Incarto n.
11.2007.50

Lugano

23 luglio 2007/lw

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Epiney-Colombo

 

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2006.102 (divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 1° settembre 2006 da

 

 

 AP 1,  

(patrocinato dall' RA 1 )

 

 

contro

 

 

 

 AO 1, ,  

(patrocinata dall'  RA 2 ),

 

giudicando ora sulla decisione del 2 maggio 2007 con cui il Pretore ha negato all'attore il beneficio dell'assistenza giudiziaria;

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

punti di questione:    1.   Se dev'essere accolto il ricorso del 2 maggio 2007 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 22 marzo 2007 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   AP 1 (1962) e AO 1 (1955) si sono sposati a Riva San Vitale il 12 dicembre 1992. Dal matrimonio è nato B__________, il 25 aprile 1993. Impiegato delle Ferrovie Federali Svizzere, nel dicembre del 2003 il marito ha lasciato la famiglia per andare a vivere con un'altra donna. In esito a svariati decreti cautelari emessi in procedure a tutela dell'unione coniugale, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato il figlio al padre (riservato il diritto di visita della madre), ha istituito una curatela educativa in favore del bambino (incaricando la Commissione tutoria regionale 2 di designare la persona del curatore), ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie e ha imposto al marito un contributo alimentare per lei di fr. 2100.– mensili.

 

                                  B.   Il 1° settembre 2006 AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti al medesimo Pretore, postulando il beneficio dell'assistenza giudiziaria. La richiesta è stata respinta dal Pretore con decreto del 22 marzo 2007. La tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 20.– sono state poste a carico dell'istante. Contro quest'ultima decisione AP 1 è insorto con un ricorso del 5 aprile 2007 per essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria il richiedente può ricorrere entro 15 giorni “all'autorità di seconda istanza” (art. 35 cpv. 4 Lag), ovvero all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, del 22 mag­gio 2001, commento all'art. 35 in fine). Depositato in termine utile, il ricorso in esame è pertanto tempestivo.

 

                                   2.   Fino al 30 luglio 2002 l'art. 156 cpv. 2 CPC garantiva alla controparte il diritto di esprimersi su una richiesta di assistenza giudiziaria. L'art. 5 cpv. 1 Lag lascia ora tale facoltà alla discrezione dell'“autorità competente” (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, op. cit., commento all'art. 5 in principio), la controparte essendo estranea a tale procedura (Christian Favre, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, Tolochenaz 1989, pag. 79 n. II con rinvii). Nella fattispecie non si vede quali utili indicazioni potrebbe comunicare AO 1 ai fini del giudizio sull'assistenza giudiziaria. Quanto al Cantone, è indubbio che una lite sull'assistenza giu­diziaria lo coinvolge direttamente, ove appena si consideri che un patrocinatore d'ufficio è chiamato ad assolvere una funzione pubblica e viene a trovarsi in un rapporto giuridico con lo Stato, non con il cliente (Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II pag. 84 in fondo). Resta il fatto che nel Ticino lo Sta­to non può contestare il conferimen­to dell'assistenza giudiziaria, totale o parziale che sia (art. 35 cpv. 1 Lag; identica disciplina vigeva sotto il vecchio diritto: art. 158 prima frase vCPC). Può solo impugnare la decisione con cui l'“au­torità di concessione” tassa la nota professionale del patrocinatore (art. 36 cpv. 1 lett. c con riferimento all'art. 7 cpv. 1 Lag). Né la procedura di appello prevede – per ipotesi – di chiedere osservazioni al primo giudice. Ciò premesso, conviene procedere senza indugio all'emanazione della sentenza.

 

                                   3.   Il Pretore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria dopo avere accertato che l'istante guadagna fr. 6306.60 netti mensili (stipendio fr. 5986.60, assegno familiare fr. 320.–) e ha un fabbisogno minimo di fr. 5607.65 (recte: fr. 5493.90) mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 775.–, fabbisogno del figlio fr. 1666.–, contributo alimentare per la moglie fr. 2100.–, premio della cassa malati fr. 306.15, locazione con spese accessorie fr. 553.–, assicurazione dell'automobile fr. 81.15.–, imposta di circolazione fr. 32.60), che gli lascia un margine disponibile di

                                         fr. 812.70 mensili. Se a ciò si cumula il reddito della convivente (fr. 3500.– mensili) – ha soggiunto il primo giudice – l'interessato risulta senz'altro in grado di far fronte da sé alle spese giudiziarie e legali.

 

                                   4.   Per quel che riguarda il proprio reddito, il ricorrente sostiene di guadagnare fr. 5831.83 mensili, non fr. 6306.60.–. Ora, i presupposti per l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria si valutano sulla scorta della situazione in cui versa il richiedente al momento in cui presenta la domanda, anche se la decisione interviene più tardi. La situazione dell'interessato al momento del giudizio è di rilievo solo per apprezzare il requisito dell'indigenza (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, pag. 120 in fondo con richiamo a DTF 108 V 269 consid. 4), in specie per revocare il beneficio qualora siano venute meno nel frattempo le gravi ristrettezze (DTF 122 I 5).

                                        

                                         In concreto risulta dal certificato di salario 2006 prodotto in appello che, al momento in cui ha presentato la domanda di assistenza giudiziaria (settembre del 2006), l'attore guadagnava fr. 6152.– netti mensili, tredicesima e assegno familiare compresi (doc. 3). È vero che, come ha constatato il Pretore, nel 2005 egli guadagnava di più (fr. 6306.60.– mensili netti), ma è altrettanto vero che egli non consta avere provocato una diminuzione del proprio stipendio in vista della causa (RtiD I-2005 pag. 764 caso 46c con riferimenti). Ai fini del giudizio non v'è ragione pertanto di scostarsi dal guadagno ritratto nel 2006.

 

                                   5.   Quanto al proprio fabbisogno minimo, il ricorrente rimprovera al Pretore di non avere riconosciuto la rata del leasing per l'automobile (fr. 237.45 mensili), le spese per il carburante e le imposte. Egli fa valere inoltre che la sua convivente ha sì un reddito di fr. 3400.– mensili, ma anche un fabbisogno minimo di fr. 3300.–.

 

                                         a)   Quanto alle spese d'automobile, la rata mensile di un leasing rientra nel fabbisogno minimo di un coniuge ove il veicolo occorra per scopi professionali o per esercitare diritti di visita (Rep. 1994 pag. 145, 1993 pag. 266; I CCA, sentenze inc. 11.2000.11 del 23 giugno 2004, consid. 8b e inc. 11.2002.64 del 2 agosto 2004, consid. 8e). Senza alcuna motivazione il Pretore ha inserito nel fabbisogno minimo del richiedente tanto l'assicurazione del veicolo quanto l'imposta di circolazione. Nulla si evince dagli atti però circa l'eventuale uso del mezzo per scopi professionali. Il ricorrente giustifica la spesa con “necessità di lavoro e di mobilità” (ricorso, pag. 3), ma non rende verosimile né che i suoi tempi di lavoro siano irregolari o incompatibili con quelli del treno o del bus né che gli debba assicurare servizi o prestazioni fuori orario. Tutto quanto gli si può riconoscere, dunque, è il costo di un abbonamento “arcobaleno” per tre zone, da Riva San Vitale a Chiasso, che copre tutto il Distretto di Mendrisio (fr. 96.– mensili: ‹www.arcobaleno.ch›).

                                        

                                         b)   Relativamente al carico fiscale, in materia di assistenza giudiziaria le imposte correnti vanno inserite nel fabbisogno minimo di un coniuge, sempre che siano effettivamente pagate (sentenza del Tribunale federale 5P. 233/2005 del 23 novembre 2005, consid. 3.2.3 con riferimenti). In concreto l'unica tassazione agli atti, del 2004, conferma che il richiedente è esente dall'imposta cantonale, come pure – verosimilmente – da quella comunale, e paga soltanto fr. 6.55 mensili di imposta federale diretta. Ciò premesso, il fabbisogno minimo di lui ammonterebbe a fr. 3376.15 mensili. Il problema è che il calcolo del suo fabbisogno non si esaurisce in questi soli ter­mini.

 

                                         c)   Il Pretore ha decurtato il minimo esistenziale del diritto esecutivo nel fabbisogno minimo del richiedente a fr. 775.– mensili (la metà del minimo esistenziale di fr. 1550.– mensili applicabile nel diritto esecutivo a “due altre persone adulte che formano una durevole comunione domestica”) con l'argomento che questi vive con __________. In altri Cantoni vige invero la prassi di inserire nel fabbisogno di un coniuge convivente solo la metà del minimo esistenziale di coppia applicabile nel diritto esecutivo e di ridurre della metà il canone di locazione (ad esempio: Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in: SJ 129/2007 II pag. 85 in alto e 88;  ZR 103/2004 pag. 203 n. 50), prassi che il Tribunale federale ha definito non arbitraria (FamPra.ch 2002 pag. 813; v. anche le sentenze 5P.463/2003 del 20 febbraio 2004, consid. 3.2, e 5P.184/2006 del 4 settembre 2006, consid. 3.2). A parte il fatto però che l'esistenza di un concubinato ancora non giustifica necessariamente un riparto delle spese a metà fra i concubini (ZBJV 3/1997 pag. 170), questa Camera segue

                                               un'altra giurisprudenza: essa riconosce a ogni coniuge il minimo esistenziale che a tale coniuge andrebbe riconosciuto se vivesse da sé solo, indipendentemente da proprie scelte personali, dalle quali l'altro coniuge non è tenuto a trarre vantaggi né subire svantaggi. Tale giurisprudenza è stata definita a sua volta corretta e per nulla arbitraria dal Tribunale federale (RtiD I-2006 pag. 667 consid. 6 e II-2004 pag. 583 consid. 5a).

                                     

                                               Per un genitore che vive – come in concreto – con figli minorenni, ma separatamente dall'altro (debitore monoparentale con obblighi di mantenimento”; Ochsner in: Commentaire romand, Basilea 2005, n. 89 ad art. 93 LEF; Staehelin in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetribung und Konkurs, Ergänzungsband, Basilea 2005, pag. 96 verso l'alto), la nota tabella del diritto esecutivo prevede un minimo

                                               esistenziale di fr. 1250.– mensili, che questa Camera ha sempre rispettato (I CCA, sentenza 11.2001.95 dell'11 luglio 2002, consid. 6, menzionata in: BOA n. 24 pag. 11). Tenuto conto di ciò, il fabbisogno minimo del ricorrente ammonta in definitiva a fr. 3851.15 mensili.

 

                                   6.   Ne segue che, una volta sopperito con il proprio reddito di fr. 6152.– mensili al fabbisogno minimo (fr. 3851.–) e al contributo di mantenimento per la moglie (fr. 2100.–), il richiedente rimane con soli fr. 200.– mensili. Grazie a tale somma egli poteva coprire verosimilmente le spese della causa a protezione dell'unione coniugale (nella quale non aveva postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria: doc. G, 8° foglio), ma con ogni evidenza non bastano per finanziare anche il processo di divorzio. Quanto alla convivente, non risulta che essa abbia obblighi di mantenimento nei confronti di lui. Si aggiunga che gli altri requisiti per l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria risultano essi pure adempiuti (art. 14 Lag). Sprovvisto di formazione giuridica, il richiedente non era palesemente in grado invero di procedere in lite con atti propri (art. 14 cpv. 2 Lag), né la sua causa appariva sen­za probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Infine una persona di condizioni agiate, posta nella medesima situazio­ne, non avrebbe ragionevolmente rinunciato a stare in lite solo per i costi della procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag; sulla nozione: Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II pag. 81 in basso con rinvii). Se ne conclude, in ultima analisi, che il ricorso merita accoglimento e che la decisione impugnata va modificata di conseguenza.

 

                                   7.   La procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è di regola gratuita (art. 4 cpv. 2 Lag). Per quel che è delle ripetibili, di norma lo Stato non soccombe ove non sia parte in causa (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4 in fine). Se non che, dandosi litigio in materia di assistenza giudiziaria, la contesa oppone proprio il ricorrente allo Stato (sopra, consid. 2). Mal si comprenderebbe dunque perché AP 1, vittorioso, non avrebbe diritto a ripetibili. Tale soluzione appare tanto più equa nel caso particolare. Ne avesse fatto richiesta, in effetti, egli avrebbe verosimilmente fruito dell'assistenza giudiziaria anche in appello.

 

                                   8.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), solo lo Stato potrebbe avere interesse a ricorrere. Se non che, lo stesso diritto cantonale gli preclude d'acchito ogni mezzo d'impugnazione in materia di assistenza giudiziaria (sopra, consid. 2). AO 1 non è parte in causa e non è toccata nei suoi interessi giuridicamente protetti dalla decisione odierna, di modo che non è legittimata neanch'essa a insorgere (sopra, consid. 2). Se ne conclude che, definitivo, l'attuale giudizio non può formare oggetto di ricorsi a livello federale.

 

Per questi motivi,

 

pronuncia:              1.   Il ricorso è accolto e il dispositivo 1 della decisione impugnata è così riformato:

                                         Paolo Bernasconi è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. PA 1.

 

                                   2.   Non si riscuotono tasse né spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente fr. 800.– per ripetibili.

 

                                   3.   Intimazione all'avv. RA 1, Lugano.

                                         Comunicazione a:

 

–  ;

– Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

                                     

                                     

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario