Incarto n.
11.2007.57

Lugano,

6 giugno 2008/sc

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

 

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente,

Giani ed Ermotti

 

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

 

 

sedente per statuire nella causa OA.2005.3 (divorzio su richiesta unilaterale, poi su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con petizione del 21 gennaio 2005 da

 

 

AP 1

(già patrocinata dall'avv., ,

e ora dall'avv.,)

 

 

contro

 

 

 

AO 1

(patrocinato dall'avv. PA 1);

 

 

 

 

esaminati gli atti,

 

                                         premesso che con decreto cautelare del 30 marzo 2007 emesso nell'ambito di una causa di divorzio tra AO 1 (1966) e AP 1 (1967) il Segretario assessore del Distretto di Blenio ha, in luogo e vece del Pretore, affidato provvisionalmente la figlia A__________ (1989) al padre fino al 24 aprile 2006 e alla madre dopo di allora, il figlio J__________ (1996) al padre, ha disciplinato il diritto di visita del genitore non affidatario e ha fissato determinati contributi alimentari dovuti dalla madre ai figli;

 

                                         preso atto che contro tale decreto è insorta AP 1 con un appello del 12 aprile 2007 per ottenere – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – l'assunzione di una nuova perizia, l'affidamento provvisionale di entrambi i figli (riservato il diritto di visita paterno) e un contributo alimentare indicizzato di fr. 1260.– mensili più l'assegno familiare in favore di J__________ dal 1° gennaio 2006, da aumentare a fr. 1560.– mensili dopo il 13° compleanno del ragazzo;

 

                                         accertato che il 18 gennaio 2008 i coniugi hanno firmato una convenzione sugli effetti del divorzio in cui hanno regolato ogni conseguenza legata allo scioglimento del matrimonio, accordo nel quale figura una clausola n. 7.3 così formulata: Con quanto sopra, le parti dichiarano di aver saldato tutti i rapporti patrimoniali tra di loro e tutte le cause pendenti tra le parti presso la Pretura di Blenio così come presso il Tribunale di appello saranno stralciate dai ruoli;

 

                                         considerato che, trascorsi i due mesi di riflessione, entrambi i coniugi hanno confermato l'intesa, sicché con sentenza del­­l'11 aprile 2008 il Segretario assessore ha pronunciato il divorzio in luogo e vece del Pretore e ha omologato la convenzione;

 

                                         appurato che, come attesta la Pretura, tale sentenza non è stata oggetto di impugnazione ed è passata in giudicato;

 

                                         rilevato che nelle circostanze descritte l'appello del 12 aprile 2007 in materia provvisionale va stralciato dai ruoli per desistenza;

 

                                         ricordato che in linea di principio chi recede da una lite va ritenuto soccombente (Rep. 1990 pag. 284 in alto, 1978 pag. 375), con obbligo di assumere oneri processuali e ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC), salvo giusti motivi (art. 148 cpv. 2 CPC), fermo restando che la tassa di giustizia va in ogni modo ridotta (art. 21 LTG per analogia) e che l'indennità per ripetibili alla controparte può essere moderata per equità (art. 77 cpv. 3 CPC);

 

                                         stabilito che nella fattispecie AO 1 non è stato chiamato a presentare osservazioni, sicché non si pone problema di ripetibili, e che al prelievo di una tassa di giustizia si può rinunciare eccezionalmente per giusti motivi, vista la buona volontà dimostrata da AP 1, la quale a distanza di otto mesi dall'appello ha sottoscritto una convenzione completa sugli effetti del divorzio;

 

                                         osservato per contro che il diritto all'assistenza giudiziaria è di natura altamente personale, onde la sua caducità ove il richiedente venga meno come parte al processo, foss'anche per desistenza;

 

                                         rammentato pertanto che, qualora al momento in cui recede dalla lite un richiedente non abbia ancora ottenuto – come in concreto – il beneficio dell'assistenza giudiziaria, la richiesta diviene senza interesse (RtiD II-2006 pag. 614 n. 3c con numerosi richiami di giurisprudenza);

 

 

in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

 

 

decreta:                   1.   L'appello è stralciato dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

 

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante è dichiarata senza interesse.

 

                                   4.   Intimazione:

 

–;

–,;

–.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio.

 

 

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.