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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La prima Camera civile del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti |
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segretario: |
Annovazzi, vicecancelliere |
sedente per statuire nella causa OA.2004.197 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 9 novembre 2004 da
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”AO 1,
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contro |
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AO 1 (patrocinata dall'. PA 1); |
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esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 21 marzo 2007 presentato da AO 1 contro la sentenza emessa il 28 febbraio 2007 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
2. Se dev'essere accolto l'appello del 21 marzo 2007 presentato da AO 1contro la medesima sentenza;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1970) e AO 1 (1971) si sono sposati a __________ il 23 giugno 1995. Dal matrimonio sono nati D__________, il 23 maggio 1996, e A__________, il 20 ottobre 1998. Di formazione decoratore d'interni, AP 1 lavora per le onoranze funebri __________ a __________. La moglie, già odontotecnica, si è riqualificata professionalmente come impiegata di commercio. I coniugi si sono separati nella primavera del 2002 quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ (particella n. 70 RFD, intestata ai coniugi in ragione di metà ciascuno).
B. In esito a tre istanze di misure a protezione dell'unione coniugale presentate da AO 1 il 14 giugno, il 6 settembre e il 4 ottobre 2002, con sentenza del 6 dicembre 2002 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato i figli, ha obbligato AO 1 a versare dal 1° luglio 2002 un contributo alimentare di fr. 740.– mensili per D__________ e di fr. 620.– mensili per A__________ (assegni familiari compresi), ha posto a carico di lui gli oneri ipotecari gravanti l'abitazione coniugale e ha ordinato la separazione dei beni dal 3 luglio 2002. Un appello presentato il 18 dicembre 2002 da AP 1 contro tale sentenza è stato respinto da questa Camera il 14 maggio 2004 (inc. 11.2002.150).
C. Adito nuovamente da AP 1, con sentenza del 16 maggio 2003 il Pretore ha fissato i contributi alimentari in fr. 560.– mensili per lei, in fr. 845.– mensili per D__________ e in fr. 745.– mensili per A__________ (assegni familiari compresi) dal 1° gennaio al 28 febbraio 2003, rispettivamente in fr. 490.– mensili, in fr. 880.– mensili e in fr. 780.– mensili dopo di allora. Gli interessi ipotecari gravanti l'abitazione coniugale sono stati posti a carico della moglie, con obbligo per il marito di continuare a versare il premio dell'assicurazione sulla vita sostitutivo dell'ammortamento. Un appello presentato il 30 maggio 2003 da AO 1 e un appello adesivo presentato il 16 giugno 2003 da AP 1 contro tale sentenza sono stati respinti da questa Camera il 2 maggio 2006 (inc. 11.2003.75). Nel frattempo, il 5 agosto 2004, il Pretore ha ridotto su richiesta del marito i contributi alimentari dal 1°gennaio 2004 a fr. 450.– mensili per la moglie, a fr. 800.– mensili per D__________ e a fr. 700.– mensili A__________, più gli assegni familiari.
D. Il 9 novembre 2004 AO 1 ha introdotto davanti al medesimo Pretore una causa unilaterale di divorzio, chiedendo lo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 70 RFD di __________ mediante asta pubblica, la liquidazione del regime dei beni nel senso di assegnare il mobilio dell'appartamento coniugale in proprietà esclusiva alla moglie con obbligo per quest'ultima di versargli fr. 348 988.–, il riparto delle prestazioni d'uscita previdenziali, l'affidamento dei figli a un genitore con esercizio in comune dell'autorità parentale, la regolamentazione del diritto di visita del genitore non affidatario e offendo un contributo alimentare di fr. 700.– mensili per ogni figlio, assegni familiari inclusi.
Nella sua risposta del 10 gennaio 2005 AP 1 ha aderito al principio del divorzio, ma ha postulato un diritto di abitazione sull'alloggio familiare per sé e i figli sino al 20 ottobre 2016, la condanna del marito a versare fino ad allora il premio dell'assicurazione sulla vita sostitutivo dell'ammortamento e l'attribuzione in proprietà esclusiva della nota particella n. 70. In compenso essa ha proposto al marito fr. 600.– in liquidazione di una Opel “Astra Caravan” e una somma indeterminata quale conguaglio per la sua quota di comproprietà immobiliare. Inoltre essa ha chiesto di posticipare “la liquidazione” dell'immobile alla scadenza del diritto di abitazione, o quanto meno, di differire il pagamento del capitale in liquidazione del regime dei beni, ha proposto la suddivisione a metà delle prestazioni d'uscita acquisite dai coniugi durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza, ha rivendicato l'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita paterno) e l'esclusiva autorità parentale su di loro, così come un contributo alimentare per i figli di fr. 1075.– mensili più mezza retta scolastica fino al 6° compleanno, di fr. 1220.– mensili più mezza retta scolastica dal 7° al 13° compleanno e di fr. 15 105.– mensili più mezza retta scolastica fino alla maggiore età. Essa ha instato altresì per il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Il Pretore ha trattato la causa come divorzio su richiesta comune con accordo parziale. All'udienza del 16 febbraio 2005 i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare e hanno demandato al giudice la decisione sui punti che rimanevano litigiosi. Tali richieste sono state riaffermate, una volta decorso il termine di riflessione, con scritti del 19 e 25 aprile 2005.
E. In esito a un'istanza cautelare presentata il 15 febbraio 2005 dal marito, con decreto cautelare del 20 luglio 2005 il Pretore ha soppresso dal 1° agosto 2005 il contributo alimentare per la moglie e ha fissato quello per i figli in fr. 865.– mensili ciascuno (assegni familiari compresi). Adita da entrambi i coniugi, con sentenza del 4 settembre 2006 questa Camera ha soppresso il contributo alimentare per la moglie già dal 9 novembre 2004, ma ha aumentato il contributo alimentare per D__________ a fr. 920.– mensili e quello per A__________ a fr. 850.– mensili, assegni familiari compresi (inc. 11.2005.103).
F. Nel frattempo, il 31 marzo 2006, si è conclusa l'istruttoria nella causa di divorzio. Al dibattimento finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 6 giugno 2006 AO 1 ha ribadito le sue domande, precisando in fr. 300 779.50 l'importo rivendicato in esito allo scioglimento della nota comproprietà immobiliare e in fr. 28 000.– quello in liquidazione del regime dei beni. Nel proprio allegato del 6 giugno 2006 AP 1 ha riaffermato le sue domande, specificando in fr. 164 790.– l'offerta di compenso per la quota di comproprietà immobiliare del marito e aumentando la richiesta di contributo
alimentare per i figli a fr. 1245.– mensili più mezza retta scolastica dal 7° al 13° compleanno e a fr. 1535.– mensili più mezza retta scolastica fino alla maggiore età.
G. Statuendo con sentenza del 28 febbraio 2007, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha riconosciuto ogni coniuge proprietario di quanto in suo possesso, ha obbligato la moglie a versare al marito fr. 600.– in liquidazione del regime dei beni entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza e fr. 92 290.– entro il 31 luglio 2008, ha riconosciuto a AP 1 un diritto di abitazione fino al 20 ottobre 2016 sulla quota di comproprietà del marito, obbligandola a versare a quest'ultimo un'indennità giusta l'art. 121 cpv. 3 CC equivalente agli oneri ipotecari gravanti la di lui quota di comproprietà (fr. 163.– mensili al momento del giudizio) e al premio dell'assicurazione sulla vita sostitutivo dell'ammortamento (fr. 375.– mensili al momento del giudizio), ha ordinato alla cassa pensione del marito di versare su un conto di libero passaggio vincolato intestato a AP 1 fr. 10 464.50, ha affidato i figli alla madre con esercizio esclusivo dell'autorità parentale, ha regolamentato il diritto di visita di AO 1 e ha obbligato quest'ultimo a erogare i seguenti contributi alimentari, assegni familiari inclusi:
per D__________:
fr. 1117.50 mensili fino al 30 giugno 2007;
fr. 1050.— mensili dal 1° luglio 2007 al 31 maggio 2008;
fr. 1125.— mensili dal 1° al 30 giugno 2008;
fr. 1175.— mensili dal 1° luglio 2008 al 31 ottobre 2010 e
fr. 1117.50 mensili dal 1° novembre 2010 al 31 maggio 2014;
per A__________:
fr. 1117.50 mensili fino al 30 giugno 2007;
fr. 1155.— mensili dal 1° luglio 2007 al 31 maggio 2008;
fr. 1110.— mensili dal 1° al 30 giugno 2008;
fr. 1050.— mensili dal 1° luglio 2008 al 31 ottobre 2010;
fr. 1117.50 mensili dal 1° novembre 2010 al 31 maggio 2014 e fr. 1270.— mensili dal 1°giugno 2014 al 31 ottobre 2016.
La tassa di giustizia di fr. 4000.– e le spese sono state poste per un quarto a carico di AP 1 e per il resto a carico di
AO 1, tenuto a rifondere alla moglie fr. 7500.– per ripetibili ridotte, compensabili con quanto a lei dovuto in liquidazione del regime dei beni.
H. Contro la sentenza appena citata AO 1 è insorto con un appello del 21 marzo 2007 nel quale chiede di aumentare a fr. 165 499.– la sua spettanza in liquidazione del regime dei beni, di ordinare lo scioglimento della nota comproprietà immobiliare mediante divisione a metà del ricavo e di ridurre i contributi alimentari per i figli a fr. 920.– mensili per D__________, rispettivamente a fr. 850.– mensili per A__________, riformando in tal senso il giudizio impugnato. Il medesimo giorno AP 1 ha impugnato a sua volta la sentenza del Pretore con un appello in cui propone di ridurre a fr. 600.– l'importo dovuto al marito in liquidazione del regime dei beni o, quanto meno, di dilazionare il pagamento di fr. 92 290.– al 20 ottobre 2016. Nelle loro osservazioni del 15 e del 21 maggio 2007 le parti concludono vicendevolmente per il rigetto dell'appello avversario.
I. Il 1° settembre 2008 AP 1 ha lasciato l'abitazione di __________ per trasferirsi a __________. In seguito a un'istanza cautelare da lei presentata il 30 settembre 2008, il Pretore ha modificato il 25 maggio 2010 un suo precedente decreto cautelare emesso il 20 luglio 2005 nella causa di divorzio, stabilendo che l'onere ipotecario gravante la citata particella n. 70 (gli interessi e il premio dell'assicurazione sulla vita di AO 1 sostitutivo dell'ammortamento) andasse dal 1° settembre 2008 a carico dei comproprietari in ragione di metà ciascuno. Un appello introdotto il 7 giugno 2010 da AO 1 contro tale decreto cautelare è tuttora pendente (inc. 11.2010.70). Nell'ottobre del 2009 AO 1 e AP 1 hanno venduto la particella n. 70, depositando il saldo della compravendita su un conto bancario congiunto con firma collettiva a due.
Considerando
in diritto: 1. AP 1 chiede che questa Camera indica un dibattimento orale (art. 324 CPC) “in considerazione dei fatti importanti successi dopo lo scambio degli allegati ricorsuali, in particolare della vendita del fondo n. 70 di __________”. In realtà l'unico “fatto importante” è l'avvenuta alienazione dell'ex abitazione coniugale per fr. 1 070 000.– (conteggio della notaia __________, del 2 novembre 2009). Ciò non incide tuttavia sull'esito del giudizio, se non per il fatto di rendere senza oggetto la lite sullo scioglimento della comproprietà e sul diritto di abitazione che il Pretore ha conferito alla stessa AP 1 fino al 20 ottobre 2016. Per il resto il contenzioso rimane inalterato: AP 1 nega di dover rifondere al marito fr. 120 000.– per la mezza quota di comproprietà ottenuta sul fondo (e il plusvalore generato da tale investimento, di fr. 2333.–), ma non pretende che per lei l'intervenuta alienazione del bene per fr. 1 070 000.– muti alcunché in proposito. Convocare le parti per un dibattimento orale davanti alla Camera non sarebbe pertanto di alcuna verosimile utilità ai fini della decisione.
I. Sull'appello di AO 1
2. Nell'appello l'interessato chiede di ordinare lo scioglimento della nota comproprietà immobiliare, abitazione coniugale (la predetta particella n. 70), mediante divisione a metà del ricavo. Ora, un immobile acquisito dalle parti durante il matrimonio appartiene al patrimonio del coniuge che ne è proprietario secondo i diritti reali e che è iscritto come tale nel registro fondiario (sentenza del Tribunale federale 5C.87/2003 del 19 giugno 2003, consid. 4.1).
Nella fattispecie il fondo acquisito dalle parti in ragione di un mezzo ciascuno rientra dunque per la metà nel patrimonio di ogni coniuge. La liquidazione del regime dei beni non comporta per forza lo scioglimento della comproprietà, ma ove un coniuge ne faccia richiesta il giudice deve esaminare la questione. In concreto il Pretore ha lasciato sussistere la comproprietà. Anzi, in liquidazione del regime dei beni ha riconosciuto a AP 1 un diritto d'abitazione sulla quota di AO 1 fino al 20 ottobre 2016 (18° compleanno di A__________), fissando la rimunerazione dovuta per tale diritto. Nell'appello AO 1 insiste per lo scioglimento della comproprietà, chiedendo di sopprimere il diritto d'abitazione in favore della moglie. Se non che, la questione è divenuta senza oggetto, i coniugi avendo nel frattempo alienato il fondo. Tutt'al più il problema è valutare sommariamente, ai fini delle spese e delle ripetibili, quale probabilità di buon esito avrebbe avuto l'appello se non risultasse superato dagli eventi (art. 72 PC per analogia: RtiD I-2004 pag. 488 consid. 7). Sul tema si tornerà in appresso (consid. 12).
3. Sempre per quanto riguarda l'abitazione coniugale, il Pretore ha accertato che l'acquisto della stessa era stato possibile grazie a una donazione di fr. 240 000.– elargita ad AO 1 dai genitori. E AO 1 non constava avere donato a sua volta parte del capitale alla moglie perché comperasse la quota di un mezzo. Al contrario: egli aveva prelevato fr. 60 085.– dal suo avere di cassa pensione per ridurre il debito ipotecario di fr. 675 000.– e aveva prestato lavoro nell'edificazione dello stabile per fr. 46 380.–. Il Pretore ha stabilito così il costo complessivo dell'operazione (terreno e costruzione) in fr. 961 380.–, finanziati per fr. 240 000.– con beni propri del marito, per fr. 614 915.– con ipoteche, per fr. 60 085.– ancora con beni propri del marito e per fr. 46 380.– con lavoro del marito. Il Pretore ha rifiutato invece di considerare nel valore dell'immobile altri fr. 35 000.– per lavori eseguiti dal padre di AP 1, al beneficio per tale importo di un'ipoteca legale di artigiani e imprenditori iscritta sulla quota di comproprietà della figlia.
Ciò premesso, il primo giudice ha accertato che le due quote di comproprietà erano costate fr. 480 690.– ognuna. Il marito aveva finanziato la sua con fr. 180 085.– di beni propri, con fr. 277 415.– di ipoteche (sulla sua quota) e con fr. 23 190.– di acquisti. La moglie aveva fatto altrettanto con fr. 120 000.– di beni propri del marito, con fr. 337 500.– di ipoteche (sulla sua quota) e con
fr. 23 190.– di acquisti del marito. Solo i beni propri del marito investiti nella quota della moglie (fr. 120 000.–) dovendo essere considerati nella liquidazione del regime dei beni (gli altri beni essendo neutri) e preso atto del valore venale del fondo (stimato da un perito fr. 980 071.–), il Pretore ha calcolato il maggior valore dell'immobile in fr. 18 691.–. A mente sua, quindi, la moglie avrebbe dovuto versare al marito fr. 122 333.– (fr. 120 000.– e il plusvalore riconducibile a tale investimento, di fr. 2333.–), ma siccome il marito aveva prelevato anticipatamente dalla propria cassa pensione fr. 60 085.– (dei quali la moglie avrebbe avuto diritto alla metà sulla base dell'art. 122 cpv. 1 CC), egli ha dedotto dal conguaglio dovuto al marito in liquidazione del regime dei beni la metà del prelevamento anticipato dalla cassa pensione. Onde, in definitiva, l'obbligo per la moglie di corrispondere al marito fr. 92 290.–, oltre a fr. 600.– in liquidazione di un'Opel “Astra Caravan”.
Il Pretore ha negato ad AO 1 invece ulteriori
fr. 28 800.– per la metà del valore dell'arredamento coniugale, per quello di una collezione Swarovski, quello di una lavatrice e quello della citata automobile, l'interessato non avendo dimostrato il valore di tali beni né quello degli oggetti che gli era stato ordinato di restituire al momento della separazione dei beni pronunciata nell'ambito delle misure a protezione dell'unione coniugale.
4. Secondo l'appellante i suoi beni propri investiti nell'immobile sono ammontati a fr. 270 000.–, non solo a fr. 240 000.–. Egli rileva che i suoi genitori, in più del primo importo, gli avevano donato ulteriori fr. 30 000.–. Inoltre essi avevano pagato l'imposta sugli utili immobiliari correlata alla vendita di un fondo a __________ (fr. 3298.–), provento che è stato usato per l'acquisto dell'abitazione coniugale. Considerato l'attuale valore venale dell'immobile (fr. 980 071.–), non sussisterebbe quindi alcun aumento, giacché il costo complessivo dell'operazione è ammontato a fr. 1 005 095.– (fr. 675 000.– di ipoteche, fr. 270 000.– di beni propri suoi e
fr. 60 085.– prelevati dalla sua cassa pensione). La sua spettanza in liquidazione del regime assommerebbe di conseguenza a fr. 136 649.– (fr. 135 000.– più 1649.–). L'appellante contesta altresì che debba essere dedotto quanto egli ha prelevato dalla cassa pensione, affermando che solo una parte del capitale è stata accumulata prima del matrimonio e che in caso di vendita dell'immobile tale importo dovrà, comunque sia, essere rimborsato, sicché solo a quel momento la moglie potrà far valere la sua pretesa.
a) Dagli atti risulta che il 6 novembre 2000 AO 1 e AP 1 hanno acquistato la particella n. 70, a quel tempo non edificata, per fr. 240 000.– (doc. 1). __________ (genitori di AO 1) hanno sottoscritto insieme con __________ (sorella di AO 1) una dichiarazione dalla quale si evince che ad AO 1 sono stati versati fr. 273 298.– per acquistare il terreno a __________. Il versamento di fr. 240 000.– è ammesso da __________. Meno chiaro è il versamento di altri fr. 30 000.– “alla mano” e di fr. 3298.– per “pagamento da parte nostra dell'imposta sul terreno venduto a __________” (doc. D). Sentito personalmente, __________ ha confermato di avere donato al figlio nel 2001 fr. 30 000.– dietro accensione di un mutuo ipotecario all'__________, succursale di __________, garantito da una cartella ipotecaria su un fondo a __________ di sua proprietà (deposizione del 28 giugno 2005: verbali, pag. 2). Il versamento, notificato all'Ufficio imposte di successione e donazione, non è attestato da alcuna ricevuta (loc. cit.: verbali, pag. 3). Ciò non significa evidentemente ch'esso non sia avvenuto. Nemmeno AP 1 pretende, del resto, che il suocero abbia dichiarato il falso. Sta di fatto però che AO 1 non ha minimamente reso verosimile di avere impiegato quella somma per l'edificazione dell'immobile. Secondo __________ la somma è stata “utilizzata per la costruzione”, ma non si sa quando né come. Tale generica dichiarazione non basta dunque per accertare che ciò sia stato davvero il caso.
Quanto alla somma di fr. 3298.–, corrispondente all'imposta sugli utili immobiliari pagata da __________ per la vendita di un fondo a __________ (doc. H), non è dato capire se si tratti di un versamento ad AO 1 o di un costo a carico del padre per un'operazione immobiliare effettuata in favore dell'appellante. Sia come sia, una volta ancora manca qualsiasi elemento di prova sull'uso di tale somma per la costruzione dell'immobile. Su questo punto l'appello manca pertanto di fondamento.
b) In merito ai fr. 60 085.– prelevati il 12 aprile 2002 della cassa pensione del marito (doc. I), la questione è superata, giacché in seguito alla vendita della particella n. 70 parte del ricavo è servito per il rimborso integrale di tale anticipo (conteggio della notaia __________, del 2 novembre 2009). In condizioni del genere la deduzione operata dal primo giudice non è più giustificata, ammesso e non concesso che il Pretore potesse procedere a una simile compensazione (cfr. DTF 135 V 328 consid. 5.1; v. anche DTF 136 V 57). In definiva AP 1 deve quindi versare all'appellante, a titolo di liquidazione del regime matrimoniale, un conguaglio di fr. 122 933.–, l'appellante non rimettendo in discussione il plusvalore generato dalla quota di comproprietà ceduta alla moglie per fr. 120 000.– (fr. 2333.–).
5. L'appellante ribadisce la pretesa di vedersi riconoscere ulteriori fr. 28 000.– per la metà del valore dell'arredamento coniugale, una collezione Swarovski, una lavatrice e un'automobile. Assevera che tali beni sono stati attribuiti alla moglie e che quindi egli ha diritto alla metà del loro valore, oltre alla quota di beni propri investiti. La rivendicazione non può essere accolta, già per il fatto che AO 1 invoca il diritto alla metà del valore dei beni testé elencati, ma non dimostra – come gli ha rimproverato il Pretore – quale fosse il valore di tali beni al momento della liquidazione (art. 214 cpv. 1 CC). Quanto alla lavatrice, è possibile che si tratti di un bene proprio, __________ avendo dichiarato di avere donato al figlio fr. 3300.– per l'acquisto (deposizione del 28 giugno 2005: verbali, pag. 4; doc. N). Resta il fatto che tutto si ignora sul valore del bene al momento determinante. E nel diritto ticinese lo scioglimento del regime dei beni non è retto dal principio inquisitorio (negli altri Cantoni v. Bühler/ Spühler, Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, note 44 e 47 ad art. 158 vCC), né l'applicazione di tale principio è imposta dal diritto federale (Poudret/Mercier, L'unité du jugement en divorce et l'office du juge, in: Mélanges Paul Piotet, Berna 1990, pag. 323 a metà), neppure dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio (sentenza del Tribunale federale 5C.278/2000 del 4 aprile 2001, in: ZBJV 138/2002 pag. 30). Nella fattispecie, quindi, non era compito del Pretore assumere prove, ma incombeva all'attore sostanziare le proprie affermazioni. Invano si cercherebbe agli atti un documento che permetta di accertare con un minimo di attendibilità i valori in rassegna.
6. L'appellante chiede di obbligare la moglie a versargli quanto dovuto in liquidazione del regime dei beni entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio e non entro il 30 giugno 2008 (recte: 31 luglio 2008), come ha deciso il Pretore. La questione, sollevata anche da AP 1, sarà discussa nell'ambito dell'appello da lei presentato.
7. Relativamente al contributo alimentare per i figli, il Pretore ha accertato il reddito di AO 1 in 4895.35 mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2660.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, onere ipotecario [già dedotta la quota a carico dei figli] fr. 120.50, premio della cassa malati fr. 268.70, assicurazione responsabilità civile e mobilio fr. 34.60, leasing dell'automobile fr. 490.45,
assicurazione del veicolo fr. 131.30, imposta di circolazione fr. 27.40, onere fiscale fr. 130.–). Quanto alla moglie, egli ne ha appurato il reddito in fr. 3800.– mensili, calcolando il fabbisogno minimo in fr. 2761.90 mensili fino al maggio 2014 (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1250.–, costo dell'alloggio fr. 427.40, premio della cassa malati fr. 268.70, assicurazione responsabilità civile e mobilio fr. 34.60, leasing dell'automobile fr. 490.45, assicurazione del veicolo fr. 131.30, imposta di circolazione fr. 27.40, onere fiscale fr. 130.–) e in fr. 2946.– mensili dopo di allora (costo dell'alloggio lievitato a fr. 611.50 mensili). Il fabbisogno in denaro di D__________ è stato fissato in fr. 1694.80 mensili fino al giugno del 2007, in fr. 1534.80 mensili dal luglio del 2007 al maggio del 2008 e in fr. 1724.80 mensili fino alla maggiore età; quello di A__________ in fr. 1694.80 mensili fino al giugno del 2008, in fr. 1534.80 mensili dal luglio del 2008 all'ottobre del 2010, in fr. 1724.80 mensili dal novembre del 2010 al maggio del 2014 e in fr. 1755.50 mensili dopo di allora.
Ciò posto, preso atto delle disponibilità dei genitori, il primo giudice ha condannato AO 1 a versare un contributo alimentare per D__________ di fr. 1117.50 mensili fino al 30 giugno 2007, di fr. 1050.– mensili dal 1° luglio 2007 al 31 maggio 2008, di fr. 1125.– mensili dal 1° al 30 giugno 2008, di fr. 1175.– mensili dal 1° luglio 2008 al 31 ottobre 2010 e di fr. 1117.50 mensili dal 1° novembre 2010 al 31 maggio 2014, rispettivamente un contributo alimentare per A__________ di fr. 1117.50 mensili fino al 30 giugno 2007, di fr. 1155.– mensili dal 1° luglio 2007 al 31 maggio 2008, di fr. 1110.– mensili dal 1° al 30 giugno 2008,
di fr. 1050.– mensili dal 1° luglio 2008 al 31 ottobre 2010, di fr. 1117.50 mensili dal 1° novembre 2010 al 31 maggio 2014 e
di fr. 1270.– mensili dal 1°giugno 2014 al 31 ottobre 2016.
8. L'appellante sostiene che nel fabbisogno in denaro dei figli non va inserita la retta dell'__________ a __________, poiché l'iscrizione a una scuola privata è stata decisa dalla moglie senza averne dimostrato la necessità. La vicinanza dei nonni materni permetterebbe senz'altro ai figli di frequentare la scuola pubblica. Inoltre la moglie potrebbe stabilirsi nelle vicinanze del luogo di lavoro, con notevole risparmio di tempo da dedicare ai figli. Per di più, la frequentazione di una scuola privata non garantisce ai figli buoni risultati, tanto meno se si pensa che l'Istituto in questione è destinato a bambini con difficoltà cognitive e caratteriali. A prescindere da ciò, l'appellante reputa i contributi alimentari eccessivi e sproporzionati rispetto a quelli fissati da questa Camera con la sentenza del 4 settembre 2006, ragione per cui ne chiede la riduzione a fr. 920.– mensili e a fr. 850.– mensili, assegni familiari compresi.
a) I presupposti per includere nel fabbisogno in denaro dei figli la retta di un istituto scolastico è stata già trattata da questa Camera nella sentenza del 4 settembre 2006 fra le stesse parti (inc. 11.2005.103, consid. 3). Al riguardo non giova ripetersi, anche perché riesaminando la questione con pieno potere cognitivo (e non più a un solo esame di verosimiglianza) non si giungerebbe a una soluzione diversa, AO 1 nemmeno avendo contestato davanti al Pretore i motivi addotti a suo tempo dalla moglie. Né l'appellante poteva seriamente pretendere che fossero i cognati a occuparsi dei figli quando la madre era al lavoro. Circa i risultati scolastici dei ragazzi, tutto si ignora. Contrariamente a quanto assume l'appellante, poi, l'__________ gestisce bensì un centro oto-logopedico che accoglie bambini normodotati con disturbi specifici dell'apprendimento della lingua parlata e scritta, ma comprende anche una scuola elementare aperta a tutti, riconosciuta e parificata alle scuole pubbliche. Sulla questione non giova pertanto dilungarsi.
b) Relativamente all'ammontare dei contributi di mantenimento, non è serio rimproverare al primo giudice di avere trascurato gli importi fissati da questa Camera nella sentenza del 4 settembre 2006. Intanto l'appellante dimentica che un decreto cautelare non vincola il giudice del divorzio (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese commentato e massimato, Lugano 2000, n. 33 e nota 891 ad art. 376 CPC). Inoltre il criterio per suddividere il contributo alimentare per i figli tra genitori dopo il divorzio (in base alle rispettive disponibilità finanziarie) non si identifica con quello applicato in sede provvisionale e nelle protezioni dell'unione coniugale (consistente nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, suddividendo l'eccedenza a metà). Infine il Pretore ha aggiornato i fabbisogni in denaro dei figli tenendo conto del costo effettivo dell'alloggio e dei cambiamenti della fascia d'età. Perché egli non avrebbe dovuto, l'appellante non spiega. Quanto al fatto che il primo giudice abbia tolto dal fabbisogno minimo dell'interessato fr. 375.– mensili per il premio dell'assicurazione sostitutiva dell'ammortamento, la questione è superata dall'intervenuta vendita dell'immobile, i contributi fissati dal Pretore entrando in vigore solo con il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio (fino ad allora continua a valere l'assetto cautelare). Anche in proposito l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
9. Per quel che riguarda il riparto del “secondo pilastro”, il Pretore ha ricordato che in costanza di matrimonio solo il marito ha accumulato una prestazione d'uscita, per complessivi fr. 20 928.85, la metà della quale spetta alla moglie. Sulla divisione a metà i coniugi sono d'accordo. Dissentono sull'ammontare della somma destinata a AP 1, l'appellante sostenendo che parte del capitale investito nell'abitazione coniugale era stata da lui maturata prima del matrimonio. La contesa trascende tuttavia la cognizione di questa Camera. L'art. 142 cpv. 1 CC prevede in effetti che, dandosi dissenso sull'ammontare delle prestazioni d'uscita, il giudice del divorzio si limita a fissare la chiave di riparto (v. RtiD II-2004 pag. 580 consid. 3c). Nel quadro del sindacato
odierno ci si deve limitare così a fissare la proporzione secondo cui suddividere le prestazioni d'uscita maturate dalle parti durante il matrimonio, dal 23 giugno 1995 al 22 marzo 2007 (giorno in cui la pronuncia del divorzio, non appellata, ha acquisito forza di giudicato). Il fascicolo processuale andrà poi trasmesso “al giudice competente secondo la legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio” (art. 142 cpv. 2 CC), ovvero – nel Ticino – al Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 25a cpv. 1 LFLP combinato con l'art. 73 cpv. 1 LPP, art. 8 cpv. 1 LALPP), il quale stabilirà gli importi vincolanti per gli istituti – o per l'istituto – di previdenza.
II. Sull'appello di AP 1
10. L'appellante contesta di dover corrispondere fr. 92 290.– in liquidazione del regime dei beni. Sostanzialmente essa reputa di nulla dovere al marito, poiché quest'ultimo ha ricevuto in prestito dai genitori – e non in donazione – il denaro per acquistare il noto immobile. E il marito le ha donato la metà di quanto ricevuto per acquistare la quota di comproprietà. A suo parere, quand'anche non fosse accertata una donazione tra moglie e marito, essa nulla deve ad AO 1 in liquidazione del regime dei beni, l'art. 215 CC non obbligandola a colmare eventuali disavanzi. In via subordinata l'appellante chiede di prorogarle il termine per versare la liquidazione fino al 20 ottobre 2016, quando il figlio cadetto sarà diventato maggiorenne.
a) Che __________ abbia consegnato al figlio fr. 240 000.– per finanziare l'acquisto del noto fondo è incontestato (doc. D; sopra, consid. 4). Litigiosa è la causale del versamento: donazione secondo AO 1, mutuo secondo l'appellante. Sta di fatto che quest'ultima non rivendica una partecipazione all'aumento conseguito dal marito nello scioglimento del regime dei beni (art. 215 cpv. 1 CC). La definizione del rapporto giuridico sulla scorta del quale __________ ha trasferito al figlio fr. 240 000.– poco giova. Importa per contro stabilire la natura di quello sorto in seguito tra marito e moglie.
b) Il Pretore ha scartato l'ipotesi di una donazione. A suo avviso il marito ha semplicemente anticipato alla moglie il denaro per entrare in possesso della quota di comproprietà, tanto più che al momento in cui il fondo è stato acquistato “i genitori non avevano ancora trasformato il mutuo concesso ad
AO 1 in donazione sicché, secondo il normale andamento delle cose, non appare neppure verosimile che quest'ultimo possa aver voluto donare alla moglie importi di cui egli era tenuto alla restituzione”. L'appellante ribadisce che il marito le ha elargito una donazione, la somma di fr. 120 000.– essendo servita appunto ad acquistare la quota di comproprietà, suo bene esclusivo, del quale essa può disporre liberamente e che le dà diritto a una liquidazione in capitale al momento dello scioglimento della comproprietà. La quota non costituendo un bene destinato a uso comune, deve presumersi perciò una donazione tra coniugi.
c) Se un coniuge pretende di avere ottenuto dall'altro una donazione, deve recarne la prova, un negozio giuridico siffatto non potendosi presumere nemmeno in caso di prestazioni eseguite coscientemente a titolo gratuito (sentenza del Tribunale federale 5A_329/2008 del 6 agosto 2008 consid. 3.3, in: FamPra.ch 2009 pag. 159; sentenza 5A_662/2009 del 21 dicembre 2009 consid. 2.3, in: FamPra.ch 2010 pag. 424; v. anche Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2ª edizione, pag. 433 n. 923). In concreto nulla dimostra una liberalità di fr. 120 000.– in favore di AP 1 per l'acquisto di una quota di comproprietà. Ove si pensi, anzi, che secondo l'interessata “acquistando il fondo in comproprietà con la moglie, AO 1 ha di fatto donato a quest'ultima la metà dei soldi chiesti in prestito ai propri genitori” (risposta del 10 gennaio 2005, pag. 3 e conclusioni del 6 giugno 2006, pag. 5), nemmeno si può dire che tra i coniugi sia intervenuto un reciproco e concorde scambio di manifestazioni di volontà. A ben vedere, quindi, non si ravvisa nemmeno indizio sull'esistenza di un animus donandi del donatore. Manifestamente infondato, al riguardo l'appello non merita altra disamina.
11. In subordine l'appellante chiede una dilazione per il pagamento di fr. 92 290.– fino al 20 ottobre 2016, rilevando che l'immobile è gravato di un'ipoteca per fr. 614 915.– e che sulla sua quota è stata iscritta anche un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 35 000.– in favore del padre, di modo che una nuova ipoteca figurerebbe in terzo grado. Essa inoltre deve già far fronte al pagamento dell'intero onere ipotecario e rimborsare al marito il premio dell'assicurazione sostitutivo dell'ammortamento. Per di più, i contributi alimentari in favore dei figli sono inferiori a quelli previsti dalle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, ragione per cui essa ne deve sopportare la differenza. Non potendo far fronte in un solo anno agli obblighi verso il marito – essa soggiunge – costui manderebbe l'immobile all'asta, ciò che offenderebbe il senso della liquidazione del regime dei beni.
Così argomentando, nondimeno, l'appellante nemmeno si confronta con le motivazioni del primo giudice. Ad ogni buon conto, le sue doglianze sono ormai superate, ad avvenuta vendita della particella n. 70 non sussistendo più – con ogni evidenza – gli
estremi dell'art. 218 cpv. 1 CC per dilazionare il pagamento di quanto dovuto in liquidazione del regime dei beni. Nell'attuale giudizio occorre unicamente fissare un nuovo termine, quello fissato dal Pretore essendo decorso in pendenza di appello. Non potendosi prevedere quando l'odierna sentenza acquisirà carattere definitivo, è opportuno fissare il termine in tre mesi dal passaggio in giudicato della medesima.
III. Sugli oneri processuali e le ripetibili
12. Gli oneri dell'appello presentato da AO 1 seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante esce sconfitto tanto sul postulato aumento della spettanza in liquidazione del regime dei beni quanto sulla riduzione del contributo alimentare per i figli. Circa lo scioglimento della comproprietà immobiliare e la durata del diritto di abitazione, invece, ove le questioni non fossero divenute prive d'oggetto egli avrebbe verosimilmente ottenuto causa vinta. Intanto sarebbe presumibilmente apparso esagerato far attendere l'appellante fino alla scadenza del diritto di abitazione per chiedere lo scioglimento della comproprietà (art. 650 CC). Inoltre la durata di tale diritto fino al 20 ottobre 2016 sarebbe probabilmente apparsa eccessiva, l'esigenza di conservare i figli nel loro ambiente potendo ritenersi oggettivamente esaurita al momento in cui costoro avrebbero terminato la scuola media, alla fine di giugno del 2012. Tutto ponderato, si giustifica così di suddividere gli oneri processuali a metà e di compensare le ripetibili. L'esito dell'attuale giudizio impone di modificare in tal senso anche il dispositivo sulle spese e le ripetibili di primo grado.
Gli oneri dell'appello presentato da AP 1, commisurati all'importanza del litigio, seguono la soccombenza di lei (art. 148 cpv. 1 CPC). Anche sulla dilazione del termine per pagare l'importo in liquidazione del regime dei beni, invero, l'appello sarebbe verosimilmente stato respinto – come detto (consid. 11) – seppure l'immobile non fosse stato alienato nel frattempo.
IV. Sui rimedi giuridici a livello federale
13. Relativamente ai mezzi d'impugnazione esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), una lite che riguarda unicamente effetti patrimoniali del divorzio ha natura pecuniaria. Nella fattispecie il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, ove appena si considerino le pretese delle parti in liquidazione del regime dei beni.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui non è diventato privo d'oggetto, l'appello di AO 1 è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
4. In liquidazione del regime matrimoniale AP 1 è tenuta a versare ad AO 1 fr. 122 933.– nel seguente modo:
fr. 600.– entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
fr. 122 333.– entro tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
5. La richiesta intesa allo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 70 RFD di __________, sezione __________, è dichiarata priva d'oggetto.
La richiesta intesa a ottenere un diritto d'abitazione sulla particella n. 70 RFD di __________, sezione __________, è dichiarata priva d'oggetto.
6.AP 1AO 1 ha diritto alla metà della prestazione d'uscita maturata da AO 1 durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza, dal 23 giugno 1995 al 22 marzo 2007.
Gli atti saranno trasmessi al Tribunale cantonale delle assicurazioni, il quale stabilirà gli importi vincolanti per l'istituto in questione.
8. La tassa di giustizia di fr. 4000.– e le spese di fr. 2314.–, da anticipare da AO 1 in ragione di tre quarti e da AP 1 per il resto, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri di tale appello, consistenti in :
a) tassa di giustizia fr. 1700.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1750.–
da anticipare dall'appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
III. L'appello di AP 1 è respinto.
IV. Gli oneri di tale appello, consistenti in :
a) tassa di giustizia fr. 1200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1250.–
sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà ad AO 1 fr. 1500.– per ripetibili.
V. Intimazione a:
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–;__________. |
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.