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Incarto n. |
Lugano 24 marzo 2011/rs
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Cerutti, supplente straordinario |
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segretaria: |
Rossi, vicecancelliera |
sedente per statuire nella causa OA.2005.161 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 29 settembre 2005 da
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AP 1
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contro |
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AO 1 AO 1, (patrocinata dall', ); |
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 13 marzo 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa l'8 marzo 2007 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 23 febbraio 2001 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha pronunciato il divorzio fra AP 1 (1963) ed AO 1 (1965), omologando una convenzione sugli effetti accessori da loro sottoscritta il 13 ottobre 2000. L'accordo prevedeva – tra l'altro – l'affidamento dei figli A__________ (10 maggio 1989) e I__________ (15 agosto 1995) alla madre, riservato il diritto di visita del padre, il quale avrebbe versato un contributo alimentare indicizzato di fr. 500.– mensili per ognuno di loro fino al 6° compleanno, di fr. 600.– mensili dal 7° al 12° compleanno e di fr. 700.– dal 13° compleanno fino alla maggiore età, assegni familiari non compresi.
B. Nel settembre del 2005 A__________ si è trasferito dal padre. AP 1 ha convenuto così il 29 settembre 2005 l'ex moglie davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere che la sentenza di divorzio fosse modificata nel senso di affidare il figlio a lui medesimo, riservato il diritto di visita della madre, e che questa fosse tenuta a versare un contributo alimentare di fr. 700.– mensili indicizzati per A__________ fino alla maggiore età, assegno familiare non compreso, mentre ogni genitore avrebbe sopportato i costi straordinari per il figlio a lui affidato. AO 1 ha proposto di respingere la petizione, non opponendosi al fatto che A__________ viva dal padre né che questi eserciti l'autorità parentale, ma rifiutando il versamento di ogni contributo alimentare per il figlio e pretendendo che AP 1 continuasse ad assumere la metà delle spese straordinarie per la figlia I__________. Nel successivo scambio di allegati le parti hanno ribadito il loro punto di vista.
C. L'udienza preliminare si è tenuta il 31 maggio 2006. Chiusa
l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte nelle quali hanno sostanzialmente reiterato le rispettive domande. Statuendo l'8 marzo 2007, il Pretore ha parzialmente accolto l'azione, nel senso che ha affidato A__________ al padre (con esercizio esclusivo dell'autorità parentale), riservato il diritto di visita della madre, e specificando che I__________ sarebbe rimasta affidata alla madre (con esercizio esclusivo dell'autorità parentale), riservato il diritto di visita del padre. A carico di quest'ultimo egli ha fissato i seguenti contributi indicizzati in favore di I__________, assegni familiari compresi:
fr. 1210.– mensili dal settembre al novembre del 2005;
fr. 1030.– per il dicembre del 2005;
fr. 1005.– mensili dal gennaio al settembre del 2006;
fr. 640.– mensili dall'ottobre del 2006 al maggio del 2007;
fr. 830.– mensili dal giugno all'agosto del 2007;
fr. 935.– mensili dal settembre del 2007 all'agosto del 2013.
A carico della madre il Pretore ha fissato i seguenti contributi indicizzati in favore di A__________, assegni familiari compresi:
fr. 625.– mensili dal settembre al novembre del 2005;
fr. 840.– per il mese di dicembre 2005;
fr. 895.– mensili dal gennaio al settembre del 2006;
fr. 1240.– mensili dall'ottobre del 2006 al maggio del 2007;
Stabilito che i contributi alimentari potevano essere reciprocamente compensati, il primo giudice ha posto la tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 900.–, per cinque sesti a carico di AP 1 e per il rimanente a carico di AO 1, alla quale l'attore avrebbe dovuto rifondere fr. 3000.– per ripetibili ridotte.
D. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 13 marzo 2007 nel quale chiede di addebitare tutti gli oneri processuali alla convenuta, con obbligo per quest'ultima di rifondergli fr. 2000.– a titolo di ripetibili. In esito a un'istanza di interpretazione presentata da AO 1, con sentenza del 19 aprile 2007 il Pretore ha poi precisato che l'indennità per ripetibili dovuta da AP 1 all'ex moglie ammontava non a fr. 3000.–, bensì a fr. 4000.–. Il 4 maggio 2007 AO 1 ha comunicato di rinunciare a osservazioni in appello, rimettendosi al giudizio della Camera.
Considerando
in diritto: 1. Secondo l'art. 148 CPC ticinese, applicabile alle sentenze comunicate fino al 31 dicembre 2010 (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), il giudice condannava la parte soccombente a rimborsare all'altra le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 1). Verificandosi soccombenza reciproca o “altri giusti motivi”, egli poteva procedere a una suddivisione (cpv. 2). Giusti motivi potevano indurre, segnatamente nelle cause di stato, a prescindere da suddivisioni strettamente aritmetiche (Rep. 1996 pag. 137 consid. 7 con richiamo). Nella fissazione e nel riparto delle spese e delle ripetibili, in ogni modo, il giudice fruiva di notevole latitudine, nel senso che il suo pronunciato poteva essere appellato solo per eccesso o abuso del potere d'apprezzamento (Rep. 1996 pag. 171).
2. In concreto il Pretore ha calcolato il valore litigioso in complessivi fr. 64 800.–, corrispondenti al contributo alimentare per I__________ fino alla maggiore età (fr. 600.– per 24 mesi, pari a fr. 14 400.–, e fr. 700.– per 72 mesi, pari a fr. 50 400.–), assegni familiari non compresi. Ciò premesso, egli ha rilevato che in esito alla sentenza l'attore avrebbe dovuto versare in favore della figlia non solo fr. 64 800.– (come prevedeva la convenzione sugli effetti del divorzio stipulata il 13 ottobre 2000), bensì fr. 88 635.– (assegni familiari compresi) in seguito alla rivalutazione d'ufficio del contributo. Da tale cifra andava dedotto l'assegno familiare che la madre riscuote direttamente (fr. 13 359.– complessivi), sicché per I__________ l'attore avrebbe dovuto versare in definitiva fr. 75 276.–. La convenuta, da parte sua, avrebbe dovuto versare in favore di A__________ contributi alimentari per complessivi fr. 20 690.–. Compensando i due importi, il Pretore ha constatato un saldo a beneficio della convenuta di fr. 54 586.–, fr. 10 214.– dei quali dovuti alla rivalutazione d'ufficio del contributo alimentare per la figlia. Nelle circostanze descritte il Pretore ha ritenuto l'attore soccombente in proporzione di cinque sesti.
3. L'appellante censura il ragionamento del Pretore, facendo valere di non avere mai chiesto la soppressione del contributo alimentare per la figlia. A suo parere il valore litigioso andava fissato in realtà sulla base dell'unica questione controversa, ossia il contributo alimentare per A__________ che egli chiedeva di azzerare. E siccome nella sentenza il Pretore ha fissato contributi alimentari in favore di A__________ per complessivi fr. 20 690.– rispetto ai fr. 18 543.– da lui chiesti alla convenuta, egli sottolinea di avere “stravinto la causa”. Onde la soccombenza integrale dell'ex moglie, cui vanno addebitate a mente sua la tassa di giustizia e le spese (fr. 900.–), più un'indennità di almeno fr. 2000.– per ripetibili.
4. La tassa di giustizia nelle cause aventi valore pecuniario dipendeva – e dipende tuttora – dal valore litigioso, il quale si determinava secondo le norme del Codice di procedura civile ticinese (nelle cause davanti al Pretore: art. 17 cpv. 2 prima frase LTG). Analogo criterio presiedeva alla fissazione dell'indennità per ripetibili (art. 150 seconda frase CPC ticinese con rinvio all'art. 9 TOA, applicabile alle cause promosse fino al 31 dicembre 2007). Quanto al valore litigioso nelle cause valutabili in denaro, esso era determinato dalla domanda (art. 5 cpv. 1 CPC ticinese). Trattandosi di prestazioni periodiche di durata determinata, faceva stato il corrispondente valore in capitale, a meno che la controversia si riferisse solo a determinate prestazioni (art. 7 cpv. 1 CPC ticinese).
5. Nella petizione l'attore chiedeva che I__________ fosse affidata alla madre e A__________ al padre, che entrambi i genitori si impegnassero a consultarsi per tutte le decisioni importanti riguardanti i figli, che fosse garantito il rispettivo diritto di visita, che tale diritto fosse regolato nell'eventualità di un disaccordo, che fosse stabilito un contributo alimentare a carico del padre per I__________ e uno a carico della madre per A__________, che fosse autorizzata la compensazione di contributi alimentari vicendevoli e che ogni genitore assumesse le spese straordinarie per il figlio a lui affidato. A ben vedere quanto egli proponeva era sostanzialmente la conferma dell'assetto pattuito nella convenzione del 13 ottobre 2000 omologata con la sentenza di divorzio, salvo postulare l'affidamento di A__________, garantire alla madre lo stesso diritto di visita ch'egli esercitava al figlio, ottenere dalla medesima un contributo alimentare lievemente superiore a quello ch'egli versava per il ragazzo (entrambi i genitori potendo compensare i contributi vicendevolmente dovuti) e obbligare la convenuta ad assumere tutte le spese straordinarie per I__________, liberandola dalle spese straordinarie per A__________.
Nella risposta la convenuta ha postulato il rigetto della petizione, ma per finire ha formulato richieste di giudizio identiche a quelle dell'attore, tranne opporsi al versamento di qualsiasi contributo alimentare per A__________ e insistere perché ciascun genitore assumesse la metà delle spese straordinarie per ogni figlio. Le posizioni delle parti sono poi rimaste invariate. Solo nel memoriale conclusivo AO 1 ha chiesto che a I__________ fosse assicurato almeno il contributo alimentare previsto nella nota convenzione sugli effetti del divorzio, lasciando tuttavia la cifra in bianco. A quest'ultimo riguardo l'attore non ha avuto modo di esprimersi, le parti avendo rinunciato anticipatamente al dibattimento finale (e il Pretore avendo rinunciato a convocarle d'ufficio).
6. Con la sentenza impugnata il Pretore ha statuito sull'unico punto litigioso, condannando AO 1 a versare un contributo alimentare per il figlio, compensabile con il contributo alimentare dovuto dall'attore per I__________. Sull'altro punto litigioso (l'assunzione delle spese straordinarie per i figli) egli non ha giudicato. Di propria iniziativa il primo giudice ha poi maggiorato sia il contributo alimentare per A__________ (l'attore si limitava a chiedere poco più di quanto egli pagava in base alla convenzione sugli effetti del divorzio allorché il figlio era affidato alla madre), sia il contributo alimentare previsto per I__________ nella convenzione citata. Su tali maggiorazioni tuttavia le parti non hanno avuto modo di
esprimersi, avendo rinunciato consensualmente al dibattimento finale. Né il Pretore aveva loro prospettato – per ipotesi – l'eventuale maggiorazione dei contributi alimentari, né le ha convocate d'ufficio in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione. L'unico punto sul quale si ravvisa effettiva soccombenza – ovvero ingiustificata resistenza di una parte alle richieste dell'altra – verte in definitiva sul contributo alimentare per A__________. E in tale misura l'attore ha ottenuto causa vinta. Commisurati al valore di tale richiesta, gli oneri processuali e le ripetibili andavano posti quindi a carico della convenuta, non intravedendosi motivi per scostarsi dall'art. 148 cpv. 1 CPC ticinese (sopra, consid. 1). Sulle questioni sindacate d'ufficio dal Pretore, senza che le parti potessero pronunciarsi, non era il caso invece di riscuotere oneri processuali né di attribuire ripetibili.
7. Ne segue che la decisione con cui il Pretore ha addebitato all'attore cinque sesti della tassa di giustizia e delle spese, attribuendo alla convenuta ripetibili pari a cinque sesti dell'indennità piena, è non solo indifendibile nei motivi, ma arbitraria anche nel risultato. Intanto perché – contrariamente a quel che il Pretore reputa – il contributo alimentare per I__________ non era minimamente litigioso (anzi, al riguardo l'attore stesso proponeva di confermare quello pattuito nella convenzione sugli effetti del divorzio). Inoltre perché, si volesse da ciò prescindere, non è ragionevolmente sostenibile condannare al pagamento di quasi la totalità degli oneri processuali e delle ripetibili una parte che esce vittoriosa sull'unico punto conteso, per quanto ampio possa riconoscersi il margine d'apprezzamento di cui fruisce il primo giudice (sopra, consid. 1).
8. Rimane da esaminare se la tassa di giustizia e le spese (fr. 900.– complessivi), come pure l'indennizzo per ripetibili postulato dall'appellante (fr. 2000.–), siano commisurati al valore litigioso del contributo alimentare chiesto per A__________. Ora, dalla convenuta l'attore pretendeva il pagamento di fr. 700.– mensili più l'assegno familiare. La modifica di una sentenza di divorzio decorrendo, di regola, dalla litispendenza dell'azione (DTF 117 II 369 consid. 4c/aa; Rep. 1985 pag. 96 consid. 2 con rinvii; nel nuovo diritto del divorzio: sentenza del Tribunale federale 5C.197/2003 del 30 aprile 2004, consid. 3.1.1), il valore litigioso nella fattispecie consisteva nell'importo di fr. 700.– mensili più l'assegno familiare dal 29 settembre 2005 (data della petizione) fino al 10 maggio 2007 (maggiore età di A__________), per un totale di quasi fr. 18 000.–. Gli oneri processuali di fr. 900.– rientravano agevolmente perciò nel margine edittale, ove si consideri che per valori litigiosi compresi tra fr. 8000.– e fr. 20 000.– l'art. 17 cpv. 1 TOA prevedeva tasse di giustizia da fr. 450.– a fr. 1200.–. Altrettanto valeva per le ripetibili di fr. 2000.– chieste dall'attore, valori litigiosi compresi tra fr. 10 000.– e fr. 50 000.– giustificando a norma dell'art. 9 cpv. 1 TOA aliquote dall'8 al 15% del valore medesimo. Anche sotto questo profilo l'appello si rivela così provvisto di buon diritto.
9. Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero una volta ancora il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese). AO 1 si è astenuta tuttavia dal pronunciarsi sull'appello, rimettendosi al giudizio della Camera. Non può quindi essere tenuta a corrispondere tasse o spese né ripetibili (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4 con richiamo). Quanto allo Stato del Cantone Ticino, esso non è parte in causa. Ne segue che in concreto non vi è alcun “soccombente” a norma dell'art. 148 CPC ticinese che possa essere tenuto al pagamento di oneri o di indennità.
10. Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è accolto e il dispositivo n. 5 della sentenza impugnata è così riformato:
La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 900.–, da anticipare dall'attore, sono poste a carico della convenuta, che rifonderà all'attore fr. 2000.– per ripetibili.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili. L'anticipo di fr. 350.– in garanzia degli oneri processuali presunti sarà ritornato all'appellante.
3. Intimazione:
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– , ; – , o. |
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.