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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretario: |
Pontarolo, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa OA.2004.275 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 22 dicembre 2004 da
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AA 1
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contro |
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AP 1 nata AP 1 (patrocinata da PA 1 ); |
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 15 marzo 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 14 febbraio 2007 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
2. Se dev'essere accolto l'appello adesivo del 30 aprile 2007 presentato da AA 1 contro la medesima sentenza;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AA 1 (1939), vedovo, e AP 1 (1952), divorziata, hanno contratto matrimonio a __________ il 26 maggio 2000. Lo sposo aveva già due figli di prime nozze, ora maggiorenni. Dalla nuova unione non è nata prole. Procuratore alle dipendenze della Banca __________, il marito è stato posto in pensione anticipata il 1° novembre 2001. La moglie ha lavorato fino al 1° marzo 2000 come assistente di cure nella Casa per anziani di __________. I coniugi si sono separati nel novembre del 2001, quando AP 1 è andata a vivere per conto proprio a __________. Il marito è rimasto nell'abitazione coniugale di __________, a lui intestata (particella n. 1758 RFD).
B. In esito a un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale presentata da AP 1 il 12 febbraio 2003, con sentenza del 2 luglio 2004 il Pretore del Distretto di Leventina ha obbligato AA 1 a versare alla moglie un contributo
alimentare di fr. 3980.– mensili retroattivamente dal 13 febbraio 2002 fino a tre anni dopo l'emanazione del giudizio. Adita dall'istante, con sentenza del 30 agosto 2004 questa Camera ha confermato l'entità del contributo alimentare, ma senza limiti di tempo (inc. 11.2004.83).
C. Il 22 dicembre 2004 AA 1 ha promosso azione unilaterale di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona, rifiutando alla moglie ogni contributo alimentare, ogni partecipazione agli averi di previdenza da lui accumulati durante il matrimonio presso il suo istituto di previdenza professionale e ogni liquidazione del regime dei beni. In via provvisionale egli ha offerto alla moglie un contributo alimentare di fr. 3200.– mensili dal gennaio al giugno 2005. All'udienza del 17 febbraio 2005, indetta per la discussione cautelare, AA 1 ha accettato di erogare alla moglie un contributo provvisionale di fr. 3600.– mensili dal marzo del 2005 in poi.
D. Nella sua risposta del 12 maggio 2005 AP 1 ha aderito al principio del divorzio, ma ha preteso un contributo alimentare di fr. 3800.– mensili, ha rivendicato il versamento di fr. 50 000.– quale indennità di previdenza professionale e ha proposto, in liquidazione del regime matrimoniale, che ogni coniuge rimanesse proprietario dei beni in suo possesso. Se non che, all'udienza del 13 luglio 2005 essa non ha confermato la volontà di divorziare, di modo che la trattazione della causa è proseguita nelle forme dell'azione su richiesta unilaterale. Con replica del 12 settembre 2005 il marito ha poi ribadito le sue richieste, riconoscendo in via subordinata alla moglie contributi alimentari mensili fino a esaurimento della metà dell'avere di libero passaggio da lui accumulato fra il giugno del 2000 e l'ottobre del 2001 presso il relativo istituto di previdenza professionale. Nella sua duplica del 14 ottobre 2005 la convenuta ha manifestato la propria opposizione al divorzio, prospettando in subordine le medesime domande di risposta, salvo pretendere il versamento di fr. 12 000.– in liquidazione del regime dei beni.
E. L'udienza preliminare si è tenuta il 15 dicembre 2005. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 25 ottobre 2006 l'attore ha riproposto una volta ancora le sue domande, offrendo alla moglie – in via subordinata – un contributo alimentare per un anno dalla data del divorzio. Nel proprio allegato del 5 dicembre 2006 la convenuta ha instato per un contributo alimentare di fr. 3800.– mensili indicizzati, per un'indennità previdenziale di fr. 139 871.– e per il versamento di fr. 11 824.– in liquidazione del regime dei beni.
F. Statuendo con sentenza del 14 febbraio 2007, il Pretore ha pronunciato il divorzio, senza riconoscere a AP 1 alcun contributo alimentare, ma condannando il marito a versare alla moglie fr. 11 824.– in liquidazione del regime matrimoniale, ogni coniuge rimanendo proprietario dei beni in suo possesso, e fr. 50 000.– quale “indennità adeguata” secondo l'art. 124 CC. La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese di fr. 800.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
G. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 15 marzo 2007 per ottenere un contributo alimentare di fr. 3800.– (o, in subordine, di fr. 1700.–) mensili e il versamento di fr. 139 871.– a titolo di indennità previdenziale. Nelle sue osservazioni del 30 aprile 2007 AA 1 propone di respingere l'appello e con appello adesivo postula la soppressione dell'“indennità adeguata” dovuta alla moglie giusta l'art. 124 CC, subordinatamente l'addebito degli oneri processuali per quattro quinti alla medesima, con obbligo per lei di rifondergli fr. 4000.– a titolo di ripetibili. Nelle sue osservazioni del 24 maggio 2007 AP 1 conclude per il rigetto dell'appello adesivo.
Considerando
in diritto: 1. Litigiosi rimangono, in appello, l'“indennità adeguata” che il marito è chiamato a stanziare in virtù dell'art. 124 CC e il contributo alimentare per la moglie (art. 125 CC). Il resto, compreso il principio del divorzio, è passato in giudicato e ha assunto carattere definitivo (art. 148 cpv. 1 CC; RtiD II-2004 pag. 576 consid. 1).
I. Sull'appello principale
2. Al suo memoriale l'appellante acclude una decisione della Cassa disoccupazione __________ dell'8 marzo 2007 e una dichiarazione della medesima Cassa del 14 marzo 2007. AA 1 con le osservazioni all'appello produce, a suo turno, un rapporto medico del 18 aprile 2007. Fatti nuovi e nuovi mezzi di prova sono ammissibili in appello giusta l'art. 138 cpv. 1 prima frase CC (art. 423b cpv. 2 CPC). Circa la loro rilevanza sull'esito del giudizio si vedrà, dandosi il caso, in appresso.
3. Le questioni legate al riparto delle prestazioni d'uscita in materia di “secondo pilastro”, come quelle relative alla liquidazione del regime dei beni, vanno esaminate prima delle eventuali controversie sui contributi di mantenimento (DTF 129 III 9 consid. 3.1.2; RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2). Ora, per quanto riguarda il versamento di un'“indennità adeguata” alla moglie sulla scorta dell'art. 124 CC, il Pretore ha accertato che al momento di ottenere la pensione anticipata l'attore disponeva di un avere di previdenza di fr. 279 742.–, mentre la prestazione di libero passaggio maturata dalla moglie si aggirava attorno ai fr. 60 000.–. Ciò posto, con particolare riferimento alla breve durata del matrimonio, all'età dei coniugi, alle loro condizioni economiche e ai bisogni previdenziali della moglie, egli ha ritenuto che quest'ultima avesse diritto, equamente, a un'indennità di fr. 50 000.–.
a) L'appellante si duole che il Pretore non le abbia riconosciuto un'“indennità adeguata” di fr. 139 871.–, equivalente alla metà dell'avere previdenziale accumulato dal marito dal giorno del matrimonio fino al pensionamento anticipato, tanto più che – essa sottolinea – il principio del riparto a metà delle prestazioni d'uscita vale anche ai fini dell'art. 124 CC. Essa rileva che il marito possiede una sostanza mobiliare di circa fr. 270 000.–, è proprietario di immobili e beneficia di un reddito di almeno fr. 9000.– mensili, mentre la situazione finanziaria di lei è assolutamente precaria, avendo essa unicamente un capitale di previdenza di fr. 60 000.– destinato a esaurirsi in breve tempo e nessuna possibilità di costituirsi una previdenza professionale migliore, vista l'età, le scarse – se non nulle – prospettive di lavoro e i pochi anni che la separano dalla pensione.
b) A norma dell'art. 122 cpv. 1 CC, se un coniuge o ambedue i coniugi sono affiliati a un istituto di previdenza professionale e se non è sopraggiunto alcun caso d'assicurazione, ciascuno ha diritto alla metà della prestazione d'uscita dell'altro calcolata per la durata del matrimonio secondo le disposizioni della legge sul libero passaggio. Se è già sopraggiunto un caso di previdenza per uno dei coniugi o per entrambi o se le pretese in materia di previdenza professionale acquisite durante il matrimonio non possono essere divise per altri motivi, l'art. 124 cpv. 1 CC dispone che il titolare delle pretese deve al coniuge “un'adeguata indennità”. Questa va determinata, appunto, secondo criteri equitativi (art. 4 CC) in base alla prestazione d'uscita acquisita durante il matrimonio, tenuto conto della situazione economica complessiva dei coniugi e dei loro bisogni previdenziali, segnatamente dopo lo scioglimento del regime dei beni (DTF 133 III 404 consid. 3.2 con richiami). Nulla osta che, così facendo, il tribunale proceda in due tempi, prima calcolando l'ammontare delle prestazioni d'uscita e poi valutando le effettive esigenze previdenziali delle parti (sentenza del Tribunale federale 5C_725/2008 del 6 agosto 2009, consid. 5.3.1). Fra i criteri da ponderare si annovera, in specie, la durata del matrimonio, l'età, le condizioni economiche e i bisogni previdenziali delle parti, come pure l'ammontare della liquidazione del regime dei beni, mentre l'eventuale colpa nella disunione non ha alcuna importanza (FF 1996 I 115 in fondo; SJ 125/2003 I pag. 63).
c) In concreto il Pretore ha enunciato i criteri testé riassunti, salvo non applicarli e concludere in modo apodittico che al marito si giustifica di imporre il versamento di fr. 50 000.–. Nessun cenno risulta dalla sentenza ai bisogni previdenziali dei coniugi, né alla misura in cui costoro siano in grado di farvi fronte né all'eccedenza o all'ammanco da compensare in modo equo (Geiser, Übersicht über die Rechtsprechung zum Vorsorgeausgleich, in: FamPra.ch 2008, pag. 320 seg.). Ora, nella fattispecie è pacifico che la sola prestazione d'uscita maturata durante il matrimonio è quella dell'attore, la quale ammonta a fr. 279 742.–. Per quanto concerne la situazione dei coniugi, la vita in comune è stata breve: sposatisi nel maggio del 2000, essi si sono separati di fatto già nel novembre del 2001. Il marito, come si vedrà oltre, ha un reddito di fr. 8985.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3622.25 mensili. Dispone inoltre di una cospicua sostanza mobiliare (depositi bancari per oltre fr. 200 000.–: doc. L) e immobiliare (a Giubiasco e a Visp: doc. 6 e 7). Al pensionamento (2016) la convenuta potrà contare solo, invece, su una rendita di vecchiaia di fr. 1189.– mensili (richiamo dall'Istituto delle assicurazioni sociali, lettera del 27 luglio 2006). Dalla propria sostanza (fr. 59 903.50 più fr. 11 824.–) essa potrà ricavare inoltre, su un arco di tempo valutabile attorno ai 25 anni (aspettativa statistica di vita pari a 25.36: Stauffer/ Schätzle, Tables de capitalisation, 5ª edizione, pag. 448, tavola n. 42), circa fr. 230.– mensili. Si può stimare dunque che al pensionamento essa disporrà di redditi per complessivi fr. 1420.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo presumibile di fr. 2850.– mensili arrotondati, come si vedrà in appresso.
d) Ne segue che dopo il pensionamento della moglie il marito continuerà a godere di un agio di fr. 5360.– mensili (arrotondati) sul proprio fabbisogno minimo, mentre la moglie si ritroverà con un ammanco di fr. 1430.– mensili (arrotondati). Rispetto all'attore pertanto, i cui bisogni di previdenza appaiono assicurati, la convenuta sarà confrontata a seri problemi. In simili circostanze appare equo attenersi al principio del riparto a metà delle prestazioni d'uscita e riconoscere alla moglie il diritto a un'“indennità adeguata” sulla base della prestazione maturata dal marito in costanza di matrimonio. Onde, in definitiva, una spettanza di fr. 139 871.– (fr. 279 742.– : 2). Quanto all'attore, ormai pensionato, egli non ha più diritto a una prestazione d'uscita da cedere – in parte – alla moglie (art. 2 cpv. 1 e 22b LFLP), ma ha risorse sufficienti per consentire alla moglie di sopperire almeno al fabbisogno minimo (estratti da Banca__________ per titoli e numerario; doc. O e valori di stima per la sostanza immobiliare). Dato nondimeno che un capitale proveniente da mezzi propri – liberi – del debitore non può essere accreditato su un conto presso un istituto di libero passaggio (Koller, Wohin mit der angemessenen Entschädigung nach Art. 124 ZGB?, in: ZBJV 2002 pag. 10), spetterà alla moglie indicare al marito un conto (postale o bancario) di riferimento. Su questo punto l'appello si rivela dunque provvisto di buon fondamento. La contraria posizione dell'attore sarà esaminata nell'ambito dell'appello adesivo.
4. L'appellante chiede un contributo alimentare di fr. 3800.– (o, in subordine, di fr. 1700.–) mensili. Nella sentenza impugnata il Pretore ha qualificato il matrimonio “di breve durata” e ha riconosciuto alla moglie il diritto di essere reintegrata nel tenore di vita avuto prima di sposarsi, ritenendo verosimile che costei avesse interrotto l'attività lucrativa in vista del matrimonio. Egli ha accertato nondimeno che la mancata ripresa del lavoro da parte di lei dopo la fine della vita in comune si riconduceva a problemi psicologici, sicché il pregiudizio economico le derivava non dal matrimonio, ma dal suo precario stato di salute. Per tale ragione il primo giudice ha negato all'interessata ogni contributo alimentare in virtù dell'art. 125 CC, disponendo che dopo il divorzio ciascun coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento.
Secondo l'appellante il Pretore ha trascurato che al momento di sposarsi essa godeva di buona salute, tant'è che lavorava a tempo pieno e che ha lasciato l'attività con rammarico, su richiesta del futuro marito. Il deterioramento del suo stato di salute – essa fa valere – è subentrato in seguito, a causa del conflitto di coppia e al fallimento del matrimonio, con il che essa ha visto naufragare tutte le sue aspettative e sfumare la possibilità di riprendere una qualsiasi attività lucrativa, ciò che le impedisce ora di sopperire al proprio debito mantenimento in modo autonomo. Senza dimenticare – essa prosegue – che a cinquant'anni d'età un suo reinserimento professionale sarebbe molto difficile, se non impossibile, vista la situazione sul mercato del lavoro e la mancanza di conoscenze specifiche o di capacità particolari da parte sua.
a) I criteri che disciplinano il mantenimento di un coniuge nei confronti dell'altro dopo il divorzio (art. 125 cpv. 1 CC) e i parametri che regolano l'entità del contributo alimentare (art. 125 cpv. 2 CC) sono stati diffusamente illustrati da questa Camera in giurisprudenza pubblicata (RtiD II-2004 pag. 580 consid. 4a e 4b con riferimenti). Non soccorre quindi ripetersi. Ai fini dell'attuale giudizio basti rilevare che, ove la vita in comune delle parti sia durata – come nella fattispecie – meno di cinque anni, il matrimonio è definito di breve durata e fa stato il tenore di vita avuto dal coniuge richiedente prima di sposarsi. Fermo restando, con ogni evidenza, che ogni parte deve provvedere a sé medesimo nella misura in cui ciò si possa ragionevolmente pretendere da lei e che il debitore del contributo ha, in ogni caso, diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 135 III 65).
b) Nella fattispecie il Pretore non ha accertato il livello di vita che la convenuta aveva prima del matrimonio, né spetta al giudice del divorzio indagare d'ufficio al proposito, in materia di pretese patrimoniali fra coniugi non applicandosi il principio inquisitorio (DTF 129 III 420 consid. 2.1.2, v. anche FamPra.ch 2/2001 pag. 129 consid. 2 con richiami). Sta di fatto che, comunque sia, in concreto la moglie chiede solo la copertura del proprio fabbisogno minimo. E il marito non pretende che il tenore di vita di lei prima del matrimonio fosse inferiore a quella cifra. Ora, il fabbisogno minimo della convenuta risulta di fr. 2850.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.– [come il marito: consid. 4n; FU 69/2009, pag. 6292 cifra I], locazione fr. 1100.–, premio della cassa malati fr. 304.50, tassa rifiuti fr. 10.85, abbonamento ai mezzi pubblici per una zona fr. 31.–, imposte stimate fr. 160.– [su un reddito annuo di circa fr. 33 000.– e una deduzione per oneri assicurativi di fr. 5100.–: calcolatore d'imposta in: www.ti.ch/fisco], oneri sociali per persone senza attività lucrativa fr. 38.35 [art. 10 LAVS, 3 LAI e 27 LIPG]). La questione è di sapere se e in che misura l'interessata sia in grado di finanziarlo con risorse proprie.
c) Questa Camera ha già avuto modo di ricordare che un coniuge professionalmente inattivo – in tutto o in parte – può essere tenuto a riprendere un'attività rimunerata già prima della sentenza di divorzio ove non si debba più attendere una ripresa della comunione domestica (RtiD I-2005 pag. 769 consid. 3). In tali casi i parametri dell'art. 125 CC vanno ponderati già prima dello scioglimento del matrimonio (v. anche DTF 130 III 541 consid. 3.2, 128 III 68 consid. 4; RtiD II-2005 pag. 706 consid. 4b e 4c). Nella fattispecie non è mai emersa da parte dei coniugi alcuna volontà di riconciliazione. Occorre valutare pertanto se al momento in cui il marito ha promosso azione di divorzio (dicembre del 2004) l'appellante non fosse tenuta a riattivarsi professionalmente per assicurare il proprio “debito mantenimento” in vista dello scioglimento del matrimonio (art. 125 cpv. 1 CC).
d) AP 1 aveva, allora, 52 anni. La prassi relativa al vecchio diritto del divorzio si dipartiva dal principio che dopo i 45 anni d'età non potesse più pretendersi da una moglie divorziata la ricerca di un'attività lucrativa (Rep. 1997 pag. 59 consid. 2c con rinvii). Dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto tale limite è stato però relativizzato, il Tribunale federale rilevando come per determinati posti di lavoro l'offerta fissi il limite d'assunzione a 50 anni (DTF 127 III 140 consid. 2c). Successivamente la giurisprudenza ha precisato, ad ogni modo, che qualora un coniuge sia rimasto lontano dal mondo del lavoro in seguito a un matrimonio di lunga durata per occuparsi dei figli e della casa, sussiste la presunzione – refragabile – che dopo i 45 anni egli non possa più reinserirsi in un comparto professionale (DTF 115 II 6 consid. 5a; sentenza del Tribunale federale 5A_76/2009 del 4 maggio 2009 consid. 6.2.3).
e) Nel caso in rassegna l'appellante non è rimasta lontana dal mondo del lavoro in seguito a un matrimonio di lunga durata per occuparsi dei figli e della casa (sopra, consid. 4a). La vita in comune è durata solo un anno e mezzo (dal maggio del 2000 fino al novembre del 2001) e dopo la separazione essa non ha più tentato alcun reinserimento professionale, nemmeno nel 2005, ancorché la petizione di divorzio del marito (del dicembre 2004) rendeva ormai palese che il matrimonio era destinato allo scioglimento. Certo, a quel momento l'interessata aveva 52 anni, ma fino al 1° marzo 2000 essa aveva pur sempre lavorato come assistente di cure nella Casa per anziani di __________. Non era quindi remota dal mondo del lavoro. Eppure essa non risulta avere intrapreso alcuna ricerca, né essersi annunciata all'Ufficio del lavoro o a società di collocamento private. Sotto questo profilo non può dirsi quindi avere fatto quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lei (DTF 128 III 8 consid. 4c/cc).
f) L'appellante fa valere che, comunque fosse, la sua capacità di guadagno era nulla per ragioni di salute, invocando una perizia commissionata il 22 marzo 2004 dal Pretore del Distretto di Leventina nella procedura a tutela dell'unione coniugale (inc. DI.2003.11). Secondo quel referto AP 1 soffre di una “sindrome ansioso-depressiva persistente nel quadro di un complesso disturbo di personalità, dove emergono tratti di dipendenza-evitamento ed isteroprotettivi”, affezione “da ricondurre al conflitto di coppia”. La prognosi poi “appare compromessa dalla strutturazione cronica oramai venutasi a creare nel corso degli anni”, sicché “la perizianda a causa del suo stato psicopatologico era ed è tuttora totalmente inabile al lavoro per qualsiasi tipo di attività”. Per di più, non v'erano da attendersi miglioramenti a medio termine, mentre sul lungo periodo la prognosi valetudinaria poteva essere “in parte condizionata da un'assidua e protratta presa a carico psichiatrica e psicoterapica” (perizia 22 marzo 2004 del dott. __________ di __________, pag. 7 seg.).
Nel parere del 24 marzo 2005 rilasciato nella causa di divorzio il medesimo professionista ha rilevato che “non vi sono stati sostanziali cambiamenti” riguardo alla precedente valutazione peritale, accertando che AP 1 “conferma sostanzialmente, nel suo iter clinico ed esistenziale, una marcata resistenza alla presa a carico di tipo specialistico-psichiatrico e psicoterapeutico che, d'altra parte, non favorisce una sua reintegrazione o una sua evoluzione che possa sbloccarla da questo stato di cose”. Lo specialista reputa opportuno che l'interessata possa “beneficiare di una presa a carico di tipo psichiatrico e psicoterapeutico costante e assidua”, poiché così facendo “si eviterebbero ulteriori derive psicopatologiche con, in particolare, modalità regressive ed involutive che, nel loro insieme, possono ulteriormente aggravare il già complesso quadro clinico”, con il rischio “di compromettere ulteriormente soprattutto la prognosi valetudinaria per quanto riguarda la cura della propria persona e la propria autonomia” (doc. 3, pag. 3 seg.; deposizione di __________, del 15 marzo 2006: verbali, pag. 6). Le valutazioni specialistiche appena citate attestano di conseguenza che nel 2005 la convenuta non era sostanzialmente in grado di riprendere un'attività lucrativa. La questione è ora quella di sapere se ciò basti per riconoscere un contributo alla moglie.
g) La salute dei coniugi è un elemento che entra in considerazione per decidere l'erogazione di un contributo e per fissarne l'importo e la durata (art. 125 cpv. 2 n. 4 CC). Fino a oggi questa Camera non ha avuto modo di esaminare casi in cui un coniuge risultasse inabile al lavoro per una malattia correlata al fallimento del matrimonio. Il precedente menzionato dal Pretore (inc. 11.2005.114: sentenza impugnata, pag. 4 in fondo) riguardava una causa di divorzio in cui un coniuge colpito da ictus cerebrale prima del matrimonio era al beneficio di una (insufficiente) rendita di invalidità estera. Ora, il fatto che ragioni di salute impediscano a un coniuge di riprendere – in tutto o in parte – un'attività lucrativa non giustifica di per sé soltanto l'erogazione di un contributo di mantenimento. Con il matrimonio deve essersi creata altresì una posizione acquisita (Vertrauensposition) che dopo il divorzio non può andare disattesa, come nel caso di un'unione di lunga durata. La solidarietà postmatrimoniale, in altri termini, entra in linea di conto solo qualora la malattia sia in relazione con il matrimonio (sentenza del Tribunale federale 5C.169/2006 del 13 settembre 2006, consid. 2.6, pubblicata in: FamPra.ch 2007 pag. 148; sentenza 5A_288/2008 del 27 agosto 2008, consid. 4.3; sentenze 5A_275/2009 e 5A_308/2009 del 25 novembre 2009, consid. 2.2.2).
h) Nelle condizioni illustrate occorre appurare se in concreto lo stato di salute dell'appellante si riconduca al fallimento del matrimonio. Il Pretore ha scartato l'eventualità. Nel citato referto del 22 marzo 2004 il dott. __________, trattando dei “dati soggettivi della perizianda”, ha narrato nondimeno che già dopo i primi giorni di matrimonio l'interessata riconosceva come “il suo amore sincero e spontaneo non sembrava corrisposto dal marito, il quale appariva quanto mai avaro di affetti ed esigente (…), morbosamente legato al denaro, calcolatore, avaro, egoista (…)”, sempre pronto a criticarla per quanto riguarda la vita di coppia, inutili restando i suoi tentativi per uscire da una “situazione di profondo sconforto, umiliazione e annullamento della propria esistenza” (referto, pag. 5). L'esperto ha accertato testualmente come “la problematica psicopatologica che affligge la perizianda è da ricondurre al conflitto di coppia con il sig. AA 1. Conflitto che appare presente già dopo i primi mesi di matrimonio e le cui cause sono da far risalire alle aspettative di intesa, armonia ed amore disinteressato che, a quanto sembra, sono state disattese dal sig. AA 1” (referto, pag. 7). Come mai il Pretore abbia trascurato simili accertamenti – confermati dal perito nel parere del 24 marzo 2005 (doc. 3) – non è dato di sapere. Che lo stato di salute sia all'origine delle ristrettezze economiche in cui versa la moglie è verosimile, ma come il Pretore sia giunto a escludere il nesso causale tra l'incapacità lucrativa e il matrimonio si ignora. E scostarsi da conclusioni peritali senza darne ragione non è lecito (SJ 119/1997 pag. 58).
i) Resta il fatto che, fosse durevolmente incapace al lavoro per motivi di salute, la convenuta dovrebbe poter riscuotere una rendita d'invalidità e lasciarsene imputare l'ammontare. Non si disconosce che il diritto a una rendita del genere dev'essere reso altamente verosimile (sentenza del Tribunale federale 5A_51/2007 del 24 ottobre 2007, consid. 4.3.2; sentenza 5A_529/2007 del 28 aprile 2008, consid. 2.4; sentenza 5A_288/2008 del 27 agosto 2008, consid. 4.2). Già nel settembre del 2003 il medico curante della convenuta, dott. __________, ha dichiarato tuttavia in una testimonianza resa nella procedura a protezione dell'unione coniugale che “al questionario medico dell'AI io risponderei sicuramente che oggi vi è un'incapacità lavorativa totale” (inc. DI.2003.11: verbale 12 settembre 2003, pag. 2). Lo psichiatra dott. __________ – che è anche perito per l'Ufficio dell'assicurazione invalidità – ha confermato a sua volta il 15 marzo 2006 (inc. OA.2004.275: verbali, pag. 6) il contenuto del suo referto del 22 marzo 2004, nel quale definiva AP 1 “totalmente inabile al lavoro per qualsiasi tipo di attività” e osservava che “un'eventuale domanda di rendita di invalidità dovrà infine essere richiesta dal medico curante qualora questo stato di cose dovesse perdurare immodificato nel tempo” (perizia, pag. 8). Tali accertamenti specialistici permettono lecitamente di desumere che sin dal 2005 la convenuta avrebbe avuto diritto a una rendita piena di invalidità, pari oggi a fr. 1189.– mensili. Ciò va considerato nel finanziamento del debito mantenimento.
l) Per quel che riguarda la sostanza, tra i criteri da ponderare nel quadro dell'art. 125 CC figura anche il patrimonio dei coniugi (DTF 134 III 146 consid. 4, 132 III 598 consid. 9.1), compresa la liquidazione del regime dei beni (DTF 130 III 537 consid. 4). Il reddito della sostanza va considerato così alla stessa stregua del reddito da attività lucrativa. Ciò premesso, qualora una sostanza non produca frutto o abbia un rendimento limitato, dandosene le condizioni si può stimare un reddito ipotetico (cfr. DTF 117 II 16 consid. 1b; Sutter/ Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 50 segg. ad art. 125 CC). Al limite, nel caso in cui i redditi dei coniugi non bastino a coprire le relative necessità, il principio della solidarietà può imporre al debitore alimentare – come al creditore – di intaccare la propria sostanza, indipendentemente dalla relativa origine (sentenza del Tribunale federale 5A_14/2008 del 28 maggio 2008, consid. 5 con richiami).
Nella fattispecie l'appellante riceverà, in esito allo scioglimento del regime matrimoniale, una liquidazione di fr. 11 824.– (sentenza impugnata, dispositivo n. 2). Essa ottiene inoltre una “indennità adeguata” (art. 124 CC) di fr. 139 871.– (v. sopra, consid. 3d), da aggiungere ai suoi averi previdenziali di fr. 59 903.50 (doc. 8). Certo, la disponibilità su averi di libero passaggio è limitata (art. 2 seg. LPP: RS 831.42). Nel caso precipuo, però, l'interessata, titolare di un conto presso la Fondazione di libero passaggio __________, risulta incapace al guadagno in modo permanente, ciò che la abilita al prelevamento (art. 16 cpv. 2 OLP: se ne vedano le condizioni in: www.__________________________________________________).
Nel complesso, dunque, dopo il divorzio l'appellante potrà contare su un capitale di fr. 211 598.50, la cui resa può valutarsi attorno al 2% (dal 1° gennaio 2009 il Consiglio federale ha ridotto l'interesse minimo sugli averi di vecchiaia giusta l'art. 12 OPP 2 dal 2¾ al 2%: RU 2008 pag. 5189), ovvero fr. 350.– mensili arrotondati. Fino al pensionamento (aprile del 2016) le entrate di lei ammonteranno dunque a fr. 1540.– mensili. Per far fronte al proprio “debito mantenimento” di fr. 2850.– mensili (sopra, consid. 4b), essa avrà bisogno così di fr. 1310.– mensili. Si dà atto che la convenuta non dispone ancora, formalmente, di una decisione sulla rendita piena AI che la autorizzi a riscuotere l'avere di previdenza depositato sul conto di libero passaggio. A parte il fatto però che tale remora è imputabile alla sua stessa inazione, nel frattempo essa potrà attingere all'“indennità adeguata” che riceverà dall'attore (sopra, consid. 3d). La particolarità non cambia pertanto i termini della questione.
m) Oltre alla copertura del proprio fabbisogno minimo, l'appel-lante chiede un importo di fr. 500.– mensili per colmare la propria lacuna previdenziale (appello, pag. 8, n. 15). Ora, se dopo il divorzio un coniuge non è in grado di completare la propria previdenza professionale in ragione di una limitata capacità lucrativa dovuta – per esempio – alle cure da prestare ai figli, alle condizioni di salute o all'età, quanto è necessario a integrare un'adeguata previdenza per la vecchiaia rientra nel “debito mantenimento” a norma dell'art. 125 cpv. 1 CC e va incluso nel calcolo del fabbisogno minimo (RtiD I-2005 pag. 750 consid. 9a). Se non che, in concreto, un simile supplemento non si giustifica, dato che – come si è visto – AP 1 ha diritto di percepire una rendita d'invalidità, non eserciterà più alcuna attività lucrativa e ha a disposizione una sostanza che è tenuta a consumare. In tali circostanze la possibilità di ricostituire il “secondo pilastro” non sarebbe nemmeno praticabile.
n) La moglie non essendo in grado di sopperire autonomamente al proprio “debito mantenimento”, è necessario verificare infine la capacità contributiva del marito. Questi ammette un reddito di complessivi fr. 8985.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 5565.– (conclusioni, pag. 11 seg.). Sulla base degli atti tale fabbisogno va nondimeno ricondotto a fr. 3622.25 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, interessi ipotecari fr. 823.10, premio della cassa malati fr. 315.20, manutenzione impianto di riscaldamento fr. 24.–, olio da riscaldamento fr. 72.40, spazzacamino fr. 14.–, assicurazione dello stabile fr. 66.30, assicurazione dell'economia domestica fr. 25.40, tassa per la fognatura fr. 6.25, imposta di circolazione fr. 44.10, assicurazione dell'automobile fr. 92.50, interessi debitori ordinari fr. 132.75, imposte fr. 806.25). Ne segue che con un margine disponibile di fr. 5360.– mensili arrotondati l'attore è ampiamente in grado di versare alla moglie un contributo alimentare di complessivi fr. 1310.– mensili fino al pensionamento di lei.
5. L'appellante chiede che il contributo alimentare le sia concesso vita natural durante. Per principio un contributo siffatto è limitato nel tempo, salvo che il beneficiario non possa ricuperare la propria indipendenza economica (DTF 132 III 595 consid. 7.2, 600 consid. 9.1). Il sistema dello splitting introdotto con la decima revisione dell'AVS, in vigore dal 1° gennaio 1997, e la divisione dell'avere di vecchiaia prevista dagli art. 122 seg. CC hanno notevolmente migliorato tale capacità. Di regola, pertanto, il contributo alimentare è dovuto solo fino al pensionamento del beneficiario (RtiD I-2005 pag. 756 con rimandi).
Nel caso in esame il marito ha 71 anni e la moglie 58. Come detto (consid. 4l), fino al pensionamento (marzo del 2016) la convenuta, oltre al capitale di fr. 11 824.– che riceverà in liquidazione del regime dei beni, disporrà di averi previdenziali per complessivi fr. 199 774.50 (fr. 139 871.– + fr. 59 903.50). In seguito, prelevando da tale sostanza fr. 695.– mensili, essa potrà coprire un arco di tempo di almeno 25 anni (fr. 211 598.50 : 25.36 : 12), corrispondente – approssimativamente – all'aspettativa di vita di una donna di 64 anni (sopra, consid. 3c; RtiD II-2004 pag. 774 consid. 4), non senza salvaguardare qualche margine, il capitale producendo nel frattempo interessi. Il marito sarà quindi chiamato a contribuire per la differenza di fr. 965.– mensili (fr. 2850.– ./. fr. 1189.– ./. fr. 695.–). È possibile che al momento del pensionamento la moglie si veda riconoscere una rendita di vecchiaia più elevata. Importi esatti, tuttavia, sono non possono essere determinati a priori. Se mai l'attore potrà sempre far capo all'azione di modifica e chiedere la riduzione o la soppressione del contributo (art. 129 cpv. 1 CC).
6. In definitiva l'appello va parzialmente accolto, nel senso che l'attore va obbligato a erogare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1310.– mensili fino al pensionamento di lei e un contributo alimentare di fr. 965.– mensili in seguito.
II. Sull'appello adesivo
7. Con l'appello adesivo AA 1 insta perché alla convenuta non sia riconosciuta alcuna indennità a norma dell'art. 124 CC. Le sue argomentazioni, compendiate in un unico atto, si confondono in parte con quelle della risposta all'appello, già trattate. A sostegno del suo appello adesivo egli rimprovera inoltre al Pretore di avere trascurato quanto riceverà la moglie in liquidazione del regime dei beni. Produce altresì un certificato medico del 18 aprile 2007, firmato dal dott. __________, primario alla Clinica __________, secondo cui egli soffre del morbo di Parkinson e “a breve/medio termine” non sarà più autosufficiente, bensì bisognoso di assistenza, se non addirittura di ricovero in una clinica specializzata. Proprio la necessità di attingere alla sua sostanza, inclusi gli averi previdenziali, osterebbe in definitiva al versamento di un'equa indennità alla moglie. Per tacere delle “legittime aspettative ereditarie dei figli”, che con il versamento di tale indennità andrebbero disattese.
Le doglianze cadono nel vuoto. Come si è spiegato, la liquidazione del regime dei beni non basta perché si posa pretendere che la moglie rinunci a un'indennità adeguata giusta l'art. 124 CC. A nulla giovano pertanto le circostanze invocate dall'attore, né la breve durata della vita in comune o la possibilità per la convenuta di aumentare il proprio avere previdenziale. Del resto il principio è quello per cui le prestazioni d'uscita vanno divise a metà, un rifiuto di tale riparto giustificandosi solo per “manifesta iniquità” (art. 123 cpv. 2 CC). Ciò vale anche ai fini dell'art. 124 CC. Il rifiuto di una “indennità adeguata” si legittima solo, di conseguenza, in una situazione paragonabile o simile a quella contemplata dall'art. 123 cpv. 2 CC, ovvero per manifesto abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC). Altri motivi per rifiutare una divisione non sussitono (sentenza del Tribunale federale 5A_63/2009 del 20 agosto 2009, consid. 6 pubblicato in: JdT 2010 I 158). Ne segue che, privo di consistenza, l'appello adesivo è destinato all'insuccesso.
III. Sulle spese e le ripetibili
8. Gli oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante principale chiedeva il versamento di un'indennità previdenziale di fr. 139 871.– e contributi alimentari per fr. 3800.– mensili (subordinatamente per fr. 1700.–) vita natural durante. Ottiene causa interamente vinta sull'equa indennità e parzialmente vinta sul contributo alimentare. Tutto ponderato, risulta equo addebitarle perciò un terzo degli oneri di appello, con obbligo per AA 1 di rifonderle
un'indennità a titolo di ripetibili ridotte. Nell'appello adesivo l'attore, che postulava l'annullamento dell'indennità adeguata assegnata alla moglie, soccombe per intero, sicché deve sostenere i relativi gli oneri processuali (art. 148 cpv. 1 CPC) e rifondere ripetibili alla controparte.
I sindacati odierni impongono altresì la modifica del dispositivo sugli oneri processuali di primo grado. Considerato l'esito dell'attuale giudizio, davanti al Pretore la convenuta sarebbe risultata soccombente sul principio del divorzio, ma vittoriosa sulla liquidazione del regime dei beni, sull'indennità adeguata giusta l'art. 124 CC e, in parte, sui contributi alimentari. Si giustifica pertanto di porre un terzo della tassa di giustizia e delle spese a carico di lei e il resto a carico dell'attore (art. 148 cpv. 2 CPC).
Quanto alle ripetibili, che il Pretore ha compensato e che l'appellante chiede di fissare in fr. 5000.–, alla fattispecie torna applicabile – sia pure indicativamente (RtiD I-2004 pag. 469 consid. 3) – la vecchia tariffa dell'Ordine degli avvocati (art. 16 cpv. 2 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, del 19 dicembre 2007: RL 3.1.1.7.1). L'onorario di un patrocinatore per la trattazione di una causa di divorzio era disciplinato dall'art. 14 cpv. 1 TOA (BOA n. 24 pag. 48). Nella fattispecie la legale della convenuta ha redatto la risposta (15 pagine), la duplica (11 pagine), il questionario per le domande di interrogatorio formale (2 pagine) e il memoriale conclusivo (11 pagine), partecipando a tre udienze. Ciò avrebbe verosimilmente giustificato ripetibili per fr. 4000.–, tenuto conto altresì delle presumibili prestazioni stragiudiziali (colloqui, conversazioni telefoniche e corrispondenza), delle spese (art. 3 TOA) e dell'IVA. Visto il grado di soccombenza, tale indennità va ridotta in proporzione.
IV. Sui rimedi giuridici a livello diritto federale
9. Relativamente ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il valore litigioso di entrambi gli appelli supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello principale è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
3. AA 1 è condannato a versare a AP 1 un'indennità adeguata di fr. 139 871.– (art. 124 CC) entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con interessi dalla medesima data, sul conto (postale o bancario) che gli sarà stato indicato da AP 1.
4. AA 1 è condannato a versare a AP 1, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:
fr. 1310.– mensili fino al 2 marzo 2016 e
fr. 965.– mensili dal 3 marzo 2016 in poi.
5. La tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese di fr. 800.–, da anticipare dall'attore, sono poste per due terzi a carico di quest'ultimo e per il resto a carico della convenuta. L'attore rifonderà alla convenuta fr. 2500.– per ripetibili ridotte.
Per il resto l'appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri di tale appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 500.–
b) spese fr. 50.–
fr. 550.–
sono posti per un terzo a carico di AP 1 e per il rimanente a carico di AA 1, che rifonderà alla controparte fr. 1600.– per ripetibili ridotte.
III. L'appello adesivo è respinto.
IV. Gli oneri di tale appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 500.–
b) spese fr. 50.–
fr. 550.–
sono posti a carico di AA 1, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.
V. Intimazione:
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 seg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.