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Incarto n. |
Lugano 19 aprile 2007/rgc
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretaria: |
Chietti Soldati, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa DI.2007.13 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 23 gennaio 2007 da
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AP 1 , (patrocinata dall'avv. PA 1, )
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contro |
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AO 1 ; |
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premesso che con sentenza del 2 marzo 2007 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha autorizzato AP 1 (1959) e AO 1 (1975) a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato la figlia M__________ (nata il 30 ottobre 1995), riservato il diritto di visita del padre, e ha rinunciato a fissare un contributo alimentare a carico del marito, condannando nondimeno quest'ultimo a versare alla moglie e alla figlia le eventuali rendite completive ricevute dall'Assicurazione Invalidità o dalla cassa pensione;
ricordato che per tale procedura l'istante è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
accertato che il 4 marzo 2007 AP 1 ha inoltrato al Pretore una lettera in cui dichiarava di contestare e rifiutare “nel modo più assoluto” la sentenza del 2 marzo 2007;
appurato che, su invito del Pretore, egli ha precisato l'11 marzo 2007 doversi trattare quello scritto alla stregua di un “ricorso assoluto sulla forma e su quanto sentenziato”;
rilevato che il “ricorso” è quindi stato trattato come appello, e che il 20 marzo 2007 l'appellante è stato invitato a depositare entro il 12 aprile 2007, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 250.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale d'appello, introiti agiti, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato stralciato dai ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC);
preso atto che con lettera del 3 aprile 2007 AP 1 ha dichiarato di non essere in grado di versare “nemmeno l'esigua somma di fr. 250.– per tasse e spese concernenti il mio appello del 4 marzo 2007”, dichiarando di essere costretto perciò ad accettare lo stralcio del ricorso dai ruoli;
constatato che, in effetti, nessun versamento risulta essere finora intervenuto;
ritenuto che nelle circostanze descritte l'appello sfugge a qualsiasi esame;
rammentato che gli oneri processuali dello stralcio andrebbero a carico di chi li ha provocati (art. 148 cpv. 3 CPC), ovvero dell'appellante;
stabilito che appare nondimeno equo rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, viste le verosimili difficoltà finanziarie in cui l'appellante si trova;
considerato che non si pone problema di ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di intimazione alla controparte, la quale non ha sopportato dunque alcun costo presumibile;
richiamato l'art. 12 cpv. 1 LTG,
decreta: 1. L'appello è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anti-cipo.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
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– ; – . |
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
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terzi implicati |
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Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.