. 7a). E nel caso precipuo, come si vedrà (sotto, consid. 7), la situazione economica dei coniugi permette di finanziare il premio in questione.
Il Pretore ha rifiutato di includere la pretesa nel fabbisogno minimo della moglie, rilevando – invero lapidariamente – che “non si tiene conto delle spese per la previdenza privata (III pilastro), giacché si tratta in sostanza di un risparmio” (sentenza impugnata, consid. 3 in principio). Anche l'ammortamento ipotecario, tuttavia, è un ordinario rimborso di mutuo. Eppure esso non va ignorato, come sembra credere il Pretore, bensì onorato nella misura in cui i mezzi finanziari della famiglia siano sufficienti (DTF 127 III 292 consid. bb in fondo con richiamo). Ciò si giustifica a maggior ragione in concreto, il debito ipotecario gravando un fondo intestato ai coniugi in ragione di metà ciascuno. È vero che, così facendo, si crea una disparità di trattamento, poiché AO 1 si è visto rifiutare a sua volta l'inserimento di un premio assicurativo analogo nel proprio fabbisogno minimo (doc. F). Alla disuguaglianza si rimedia nondimeno – come l'appellante stessa ammette (memoriale, pag. 7, punto 3.2 lett. d) – rivalutando il fabbisogno minimo del marito (sotto, consid. 6b).
e) Riassumendo, il fabbisogno minimo dell'appellante assomma a fr. 5148.– mensili fino al maggio del 2006 (fine del contratto di leasing) e a fr. 4555.– mensili dopo di allora.
6. Circa il fabbisogno minimo del marito, l'appellante chiede di ridurre da fr. 400.– a fr. 200.– mensili l'indennità riconosciuta dal Pretore per spese professionali e da fr. 900.– a fr. 500.– mensili l'onere tributario in ragione dei maggiorati contributi alimentari messi a suo carico in esito al presente giudizio. Propone altresì, come si è appena visto (consid. 5d), di aggiungere fr. 260.– mensili al fabbisogno minimo del marito per il premio relativo all'assicurazione del “terzo pilastro vincolato”.
a) Il Pretore ha accertato che AO 1 riceve dal datore di lavoro, con lo stipendio, un'indennità di fr. 200.– mensili per spese di vestiario e una di fr. 200.– mensili per altre “spese”. Gli ha tenuto conto così, nel fabbisogno minimo, di spese professionali per complessivi fr. 400.– mensili (sentenza impugnata, consid. 4 in principio). L'appellante non discute l'indennità di fr. 200.– mensili per spese di vestiario. Contesta che l'indennità di fr. 200.– mensili per altre “spese” corrisponda a esborsi effettivi. Il marito obietta, nelle osservazioni all'appello, di doversi pur pagare i pasti consumati nell'albergo dove lavora. Il fatto è che in concreto il datore di lavoro ha fatturato in un anno a AO 1 (dal novembre del 2004 all'ottobre del 2005), per i pasti consumati in albergo, complessivi fr. 1331.75, più fr. 101.35 di IVA (doc. E, posizioni 729 e 731). Tra le spese professionali di AO 1 si annovera altresì il contributo relativo al contratto collettivo di lavoro per fr. 42.– annui (doc. E, posizione 750). Le “spese” in questione possono quindi reputarsi verosimili fino a concorrenza di fr. 123.– mensili, ma non oltre. Quanto a eventuali spese di viaggio, l'istante risiede ormai a __________ e non deve più affrontare trasferte nel Ticino. Non appare verosimile perciò che debba sopportare costi apprezzabili per viaggi connessi all'esercizio della professione.
b) Relativamente al carico d'imposta, nulla giustifica invece di ridurre la stima del Pretore, che appare verosimile (calcolatori in: https://apps.vs.ch/SCC_Calculette/?Language=fr con riferimento al Comune di __________, anno 2007, reddito imponibile di fr. 65 000.– annui). Al fabbisogno minimo del marito va poi cumulato il premio di fr. 260.– mensili per l'assicurazione di previdenza individuale vincolata (consid. 5d in fine). In definitiva il fabbisogno minimo di lui ascende così a fr. 4546.– mensili.
7. Da quanto precede emerge, in ultima analisi, il seguente quadro delle entrate e delle uscite familiari:
Fino al 31 maggio 2006
reddito del marito (consid. 4) fr. 6 770.—
reddito della moglie (consid. 3) fr. 4 950.—
fr. 11 720.— mensili
fabbisogno minimo del marito (consid. 6) fr. 4 546.—
fabbisogno minimo della moglie (consid. 5) fr. 5 148.—
fr. 9 694.— mensili
eccedenza fr. 2 026.—
metà eccedenza fr. 1 013.— mensili.
Il marito può conservare per sé:
fr. 4546.– + fr. 1013.– = fr. 5 559.— mensili
e deve versare alla moglie:
fr. 5148.– + fr. 1013.– ./. fr. 4950.– = fr. 1 211.— mensili,
arrotondati a fr. 1 210 — mensili.
Fino al 31 maggio 2006 l'appellante dispone pertanto di complessivi fr. 6160.– mensili (fr. 4950.– + fr. 1210.–) con cui può sopperire al proprio fabbisogno minimo e al fabbisogno residuo in denaro della figlia (fr. 5148.– + fr. 645.–, ovvero fr. 5793.– mensili).
Dal 1° giugno 2006 in poi
reddito del marito (consid. 4) fr. 6 770.—
reddito della moglie (consid. 3) fr. 4 950.—
fr. 11 720.— mensili
fabbisogno minimo del marito (consid. 6) fr. 4 546.—
fabbisogno minimo della moglie (consid. 5) fr. 4 555.—
fr. 9 101.— mensili
eccedenza fr. 2 619.—
metà eccedenza fr. 1 309.50 mensili.
Il marito può conservare per sé:
fr. 4546.– + fr. 1309.50 = fr. 5 855.50 mensili
e deve versare alla moglie:
fr. 4555.– + fr. 1309.50 ./. fr. 4950.– = fr. 914.50 mensili,
arrotondati a fr. 915.— mensili.
Dal 1° giugno 2006 l'appellante dispone pertanto di complessivi fr. 5865.– mensili (fr. 4950.– + fr. 915.–) con cui può sopperire al proprio fabbisogno minimo e al fabbisogno residuo in denaro della figlia (fr. 4555.– + fr. 669.– dal 2007, ovvero fr. 5224.– mensili).
Se ne conclude che per lasso di tempo fino al 31 maggio 2006 l'appello va parzialmente accolto, mentre per il tempo successivo la sentenza del Pretore (che fissa in favore della moglie un contributo alimentare di fr. 915.– mensili) merita conferma.
8. Per quanto concerne infine la decorrenza del contributo alimentare, il Pretore l'ha fissata il 1° novembre 2005 (anziché il 1° settembre 2005), AO 1 avendo versato alla moglie il 9 dicembre 2005 fr. 1650.– (sentenza impugnata, pag. 9 in alto). L'appellante chiede che il contributo le sia versato “a far tempo dall'effettiva separazione delle parti intervenuta in data 1° settembre 2005” (memoriale, pag. 2 in alto), ma non spende una parola per spiegare come mai il ragionamento del Pretore sarebbe errato o anche solo criticabile. Privo di motivazione, al riguardo l'appello si rivela finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5).
9. Gli oneri del giudizio odierno e le ripetibili seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene un contributo di mantenimento maggiore rispetto a quello fissato dal primo giudice (fr. 1210.– mensili invece dei fr. 915.– stabiliti nella sentenza impugnata), ma solo fino al 31 maggio 2006. Tenuto conto ch'essa rivendicava il versamento di fr. 1990.– mensili dal 1° settembre 2005 e che il valore litigioso nelle protezioni dell'unione coniugale aventi mero carattere pecuniario è quello annuo moltiplicato per venti (art. 7 cpv. 3 CPC), trattandosi di prestazioni di durata incerta (sentenza del Tribunale federale 5A_689/2008 dell'11 febbraio 2009, consid. 1.2), anche a una valutazione equitativa che prescinda dal grado di soccombenza aritmetico (com'è il caso nel diritto di famiglia) non può addebitarsi a AO 1 più di un ventesimo degli oneri processuali. L'appellante dovrà rifondere al medesimo, inoltre, un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. L'esito dell'attuale giudizio non incide apprezzabilmente invece sul pronunciato relativo agli oneri processuali e alle ripetibili di prima sede, che può rimanere invariato.
10. Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il valore litigioso di fr. 258 000.– supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile .
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è così riformato:
AO 1 è condannato a versare anticipatamente a AP 1 i seguenti contributi alimentari:
fr. 1210.– mensili dal 1° novembre 2005 al 31 maggio 2006 e
fr. 915.– mensili dal 1° giugno 2006 in poi.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
da anticipare dall'appellante, sono posti per 19/20 a carico di quest'ultima e per il resto a carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà fr. 2500.– per ripetibili ridotte.
3. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.