Incarto n.
11.2007.54

Lugano,

26 settembre 2007/rgc

 

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

 

segretaria:

Verda, vicecancelliera

 

sedente per statuire nella causa OA.2004.144 (divorzio su richiesta unilaterale, in seguito su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 30 luglio 2004 da

 

 

 AP 1,  

(patrocinato dall'  PA 2, )

 

 

contro

 

 

 

 AP 1  

(patrocinata dall'  PA 1 ),

 

giudicando ora sul decreto cautelare del 28 marzo 2007 con cui il Pretore ha assegnato a AP 1 un termine per proporre, di concerto con i suoi curanti, una scadenza precisa e improrogabile di abbandono dell'abitazione coniugale, in ogni caso non successiva al 1° aprile 2008;

 

esaminati gli atti,

 

posti i seguenti

 

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello dell'11 aprile 2007 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il

                                              28 marzo 2007 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

 

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

 

Ritenuto

 

in fatto:                    A.   Nell'ambito di una causa intentata il 30 luglio 2004 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere il divorzio da AP 1 (1964), AO 1 (1966) ha chiesto il 1° di­cembre 2006 in via provvisionale che la moglie fosse tenuta a liberare entro il 31 marzo 2007 l'abitazione coniugale (uno stabile costruito nel 1996 sulla particella n. 1784 RFD di __________). Al contraddittorio del 30 gennaio 2007 AP 1 ha proposto di respingere l'istanza, facendo valere tra l'altro che imperative esigenze psichiche – analizzate in una perizia giudiziaria consegnata il 1° ago­sto 2006 dal prof. dott. __________ nella causa di merito – ostavano a un suo trasferimento.

 

                                  B.   Statuendo con decreto cautelare del 28 marzo 2007, il Pretore ha assegnato a AP 1 un termine scadente il 15 maggio 2007 per proporre, di concerto con i suoi curanti, una scadenza precisa e improrogabile di abbandono dell'abitazione coniugale, in ogni caso non successiva al 1° aprile 2008. Egli ha rilevato che secondo lo stesso perito occorre fissare alla moglie un termi­ne definitivo, da stabilire con molta esattezza, entro cui liberare l'immobile e lavorare (negoziare, elaborare psichicamente, sostenere ecc.) in funzione di quel limite. In esito a tale giudizio il Pretore non ha riscosso oneri processuali. Le ripetibili sono state compensate.

 

                                  C.   Contro la decisione appena citata AP 1 ha presentato un appello dell'11 aprile 2007 in cui chiede che questa Camera ordini l'audizione testimoniale del dott. __________, rifiutata dal Pretore al contraddittorio del 30 gennaio 2007, e che il decreto cautelare in questione sia riformato nel senso di respingere l'istanza avversaria. Nelle sue osservazioni del 3 maggio 2007 AO 1 propone di rigettare l'appello.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Pendente una causa di divorzio o di separazione il giudice decreta le necessarie misure provvisionali, applicando per analogia le norme a protezione dell'unione coniugale (art. 137 cpv. 2 CC), anche se non sussiste un numerus clausus di provvedimenti (Gloor in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 5 ad art. 137). Lo scopo di tali misure è quello di regolare provvisoriamente l'organizzazione della vita separata, compresa – ove occorra – l'attribuzione dell'alloggio coniugale. Per decidere a quest'ultimo proposito il giudice valuta a quale coniuge l'abitazione torni più utile, tenuto conto degli interessi dei figli minorenni, della professione esercitata dalle parti, della loro età e del loro stato di salute, come pure della loro capacità finanziaria e della fattiva possibilità di trovare un altro alloggio (Gloor, op. cit., n. 9 ad art. 137 CC).

 

                                   2.   Nella fattispecie l'istante chiede l'assegnazione dell'abitazione coniugale, facendo valere le esigenze logistiche del suo nuovo nucleo domestico (composto della sua compagna, della figlia di lei e del figlio comune M__________, nato il 18 maggio 2005). Egli rileva che nulla giustifica l'occupazione di un'intera casa da parte della sola moglie, per altro senza figli. La convenuta resiste, sottolineando che non v'è ragione di modificare quanto il Pretore aveva deciso nel 2004 nel quadro di misure a protezione del­l'unione coniugale e che la sua malattia psichica le impedisce qualsiasi trasferimento, come può confermare il dott. __________. Ora, nella decisione appellata il Pretore ha così stabilito: L'istanza è parzialmente accolta, nel senso che a AP 1 è assegnato un termine scadente il 15 maggio 2007 per proporre, di concerto con i suoi curanti, una scadenza precisa e improrogabile di abbandono dell'abitazione coniugale, in ogni caso non successiva al 1° aprile 2008” (dispositivo n. 1).

 

                                   3.   In realtà sull'istanza cautelare del marito il Pretore non ha statuito per nulla. Il dispositivo testé riprodotto si esaurisce in un'assegnazione di termine – nel frattempo scaduto – a AP 1, invitata a precisare quando intenda lasciare l'abitazione coniugale di sua iniziativa. Certo, nel dispositivo n. 1 il Pretore ha dato

                                         l'istanza per parzialmente accolta, lasciando intendere che entro il 1° aprile 2008 la convenuta sarà costretta a traslocare, ma in nessun modo egli ha formalizzato tale obbligo. Il dispositivo in questione non è del resto un titolo autoritativo idoneo per ottenere lo sfratto della convenuta, nemmeno dopo il 1° apri­le 2008. In sintesi, mal si comprende in che consisterebbe il parziale accoglimento del­l'istanza deciso dal Pretore se non sul principio per cui AP 1 non potrà conservare l'uso dello stabile oltre il 1° aprile 2008. Tale manifestazione d'intenti non basta però per raffigurare una decisione, la quale deve pur sempre vertere su un oggetto concreto ed eseguibile, mentre il problema di sapere quando AP 1 dovrà effettivamente abbandonare la casa rimane un'incognita.

 

                                   4.   L'unico provvedimento concreto adottato dal Pretore nel dispositivo n. 1 del giudizio impugnato è in definitiva, come detto, la fissazione del termine (nel frattempo scaduto) a AP 1. Il fatto di assegnare un termine a una parte per l'adempimento di un atto processuale costituisce tuttavia un mero provvedimento ordinatorio, che disciplina il procedimento. E i provvedimenti che disciplinano il procedimento si qualificano, nel Cantone Ticino, come ordinanze nel senso dell'art. 94 cpv. 1 prima frase CPC, le quali non sono appellabili (art. 95 cpv. 1 CPC). Che in concreto l'assegnazione di termine sia stata designata erroneamente dal Pretore alla stregua di un decreto, per di più cautelare, nulla muta a tale situazione. Ne segue che l'appello di AP 1, volto a far riformare un'ordinanza, va dichiarato irricevibile e che le argomentazioni addotte dall'interessata nel memoriale dell'11 aprile 2007 sfuggono a ogni disamina.

 

                                   5.   Gli oneri del pronunciato attuale seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma la tassa di giustizia va

                                         equamente ridotta per tenere calcolo del fatto che il giudizio di appello si riduce a una dichiarazione di inammissibilità (art. 21 LTG per analogia). Equitativamente vanno moderate anche le ripetibili in favore della parte vittoriosa, la quale avrebbe potuto limitarsi nelle sue osservazioni a eccepire l'improponibilità dell'appello, circoscrivendo le altre contestazioni a brevi argomenti subor­dinati.

 

                                   6.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), nessun elemento oggettivo consente di arguire che il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunga la soglia dei fr. 30 000.– necessaria per un ricorso in materia civile (sulla rilevanza del valore anche nelle provvisionali di divorzio: sentenze del Tribunale federale 5A_119/2007 del 24 aprile 2007, consid. 2.1, e 5A_157/2007 del 5 luglio 2007, consid. 2). L'esame dell'appello risolvendosi in una dichiarazione di irricevibilità, non è il caso nemmeno di rinviare la causa al Pretore perché definisca il valore litigioso mediante ordinanza (art. 13 CPC). Ad ogni buon conto, dovesse l'una o l'altra parte adire il Tribunale federale, nulla le impedirà di dimostrare che il valore venale netto conseguibile per l'occupazione di una casa come quella abitata da AP 1 dal 1° dicembre 2006 al 1° aprile 2008 ammonta ad almeno fr. 30 000.–.

 

Per questi motivi,

 

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

 

 

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

 

 

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 250.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 300.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 700.– per ripetibili ridotte.

 

                                   3.   Intimazione:

 

–   

–    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

 

 

terzi implicati

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.